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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3736/24 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Clino Parte_1 C.F._1
MP, elettivamente domiciliato presso lo studio MP in Formia (LT), Piazza
Mattej n. 39, come da delega a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Santa Anastasia n. 1342/G
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente ha concluso come da note autorizzate versate in atti e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 27.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente depositato e notificato Pt_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale esponendo, tra
[...] CP_1
l'altro: di essere proprietario esclusivo di un immobile sito nel Comune di Fondi, alla pagina 1 di 10 via Sant'Anastasia n. 1342/G, contraddistinto in Catasto al foglio 71 dell'appartamento sito in Terracina (LT), part. 303, nonché di altro immobile realizzato nel 1986 e costruito in aderenza e oggetto di istanza di condono edilizio al
Comune di Fondi, come da sentenza del Tribunale di Latina - ex sezione distaccata di Terracina n. 1649/14 del 07.07.2014, depositata il 09.07.2014, che aveva accertato l'acquisto per usucapione degli immobili suddetti da parte di esso ricorrente (All.
1. Sentenza del Tribunale di Latina n. 1649/14); che in data
13.09.2004 aveva contratto matrimonio con la sig.ra ed i coniugi CP_1 avevano destinato l'appartamento sito in Fondi alla via Sant'Anastasia n.1342/G a casa coniugale;
che, con ricorso depositato il 15.03.2018 dinanzi al Tribunale di
Latina, aveva convenuto in giudizio la sig.ra , chiedendo che venisse CP_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi, nonché ordinato il rilascio dell'immobile di sua proprietà; che con comparsa di costituzione del 20.9.2018 la sig.ra si era associata alla domanda di separazione e con successiva CP_1 comparsa integrativa del 28.9.2018 aveva chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in Fondi, via Sant'Anastasia n. 1342/G; che con sentenza n. 1990/2021 pubblicata il 13.11.2021 (All.2) emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1561/2018 il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , così disponendo: “La domanda di assegnazione CP_1 della casa coniugale svolta dalla resistente va rigettata, in assenza di prole. Ogni questione relativa al diritto di proprietà o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (…)
P.Q.M
(…) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale”; che, nonostante l'intervenuta sentenza e la mancanza di titolo per occupare l'immobile, la resistente continuava ad abitare nell'appartamento sito in
Fondi alla via Sant'Anastasia n. 1342/G di proprietà esclusiva di esso ricorrente, impedendo quindi al legittimo proprietario di disporre e di godere di tale bene;
di intendere, pertanto, agire ai sensi dell'art. 948 c.c.; di avere, altresì, diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della sig.ra ; di non aver potuto, infatti, locare l'appartamento in CP_1 questione a far data dal mese di dicembre 2021 fino ad ora (per un totale di 34 mesi) sopportando un danno economico pari al canone di locazione che avrebbe potuto pagina 2 di 10 ricevere per un totale complessivo di circa €7.259,00 (All.6 Tabella OMI).
Il ricorrente concludeva, all'esito, come segue: “-accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del CP_1 sig. , sita in Fondi alla via Sant'Anastasia n. 1342/G, contraddistinta in Parte_1
Catasto dei fabbricati del Comune di Fondi al fg. 71 part. 303 e per l'effetto, - condannare la sig.ra al rilascio dell'immobile suddetto libero e sgombero CP_1 da persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del sig. fissando Pt_1 contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
-condannare la sig.ra CP_1
al pagamento dell'indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di
[...]
7.259,00 € o nella somma minore o maggiore che l'Ill,mo Giudice adito voglia liquidare in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad
IVA e CPA e come per legge”.
ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era, CP_1 pertanto, dichiarata contumace con ordinanza del 30.07.2025.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 27.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
Va premesso che l'orientamento della Cassazione è nel senso che l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, debba essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione (Cass. civ., SS.UU., n. 7305/14).
E' stato, al riguardo, evidenziato: che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
che essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche pagina 3 di 10 originaria di ogni titolo;
che in questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Nella specie, fonda la propria domanda esclusivamente sul suo Parte_1 asserito diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa e sulla, del pari asserita, detenzione in mero fatto e priva di titolo dell'immobile da parte della resistente, per cui non vi è dubbio che parte attrice abbia inteso proporre una tipica domanda di rivendica ex art. 948 c.c..
In tale prospettiva si rende necessario, tuttavia, rispettare l'esigenza della cosiddetta probatio diabolica che caratterizza le regole in tema di onere della prova dell'azione di rivendica ed in virtù della quale “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per
l'usucapione” (Cassazione civile sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925 in Giust. civ. Mass.
1997, 344 ); prova, il cui onere risulta attenuato solo ove il convenuto spieghi domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), in tal caso riducendosi alla sola prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. civ., Sez. II, n.
8215/16).
Sul tema, la giurisprudenza più recente (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n.
32074/24) ha ulteriormente chiarito:
che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione;
pagina 4 di 10 che, in caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio);
che, una volta verificato questo, occorre verificare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario;
che l'onere probatorio a carico del rivendicante deve essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto;
che, in altri termini, l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa;
che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante;
che non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore;
che il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (v. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza
n.1569 del 19/01/2022); che (v. Sez. II, n. 28865 del 19/10/2021) “essendo l'usucapione un titolo
d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova
pagina 5 di 10 dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo”; che “L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume
a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della “res” oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa
(nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto “dominus”, dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato” (Cass. Sez. 2, sentenza n.11605 del 21/11/1997; v. anche Cass. 204617/2013); che, di conseguenza, l'assunto secondo cui i certificati ipotecari speciali da cui risulta la trascrizione degli atti tra vivi costituiscano atti idonei all'assolvimento dell'onere (ove attenuato), ossia a dimostrare il trasferimento di tali terreni, è errato dato che il certificato ipotecario è il documento che contiene la copia conforme delle trascrizioni (quindi di per sé non incorpora alcun atto traslativo) e le trascrizioni sono formalità che non hanno effetto traslativo né possono ritenersi prova sufficiente della dimostrazione del contenuto del titolo a cui sono riferite.
Poste tali premesse in fatto e diritto, tornando al caso che ci occupa ed atteso che la resistente è rimasta contumace per tutta la durata del giudizio, Parte_1 avrebbe dovuto provare – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata – almeno un acquisto a titolo originario proprio o di un proprio dante causa.
In tale prospettiva, il ricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Latina - ex sezione distaccata di Terracina n. 1649/14 del 07.07.2014, depositata il
09.07.2014, che ha accertato l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile per cui oggi è controversia (v. All. 1 al fascicolo di parte).
Vi è, pertanto, la prova della spettanza, in capo al sig. del diritto di Pt_1 proprietà sull'immobile in questione. pagina 6 di 10 A fronte di ciò e dell'allegazione del ricorrente circa l'occupazione senza titolo del cespite da parte della resistente – supportata dal deposito della pronuncia di separazione n. 1990/21 del 13.11.2021 con cui il Tribunale di Latina, nel respingere la domanda di assegnazione della ex abitazione coniugale avanzata dalla sig.ra
, le ordinava il rilascio dell'immobile in favore dell'attore -, quest'ultima non si CP_2
è costituita al fine di dare la prova dell'esistenza di un titolo a fondamento della detenzione, o comunque di chiarire la sua posizione.
Ne discende, in accoglimento della relativa domanda, che dovrà accertarsi e dichiararsi che la sig.ra occupa senza titolo l'unità immobiliare di CP_1 proprietà esclusiva del sig. sita in Fondi alla via Sant'Anastasia n. Parte_1
1342/G, contraddistinta in Catasto dei fabbricati del Comune di Fondi al fg. 71 part. 303.
La resistente dovrà essere, altresì, condannata all'immediato rilascio dell'immobile in favore di parte ricorrente.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, pure avanzata dal sig. Pt_1
è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Viene, al riguardo, in considerazione una tipica azione di responsabilità extracontrattuale, l'occupazione senza titolo integrando una ipotesi di violazione del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, suscettibile di dare la stura alla tutela risarcitoria, in presenza di prova del danno conseguenza risarcibile,
l'elemento psicologico del quale è ravvisabile nell'avere la resistente persistito, anche in seguito alla pubblicazione della sentenza di separazione (con cui era stata respinta, tra l'altro, la domanda di assegnazione dell'immobile dalla stessa proposta), nella condotta illecita di che trattasi, pur essendo pienamente consapevole della sua natura, per come accertata dal Tribunale e del dissenso del proprietario almeno dal 31.07.2024, data dell'invio della richiesta di mediazione (non risultano precedenti richieste di restituzione dell'immobile).
In ordine al quantum debeatur, costituisce orientamento pacifico della Corte di
Cassazione quello secondo cui in caso di occupazione illegittima di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario risulta “individuabile, di per sé, nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come nell'impossibilità, pagina 7 di 10 per questi, di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (si vedano, per tutte, Cass. Civ. 3223/2011; Cass. Civ. 26610/2008; Cass. Civ. 1507/2006; Cass.
Civ. 13630/2001).
E' stato, peraltro, altrettanto chiaramente evidenziato dalla più recente giurisprudenza che la perduta disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato detto danno che potrà essere, peraltro, dimostrato mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (Cass. civ. n. 18494/15).
In tali ipotesi, la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante ben può essere ancorata a elementi presuntivi semplici, non necessitando di specifica prova, mediante il riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, dunque, al valore locativo del bene immobile usurpato.
E', pertanto, alla durata dell'occupazione illecita che, di regola, va commisurata l'entità del pregiudizio, dato che deve ritenersi indubbio, sulla base di una massima di esperienza difficilmente sconfessabile, che l'immobile sarebbe stato oggetto di un utilizzo redditizio, mediante, ad esempio, la sua locazione.
Nella specie, l'illiceità dell'occupazione da parte della sig.ra va, appunto, CP_1 datata al 31.07.2024, allorché la resistente ha avuto piena contezza, con la ricezione della domanda di mediazione, circa il dissenso del ricorrente al persistere dell'occupazione dell'immobile.
Ciò posto, utilizzando il criterio indicato da parte ricorrente (v. all. 6), considerato che è stata richiesta la somma di €7.259,00, pari al canone percepibile per 34 mesi, così per €213,5 al mese e che, tuttavia, la condotta illecita sussiste – stante tutto quanto in precedenza esposto – solo dal mese di agosto 2024, il totale dovuto a tale titolo sarà pari a €427,00 (€213,5 x 2 mesi).
Sul predetto importo vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria con decorrenza dal mese di agosto 2024 e gli interessi cd. da lucro cessante sui singoli scaglioni annualmente rivalutati, secondo la nota impostazione di Cass. civ., pagina 8 di 10 SS.UU., n. 1712/95, venendo pacificamente in considerazione un debito di valore, per un totale ad oggi (comprensivo di rivalutazione ed interessi) pari a €443,53.
In parziale accoglimento della relativa domanda, parte resistente dovrà essere, pertanto, condannata a corrispondere a parte ricorrente la suddetta somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre agli interessi legali ex art. 1282
c.c. con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare di CP_1 proprietà esclusiva del sig. sita in Fondi alla via Sant'Anastasia n. Parte_1
1342/G, contraddistinta in Catasto dei fabbricati del Comune di Fondi al fg.
71 part. 303;
• per l'effetto, condanna la resistente all'immediato rilascio dell'immobile in favore di Parte_1
• condanna la a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale, la somma di €433,53, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
• condanna la resistente a rifondere al le spese di lite, che liquida in Pt_1 complessivi €4.045,00, di cui €3.500,00 a titolo di compensi professionali ed
€545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 27.11.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3736/24 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Clino Parte_1 C.F._1
MP, elettivamente domiciliato presso lo studio MP in Formia (LT), Piazza
Mattej n. 39, come da delega a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Santa Anastasia n. 1342/G
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente ha concluso come da note autorizzate versate in atti e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 27.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente depositato e notificato Pt_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale esponendo, tra
[...] CP_1
l'altro: di essere proprietario esclusivo di un immobile sito nel Comune di Fondi, alla pagina 1 di 10 via Sant'Anastasia n. 1342/G, contraddistinto in Catasto al foglio 71 dell'appartamento sito in Terracina (LT), part. 303, nonché di altro immobile realizzato nel 1986 e costruito in aderenza e oggetto di istanza di condono edilizio al
Comune di Fondi, come da sentenza del Tribunale di Latina - ex sezione distaccata di Terracina n. 1649/14 del 07.07.2014, depositata il 09.07.2014, che aveva accertato l'acquisto per usucapione degli immobili suddetti da parte di esso ricorrente (All.
1. Sentenza del Tribunale di Latina n. 1649/14); che in data
13.09.2004 aveva contratto matrimonio con la sig.ra ed i coniugi CP_1 avevano destinato l'appartamento sito in Fondi alla via Sant'Anastasia n.1342/G a casa coniugale;
che, con ricorso depositato il 15.03.2018 dinanzi al Tribunale di
Latina, aveva convenuto in giudizio la sig.ra , chiedendo che venisse CP_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi, nonché ordinato il rilascio dell'immobile di sua proprietà; che con comparsa di costituzione del 20.9.2018 la sig.ra si era associata alla domanda di separazione e con successiva CP_1 comparsa integrativa del 28.9.2018 aveva chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in Fondi, via Sant'Anastasia n. 1342/G; che con sentenza n. 1990/2021 pubblicata il 13.11.2021 (All.2) emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1561/2018 il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , così disponendo: “La domanda di assegnazione CP_1 della casa coniugale svolta dalla resistente va rigettata, in assenza di prole. Ogni questione relativa al diritto di proprietà o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (…)
P.Q.M
(…) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale”; che, nonostante l'intervenuta sentenza e la mancanza di titolo per occupare l'immobile, la resistente continuava ad abitare nell'appartamento sito in
Fondi alla via Sant'Anastasia n. 1342/G di proprietà esclusiva di esso ricorrente, impedendo quindi al legittimo proprietario di disporre e di godere di tale bene;
di intendere, pertanto, agire ai sensi dell'art. 948 c.c.; di avere, altresì, diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della sig.ra ; di non aver potuto, infatti, locare l'appartamento in CP_1 questione a far data dal mese di dicembre 2021 fino ad ora (per un totale di 34 mesi) sopportando un danno economico pari al canone di locazione che avrebbe potuto pagina 2 di 10 ricevere per un totale complessivo di circa €7.259,00 (All.6 Tabella OMI).
Il ricorrente concludeva, all'esito, come segue: “-accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del CP_1 sig. , sita in Fondi alla via Sant'Anastasia n. 1342/G, contraddistinta in Parte_1
Catasto dei fabbricati del Comune di Fondi al fg. 71 part. 303 e per l'effetto, - condannare la sig.ra al rilascio dell'immobile suddetto libero e sgombero CP_1 da persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del sig. fissando Pt_1 contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
-condannare la sig.ra CP_1
al pagamento dell'indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di
[...]
7.259,00 € o nella somma minore o maggiore che l'Ill,mo Giudice adito voglia liquidare in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad
IVA e CPA e come per legge”.
ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era, CP_1 pertanto, dichiarata contumace con ordinanza del 30.07.2025.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 27.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
Va premesso che l'orientamento della Cassazione è nel senso che l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, debba essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione (Cass. civ., SS.UU., n. 7305/14).
E' stato, al riguardo, evidenziato: che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
che essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche pagina 3 di 10 originaria di ogni titolo;
che in questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Nella specie, fonda la propria domanda esclusivamente sul suo Parte_1 asserito diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa e sulla, del pari asserita, detenzione in mero fatto e priva di titolo dell'immobile da parte della resistente, per cui non vi è dubbio che parte attrice abbia inteso proporre una tipica domanda di rivendica ex art. 948 c.c..
In tale prospettiva si rende necessario, tuttavia, rispettare l'esigenza della cosiddetta probatio diabolica che caratterizza le regole in tema di onere della prova dell'azione di rivendica ed in virtù della quale “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per
l'usucapione” (Cassazione civile sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925 in Giust. civ. Mass.
1997, 344 ); prova, il cui onere risulta attenuato solo ove il convenuto spieghi domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), in tal caso riducendosi alla sola prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. civ., Sez. II, n.
8215/16).
Sul tema, la giurisprudenza più recente (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n.
32074/24) ha ulteriormente chiarito:
che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione;
pagina 4 di 10 che, in caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio);
che, una volta verificato questo, occorre verificare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario;
che l'onere probatorio a carico del rivendicante deve essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto;
che, in altri termini, l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa;
che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante;
che non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore;
che il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (v. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza
n.1569 del 19/01/2022); che (v. Sez. II, n. 28865 del 19/10/2021) “essendo l'usucapione un titolo
d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova
pagina 5 di 10 dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo”; che “L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume
a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della “res” oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa
(nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto “dominus”, dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato” (Cass. Sez. 2, sentenza n.11605 del 21/11/1997; v. anche Cass. 204617/2013); che, di conseguenza, l'assunto secondo cui i certificati ipotecari speciali da cui risulta la trascrizione degli atti tra vivi costituiscano atti idonei all'assolvimento dell'onere (ove attenuato), ossia a dimostrare il trasferimento di tali terreni, è errato dato che il certificato ipotecario è il documento che contiene la copia conforme delle trascrizioni (quindi di per sé non incorpora alcun atto traslativo) e le trascrizioni sono formalità che non hanno effetto traslativo né possono ritenersi prova sufficiente della dimostrazione del contenuto del titolo a cui sono riferite.
Poste tali premesse in fatto e diritto, tornando al caso che ci occupa ed atteso che la resistente è rimasta contumace per tutta la durata del giudizio, Parte_1 avrebbe dovuto provare – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata – almeno un acquisto a titolo originario proprio o di un proprio dante causa.
In tale prospettiva, il ricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Latina - ex sezione distaccata di Terracina n. 1649/14 del 07.07.2014, depositata il
09.07.2014, che ha accertato l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile per cui oggi è controversia (v. All. 1 al fascicolo di parte).
Vi è, pertanto, la prova della spettanza, in capo al sig. del diritto di Pt_1 proprietà sull'immobile in questione. pagina 6 di 10 A fronte di ciò e dell'allegazione del ricorrente circa l'occupazione senza titolo del cespite da parte della resistente – supportata dal deposito della pronuncia di separazione n. 1990/21 del 13.11.2021 con cui il Tribunale di Latina, nel respingere la domanda di assegnazione della ex abitazione coniugale avanzata dalla sig.ra
, le ordinava il rilascio dell'immobile in favore dell'attore -, quest'ultima non si CP_2
è costituita al fine di dare la prova dell'esistenza di un titolo a fondamento della detenzione, o comunque di chiarire la sua posizione.
Ne discende, in accoglimento della relativa domanda, che dovrà accertarsi e dichiararsi che la sig.ra occupa senza titolo l'unità immobiliare di CP_1 proprietà esclusiva del sig. sita in Fondi alla via Sant'Anastasia n. Parte_1
1342/G, contraddistinta in Catasto dei fabbricati del Comune di Fondi al fg. 71 part. 303.
La resistente dovrà essere, altresì, condannata all'immediato rilascio dell'immobile in favore di parte ricorrente.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, pure avanzata dal sig. Pt_1
è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Viene, al riguardo, in considerazione una tipica azione di responsabilità extracontrattuale, l'occupazione senza titolo integrando una ipotesi di violazione del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, suscettibile di dare la stura alla tutela risarcitoria, in presenza di prova del danno conseguenza risarcibile,
l'elemento psicologico del quale è ravvisabile nell'avere la resistente persistito, anche in seguito alla pubblicazione della sentenza di separazione (con cui era stata respinta, tra l'altro, la domanda di assegnazione dell'immobile dalla stessa proposta), nella condotta illecita di che trattasi, pur essendo pienamente consapevole della sua natura, per come accertata dal Tribunale e del dissenso del proprietario almeno dal 31.07.2024, data dell'invio della richiesta di mediazione (non risultano precedenti richieste di restituzione dell'immobile).
In ordine al quantum debeatur, costituisce orientamento pacifico della Corte di
Cassazione quello secondo cui in caso di occupazione illegittima di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario risulta “individuabile, di per sé, nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come nell'impossibilità, pagina 7 di 10 per questi, di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (si vedano, per tutte, Cass. Civ. 3223/2011; Cass. Civ. 26610/2008; Cass. Civ. 1507/2006; Cass.
Civ. 13630/2001).
E' stato, peraltro, altrettanto chiaramente evidenziato dalla più recente giurisprudenza che la perduta disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato detto danno che potrà essere, peraltro, dimostrato mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (Cass. civ. n. 18494/15).
In tali ipotesi, la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante ben può essere ancorata a elementi presuntivi semplici, non necessitando di specifica prova, mediante il riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, dunque, al valore locativo del bene immobile usurpato.
E', pertanto, alla durata dell'occupazione illecita che, di regola, va commisurata l'entità del pregiudizio, dato che deve ritenersi indubbio, sulla base di una massima di esperienza difficilmente sconfessabile, che l'immobile sarebbe stato oggetto di un utilizzo redditizio, mediante, ad esempio, la sua locazione.
Nella specie, l'illiceità dell'occupazione da parte della sig.ra va, appunto, CP_1 datata al 31.07.2024, allorché la resistente ha avuto piena contezza, con la ricezione della domanda di mediazione, circa il dissenso del ricorrente al persistere dell'occupazione dell'immobile.
Ciò posto, utilizzando il criterio indicato da parte ricorrente (v. all. 6), considerato che è stata richiesta la somma di €7.259,00, pari al canone percepibile per 34 mesi, così per €213,5 al mese e che, tuttavia, la condotta illecita sussiste – stante tutto quanto in precedenza esposto – solo dal mese di agosto 2024, il totale dovuto a tale titolo sarà pari a €427,00 (€213,5 x 2 mesi).
Sul predetto importo vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria con decorrenza dal mese di agosto 2024 e gli interessi cd. da lucro cessante sui singoli scaglioni annualmente rivalutati, secondo la nota impostazione di Cass. civ., pagina 8 di 10 SS.UU., n. 1712/95, venendo pacificamente in considerazione un debito di valore, per un totale ad oggi (comprensivo di rivalutazione ed interessi) pari a €443,53.
In parziale accoglimento della relativa domanda, parte resistente dovrà essere, pertanto, condannata a corrispondere a parte ricorrente la suddetta somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre agli interessi legali ex art. 1282
c.c. con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare di CP_1 proprietà esclusiva del sig. sita in Fondi alla via Sant'Anastasia n. Parte_1
1342/G, contraddistinta in Catasto dei fabbricati del Comune di Fondi al fg.
71 part. 303;
• per l'effetto, condanna la resistente all'immediato rilascio dell'immobile in favore di Parte_1
• condanna la a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale, la somma di €433,53, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
• condanna la resistente a rifondere al le spese di lite, che liquida in Pt_1 complessivi €4.045,00, di cui €3.500,00 a titolo di compensi professionali ed
€545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 27.11.2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott. Gianluca Morabito
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