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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.7309/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a: Novara (NO) il 10.01.1962 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in[...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a: Legnano (MI) il 15.10.1961 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Mirko Melluso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bellinzago Novarese il 29.08.1982
(anno 1982 atto n. 25- parte II - serie A), matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Nerviano (anno 1982 – atti n. 46 - parte II - serie B)
☐ separati con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nerviano, in data 13.04.2021 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 6, parte II, serie C, anno 2021, uff. 1, confermato in data 14.05.2021 con atto n. 10, parte II, serie C, anno 2021, uff. 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli sono economicamente autosufficienti.
2) La ex casa familiare sita in Nerviano (MI), in via Dei Mille n. 9, già di proprietà esclusiva del sig.
, è assegnata a quest'ultimo. Controparte_1
Parte_1 provvederà ad asportare dalla residenza i I ricorrenti convengono che la signora seguenti mobili:
capi della camera da letto e corredo della cucina,
l'intero arredo che compone la camera da letto, il mobile della sala,
l'angoliera, il mobile nel corridoio,
il televisore piccolo.
Tale unità immobiliare, attualmente occupata dalla sig.ra Parte_1 verrà liberata entro e non
oltre il giorno 30 giugno 2025.
Controparte_1 verserà in favore della sig.ra Parte_13) A titolo di assegno divorzile, il sig.
[...] la somma di € 250,00= (duecentocinquanta/00) che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita sino al mese di febbraio 2030.
A decorrere dal mese di marzo 2030 il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra Pt_1 la
somma di € 300,00= (trecento/00) a titolo di assegno divorzile che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
deve corrispondereI ricorrenti preso e dato reciprocamente atto che il signor Controparte_1 alla signora la somma di euro 20.900,00= (ventimilanovecento/00) a Parte_1
regolamentazione dei precedenti rapporti economici, le parti hanno convenuto quanto segue.
4) Il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra Pt_1 la somma di € 900,00= (novecento/00)
Pt_1 nei confronti dello stesso, entro a titolo di acconto sul maggiore credito vantato dalla signora il giorno 15 giugno 2025.
Controparte_1 a completa tacitazione di ogni qualsiasi pretesa della Signora Parte_1 5) Il sig. "
[...] relativamente al credito pregresso, corrisponderà in favore della sig.ra Pt_1 la somma residua di € 20.000,00= (ventimila/00) mediante il pagamento di nr. 57 rate mensili dell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sino al mese di febbraio 2030.
Parte_1La Signora con il pagamento dell'intera somma di euro 20.900,00=
(ventimilanovecento/00) dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Signor Controparte_1
e che ogni rapporto intercorrente tra le parti - salvo la pattuizione dell'assegno divorzile di cui al punto 3) viene completamente tacitato.
Il signor Controparte_1 si impegna alla sottoscrizione del presente accordo a traferire la
Parte 1 con spese del proprietà dell'autovettura Opel Crossland -tg. FL581ZB- alla signora passaggio di proprietà a carico della signora Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Belinzago Novarese in data 29.08.1982 tra la signora Parte_1 e il signor Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellinzago Novarese, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Nerviano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Dott.ssa Fulvia De Luca
Visto per acquiescenza alla sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a: Novara (NO) il 10.01.1962 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in[...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a: Legnano (MI) il 15.10.1961 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Mirko Melluso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bellinzago Novarese il 29.08.1982
(anno 1982 atto n. 25- parte II - serie A), matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Nerviano (anno 1982 – atti n. 46 - parte II - serie B)
☐ separati con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nerviano, in data 13.04.2021 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 6, parte II, serie C, anno 2021, uff. 1, confermato in data 14.05.2021 con atto n. 10, parte II, serie C, anno 2021, uff. 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli sono economicamente autosufficienti.
2) La ex casa familiare sita in Nerviano (MI), in via Dei Mille n. 9, già di proprietà esclusiva del sig.
, è assegnata a quest'ultimo. Controparte_1
Parte_1 provvederà ad asportare dalla residenza i I ricorrenti convengono che la signora seguenti mobili:
capi della camera da letto e corredo della cucina,
l'intero arredo che compone la camera da letto, il mobile della sala,
l'angoliera, il mobile nel corridoio,
il televisore piccolo.
Tale unità immobiliare, attualmente occupata dalla sig.ra Parte_1 verrà liberata entro e non
oltre il giorno 30 giugno 2025.
Controparte_1 verserà in favore della sig.ra Parte_13) A titolo di assegno divorzile, il sig.
[...] la somma di € 250,00= (duecentocinquanta/00) che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita sino al mese di febbraio 2030.
A decorrere dal mese di marzo 2030 il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra Pt_1 la
somma di € 300,00= (trecento/00) a titolo di assegno divorzile che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
deve corrispondereI ricorrenti preso e dato reciprocamente atto che il signor Controparte_1 alla signora la somma di euro 20.900,00= (ventimilanovecento/00) a Parte_1
regolamentazione dei precedenti rapporti economici, le parti hanno convenuto quanto segue.
4) Il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra Pt_1 la somma di € 900,00= (novecento/00)
Pt_1 nei confronti dello stesso, entro a titolo di acconto sul maggiore credito vantato dalla signora il giorno 15 giugno 2025.
Controparte_1 a completa tacitazione di ogni qualsiasi pretesa della Signora Parte_1 5) Il sig. "
[...] relativamente al credito pregresso, corrisponderà in favore della sig.ra Pt_1 la somma residua di € 20.000,00= (ventimila/00) mediante il pagamento di nr. 57 rate mensili dell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sino al mese di febbraio 2030.
Parte_1La Signora con il pagamento dell'intera somma di euro 20.900,00=
(ventimilanovecento/00) dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Signor Controparte_1
e che ogni rapporto intercorrente tra le parti - salvo la pattuizione dell'assegno divorzile di cui al punto 3) viene completamente tacitato.
Il signor Controparte_1 si impegna alla sottoscrizione del presente accordo a traferire la
Parte 1 con spese del proprietà dell'autovettura Opel Crossland -tg. FL581ZB- alla signora passaggio di proprietà a carico della signora Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Belinzago Novarese in data 29.08.1982 tra la signora Parte_1 e il signor Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellinzago Novarese, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Nerviano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Dott.ssa Fulvia De Luca
Visto per acquiescenza alla sentenza