CA
Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A. 850-1/2023
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Minutoli Presidente dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento n.8501/2023 R.G.A.
* * *
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva sull'istanza di sequestro conservativo proposta dall'appellante;
-Preso atto che il suddetto, odierno ricorrente, ha proceduto in via esecutiva, ritenendo che si fosse formato il giudicato sul diritto ad ottenere il pagamento della penale, e che -in sede di opposizione all'esecuzione- è stata dichiarata l'improcedibilità del pignoramento, con l'affermazione del difetto del titolo esecutivo.
- considerato che lo , in esito, ha proposto in questa sede CP_1
ricorso per sequestro conservativo con i seguenti argomenti: 1) ricorre il fumus boni iuris della pretesa azionata, perché l'esame della sentenza della S.C. non può non far ritenere che sull' obbligo di pagamento delle somme si sia ormai formato il giudicato;
2) sussiste il periculum: la stessa resistente ha esposto in maniera chiara e con dovizia di particolari i dati della propria “grave crisi finanziaria”, il che legittima pienamente la richiesta di sequestro conservativo.
La Corte OSSERVA
La prospettazione dell'istante circa il fumus, comporta che lo strumento azionato sia inutilizzabile.
In merito si osserva che, ove si ritenesse che sulla condanna al pagamento della penale si sia formato il giudicato, come vorrebbe l'istante, allora per il conseguimento di tale credito lo strumento è
l'esecuzione in forza del titolo, costituito appunto dalla sentenza passata in giudicato;
infatti, il sequestro è uno strumento cautelare che serve -in corso di causa- a conservare la garanzia del credito sub iudice, quando vi sia il fumus della fondatezza di tale pretesa creditoria.
In altri termini, delle due l'una: 1) se sul diritto al pagamento della penale vi è il giudicato, il sequestro richiesto è una misura inutilizzabile, dovendosi procedere ad esecuzione;
2) se invece su tale diritto non vi è giudicato, allora l'istanza di sequestro non può essere accolta, perché l'istante nulla ha prospettato in merito al fumus di fondatezza del diritto alla penale, ancora sub iudice.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sequestro.
Così deciso in Messina il 20.2.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Minutoli
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Minutoli Presidente dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento n.8501/2023 R.G.A.
* * *
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva sull'istanza di sequestro conservativo proposta dall'appellante;
-Preso atto che il suddetto, odierno ricorrente, ha proceduto in via esecutiva, ritenendo che si fosse formato il giudicato sul diritto ad ottenere il pagamento della penale, e che -in sede di opposizione all'esecuzione- è stata dichiarata l'improcedibilità del pignoramento, con l'affermazione del difetto del titolo esecutivo.
- considerato che lo , in esito, ha proposto in questa sede CP_1
ricorso per sequestro conservativo con i seguenti argomenti: 1) ricorre il fumus boni iuris della pretesa azionata, perché l'esame della sentenza della S.C. non può non far ritenere che sull' obbligo di pagamento delle somme si sia ormai formato il giudicato;
2) sussiste il periculum: la stessa resistente ha esposto in maniera chiara e con dovizia di particolari i dati della propria “grave crisi finanziaria”, il che legittima pienamente la richiesta di sequestro conservativo.
La Corte OSSERVA
La prospettazione dell'istante circa il fumus, comporta che lo strumento azionato sia inutilizzabile.
In merito si osserva che, ove si ritenesse che sulla condanna al pagamento della penale si sia formato il giudicato, come vorrebbe l'istante, allora per il conseguimento di tale credito lo strumento è
l'esecuzione in forza del titolo, costituito appunto dalla sentenza passata in giudicato;
infatti, il sequestro è uno strumento cautelare che serve -in corso di causa- a conservare la garanzia del credito sub iudice, quando vi sia il fumus della fondatezza di tale pretesa creditoria.
In altri termini, delle due l'una: 1) se sul diritto al pagamento della penale vi è il giudicato, il sequestro richiesto è una misura inutilizzabile, dovendosi procedere ad esecuzione;
2) se invece su tale diritto non vi è giudicato, allora l'istanza di sequestro non può essere accolta, perché l'istante nulla ha prospettato in merito al fumus di fondatezza del diritto alla penale, ancora sub iudice.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sequestro.
Così deciso in Messina il 20.2.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Minutoli