Articolo 10 bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 14Articolo 16
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4 dicembre 2018
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12 aprile 2025
Art. 10-bis. 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale , nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale ((, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza)) . La revoca della cittadinanza e' adottata, entro ((dieci)) anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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