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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
nella causa iscritta al n. 221/2024 RG promossa da
Pt_1
Avv. Silvano Imbriaci e Katya Lea Napoletanoappellante contro
CP_1
Avv. Cecilia Dragotta appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Grosseto, quale giudice del lavoro, pubblicata il 10.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA La decisione qui impugnata, accogliendo il ricorso proposto da , ha dichiarato non dovute le somme di CP_1 cui alla cartella di pagamento n. 051 2011 0000338491 emessa nei suoi confronti, condannando al Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in €.
2.000 oltre accessori.
Il ricorrente aveva impugnato il titolo esattoriale dell'importo di €. 29.886,25 e relativo al pagamento di contributi dovuti alla Gestione Artigiani in conseguenza del maggiore reddito accertato da per gli anni Controparte_2
2004/2006, dopo che:
- l'accertamento era stato dichiarato nullo dalle Commissione tributarie, provinciale e regionale
- il giudizio in Cassazione si era concluso con ordinanza di estinzione dell'agosto 2021 per adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all'art. 6 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018.
Il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lvo 46/1999 svolta da Pt_1
(capo di decisione qui non impugnato e divenuto pertanto definitivo), nel merito ha ritenuto la pretesa infondata sull'assunto che l'onere della prova incombeva sull' , il quale tuttavia non aveva offerto altri elementi a Pt_1 sostegno rispetto a quelli già esaminati dal giudice tributario, laddove tali elementi avrebbero dovuto essere ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accertamento fiscale.
L' ha appellato la decisione nel merito, con due motivi. Pt_1
pagina 1 di 5 1) Col primo, ha denunciato la violazione dell'art. 6 comma 9 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018, secondo cui “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, sostenendo che le sentenze del giudice tributario erano divenuto prive di effetti a seguito della definizione agevolata e non erano quindi utili per eventuali rimborsi o sgravi e che il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare il merito della vertenza.
2) Col secondo, ha censurato la sentenza per erroneità in punto di onere della prova e mancato esame della vicenda processuale nel merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento di CP_2
a seguito della definizione agevolata conserva comunque valore probatorio, che può essere resistito da prove
[...] di segno contrario offerte dalla parte privata, senza che ciò incida sul riparto dell'onere della prova
(Cass.14194/2021).
Ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. si è costituito, ed ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'appello per l'errata CP_1 indicazione della cartella esattoriale oggetto del giudizio di primo grado, così che la sentenza emessa all'esito sarebbe passata in giudicato. Ha quindi replicato ai motivi di gravame avversari, chiedendo il rigetto dell'appello.
Circa il primo, ha sostenuto che la disposizione di cui all'art.6 comma 9 cit. si riferirebbe solo agli effetti esecutivi delle sentenze, nel senso che sarebbero poste nel nulla le sole sentenze di condanna, mentre per quelle di accertamento negativo – come nella specie – si formerebbe un giudicato valevole anche nei confronti dell' . Pt_1
Circa il secondo, ha escluso che l'accertamento fiscale possa essere sufficiente in assenza di contestazioni ed ha in ogni caso evidenziato come nella specie l'accertamento di era stato espressamente contestato Controparte_2 nella memoria difensiva in primo grado, per l'errato ricorso a presunzioni semplici applicabili solo in sede tributaria- fiscale, con riguardo agli accertamenti effettuati sul conto corrente della nipote del ricorrente Parte_2
§§§
La presente decisione, sia in via preliminare che nel merito, si uniforma alla analoga decisione (sentenza del 28 gennaio 2025 n. 60/2025 c/ ) resa fra le stesse parti nella medesima udienza di discussione del 28 Pt_1 CP_1 gennaio 2025, le cui motivazioni sono qui richiamate adattandole alla particolarità del caso in esame.
In via preliminare _ L'appellante ha eccepito che la presente impugnazione sarebbe improcedibile poiché, in altro parallelo giudizio fra le stesse parti (iscritto al n. 210/2024 RG, avente ad oggetto la opposizione dell'avviso di addebito relativo ad analoga pretesa per l'anno 2007 per l'importo di €. 12.147,83 e deciso con la sentenza n.
60/2025 ora citata), nell'indicare il numero di quell'avviso di addebito l avrebbe richiamato erroneamente il Pt_1 numero della cartella esattoriale opposta invece nel presente giudizio. Ne conseguirebbe che entrambi gli appelli sarebbero improcedibili perché, in base alle errate indicazioni contenute nell'atto di impugnazione dell , Pt_1 avrebbero ad oggetto il medesimo titolo esattoriale invece che due distinti.
Secondo il Collegio, l'eccezione è palesemente infondata, considerato che l'errata indicazione del numero dell'avviso di addebito a pag.2 dell'appello di nel giudizio parallelo n. 2010/2024 RG è palesemente un errore Pt_1 materiale, indotto dal contenuto identico degli atti di appello delle due cause parallele. Non vi sono invece dubbi sul pagina 2 di 5 fatto che ciascuno dei due giudizi ha ad oggetto distinti titoli (la cartella esattoriale per gli anni 2004/2006 in questo,
l'avviso di addebito per l'anno 2007 nell'altro), come risulta chiaramente dal contenuto sia delle due distinte decisioni impugnate, sia dei rispettivi atti delle parti
Nel merito _ L'appello è infondato e va respinto in relazione ad entrambi i motivi.
1) Secondo l'art. 6 comma 9 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018 “Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo
si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Non si vede come la norma sia stata violata dal giudice di primo grado, che non ha affatto basato la sua decisione sulla sentenza del giudice tributario che aveva annullato l'accertamento di , ma ha ritenuto Controparte_2 infondata la pretesa dell' per mancanza di prova dei presupposti, ovvero del maggior reddito, entrando “nel CP_3 merito della vertenza” come richiesto dall'appellante.
2) Passando alla valutazione di merito, si richiamano le regole elaborate dalla giurisprudenza in tema di onere della prova e suo adempimento anche a mezzo di presunzioni, sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione in sede di accertamento, ferma restando la necessità di esaminare le eventuali contestazioni mosse dalla parte privata.
Secondo Cass. n. 14194/2021: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall' in sede di verifica Controparte_2 assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale”.
Ciò nondimeno, precisa la stessa pronuncia, l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario, senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13463/2017 e n.19640/2018) ha ulteriormente precisato che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
Ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (Cass. n. 14237/2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti.
Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e pagina 3 di 5 complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono). E solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 comma 2 c.c. (Cass. n. 9784/2010).
Ha altresì chiarito, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (Cass. n. 9108/2012).
In definitiva, sempre secondo Cass. n.14194/2021, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo (nello stesso senso, Cass. n.
952/2021).
In altri termini, la definizione fiscale mediante pagamento non rende definitivo il verbale, ma non lo fa neppure venir meno. Rimane un verbale di accertamento, con la conseguenza che fa fede di quello che i pubblici ufficiali hanno compiuto personalmente e delle dichiarazioni ricevute. Quindi, è onere del debitore offrire la prova contraria.
L'unica particolarità di questi accertamenti, secondo la Cassazione, è che sono generalmente di carattere presuntivo, quindi se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, e il debitore non li contrasta efficacemente con fatti, il verbale sarà sufficiente per confermare la cartella esattoriale.
Così individuata la regola di giudizio da applicare al caso in esame, per il rigetto dell'appello è decisivo che - né in primo né in secondo grado - l' ha mai dedotto quali sarebbero gli elementi specifici, desumibili anche Pt_1 dall'accertamento di , a sostegno dell'esistenza di un maggiore reddito, anche in via presuntiva. Controparte_2
Né l'istituto ha prodotto documenti dai quali tali elementi si possano trarre.
Dallo stesso avviso di accertamento di nulla si ricava, se non, molto genericamente, che Controparte_2
l'accertamento derivava da una verifica fiscale della la quale aveva svolto indagini in deroga al segreto Pt_3 bancario nei confronti della società “M NT & AO s.n.c.”, del suo legale rappresentante, dei soci e dei loro familiari (vedi pag.3 in alto). Nulla si dice degli elementi acquisiti e/o della loro valutazione.
pagina 4 di 5 Solo dalle sentenze del giudice tributario, anch'esse prodotte dalla parte privata, si trae qualche dato di chiarimento, ma di segno contrario alle tesi di , e comunque insufficiente ad una utile ricostruzione della vicenda. Pt_1
In particolare, dalla decisione della Commissione tributaria regionale, che ha confermato l'annullamento dell'accertamento, sembra potersi ricostruire che le verifiche che portarono alla rettifica del reddito della società riguardarono il conto corrente della nipote del ricorrente, e che alla stessa furono applicate le Parte_2 presunzioni legali di cui all'art.32 DPR 600/1973, peraltro valevoli in ambito esclusivamente tributario.
Ma il giudice tributario ha ritenuto tali verifiche non utilizzabili, e comunque le presunzioni non applicabili, dato che la normativa di settore non poteva riguardare soggetti diversi dal contribuente sottoposto ad indagine, in assenza di prove di un uso dei conti al servizio di quest'ultimo (l'accertamento sul c/c della è stato, dall'Ufficio, Parte_2 usato al fine di rettifica del reddito della società senza un minimo di prova e motivazione che dimostri la riconducibilità alla stessa società..in mancanza di “indizi, prove o pizzini che facessero individuare nel conto corrente della sig.ra la destinazione di fondi neri della società.. la presunzione legale opera solo nei Pt_2 confronti del soggetto sottoposto ad indagini per la determinazione del suo reddito..era necessario un accertamento ulteriore che dimostrasse che l'intestazione del c/c era fittizia cioè che il c/c era di fatto usato dal contribuente indagato (società)”.
In conclusione, in nessuno modo sono stati offerti dall' , o sono altrimenti desumibili dagli atti o dai documenti Pt_1 prodotti, elementi utili a costituire presunzioni per affermare l'esistenza di un maggiore reddito prodotto dalla società del ricorrente negli anni in discussione. La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Spese di lite e C.U.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 nello scaglione di valore corrispondente al giudizio, con applicazione di parametri minimi in ragione della semplicità delle difese, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta per essere la presente decisione avvenuta sulla base degli atti e dei documenti nella prima udienza di discussione. Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap. Dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 28 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 5 di 5
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
nella causa iscritta al n. 221/2024 RG promossa da
Pt_1
Avv. Silvano Imbriaci e Katya Lea Napoletanoappellante contro
CP_1
Avv. Cecilia Dragotta appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Grosseto, quale giudice del lavoro, pubblicata il 10.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA La decisione qui impugnata, accogliendo il ricorso proposto da , ha dichiarato non dovute le somme di CP_1 cui alla cartella di pagamento n. 051 2011 0000338491 emessa nei suoi confronti, condannando al Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in €.
2.000 oltre accessori.
Il ricorrente aveva impugnato il titolo esattoriale dell'importo di €. 29.886,25 e relativo al pagamento di contributi dovuti alla Gestione Artigiani in conseguenza del maggiore reddito accertato da per gli anni Controparte_2
2004/2006, dopo che:
- l'accertamento era stato dichiarato nullo dalle Commissione tributarie, provinciale e regionale
- il giudizio in Cassazione si era concluso con ordinanza di estinzione dell'agosto 2021 per adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all'art. 6 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018.
Il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lvo 46/1999 svolta da Pt_1
(capo di decisione qui non impugnato e divenuto pertanto definitivo), nel merito ha ritenuto la pretesa infondata sull'assunto che l'onere della prova incombeva sull' , il quale tuttavia non aveva offerto altri elementi a Pt_1 sostegno rispetto a quelli già esaminati dal giudice tributario, laddove tali elementi avrebbero dovuto essere ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accertamento fiscale.
L' ha appellato la decisione nel merito, con due motivi. Pt_1
pagina 1 di 5 1) Col primo, ha denunciato la violazione dell'art. 6 comma 9 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018, secondo cui “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, sostenendo che le sentenze del giudice tributario erano divenuto prive di effetti a seguito della definizione agevolata e non erano quindi utili per eventuali rimborsi o sgravi e che il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare il merito della vertenza.
2) Col secondo, ha censurato la sentenza per erroneità in punto di onere della prova e mancato esame della vicenda processuale nel merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento di CP_2
a seguito della definizione agevolata conserva comunque valore probatorio, che può essere resistito da prove
[...] di segno contrario offerte dalla parte privata, senza che ciò incida sul riparto dell'onere della prova
(Cass.14194/2021).
Ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. si è costituito, ed ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'appello per l'errata CP_1 indicazione della cartella esattoriale oggetto del giudizio di primo grado, così che la sentenza emessa all'esito sarebbe passata in giudicato. Ha quindi replicato ai motivi di gravame avversari, chiedendo il rigetto dell'appello.
Circa il primo, ha sostenuto che la disposizione di cui all'art.6 comma 9 cit. si riferirebbe solo agli effetti esecutivi delle sentenze, nel senso che sarebbero poste nel nulla le sole sentenze di condanna, mentre per quelle di accertamento negativo – come nella specie – si formerebbe un giudicato valevole anche nei confronti dell' . Pt_1
Circa il secondo, ha escluso che l'accertamento fiscale possa essere sufficiente in assenza di contestazioni ed ha in ogni caso evidenziato come nella specie l'accertamento di era stato espressamente contestato Controparte_2 nella memoria difensiva in primo grado, per l'errato ricorso a presunzioni semplici applicabili solo in sede tributaria- fiscale, con riguardo agli accertamenti effettuati sul conto corrente della nipote del ricorrente Parte_2
§§§
La presente decisione, sia in via preliminare che nel merito, si uniforma alla analoga decisione (sentenza del 28 gennaio 2025 n. 60/2025 c/ ) resa fra le stesse parti nella medesima udienza di discussione del 28 Pt_1 CP_1 gennaio 2025, le cui motivazioni sono qui richiamate adattandole alla particolarità del caso in esame.
In via preliminare _ L'appellante ha eccepito che la presente impugnazione sarebbe improcedibile poiché, in altro parallelo giudizio fra le stesse parti (iscritto al n. 210/2024 RG, avente ad oggetto la opposizione dell'avviso di addebito relativo ad analoga pretesa per l'anno 2007 per l'importo di €. 12.147,83 e deciso con la sentenza n.
60/2025 ora citata), nell'indicare il numero di quell'avviso di addebito l avrebbe richiamato erroneamente il Pt_1 numero della cartella esattoriale opposta invece nel presente giudizio. Ne conseguirebbe che entrambi gli appelli sarebbero improcedibili perché, in base alle errate indicazioni contenute nell'atto di impugnazione dell , Pt_1 avrebbero ad oggetto il medesimo titolo esattoriale invece che due distinti.
Secondo il Collegio, l'eccezione è palesemente infondata, considerato che l'errata indicazione del numero dell'avviso di addebito a pag.2 dell'appello di nel giudizio parallelo n. 2010/2024 RG è palesemente un errore Pt_1 materiale, indotto dal contenuto identico degli atti di appello delle due cause parallele. Non vi sono invece dubbi sul pagina 2 di 5 fatto che ciascuno dei due giudizi ha ad oggetto distinti titoli (la cartella esattoriale per gli anni 2004/2006 in questo,
l'avviso di addebito per l'anno 2007 nell'altro), come risulta chiaramente dal contenuto sia delle due distinte decisioni impugnate, sia dei rispettivi atti delle parti
Nel merito _ L'appello è infondato e va respinto in relazione ad entrambi i motivi.
1) Secondo l'art. 6 comma 9 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018 “Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo
si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Non si vede come la norma sia stata violata dal giudice di primo grado, che non ha affatto basato la sua decisione sulla sentenza del giudice tributario che aveva annullato l'accertamento di , ma ha ritenuto Controparte_2 infondata la pretesa dell' per mancanza di prova dei presupposti, ovvero del maggior reddito, entrando “nel CP_3 merito della vertenza” come richiesto dall'appellante.
2) Passando alla valutazione di merito, si richiamano le regole elaborate dalla giurisprudenza in tema di onere della prova e suo adempimento anche a mezzo di presunzioni, sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione in sede di accertamento, ferma restando la necessità di esaminare le eventuali contestazioni mosse dalla parte privata.
Secondo Cass. n. 14194/2021: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall' in sede di verifica Controparte_2 assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale”.
Ciò nondimeno, precisa la stessa pronuncia, l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario, senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13463/2017 e n.19640/2018) ha ulteriormente precisato che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
Ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (Cass. n. 14237/2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti.
Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e pagina 3 di 5 complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono). E solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 comma 2 c.c. (Cass. n. 9784/2010).
Ha altresì chiarito, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (Cass. n. 9108/2012).
In definitiva, sempre secondo Cass. n.14194/2021, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo (nello stesso senso, Cass. n.
952/2021).
In altri termini, la definizione fiscale mediante pagamento non rende definitivo il verbale, ma non lo fa neppure venir meno. Rimane un verbale di accertamento, con la conseguenza che fa fede di quello che i pubblici ufficiali hanno compiuto personalmente e delle dichiarazioni ricevute. Quindi, è onere del debitore offrire la prova contraria.
L'unica particolarità di questi accertamenti, secondo la Cassazione, è che sono generalmente di carattere presuntivo, quindi se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, e il debitore non li contrasta efficacemente con fatti, il verbale sarà sufficiente per confermare la cartella esattoriale.
Così individuata la regola di giudizio da applicare al caso in esame, per il rigetto dell'appello è decisivo che - né in primo né in secondo grado - l' ha mai dedotto quali sarebbero gli elementi specifici, desumibili anche Pt_1 dall'accertamento di , a sostegno dell'esistenza di un maggiore reddito, anche in via presuntiva. Controparte_2
Né l'istituto ha prodotto documenti dai quali tali elementi si possano trarre.
Dallo stesso avviso di accertamento di nulla si ricava, se non, molto genericamente, che Controparte_2
l'accertamento derivava da una verifica fiscale della la quale aveva svolto indagini in deroga al segreto Pt_3 bancario nei confronti della società “M NT & AO s.n.c.”, del suo legale rappresentante, dei soci e dei loro familiari (vedi pag.3 in alto). Nulla si dice degli elementi acquisiti e/o della loro valutazione.
pagina 4 di 5 Solo dalle sentenze del giudice tributario, anch'esse prodotte dalla parte privata, si trae qualche dato di chiarimento, ma di segno contrario alle tesi di , e comunque insufficiente ad una utile ricostruzione della vicenda. Pt_1
In particolare, dalla decisione della Commissione tributaria regionale, che ha confermato l'annullamento dell'accertamento, sembra potersi ricostruire che le verifiche che portarono alla rettifica del reddito della società riguardarono il conto corrente della nipote del ricorrente, e che alla stessa furono applicate le Parte_2 presunzioni legali di cui all'art.32 DPR 600/1973, peraltro valevoli in ambito esclusivamente tributario.
Ma il giudice tributario ha ritenuto tali verifiche non utilizzabili, e comunque le presunzioni non applicabili, dato che la normativa di settore non poteva riguardare soggetti diversi dal contribuente sottoposto ad indagine, in assenza di prove di un uso dei conti al servizio di quest'ultimo (l'accertamento sul c/c della è stato, dall'Ufficio, Parte_2 usato al fine di rettifica del reddito della società senza un minimo di prova e motivazione che dimostri la riconducibilità alla stessa società..in mancanza di “indizi, prove o pizzini che facessero individuare nel conto corrente della sig.ra la destinazione di fondi neri della società.. la presunzione legale opera solo nei Pt_2 confronti del soggetto sottoposto ad indagini per la determinazione del suo reddito..era necessario un accertamento ulteriore che dimostrasse che l'intestazione del c/c era fittizia cioè che il c/c era di fatto usato dal contribuente indagato (società)”.
In conclusione, in nessuno modo sono stati offerti dall' , o sono altrimenti desumibili dagli atti o dai documenti Pt_1 prodotti, elementi utili a costituire presunzioni per affermare l'esistenza di un maggiore reddito prodotto dalla società del ricorrente negli anni in discussione. La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Spese di lite e C.U.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 nello scaglione di valore corrispondente al giudizio, con applicazione di parametri minimi in ragione della semplicità delle difese, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta per essere la presente decisione avvenuta sulla base degli atti e dei documenti nella prima udienza di discussione. Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap. Dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 28 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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