Articolo 180 del Codice della navigazione
Articolo 179Articolo 181
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21 aprile 1942
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23 gennaio 1976
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25 febbraio 1983
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2 marzo 2005
Art. 180.
(Verifiche ed ispezioni).

((Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.))

Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Entrata in vigore il 2 marzo 2005
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