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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1582/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 23.09.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Iorio, come da procura in Parte_1 atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe De Lucia, come Controparte_1 da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come riportato nel verbale di udienza del 23.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in data 13 giugno 2009 con il resistente e deducendo che dal matrimonio sono nati due figli (nato a [...] il Persona_1
02.10.2010) e (nato a [...] il [...]), chiedeva Persona_2 pronunziarsi la separazione, con i necessari provvedimenti accessori.
Si costituiva ed entrambe le parti, all'udienza del 23.09.2025, Controparte_1 dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione ovvero:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Antonio Curri n. 32
è assegnata alla IG.ra , di sua esclusiva proprietà, compreso il Parte_1 mobilio e i complimenti di arredo ivi esistenti, acquistati dal IG e Controparte_1 ceduti a titolo gratuito alla IG. ra;
Parte_1
3) I figli minori e sono affidati in regime condiviso ai genitori, i Per_1 Persona_2 quali, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse quanto alla salute, all'istruzione e all'educazione;
4) I figli minori convivranno stabilmente, sia durante il giorno che durante la notte, con la madre presso la ex casa coniugale;
5) Il padre, salvo diverso accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze primarie quotidiane e scolastiche dei figli, eserciterà il diritto di visita tre giorni a settimana, segnatamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17.00 fino alle 21.00, con facoltà di condurli alle attività extrascolastiche;
inoltre, i figli potranno trascorrere con il papà un week end a settimane alterne, dal venerdì alle 13.00 fino alla domenica sera alle 21.00, pernottando con il papà. In ordine alle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore la Vigilia di Natale, il
Natale, la Vigilia di Capodanno, Capodanno, l'Epifania, Pasqua e Lunedì in Albis. I figli trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, e con la madre il giorno
2 della festa della mamma. In merito alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il papà 15 giorni anche non consecutivi di vacanze durante il mese di luglio e/o agosto, secondo modalità da concordarsi preventivamente tra i coniugi e da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
6) Il IG. si assume l'obbligo di versare alla IG.ra Controparte_1 Parte_1 entro il 20 di ogni mese la somma complessiva di € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio)
a titolo di contributo per il loro mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario alle coordinate che la medesima fornirà;
7) Il IG. e la IG.ra pagheranno nella misura del Controparte_1 Parte_1
50% ciascuno le spese straordinarie in cui rientrano le spese scolastiche non regolamentate, le spese medico-chirurgiche e dentistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese sportive, le visite guidate o gite, le spese ludiche e ricreative di entrambi i figli che dovranno preventivamente essere concordate, approvate e documentate da entrambi i genitori, salvo l'urgenza e sempre nel pieno rispetto delle esigenze dei figli e secondo le linee guida che si applicano all'intestato
Tribunale;
8) Ogni modifica della residenza e/o domicilio dei coniugi nonché dei recapiti telefonici sarà tempestivamente comunicata all'altro coniuge;
9) Il IG. verserà alla IG.ra la propria quota del 50% Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 288,14 ( € 576,29:2) a titolo di spese della fornitura idrica (€ 161,79)
e della tassa sui rifiuti (€ 414,50), relative all'ultimo periodo di convivenza coniugale, nelle seguenti modalità: quattro rate di € 72,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese a partire da settembre 2025 fino a dicembre 2025;
10) Il IG. si obbliga a rimettere la denuncia-querela sporta nei Controparte_1 confronti della IG.ra presso la Procura della Repubblica del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la IG.ra dichiara di accettare Parte_1 fin da ora detta remissione di querela;
11) I coniugi si rimettono, così come per legge, al Tribunale per quanto non previsto nel
3 presente atto, confidando, comunque, nell'accoglimento dei predetti patti e condizioni;
12) Le spese legali del presente giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti, con la sottoscrizione dei difensori costituiti per rinuncia alla solidarietà professionale;
13) Gli effetti del presente accordo decorrono dal momento della sottoscrizione.
I difensori concludevano per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Pertanto, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1582/2025 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(CE) il 22.02.1981 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n.
396); (atto n° 38, parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 2009);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
4 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 23.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. ssa Giovanna Caso
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Evelina
Piperno, magistrato ordinario in tirocinio
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