TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4900 /2021 R.G.
Oggetto: Proprietà – negatoria servitutis vertente
tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PERILLO WALTER e dall'Avv.
ROSANIA ANTONIO per mandato in atti
Attrice
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MATARAZZO ENRICO e dall'Avv. RAUZZINO
ANTONIO GERARDO per mandato in atti
Convenuto
pag. 1 Conclusioni delle parti:
All'udienza del 24.01.2025 le parti concludevano come da verbale di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il germano, sig. chiedendo
[...] CP_1 al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio e di qualsiasi altro diritto reale a carico dei beni di sua esclusiva proprietà, siti in San Mango Sul Calore (AV) e meglio descritti come:
1. Corte al piano terra del fabbricato, individuata in Catasto al foglio n.
10, particella n. 877, sub 8;
2. Appezzamento di terreno, individuato in Catasto al foglio n. 10, particella n. 878.
L'attrice assumeva che il convenuto utilizzasse tali beni, rispettivamente, per accedere alla propria abitazione sita nel medesimo stabile e al proprio fondo agricolo, senza averne alcun titolo, e chiedeva, per l'effetto, di ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa, dichiarando i fondi liberi da pesi e gravami.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando integralmente CP_1 le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. A sostegno delle proprie difese, il convenuto deduceva l'esistenza delle servitù di passaggio, sia in forza dell'atto di donazione del 07.12.2001 con cui entrambi i fratelli avevano ricevuto i beni dalla comune madre, sig.ra sia in virtù di un uso pacifico, pubblico e ininterrotto Controparte_2 ultraventennale. Evidenziava, altresì, l'esistenza di precedenti provvedimenti giudiziari tra le parti che confermavano il suo possesso.
Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per sentir accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sui beni oggetto di causa.
pag. 2 La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione dei testi di parte convenuta, sig.ri e Testimone_1 Tes_2
. Rigettata la richiesta di C.T.U. formulata da parte attrice in
[...] quanto esplorativa, all'udienza del 24.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata. Di contro, la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. SULL'ONERE DELLA PROVA NELL'ACTIO NEGATORIA
SERVITUTIS.
In via preliminare, occorre richiamare i principi che governano l'onere della prova nell'azione negatoria di servitù. Secondo consolidata giurisprudenza, chi agisce in “negatoria servitutis” non è tenuto a fornire la prova rigorosa della proprietà, come nell'azione di rivendica, essendo sufficiente dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Grava, invece, sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura reale o obbligatoria, che giustifichi l'attività da lui compiuta e lamentata come lesiva dall'attore (ex multis Cass. Civ., Sez. 2,
N. 18028 del 04-07-2019).
Nel caso di specie, la titolarità dei fondi in capo all'attrice, derivante dall'atto di donazione per Notaio del 07.12.2001, non è oggetto di Per_1 contestazione. L'onere di dimostrare l'esistenza della servitù di passaggio grava, pertanto, integralmente sul convenuto, sig. il CP_1 quale ha agito in via riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto del relativo diritto per usucapione.
pag. 3
2. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI USUCAPIONE
DELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO SULLA CORTE (PART. 877 SUB
8).
La domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla corte antistante il portone d'ingresso del fabbricato (part. 877 sub 8) è fondata e merita accoglimento.
Ai fini dell'acquisto di una servitù per usucapione, l'art. 1158 c.c. richiede il possesso continuato, pacifico, pubblico e non interrotto per venti anni, sorretto dall' “animus rem sibi habendi”. Per le servitù, è altresì necessario il requisito dell'apparenza, ovvero l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Nel caso in esame, tutti i requisiti risultano pienamente soddisfatti.
A) Il possesso e l'animus possidendi.
L'istruttoria ha fornito prova certa e concorde del possesso esercitato dal convenuto. La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che il fratello utilizza il pianerottolo sin dal 1994, pur definendo
"saltuario" tale uso dopo il 2001. Tale dichiarazione assume valenza confessoria circa l'inizio e la continuità del passaggio. I testi escussi, sig.ri e , hanno confermato di aver sempre visto il sig. Tes_1 Tes_2 CP_1
e i suoi visitatori utilizzare detto pianerottolo per accedere alla sua
[...] abitazione, senza aver mai incontrato opposizione .
Di particolare rilievo è, inoltre, l'ordinanza possessoria n. 1336/2018 emessa da questo stesso Tribunale (Dott. Polimeno) nel giudizio R.G.
424/2018, con cui si ordinava all'odierna attrice l'immediata reintegrazione del fratello nel possesso della servitù, a seguito dell'arbitraria installazione di una ringhiera con cancello. In tale sede, il
Giudice ha ritenuto "ampiamente provato" il possesso del sig. CP_1
evidenziando come l'uso prolungato nel tempo e le contestazioni
[...] della sorella dimostrassero un possesso esercitato “uti dominus” e non per pag. 4 mera tolleranza . Sebbene tale provvedimento non faccia stato nel presente giudizio petitorio, esso costituisce un solido elemento di prova circa la situazione di fatto e l'intento possessorio del convenuto.
L'eccezione di parte attrice, secondo cui l'uso sarebbe avvenuto per mera tolleranza in ragione del rapporto di parentela, è infondata. La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, incompatibile con la mera tolleranza, spetta a chi lo subisce dimostrare che esso sia stato dovuto a mera compiacenza (Cass. Civ., Sez. 2, N. 2706 del 30-01-2023) . Nel caso di specie, la durata ultraventennale del passaggio e la conclamata conflittualità tra le parti, sfociata in plurimi contenziosi, escludono in radice la configurabilità di un atteggiamento di tolleranza.
B) L'apparenza della servitù.
Il requisito dell'apparenza è soddisfatto dalla presenza di opere visibili e permanenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. Come emerso dall'istruttoria e dalle produzioni fotografiche di parte convenuta, sin dal 1992-1994 sul pianerottolo in questione è installato un unico impianto citofonico che serve entrambe le abitazioni, con una pulsantiera dedicata all'appartamento del convenuto.
Tale opera, stabile e visibile, manifesta in modo non equivoco la funzione del pianerottolo di consentire l'accesso anche a terzi (parenti, amici, postini ecc.) diretti all'abitazione del sig. integrando quel CP_1
“quid pluris” che la giurisprudenza richiede per distinguere una servitù apparente da un mero passaggio di fatto.
C) Il decorso del termine ventennale.
Parte attrice sostiene che il termine per l'usucapione non sarebbe maturato, dovendosi calcolare il “dies a quo” dalla data della donazione
(07.12.2001).
pag. 5 L'assunto è errato. Ai fini dell'usucapione, rileva l'inizio del possesso, non il momento in cui l'attuale proprietario ha acquistato il bene. Come confessato dalla stessa attrice, il possesso del convenuto è iniziato nel
1994. Da tale data fino all'atto interruttivo costituito della mediazione
(novembre 2021), è decorso un periodo di circa 27 anni, ben superiore al ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. Il fatto che fino al 2001 la proprietaria fosse la madre comune non impedisce il decorso del termine, che è proseguito senza soluzione di continuità anche dopo il trasferimento della proprietà all'attrice.
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla particella 877 sub 8 va accolta, con conseguente rigetto della corrispondente domanda di “negatoria servitutis”.
3. SULLA DOMANDA RELATIVA ALL'ACCESSO AL FONDO
(PART. 878).
Anche la domanda attorea relativa all'inesistenza di una servitù di passaggio sul terreno identificato dalla particella 878 è infondata e deve essere rigettata.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, sostenendo che il varco e il tracciato in questione ricadono interamente nella sua proprietà, come risulterebbe dal precedente giudizio di regolamento di confini (R.G. 546/2016) definito da questo Tribunale con sentenza n. 1362/2021.
L'eccezione è fondata. In quel giudizio, intentato dalla stessa sig.ra
[...]
il Tribunale ha rigettato la domanda di regolamento di Parte_1 confini, affermando la certezza della linea di demarcazione tra i fondi, resa palese da picchetti e dalla visibile differenza di colture. Come emerge dagli elaborati grafici del C.T.U. di quel procedimento, richiamati dal convenuto, il varco di accesso dalla via pubblica e il successivo tratturo pag. 6 utilizzato dal sig. per accedere al suo fondo con mezzi CP_1 agricoli insistono sulla sua proprietà (part. 879) e non su quella dell'attrice
(part. 878). L'attrice non ha fornito alcuna prova contraria, limitandosi a una generica richiesta di C.T.U., correttamente rigettata perché esplorativa.
Ne consegue che la domanda di “negatoria servitutis” è inammissibile per carenza di oggetto, non potendosi negare una servitù su un fondo (quello attoreo) che non è gravato dal passaggio.
Ad ogni modo, anche a voler superare tale dirimente profilo di inammissibilità, la domanda riconvenzionale di usucapione risulta ugualmente fondata. L'uso del varco e del tracciato da parte del convenuto
è stato costante, pacifico e pubblico per un tempo ampiamente superiore ai vent'anni, come confermato dai testi e dalle stesse ammissioni rese dall'attrice nel precedente giudizio.
L'apparenza della servitù è manifesta, essendo costituita da un varco nel muro di contenimento e da un evidente tracciato sul terreno, formatosi per il ripetuto passaggio di mezzi meccanici, opere permanenti e visibili destinate in modo inequivoco all'esercizio del passaggio Cit. 5Cit. 7.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda attorea va rigettata e quella riconvenzionale accolta.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico di parte attrice. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori del convenuto, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pag. 7 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di del CP_1 diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile:
a) a carico della corte sita al piano terra del fabbricato in San Mango Sul
Calore, Via Santo n. 25, identificata in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 877, sub 8, e in favore dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto, identificata al foglio 10, particella 877, sub 4;
b) a carico dell'appezzamento di terreno identificato in Catasto Terreni al foglio 10, particella 878, e in favore del fondo di proprietà del convenuto, identificato al foglio 10, particella 879, da esercitarsi attraverso il varco e il tracciato esistenti sui luoghi, come descritti in atti.
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.552,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Antonio G. Rauzzino ed Enrico
Matarazzo, dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 15/07/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale
pag. 8