Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025 , nella causa iscritta al n. 187 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Concetta Tedesco, in virtù di procura in atti con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' sito alla Via Dell'Angelo 1 ; CP_1 Parte_1
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Controparte_2 per mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi , con quest'ultimo digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
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OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.1.2023, l' ha Parte_2 proposto opposizione avverso il precetto con il quale ha intimato di pagare la Controparte_2 somma di € 1.752,63 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con avvertimento che trascorso inutilmente il termine si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Nel merito ha esposto di avere corrisposto al , prima della notifica della sentenza in CP_2 forma esecutiva, l'importo d €17157,00 ed in ogni caso o l'inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Controparte_2
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
L'opposizione è fondata.
Nel merito, ha intimato all' di Controparte_2 Parte_2 corrispondere l'importo di €1.752,63 in base all' sentenza n. 674/2022 a titolo di retribuzione globale di fatto detratto quanto già corrisposto dall'Azienda.
Quanto alla quantificazione della retribuzione globale di fatto si osserva quanto segue.
In punto di diritto, l'art. 474 c.p.c. dispone che “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
In sede di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c., l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione.
Sul punto va evidenziato come la Suprema Corte, ha da tempo affermato che la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro non può dirsi generica, ma costituisce valido titolo esecutivo - e non è, quindi, necessario un ulteriore intervento, rivolto alla quantificazione del credito, da parte di un giudice diverso da quello che l'ha emessa - qualora l'ammontare della prestazione possa essere determinato mediante operazioni meramente aritmetiche, eseguibili sulla base dei dati contenuti nella medesima sentenza, escluso ogni riferimento ad atti o documenti non trasfusi nella pronuncia del giudice (v., fra le tante sentenze, Cass. 11 giugno 1999 n. 5784).
Come ulteriore elaborazione di questo principio, è stato pure sostenuto che la sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo anche nel caso in cui la misura della prestazione spettante al creditore possa essere determinata, sempre mediante una semplice operazione aritmetica, direttamente in base alla legge (Cass. 11 luglio 2001 n. 9389).
Più di recente la Corte di Cassazione (Cass. 15.06.2007 n.14000) ha chiarito ulteriormente che la sentenza non può ritenersi generica ed è azionabile in via esecutiva ove l'importo di cui alla condanna sia ricavabile, pur se non menzionato nel testo della sentenza, anche dagli atti del giudizio dai quali si evinca l'aspetto quantitativo.
Sul punto, in definitiva, le Sez.Un. 11066/2012 hanno chiarito che “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio” (da ultimo Cass. Sentenza n.
19641 del 01/10/2015 ) e si è precisato che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. n. 1027/13).
Dalla enunciazione di tutte queste regole giuridiche risulta, che la sentenza di condanna al pagamento della “retribuzione globale di fatto”, deve ritenersi sentenza di condanna generica ogni volta che la quantificazione del credito necessiti di dati acquisibili solamente aliunde, non essendo desumibili nè, automaticamente, dalle disposizioni legislative regolanti la materia, nè dalla sentenza di condanna o dagli atti acquisiti al processo.Infatti il giudice dell'esecuzione ha il potere di integrare il pensiero del giudice della cognizione con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da essi prodotto, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se introdotti nel processo in cui la sentenza che ha definito il giudizio è stata pronunciata.
Nel caso di specie siamo in presenza di un pronunzia che si limita alla condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto, e che, anche tenendo conto degli orientamenti innanzi enunziati, non può ritenersi direttamente esecutiva.
Non risulta che nel procedimento definito con sentenza n. 674/2022 sia stato indicato l'importo della retribuzione mensile, né che sia stato oggetto di valutazione da parte del
Giudice né richiamato in alcun modo in sentenza .
D'altronde che l'importo non fosse certo emerge anche dalla circostanza che l'azienda aveva utilizzato dei differenti parametri per la quantificazione degli importi.
Per tale ragione deve ritenersi la sentenza di condanna come sentenza generica, inidonea ad essere posta a base del precetto azionato.
A ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione .
Tanto premesso l'opposizione al precetto va accolta e va dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_2 Parte_2
[...]
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'opposizione proposta da nella persona del Parte_2 suo legale rappresentante , dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata nei confronti dell;
CP_3
2.condanna al pagamento di € 552,00 oltre C.U. spese generali, iva e cpa. Controparte_2
Benevento, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari