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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 224/2025
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Giudice Dott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 224/2025 promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CELIA MARISA
PARTE RICORRENTE contro nato ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ALAIA MARCO CP 1
SANTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 8/6/2012, che dalla unione non erano nati i figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"Stabilire che il coniuge, CP 1 carabiniere presso la stazione di Morano Calabro
CS, provvederà al mantenimento della moglie, Parte 1 , casalinga, non titolare di redditi propri, nella misura di € 350,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt 1 continuerà ad essere abitata
dalla stessa, a cui verranno assegnati ogni arredo e suppellettile in essa presenti."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...]
(CS) il 18/05/1986 e CP 1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento