Sentenza 2 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2004, n. 17782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17782 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OJ NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 84, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ESPOSITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL UD LUIGI (TITOLARE ELLA DITTA ITALIA COMBUSTIBILI), già elettivamente domiciliato in ROMA VIA S ERASMO 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANNELLA, rappresentato difeso dall'avvocato GIUSEPPE PISTONE, giusta delega in atti, e da ultimo d'Ufficio presso la CANCELLERIA ELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
e contro
ENASARCO - ENTE NAZIONALE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SALAFIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2369/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/04/00 - R.G.N. 44147/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato SALAFIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso dell'I 1 dicembre 1990, GI NT esponeva di avere prestato la propria opera quale agente e rappresentante in esclusiva in favore della ditta Italia Combustibili di DE IO LU, promuovendo la stipula di contratti di compravendita per la complessiva somma di lire 585.189.453, ma ricevendo, a titolo di compenso, provvigioni determinate unilateralmente dal preponente, non conformi agli usi e all'equità.
Aggiungeva di avere provveduto, altresì, all'incasso di somme per conto del preponente per complessive lire 583.695.000 e di avere pertanto diritto anche alle provvigioni di incasso, oltre alla indennità di risoluzione del rapporto. Tanto premesso, il NT chiedeva che il rapporto fosse dichiarato risolto in tronco per fatto del preponente a far tempo dal 30 novembre 1990 e che quest'ultimo venisse condannato, per i titoli predetti, al pagamento della complessiva somma di lire 36.853.498, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Chiedeva, inoltre, che, accertato l'inadempimento del mandante all'obbligo di versamento dei contributi di previdenza, lo stesso fosse condannato, nei confronti dell'ENASARCO, al pagamento della dovuta contribuzione oltre sanzioni ed interessi.
Si costituiva LU DE IO, titolare della ditta Italia Combustibili, chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva anche l'ente previdenziale, deducendo il mancato versamento dei contributi FIRR e FP.
Il RE, interrogate le parti ed espletata la prova testimoniale, con sentenza del 9 luglio 1993, in parziale accoglimento della domanda, condannava il DE IO al pagamento, in favore del NT, a titolo di indennità di scioglimento del contratto, della somma di lire 300.129 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condannava altresì il resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti per il mese di dicembre 1989 sulla scorta delle provvigioni di cui alla fattura n. 2/90, rilasciata dal ricorrente nonché al pagamento degli interessi e delle sanzioni civili da determinarsi a cura dell'ENAS ARCO.
Avverso tale decisione, il NT proponeva appello con ricorso del 26 luglio 1994, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale della domanda e con vittoria delle spese del doppio grado. Deduceva l'appellante che erroneamente il RE aveva considerato il volume di affari di lire 406.332.103 indicato dal convenuto e non quello di lire 585.189.453 indicato da esso ricorrente, in base alle fatture esibite dallo stesso, le quali erano in possesso del medesimo proprio perché era lui a dover curare l'incasso degli affari conclusi.
Osservava che del pari, erroneamente, il primo Giudice non aveva considerato, in merito alle provvigioni, le dichiarazioni rese dal DE IO, il quale aveva affermato di avere raggiunto l'accordo su una provvigione per i carburanti del 4 e 6 per cento al litro, mentre per i lubrificanti le parti avevano stabilito ai dividersi il guadagno;
ed inoltre, che, pur non essendo applicabile l'art. 36 Cost., andava accolta la domanda di adeguamento del compenso provvigionale ex artt. 1709 e 1735 c.c., nonché quella di risoluzione del rapporto per giusta causa, stante il grave inadempimento da parte del DE IO, e bastando al riguardo la constatazione che quest'ultimo soltanto nelle more del giudizio aveva versato i contributi dovuti all'ENASARCO.
Il ricorrente si doleva ancora che erroneamente fosse stata respinta anche la richiesta relativa alla indennità per gli incassi espletati, non essendo stata, nella specie, pattuita separatamente la provvigione di incasso, come stabilito dall'art. 3 dell'AEC 9 giugno 1988.
Ricostituitosi il contraddittorio, il DE IO chiedeva il rigetto del gravame.
Con sentenza del 23 febbraio-13 aprile 2000, l'adito Tribunale di Napoli rigettava l'appello, riportandosi alle risultanze istruttorie e richiamando i principi in tema di onere della prova, sulla cui base doveva escludersi ogni diritto del NT al compenso per il periodo successivo dal luglio al novembre 1990, essendo stati in detto periodo gli affari conclusi direttamente dalla ditta, in seguito all'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra le parti in causa;
doveva inoltre escludersi ogni altro diritto nonché la sussistenza della asserita giusta causa di risoluzione del rapporto, non potendo essa neppure identificarsi nel mancato versamento dei contributi, non trattandosi peraltro di grave inadempimento. Per la cassazione di tale sentenza ricorre GI NT sulla base di sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste il DE IO con controricorso e così pure l'ENASARCO.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, GI NT denuncia violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., 1743 c.c., nonché difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, lamenta che il Tribunale, violando l'art. 112 c.p.c., avrebbe statuito, anziché sulla censura proposta in appello, riguardante la "esclusiva" dell'agente su tutti gli affari conclusi, quale caratteristica essenziale del contratto di agenzia ai sensi dell'atti 1743 c.c., sulla "durata" del rapporto di lavoro, introducendo una questione non proposta, sulla quale si sarebbe formato il giudicato. Il motivo è privo di fondamento.
Invero, il Tribunale, nel ricostruire i fatti di causa sulla base delle risultanze processuali, ha determinato il volume di affari, senza per nulla mettere in discussione che la esclusiva fosse una caratteristica essenziale del contratto di agenzia, ma tenendo conto che il rapporto, iniziato nel dicembre 1988 era cessato nell'estate 1990 ed ha coerentemente escluso dal calcolo delle provvigioni gli affari conclusi nel periodo successivo al luglio 1990 direttamente dalla ditta preponente.
Nè, d'altra parte, può sostenersi che si sia formato il giudicato sulla data di cessazione del rapporto al 30 novembre 1990, non avendo il Giudice di primo grado accolto il capo di domanda fondato sul presupposto della risoluzione del rapporto a detta data. Analoghe considerazioni valgono, all'evidenza, per la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con la quale il NT, denunciando difetto di motivazione, omessa pronuncia su punti essenziali della controversia (art. 112 e 115 c.p.c.), nonché violazione degli artt. 1742 e ss. c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che la decisione del Tribunale sarebbe inficiata dalla violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in quanto non sarebbe stata dedotta in grado di appello alcuna lamentela relativa al termine finale del rapporto di lavoro, sicché il Giudice a quo, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum iudicatum non poteva proporla ex officio.
Infondata è anche l'ulteriore censura proposta nell'ambito dello stesso motivo, con cui il ricorrente afferma di avere contestato, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado, sostenendo che, "ai sensi dell'art. 6 dell'A.E.C. del 9 giugno 1988, integrato con l'A.E.C., del 24 giugno 1988, la ditta preponente doveva inviare all'agente il conto delle provvigioni con diritto del lavoratore a contestarlo e qualora non avesse spedito le fatture tramite l'agente doveva fornire al lavoratore le copie delle fatture direttamente inviate ai clienti". Tali critiche non sarebbero state vagliate, in violazione dell'art. 112 c.p.c., dal Giudice di merito, il quale, omettendo l'esame di tale punto avrebbe violato "gli artt. 2727 e ss. c.c. sulla prova desunta dal possesso da parte del lavoratore delle fatture ottenute dalla preponente perché l'agente provvedesse ad incassare le somme dovute dai clienti".
Sennonché, va osservato sul punto che, mentre, per un verso, il ricorrente, non riporta testualmente la clausola di riferimento, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025), per altro verso, il Tribunale di Napoli - ribadendo quanto sopra esposto- ha chiarito, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, che la differenza tra i volumi di affari indicati dalle parti derivava dal fatto che il "NT aveva calcolato anche gli affari conclusi dalla ditta convenuta nel periodo da luglio a novembre 1990, affari conclusi dalla ditta direttamente e non tramite il NT, che aveva già interrotto i rapporti con la ditta stessa".
Sempre in ordine alla questione della prova ed al valore delle "fatture", il Tribunale, riportandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27 ottobre 1994 n. 8843; Cass. 6 marzo 1982 n. 1435;
Cass. 19 aprile 1983 n. 2698; Cass. 2 dicembre 1983 n. 7598), ha escluso che potesse attribuirsi valore probatorio alla "mera fattura", specificando, quanto alla determinazione del volume d'affari ed alla durata del rapporto, che il relativo onere, rimasto inadempiuto, gravava sul NT.; e ciò, del tutto correttamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione degli artt. 1743 e 1750 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Giudice d'appello non avrebbe considerato che il lavoratore ha diritto al preavviso per il periodo previsto dal 2 comma di quest'ultimo articolo, durante il quale continua il rapporto di lavoro, con obbligo di corrispondere la retribuzione in ossequio al principio di ultrattività del rapporto di agenzia. Pertanto, tale retribuzione andava calcolata in relazione agli affari conclusi dalla ditta nel periodo successivo al luglio '90 fino al novembre 1990, durante il quale vigeva il preavviso, "essendo insita la esclusivita' dell'agente durante il rapporto di lavoro e quindi anche durante il periodo di preavviso, come chiaramente di desume dall'art. 1743 cod.civ.". Anche questo motivo di ricorso è infondato, avendo il Tribunale congruamente e correttamente dato conto della sua determinazione, osservando, in relazione alla questione della asserita "giusta causa" della risoluzione del rapporto e del preteso grave inadempimento da parte del DE IO, che lo stesso NT, dopo avere più volte chiesto un adeguamento del compenso alla Italia Combustibili, "stanco della situazione venutasi a creare, comunicò al collaboratore del DE IO che il rapporto non poteva proseguire".
Circa i motivi della risoluzione, il Tribunale ha, ulteriormente precisato che, dalla espletata istruttoria erano emersi "episodi incresciosi" causati da ultimo dal NT, sia perché alcuni clienti procacciati dallo stesso non pagavano, sia perché risultavano inadempienza nelle trasmissioni dei pagamenti da parte del NT, il quale peraltro "non si fece più trovare". Ad avviso del Tribunale, dunque, la cessazione del rapporto avvenne per iniziativa del NT, senza che ricorresse l'ipotesi di giusta causa;
e ciò anche a voler considerare il mancato versamento, da parte della ditta, dei contributi FIRR, trattandosi di inadempimento di non grave entità.
Trattasi di motivazione logica ed esauriente, con l'indicazione di tutti gli elementi dai quali il Giudice d'appello ha ricavato il proprio convincimento e della ratio decidendi posta a base della relativa statuizione, come tale incensurabile in questa sede. Con il quarto motivo, il ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione degli artt. 420 e 228 c.p.c. e 2730 c.c. (art 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il Tribunale, affermando che, relativamente alle provvigioni pattuite il RE aveva correttamente tenuto conto di tutte le concordanti risultanze processuali, non avrebbe considerato la dichiarazione ("Per il ricorrente raggiungemmo l'intesa che la provvigione sarebbe stata tra il 4 ed il 6% al litro") resa dalla "parte datoriale" in sede di libero interrogatorio ai sensi dell'art. 420 c.p.c. alla stregua delle censure avanzate nell'atto di appello.
Sennonché sul punto il Tribunale, muovendo dall'implicito, ma non per questo poco chiaro presupposto, secondo cui l'ammissione in sede di libero interrogatorio non ha carattere confessorio (ex plurimis, Cass. 27 febbraio 1990 n. 1519; Cass. 12 gennaio 1978 n. 122), ha ravvisato in detta dichiarazione un errore del dichiarante. Tale errore, riguardante il "carburante" - che configurava le 4/6 lire/litro come una percentuale sul relativo importo fatturato- risultava, infatti palese, alla luce dell'accordo indicato dal DE IO (4/6 lire al litro), che aveva, a sua volta, trovato conferma nella espletata prova testimoniale e nella prassi emersa nel settore. Sempre poi, in relazione all'ammontare delle provvigioni, il Tribunale ha tenuto pure a chiarire con riguardo ai lubrificanti che era stato lo stesso NT ad avere riconosciuto, in sede di interrogatorio, che i patti conclusi con il DE IO erano stati rispettati, nel senso della suddivisione degli incassi in contraddittorio tra le parti, come da prassi nel settore. La censura va, pertanto, disattesa.
Con il quinto motivo, il ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2115, 2118, 2119, 1455 e 1460 c.c., e art. 12 delle preleggi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il Giudice d'appello non avrebbe spiegato, in ordine alla risoluzione del rapporto, "se vi fosse stata una giusta causa della stessa".
Tale motivo, riproduce, in sostanza, sia pure in forma diversa, quanto dedotto con il terzo motivo, sulla cui infondatezza si è sopra argomentato.
Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui, denunciandosi omessa ed insufficiente motivazione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 1372, 1362 e ss., 1369 e 1744 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si sostiene che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che il compenso per gli incassi non competeva al lavoratore, in quanto tale attività risultava prevista si dall'inizio e si doveva presumere che la stessa fosse stata considerata nella provvigione pattuita.
Invero, il Tribunale, del tutto correttamente, è pervenuto alla contestata conclusione riportandosi alla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua, ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente; mentre la medesima attività' va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente (Cass. 5 giugno 2000 n. 7481). Ad ulteriore sostegno di questa conclusione, il Giudice a quo ha anche evidenziato come dalla istruttoria testimoniale fosse emerso che nel settore di attività della ditta Italia Combustibili era d'uso la riscossione dei crediti senza ulteriore corresponsione di compenso.
Ha infine soggiunto che a nulla valeva invocare - come aveva invocato il NT, peraltro, per la prima volta in grado di appello- la necessità di incarico separato prevista dall'A.E.C. 1988, non risultando, nella fattispecie, la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva per il conferimento del relativo incarico, tra i quali la forma scritta e la previsione di una responsabilità dell'agente per errori contabili, onde "l'agente non potrebbe comunque aver diritto ad uno specifico compenso per l'attività svolta".
Tale interpretazione non solo risulta censurata dal ricorrente con un astratto riferimento agli artt. 1362 e alle norme relative all'esercizio dell'attività interpretativa, senza idoneo riferimento ai canoni, in concreto, violati ed il punto ed il modo in cui il Giudice di merito si sia da essi discostato, ma non è stato neppure riportato il testo della clausola in discussione, in violazione del principio di autosufficienza, di cui si è fatto prima cenno, il che rende impossibile a questa Corte qualsiasi valutazione in argomento. Come è noto, per il principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione, desunto dall'esegesi dell'art. 366 CPC nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatone), ove applicato all'ipotesi di censura della pronunzia del giudice del merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo - nell'esposizione in fatto o nello svolgimento del motivo - il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale (ex plurimis, Cass. n. 4905/2003). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, anche con riguardo alla Fondazione Enasarco, la quale si è limitata a chiedere i contributi di previdenza e conseguenti sanzioni "su tutte le somme che risultassero dovute, ancorché non corrisposte, dalla Ditta Italia Combustibili di DE IO LU al sig. NT".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2004