TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2941/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SIDO BONFATTI presso il Parte_1 cui studio in MODENA, STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO, N. 390, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato ELISA ANTONGIOVANNI Controparte_1 presso il cui studio in MILANO, VIA ANFOSSI, N. 12, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 884/2024, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Reggio Emilia ha ingiunto ad e in solido tra loro, il pagamento della CP_2 Controparte_3 somma di euro 605.861,02 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al predetto decreto, Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione italiana in favore della High Court of
London e contestando, nel merito, la ricostruzione dei fatti offerta da e la Controparte_1 responsabilità solidale di . Parte_1
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “NEL MERITO:
pagina 2 di 8 voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così disporre: in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendo all'uopo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia n. 884/2024 (R.G. 1961/2024) del 8 luglio 2024, Rep. n. 1196/2024 del 8 luglio 2024, e notificato il 15 luglio 2024, previa fissazione di udienza per la discussione sulla presente istanza di sospensione in data anteriore a quella fissata per la citazione della ricorrente opposta;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito preteso da nei Controparte_1 confronti di e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare Controparte_4
e/o revocare e/o come meglio il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia n.
884/2024 (R.G. 1961/2024) del 8 luglio 2024, Rep. n. 1196/2024 del 8 luglio 2024, e notificato il
15 luglio 2024 per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato sia l'eccezione di difetto di Parte_2 giurisdizione italiana, che le difese di merito formulate da chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e qualsiasi statuizione, in via gradata e salvo gravame: accertata la sussistenza della giurisdizione italiana, rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare al pagamento della somma di Euro Controparte_3
605.861,02, o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori fiscali di legge”.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., e depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., sono state respinte le istanze di prova per testi formulate da entrambe le parti e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 30.10.2025, con termine sino al 31.7.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'eccezione di difetto di giurisdizione italiana è infondata e pertanto va respinta. pagina 3 di 8 Nell'atto di citazione si legge che, se si ritenessero applicabili alla fattispecie in esame le condizioni contrattuali contenute sul retro delle bill of lading, al fine di fondare la responsabilità di Parte_1
(come ritenuto nel ricorso monitorio), “allora sarebbe necessario applicare anche la
[...] condizione numero 10.3 denominata “jurisdiction”, che prevede che “it is hereby specifically agreed that any suit by the Merchant, and save as additionally provided below any suit by the Carrier, shall be filed exclusively in the High Court of London and English Law shall exclusively apply”, ovvero la giurisdizione della High Court of London per ogni controversia insorta in relazione alla predetta bill of lading instaurata dal c.d. merchant.
Ora, tale asserito difetto di giurisdizione non sussiste, considerato, da un lato, che la clausola 10.3 delle condizioni generali del vettore MSC prevede la giurisdizione esclusiva della High Court of London con riferimento alle sole azioni del merchant nei confronti del carrier o dei suoi ausiliari e Parte_1
non è qualificabile né come vettore, né come ausiliario dello stesso (e ciò è pacifico tra le
[...] parti), dall'altro, la clausola in questione attribuisce al vettore (carrier) la facoltà di convenire il merchant avanti i tribunali del paese del porto di carico o scarico, del luogo di consegna o di ogni luogo in cui il merchant abbia “a place of business” e, nel caso di specie, l'Italia è pacificamente il luogo di consegna della merce.
Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione italiana va respinta.
2. ha assunto, nel ricorso monitorio, di agire nei confronti di (e Parte_2 Parte_1 di “ai sensi delle condizioni contrattuali contenute sul retro delle polizze di carico (cfr. CP_2 art. 16.3) e conformemente ai principi consolidati nel diritto del trasporto marittimo internazionale”.
Tale condizione della polizza di carico MSC prevede che “every Person defined as “Merchant” in clause 1 shall be jointly and severally liable to the Carrier for the payment of all Freight and charges and for the performance of the obligations of each of them hereunder”, mentre la clausola n. 1 fornisce la definizione di “merchant”, in cui rientrano: “the Shipper, Consignee, holder of this Bill of Lading, the receiver of the Goods and any Person owning, entitled to or claiming the possession of the Goods or of this Bill of Lading or anyone acting on behalf of this Person”.
Dal combinato disposto di tali norme consegue che le condizioni delle bill of lading prevedono la responsabilità solidale di tutti i soggetti rientranti nella definizione di merchant solamente nei confronti del vettore. Quindi, in caso di mancato pagamento dei costi e delle spese di trasporto, solo il vettore può soddisfarsi per l'intero importo dovuto su uno dei soggetti indicati quali merchant. Dunque, la condizione 16.3 è chiara nel prevedere la solidarietà esclusivamente nei rapporti tra creditore e pluralità di debitori, con la conseguenza che è da escludersi che la medesima possa estendersi anche ai rapporti pagina 4 di 8 tra i vari debitori, in assenza di un patto contrario, nel caso di specie insussistente, in quanto non documentato.
Ciò posto, ha affermato, nel ricorso monitorio, che “ si è avvalsa dei Controparte_1 CP_2 servizi di spedizione di per l'importazione di beni provenienti dalla società controllata CP_1 CP_1
”, mentre nella comparsa di costituzione e risposta ha riferito, per la prima volta, Parte_1 di avere gli stessi diritti del vettore, in quanto “incaricata da ha agito quale spedizioniere CP_2 assumendo l'esecuzione del trasporto da effettuarsi con mezzi altrui” ex art. 1741 c.c.. Tale difesa è tardiva e, come tale, inammissibile.
In ogni caso, non vi è prova della applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina prevista dall'art. 1741 c.c., non risultando dimostrata, da parte di , la sussistenza dei presupposti Controparte_1 di cui alla predetta norma. A sostegno di quanto assunto, il convenuto ha riferito, inizialmente, che ed avrebbero pattuito un compenso unitario per la tratta Controparte_1 CP_2 [...]
e poi, genericamente, che avrebbe assunto gli obblighi tipici del Persona_1 Controparte_1 vettore, quali consegna e custodia, circostanze, queste ultime, anche del tutto indimostrate.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale "lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie"; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all'art. 1741 c.c.). La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva”
(Cass. 20.6.2014, n. 14089). E dunque, sempre secondo la Corte di Cassazione, “La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art. 1741 c.c., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l'esecuzione del trasporto” (Cass. 20.12.1986, n. 7795). pagina 5 di 8 In ragione di quanto precede, gli elementi individuati da ai fini di ritenere applicabile CP_1 CP_1 la norma citata risultano, dunque, del tutto generici, oltre che indimostrati e, di conseguenza, sono insufficienti ad inquadrare la fattispecie in quelle disciplinate dall'art. 1741 c.c..
3.
Nella comparsa di costituzione si legge che, in ogni caso, a seguito del pagamento da parte di
[...] degli importi dovuti ai vettori marittimi, la medesima si è surrogata ex art. 1203 c.c. nei diritti CP_1 di questi ultimi, con la conseguenza che avrebbe diritto, al pari del creditore surrogante, di pretendere il pagamento degli importi addebitati a titolo di nolo e spese anche da . Parte_1
Ora, nella surrogazione legale, l'operatività è automatica e non richiede una dichiarazione di volersi surrogare da parte del terzo che paga, né il consenso del creditore. A differenza delle altre forme di surrogazione, il meccanismo legale fa subentrare il terzo nella posizione del creditore originario nei casi previsti dalla legge. Quindi, contrariamente a quanto assunto da , la surroga Parte_1 legale opera di diritto, nel senso che si attua indipendentemente dalla dichiarazione del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto. Nel caso in esame, pertanto, si è Controparte_1 surrogato ex lege nei diritti del vettore e, di conseguenza, ha diritto di ripetere dagli altri condebitori per le rispettive quote e, dunque, anche da , quale obbligato in solido nei confronti Parte_1 del vettore, quanto pagato per costi e spese di trasporto. Quindi, l'adempiente, nell'azione di surroga, come peraltro in quella di regresso, può chiedere a ciascuno degli altri coobbligati solo la quota interna del singolo condebitore cui si rivolge, con la conseguente necessità di valutare l'entità delle diverse quote.
Sotto tale profilo, l'art. 1298 c.c. è chiaro nello stabilire, al primo comma, che nei rapporti interni tra debitori solidali, l'obbligazione si ripartisce tra gli stessi “salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che sia stata ad CP_2 incaricare del Bene dell'organizzazione dei trasporti della merce acquistata da CP_1 Parte_1
. In particolare, si legge: a) nel ricorso monitorio, che “Per oltre un decennio si è
[...] CP_2 avvalsa dei servizi di spedizione di per l'importazione di beni provenienti dalla Controparte_1 società controllata ”; b) nell'atto di citazione è scritto: “… IR OS Parte_1
d'Ivoire ha svolto l'unico marginale ruolo di venditore della merce, successivamente caricata a bordo delle navi dei vari vettori coinvolti, a favore di (pag. 6); c) solo nelle note conclusive e, CP_2 dunque, tardivamente, Bene ha contestato che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un CP_1 rapporto di compravendita tra e con la conseguenza che l'esistenza Parte_1 CP_2 del predetto rapporto deve ritenersi provata.
pagina 6 di 8 Da quanto sopra deriva che l'obbligazione oggetto di causa è stata contratta nell'interesse esclusivo di
CP_2
Inoltre, mette conto rilevare in diritto che l'art. 1298 c.c. dispone che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” e, nel caso di specie, dalle fatture depositate da
[...] emerge che il trasporto era regolato dalla clausola free on board (doc. 3 del monitorio), in CP_1 base alla quale i costi del trasporto a carico del venditore sono solo quelli fino al porto di carico. Ciò prova, dunque, quale fosse il regolamento dei costi di trasporto e spedizione nei rapporti interni tra e con la conseguenza che “le parti” di ciascuno dei predetti debitori Parte_1 CP_2 non possono presumersi uguali.
In conclusione, non è tenuta al pagamento dei costi di trasporto. Parte_1
4.
Non sono neppure dovute le somme anticipate a titolo di dazi doganali ed iva, trattandosi pacificamente di imposte dovute all'atto dell'importazione, come tali non legate all'esecuzione del trasporto.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, e quelli minimi della fase istruttoria, non essedo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 884/2024;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_2 Parte_1 liquida in euro 4.237,00 per compensi ed in euro 871,10 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 31.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2941/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SIDO BONFATTI presso il Parte_1 cui studio in MODENA, STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO, N. 390, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato ELISA ANTONGIOVANNI Controparte_1 presso il cui studio in MILANO, VIA ANFOSSI, N. 12, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 884/2024, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Reggio Emilia ha ingiunto ad e in solido tra loro, il pagamento della CP_2 Controparte_3 somma di euro 605.861,02 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al predetto decreto, Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione italiana in favore della High Court of
London e contestando, nel merito, la ricostruzione dei fatti offerta da e la Controparte_1 responsabilità solidale di . Parte_1
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “NEL MERITO:
pagina 2 di 8 voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così disporre: in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendo all'uopo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia n. 884/2024 (R.G. 1961/2024) del 8 luglio 2024, Rep. n. 1196/2024 del 8 luglio 2024, e notificato il 15 luglio 2024, previa fissazione di udienza per la discussione sulla presente istanza di sospensione in data anteriore a quella fissata per la citazione della ricorrente opposta;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito preteso da nei Controparte_1 confronti di e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare Controparte_4
e/o revocare e/o come meglio il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia n.
884/2024 (R.G. 1961/2024) del 8 luglio 2024, Rep. n. 1196/2024 del 8 luglio 2024, e notificato il
15 luglio 2024 per tutte le ragioni sopra esposte, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato sia l'eccezione di difetto di Parte_2 giurisdizione italiana, che le difese di merito formulate da chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e qualsiasi statuizione, in via gradata e salvo gravame: accertata la sussistenza della giurisdizione italiana, rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare al pagamento della somma di Euro Controparte_3
605.861,02, o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori fiscali di legge”.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., e depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., sono state respinte le istanze di prova per testi formulate da entrambe le parti e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 30.10.2025, con termine sino al 31.7.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'eccezione di difetto di giurisdizione italiana è infondata e pertanto va respinta. pagina 3 di 8 Nell'atto di citazione si legge che, se si ritenessero applicabili alla fattispecie in esame le condizioni contrattuali contenute sul retro delle bill of lading, al fine di fondare la responsabilità di Parte_1
(come ritenuto nel ricorso monitorio), “allora sarebbe necessario applicare anche la
[...] condizione numero 10.3 denominata “jurisdiction”, che prevede che “it is hereby specifically agreed that any suit by the Merchant, and save as additionally provided below any suit by the Carrier, shall be filed exclusively in the High Court of London and English Law shall exclusively apply”, ovvero la giurisdizione della High Court of London per ogni controversia insorta in relazione alla predetta bill of lading instaurata dal c.d. merchant.
Ora, tale asserito difetto di giurisdizione non sussiste, considerato, da un lato, che la clausola 10.3 delle condizioni generali del vettore MSC prevede la giurisdizione esclusiva della High Court of London con riferimento alle sole azioni del merchant nei confronti del carrier o dei suoi ausiliari e Parte_1
non è qualificabile né come vettore, né come ausiliario dello stesso (e ciò è pacifico tra le
[...] parti), dall'altro, la clausola in questione attribuisce al vettore (carrier) la facoltà di convenire il merchant avanti i tribunali del paese del porto di carico o scarico, del luogo di consegna o di ogni luogo in cui il merchant abbia “a place of business” e, nel caso di specie, l'Italia è pacificamente il luogo di consegna della merce.
Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione italiana va respinta.
2. ha assunto, nel ricorso monitorio, di agire nei confronti di (e Parte_2 Parte_1 di “ai sensi delle condizioni contrattuali contenute sul retro delle polizze di carico (cfr. CP_2 art. 16.3) e conformemente ai principi consolidati nel diritto del trasporto marittimo internazionale”.
Tale condizione della polizza di carico MSC prevede che “every Person defined as “Merchant” in clause 1 shall be jointly and severally liable to the Carrier for the payment of all Freight and charges and for the performance of the obligations of each of them hereunder”, mentre la clausola n. 1 fornisce la definizione di “merchant”, in cui rientrano: “the Shipper, Consignee, holder of this Bill of Lading, the receiver of the Goods and any Person owning, entitled to or claiming the possession of the Goods or of this Bill of Lading or anyone acting on behalf of this Person”.
Dal combinato disposto di tali norme consegue che le condizioni delle bill of lading prevedono la responsabilità solidale di tutti i soggetti rientranti nella definizione di merchant solamente nei confronti del vettore. Quindi, in caso di mancato pagamento dei costi e delle spese di trasporto, solo il vettore può soddisfarsi per l'intero importo dovuto su uno dei soggetti indicati quali merchant. Dunque, la condizione 16.3 è chiara nel prevedere la solidarietà esclusivamente nei rapporti tra creditore e pluralità di debitori, con la conseguenza che è da escludersi che la medesima possa estendersi anche ai rapporti pagina 4 di 8 tra i vari debitori, in assenza di un patto contrario, nel caso di specie insussistente, in quanto non documentato.
Ciò posto, ha affermato, nel ricorso monitorio, che “ si è avvalsa dei Controparte_1 CP_2 servizi di spedizione di per l'importazione di beni provenienti dalla società controllata CP_1 CP_1
”, mentre nella comparsa di costituzione e risposta ha riferito, per la prima volta, Parte_1 di avere gli stessi diritti del vettore, in quanto “incaricata da ha agito quale spedizioniere CP_2 assumendo l'esecuzione del trasporto da effettuarsi con mezzi altrui” ex art. 1741 c.c.. Tale difesa è tardiva e, come tale, inammissibile.
In ogni caso, non vi è prova della applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina prevista dall'art. 1741 c.c., non risultando dimostrata, da parte di , la sussistenza dei presupposti Controparte_1 di cui alla predetta norma. A sostegno di quanto assunto, il convenuto ha riferito, inizialmente, che ed avrebbero pattuito un compenso unitario per la tratta Controparte_1 CP_2 [...]
e poi, genericamente, che avrebbe assunto gli obblighi tipici del Persona_1 Controparte_1 vettore, quali consegna e custodia, circostanze, queste ultime, anche del tutto indimostrate.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale "lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie"; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all'art. 1741 c.c.). La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva”
(Cass. 20.6.2014, n. 14089). E dunque, sempre secondo la Corte di Cassazione, “La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art. 1741 c.c., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l'esecuzione del trasporto” (Cass. 20.12.1986, n. 7795). pagina 5 di 8 In ragione di quanto precede, gli elementi individuati da ai fini di ritenere applicabile CP_1 CP_1 la norma citata risultano, dunque, del tutto generici, oltre che indimostrati e, di conseguenza, sono insufficienti ad inquadrare la fattispecie in quelle disciplinate dall'art. 1741 c.c..
3.
Nella comparsa di costituzione si legge che, in ogni caso, a seguito del pagamento da parte di
[...] degli importi dovuti ai vettori marittimi, la medesima si è surrogata ex art. 1203 c.c. nei diritti CP_1 di questi ultimi, con la conseguenza che avrebbe diritto, al pari del creditore surrogante, di pretendere il pagamento degli importi addebitati a titolo di nolo e spese anche da . Parte_1
Ora, nella surrogazione legale, l'operatività è automatica e non richiede una dichiarazione di volersi surrogare da parte del terzo che paga, né il consenso del creditore. A differenza delle altre forme di surrogazione, il meccanismo legale fa subentrare il terzo nella posizione del creditore originario nei casi previsti dalla legge. Quindi, contrariamente a quanto assunto da , la surroga Parte_1 legale opera di diritto, nel senso che si attua indipendentemente dalla dichiarazione del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto. Nel caso in esame, pertanto, si è Controparte_1 surrogato ex lege nei diritti del vettore e, di conseguenza, ha diritto di ripetere dagli altri condebitori per le rispettive quote e, dunque, anche da , quale obbligato in solido nei confronti Parte_1 del vettore, quanto pagato per costi e spese di trasporto. Quindi, l'adempiente, nell'azione di surroga, come peraltro in quella di regresso, può chiedere a ciascuno degli altri coobbligati solo la quota interna del singolo condebitore cui si rivolge, con la conseguente necessità di valutare l'entità delle diverse quote.
Sotto tale profilo, l'art. 1298 c.c. è chiaro nello stabilire, al primo comma, che nei rapporti interni tra debitori solidali, l'obbligazione si ripartisce tra gli stessi “salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che sia stata ad CP_2 incaricare del Bene dell'organizzazione dei trasporti della merce acquistata da CP_1 Parte_1
. In particolare, si legge: a) nel ricorso monitorio, che “Per oltre un decennio si è
[...] CP_2 avvalsa dei servizi di spedizione di per l'importazione di beni provenienti dalla Controparte_1 società controllata ”; b) nell'atto di citazione è scritto: “… IR OS Parte_1
d'Ivoire ha svolto l'unico marginale ruolo di venditore della merce, successivamente caricata a bordo delle navi dei vari vettori coinvolti, a favore di (pag. 6); c) solo nelle note conclusive e, CP_2 dunque, tardivamente, Bene ha contestato che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un CP_1 rapporto di compravendita tra e con la conseguenza che l'esistenza Parte_1 CP_2 del predetto rapporto deve ritenersi provata.
pagina 6 di 8 Da quanto sopra deriva che l'obbligazione oggetto di causa è stata contratta nell'interesse esclusivo di
CP_2
Inoltre, mette conto rilevare in diritto che l'art. 1298 c.c. dispone che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” e, nel caso di specie, dalle fatture depositate da
[...] emerge che il trasporto era regolato dalla clausola free on board (doc. 3 del monitorio), in CP_1 base alla quale i costi del trasporto a carico del venditore sono solo quelli fino al porto di carico. Ciò prova, dunque, quale fosse il regolamento dei costi di trasporto e spedizione nei rapporti interni tra e con la conseguenza che “le parti” di ciascuno dei predetti debitori Parte_1 CP_2 non possono presumersi uguali.
In conclusione, non è tenuta al pagamento dei costi di trasporto. Parte_1
4.
Non sono neppure dovute le somme anticipate a titolo di dazi doganali ed iva, trattandosi pacificamente di imposte dovute all'atto dell'importazione, come tali non legate all'esecuzione del trasporto.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, e quelli minimi della fase istruttoria, non essedo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 884/2024;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_2 Parte_1 liquida in euro 4.237,00 per compensi ed in euro 871,10 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 31.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8