Articolo 4 della Legge 8 agosto 1990, n. 231
Articolo 3Articolo 5
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26 agosto 1990
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7 ottobre 1995
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25 luglio 1996
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18 agosto 1999
Art. 4. Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui
lordi:
a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;
b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.
2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'. (1) (3) ((6))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al suddetto articolo sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo lire lire
----- ---- ----
Ruolo dei volontari ............... 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sergenti ................ 1.785.000 2.625.000
Ruolo dei marescialli ............. 1.820.000 2.675.000".



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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 4, nelle misure derivanti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995 , a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio Ruolo lire lire
----- ---- ----
Ruolo dei volontari . . . . . . .. 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sergenti . . . . . . . . 1.785.000 2.625.000
Ruolo dei marescialli . . . . . .. 1.820.000 2.675.000".



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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , nelle misure derivanti dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


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GRADI 19 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE
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1° Caporal maggiore
e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore scelto 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo scelto 1.365.000 1.785.000
Sergente 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore capo 1.785.000 2.625.000
Maresciallo 1.820.000 2.675.000
Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000
Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000
Aiutante 1.820.000 2.675.000
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Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media".
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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