Articolo 43 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 42Articolo 44
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11 gennaio 2024
Art. 43. Manifestazione di interesse per il riconoscimento
di prodotto artigianale o industriale tipico 1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024