Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 5027/2018 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
5027/2018 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”: tra
(P.I. ), corrente in Telese Terme alla Parte_1 P.IVA_1
Via San Giovanni, 83, in persona del suo legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Lucia Sagnella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvenere, opponente e
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
corrente in Benevento alla via Vittorio Veneto, 29, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti Consuelo Basile e Anna
Ulli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Benevento, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 18.11.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 07/03/2025, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1278/2018 (procedimento nr. 3364/2018 di R.G.) emesso il 29.09.2018 dal
17.048.86, oltre interessi e spese a Controparte_1
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare sospendere la
[...]
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (…anche se tale decreto mai è stato munito della clausola di provvisoria esecutività). In rito chiedevano accogliere in ogni caso l'opposizione proposta e, quindi, dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo e revocarlo per tutti i motivi esposti nella premessa. Ancora, accogliere in ogni caso l'opposizione proposta e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e renderlo nullo ed inefficace ad ogni effetto e conseguenza di legge perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa dettati sia per la contestazione del quantum richiesto che per l'inadempimento del contratto di avvalimento stipulato tra le parti in cui non vi è alcun obbligo nei confronti della al pagamento diretto della somma Parte_1
richiesta. Accertare e dichiarare con conseguente necessità di una riduzione della somma richiesta in D.I. ex art. 496 c.p.c stante l'illegittimità ed erroneità dell'importo richiesto su fatture emesse a fronte della richiesta di riformulazione delle fatture emesse da parte della e Controparte_2
comunicata dalla stazione appaltante il in data Controparte_3
02.08.2018 prot. 5806 del 02.08.2018. Condannare inoltre il
[...]
. per la temerarietà dell'azione intrapresa ai sensi Controparte_4
dell'art. 96 c.p.c. 3 comma. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta Controparte_1
instando, in via principale per il rigetto dell'opposizione e le relative domande ed eccezioni sollevate dall'opponente perché inammissibili,
Tribunale BN - Proc nr. 5027/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 8 improcedibili ed improponibili per tutti i motivi esplicitati in premessa, oltre ad essere del tutto infondate in fatto ed in diritto. Per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto e, quale riconvenzionale, condannare la al pagamento dell'importo Parte_1
di € 1.830,00 ricorrendone i presupposti di legge, in danno dell'opponente con condanna di controparte alla rifusione di spese e competenze. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, escussi i testi dell'opposto, e Testimone_1 Tes_2
nonché il teste dell'opponenete Veniva inoltre
[...] Testimone_3
condotto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società opposta. Terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 18.11.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta, dunque confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il , in data 25.06.2014, con una procedura aperta Controparte_3
utilizzando un criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indiceva una gara di appalto. Al fine di partecipare a tale gara era necessario che i concorrenti fossero in possesso dell'attestato SOA per la categorie di lavori OG11- class II, ed OGI class II. si Parte_1
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 8 aggiudicava la gara e per dimostrare i suddetti requisiti, in sede di offerta, depositava un contratto di avvalimento (cfr. produzioni opponente) sottoscritto in data 28.07.2014 con il Controparte_5
In tale contratto quest'ultima società forniva l'intera propria organizzazione tecnico/amministrativa in ordine alle ricordate categorie dei lavori (cfr. art,
2 contratto di avvalimento) e (art. 5 del contratto): “ In caso di aggiudicazione della gara, l'impresa ausiliata (…e non “ausiliaria” come scritto in atto di opposizione, in memoria 183 e in conclusioni dell'opponente) verserà un importo pari al 3,00% sull'importo netto contrattuale relativo alle categorie OGI11 class II -OGI class II richiesto dal bando di gara su coordinate bancarie oltre al costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche e finanziarie eventualmente fornite dall'impresa ausiliarie, il pagamento avveniva in ogni stato di
Avanzamento dei Lavori liquidato dalla Stazione Appaltante”.
Eseguiti i lavori, il emetteva n. 2 fatture la n. 505 del 18.09.2017 CP_1
per € 14.404,22 e la n. 578 del 02.11.2017 per € 2.644,64 per l'importo complessivo di € 17.048,86 pari del 3% come da contratto di avvalimento.
Non avendo ragione di tali crediti, diffidava la società opponente e, non ottenendo il pagamento, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo, opposto nel presente procedimento.
Preliminarmente va chiarito che l'opposto è decaduto dal proporre la domanda riconvenzionale, avendo depositato la propria costituzione oltre il termine dei 20 giorni prima dell'udienza di comparizione a norma dell'art. 167 c.p.c.
Inconferente appare il richiamo all'art. 168 bis c.p.c. essendo contemplata in tale norma altra forma di rinvio e non quella occorsa nel presente
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 8 giudizio. Comunque, in caso di rinvio d'ufficio della prima udienza di comparizione dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto, restano ferme le decadenze maturate, non sussistendo alcuna rimessione in termini (cf. sul punto chiarissima Corte di Cassazione
Sezione Terza Civile, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2394).
Venendo al merito della domanda principale, la questione è ampiamente disciplinata dal contratto di avvalimento intercorso tra le parti.
Le questioni economiche sono regolate dal già descritto art.
5. L'importo che deve corrispondere all'opposto è pari al 3% Parte_1
dell'importo contrattuale della gara d'appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche e finanziarie eventualmente fornite. Il pagamento deve essere corrisposto dall'opponente ogni qual volta gli viene liquidato dalla stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori.
Dunque abbiamo due elementi invalicabili, il primo è che il 3% deve essere calcolato sull'importo netto contrattale, il secondo è che per il pagamento deve attendersi ogni liquidazione in corso d'opera.
Ebbene, relativamente alla domanda, dunque alle due fatture n. 505 del
18.09.2017 per € 14.404,22 e n. 578 del 02.11.2017 per € 2.644,64,
l'opposto ha provato, producendo ampia documentazione, le somme effettivamente erogate dal a (cfr. Controparte_3 Parte_1
all. 4, atto di costituzione e allegato memoria replica ex art. 183 - determina n. 97 del 8.08.2018)
A fronte dei pagamenti di € 72.258,00 relativamente al II SAL, di €
43.257,00 a saldo II SAL, di € 131.931,00 relativamente al III SAL e di €
218.370,00 relativamente al IV SAL ricevuti dall'opponente dal
[...]
, avrebbe dovuto corrispondere al CP_3 Parte_1 Controparte_1
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 8 € 13.974,48 oltre Iva, dunque € 17.048,86. Pertanto la somma CP_1
evidenziata nelle due fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Incoerenti appaiono le critiche mosse dall'opponete a tale semplice ricostruzione dei fatti.
Dapprima, perché ogni eventuale riduzione comunicata dalla CP_2
sulla scorta di quanto certificato dalla Comunità Europea,
[...]
all'atto non interessa il presente procedimento, stante il fatto che, come detto, il 3% è stato calcolato su quanto effettivamente corrisposto.
Eventuali riduzioni successive, se esistenti, sono oggetto di una successiva azione mai intrapresa dall'opponente. In ogni caso tale riduzione sulle poste già corrisposte dalla stazione appaltante non è stata per nulla dimostrata da Parte_1
Così eventuali contestazioni sui lavori effettuati o, addirittura la valenza dello stesso contratto di avvalimento, sono oggetto di autonome azioni.
Quanto mai esistenti, e comunque non provate nel presente procedimento, non rientrano nella domanda che è quella propria del procedimento monitorio.
Nel corso del procedimento, in modo irrituale, ha provato ad Parte_1
allargare l'opposizione ad altre questioni non facenti parte dell'atto introduttivo, ma il tema è in realtà il semplice accertamento di quanto l'opponente ha percepito dalla stazione appaltante e, dunque, quanto deve corrispondere all'opposto applicando il 3%.
Il decreto ingiuntivo, portato per la somma prima evidenziata di €
17.048,86 deve essere dunque confermato.
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 8 Quanto alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'opposto, deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96
c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, la parte opposta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui, il rigetto di tale domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura media facendo riferimento alla tariffa di cui al D.M. nr. 55 del 2014 come modificata dal D.M. nr. 147 del 2022 sul valore della causa. Su tale
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 8 liquidazione viene operata una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. nr. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1278/2018 (procedimento nr. 3364/2018 di R.G.) emesso il
29.09.2018 dal Tribunale di Benevento e lo dichiara esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
che liquida in € 3.553,90 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% da attribuire al difensore, antistatario, di Controparte_1
[...]
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 10 marzo 2025.
IL GIUDICE
Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 5027/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 8 di 8