Articolo 8 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 7Articolo 9
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3 giugno 1985
Art. 8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilita'
Entrata in vigore il 3 giugno 1985