Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4676/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 24.04.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
4676/220 R.G., vertente tra: parte appellante: ( ) Controparte_1 C.F._1
parte appellata: Controparte_2 P.IVA_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Giovanni Basso che si riporta all'appello e insite nell'accoglimento del gravame e l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo.
E' presente, per parte appellata, l'avv. Fiorito per delega dell'avv. Cozzolino che si riporta agli atti e verbali di causa e conclude in conformità delle conclusioni ivi rassegnate. E chiede decidersi la causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
Pag. 1 a 11
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4676/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.tato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Basso ( , come da procura con atto separato, C.F._2
con la quale elett.te dom.lia in Napoli al v.le Colli Aminei, 38.
APPELLANTE
E
) in persona del l.r.p.t., rapp.tata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Vittorio Cozzolino ( ), con il quale elett.te C.F._3
dom.lia in Napoli, alla Piazza Calenda n. 15.
Pag. 2 a 11 APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: Perché la Corte: Accolga, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformi la sentenza n. 7836/20 emessa dal
Tribunale di Napoli, depositata in cancelleria in data 20.11.2020 e notificata a mezzo pec in data 24.11.2020 e:
• dichiari la proponibilità e procedibilità della domanda proposta;
• accerti che il fatto storico accadeva come rappresentato dall'attore;
• accerti e dichiari l'inadempimento della sulla base del Controparte_2
rapporto contrattuale stipulato con l'assicurato;
• accerti che il , all'esito del sinistro sopra descritto, ebbe a Controparte_1
riportare lesioni permanenti come specificate e quantificate nella relazione medico legale di parte istante;
• per l'effetto condanni la in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, al pagamento della somma complessiva di €26000,00, compresi interessi e rivalutazioni, per le lesioni tutte patite dall'istante ovvero di quella somma che l'Ecc.ma Corte riterrà liquidare anche all'esito della C.T.U. medico legale già richiesta in primo grado;
• condanni parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA, rimborso spese generali con attribuzione ex art.93 c.p.c..
Per l'appellata”: 1) dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto per violazione della disciplina di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. perché Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 7836/20 del 20/11/2020 emessa dal Tribunale di Napoli;
in ogni caso:
3) accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio dalla come di seguito riportate e trascritte: Controparte_3
Pag. 3 a 11 - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione della disciplina di cui all'art. 166 e 167 c.p.c.;
- dichiarare la prescrizione di qualsivoglia avverso diritto per l'inutile decorso del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.;
- rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata e non provata, si in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur;
- in ogni caso, rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in punto di an e di quantum debeatur, ciò in considerazione delle evidenziate contestazioni avanzate dalla comparente relative alle richiamate condizioni di polizza che, a diverso titolo, escludono ogni forma di indennizzo in capo all'assicurato, in presenza della richiamata franchigia assoluta del 5%;
- in subordine, nella diversa ipotesi di postumi di natura permanente maggiori della franchigia, l'Onorevole Giudicante, previa necessaria ammissione di ctu medico legale, voglia riquantificare la domanda attorea, calcolando il valore punto in percentuale al capitale assicurato, così come previsto agli art. 28 e 40 della richiamata polizza Infortuni Base N° 107395041;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e , quali genitori del minore Controparte_4 Controparte_5
- nelle more del giudizio divenuto maggiorenne – convennero Controparte_1
in giudizio , perché, previo accertamento dell'inadempimento CP_2
contrattuale della compagnia di assicurazione, fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni (trauma cranio-facciale, frattura parete anteriore mediale e posteriore seno mascellare sx-frattura orbita sinistra con prognosi di gg. 25 s.c.), riportate dal minore, in seguito al sinistro occorso il 10.05.2015, durante lo svolgimento di una gara sportiva.
1.1. Dedussero che durante la fase iniziale della gara sportiva Controparte_1
si era scontrato con altro giocatore, riportando gravi lesioni personali Pag. 4 a 11 permanenti, specificate nella relazione medica di parte e quantificate per un totale di € 70.481,68, oltre al danno biologico, morale ed esistenziale nella misura di € 49.269,00, per complessivi € 119.750,68, oltre spese mediche.
1.2. Costituitasi, eccepì, in via preliminare la nullità della Controparte_2
citazione, per omessa indicazione del termine di costituzione ex art. 166
c.p.c., in relazione alla decadenza di cui all'art. 167c.p.c. e, nel merito, chiese il rigetto della domanda, per prescrizione del diritto all'indennizzo, in mancanza di validi atti interruttivi, nonché per mancanza di prova sia del fatto storico che del nesso causale, nonché dell'entità dei lamentati postumi permanenti. Infine eccepì l'erronea quantificazione dei danni, valutati dal danneggiato con parametri risarcitori e non indennitari, con conseguente erroneo calcolo del valore del punto percentuale per le lesioni sofferte, e lamentò la mancata applicazione della franchigia del 5%., prevista dalla polizza base obbligatoria.
1.3. Il Tribunale, rilevato che alla prima udienza di comparizione del
24.06.2019, il procuratore di parte attrice era assente, in mancanza di istanze istruttorie, rinviò la causa al 17.6.2020, per la precisazione delle conclusioni.
Il giorno seguente l'udienza, ovvero il 25.6.2019, l'avv. Sabrina Volpe, difensore della parte attrice, depositò telematicamente istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., allegando certificazione medica, rilasciata da sanitario presso l'Ospedale Cardarelli, attestante che, per il giorno 24.06.2019, le era stata diagnosticata una lombosciatalgia, con prescrizione di gg. 3 di riposo.
Il primo giudice, istaurato il contraddittorio delle parti sull'istanza di rimessione in termini, rigettò la richiesta ritenendo che non fosse documentato e provato un impedimento assoluto ed, all'esito, rigettò la domanda, perché infondata e non provata.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 7836/20 depositata il 20.11.2020
è stata impugnata da . Controparte_1
Pag. 5 a 11
2.1. L'appellante si duole che il tribunale abbia respinto la propria istanza di remissione in termini, avendo ritenuto che l'impedimento allegato
(lombosciatalgia) non era idoneo ad impedirgli di conferire delega ad altro difensore o ad avvisare la cancelleria del proprio impedimento. Sostiene che la documentazione prodotta era idonea a dimostrare l'assoluta impossibilità di presenziare all'udienza e la fondatezza della richiesta di rimessione in termini.
In ogni caso l'appellante sostiene che la domanda risarcitoria dovesse essere comunque accolta, risultando per tabulas provato il fatto storico, il danno ed il nesso causale e che il quantum richiesto non era stato contestato.
2.2. , in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello CP_2
ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiede il rigetto per infondatezza. In ogni caso ribadisce l'eccezione di nullità della citazione, per essere stato omesso del tutto l'indicazione del termine di costituzione di cui all'art. 166 c.p.c., in relazione alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; la prescrizione biennale del diritto vantato e l'infondatezza dell'an e del quantum della domanda.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 24/04/2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha deciso la causa, dando lettura della sentenza in udienza.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un.
n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il Pag. 6 a 11 giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019).
Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(cfr Cass. n. 24262/2020).
3.2. Nel merito le doglianze sono infondate.
Quanto al primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice, nel rigettare l'istanza di rimessione in termini, non aveva adeguatamente valutato “i) il forte dolore invalidante che non consentiva al procuratore dell'istante neanche di deambulare;
ii) le lunghe ore trascorse all'interno dell'ospedale con i relativi disagi ben noti dei nosocomi campani;
iii) la struttura dell'edificio del Tribunale di Napoli che, come è noto, non rende agevole la salita ai piani superiori dove sono collocate le aule di udienza.”
Pertanto lamenta che il tribunale avrebbe dovuto ritenere provate le allegate circostanze di impossibilità assoluta, sulla base del solo certificato medico, unica prova giuridicamente rilevante a comprovare il proprio stato di salute.
La doglianza non ha pregio.
Invero, ai fini della remissione in termini, la giurisprudenza di legittimità richiede che l'impedimento, a cagione del quale si è verificata la decadenza da un'attività processuale, che si chiede essere ammessi ad espletare, è Pag. 7 a 11 necessario che l'impedimento, sia incolpevole e non imputabile, quale certamente è l'insorgenza di uno stato patologico, e deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale e deve consistere in un malessere improvviso o in un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. SU n. 32725/2018;
Cass. 21304/2019).
Orbene nel caso in esame l'appellante ha inteso documentare il proprio stato patologico a mezzo di un certificato medico, a firma del dott. Persona_1
, il quale è proprio il medesimo sanitario che aveva redatto la relazione
[...]
medico legale di parte, per la valutazione dei postumi residuati a CP_1
in seguito al sinistro per cui è causa, e che, evidentemente, doveva
[...]
essere in turno presso l'Ospedale Cardarelli proprio il 24.06.2019, quando vi si è recata l'avv. Sabrina Viola.
Tale certificazione, tuttavia, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, è inidonea a dimostrare che l'impedimento legato allo stato patologico, lamentato dal difensore, fosse tale da impedire al difensore di svolgere la propria attività professionale, secondo i canoni espressi dalle SU della
Cassazione, richiamati anche dalle pronunce successive.
Va rilevato, difatti, che nel certificato in questione, pur volendo sorvolare sull'incertezza del soggetto refertato, atteso che viene riportato il solo nominativo di IN VI, senza alcuna ulteriore specificazione anagrafica -come, al contrario, solitamente viene riportato nelle certificazioni mediche, con indicazione della data e del luogo di nascita del soggetto refertato-, non è indicato l'orario di ingresso nel nosocomio, né della visita, né viene specificato da quanto tempo era insorto il dolore sciatico, sicchè non v'è alcuna certezza che lo stato patologico ivi diagnosticato (lombosciatalgia) sia insorto prima dell'orario dell'udienza e non piuttosto in una altro momento del giorno 24.06.2019, come ad esempio nel pomeriggio o addirittura alla sera. Pag. 8 a 11 In secondo luogo, come ha rilevato il primo giudice, lo stato patologico, non è descritto quanto alla sintomatologia o intensità, sicchè, oltre all'evidente necessità di riposo per tre giorni, prescritto nel certificato in questione, non
è possibile evincere, e dunque non risulta provato, che l'impedimento fosse tale da non consentire all'avv. Viola di inoltrare, come poi ha fatto il giorno successivo, malgrado la prescrizione di riposo per tre giorni, immediatamente una pec al Tribunale per anticipare il proprio impedimento, con riserva di produrre documentazione, chiedendo il rinvio dell'udienza.
In definitiva, come ha affermato il primo giudice, manca la prova che l'impedimento addotto dall'avv. Viola fosse tale da non consentirle alcuna interlocuzione né con la cancelleria del tribunale né con il difensore di controparte. Con riguardo a tale ultima circostanza l'appellante, ha affermato che “la mancata annotazione del numero di cellulare dell'Avv. Vittorio
Cozzolino ne impediva anche la rintracciabilità”, ella, tuttavia, avrebbe ben potuto contattare lo studio dell'avv. Cozzolino o inviargli una PEC, atteso che nell'intestazione della comparsa di costituzione in primo grado redatta dall'avv. Cozzolino risultano ben indicati ed evidenziati i recapiti del suo studio professionale.
Inoltre, rileva la Corte ad integrazione della motivazione del tribunale, manca soprattutto la prova dell'arco temporale in cui l'avv. Viola ha accusato il malore e si è recata al Cardarelli, non essendo emerso né dalla documentazione sanitaria prodotta né aliunde l'orario in cui ella si è recata al nosocomio e si è sottoposta a visita medica. Non essendovi, pertanto, alcuna certezza che lo stato morboso sia effettivamente insorto prima dell'orario dell'udienza del 24.06.2019 e che fosse tale da avere totalmente impedito all'avv. Viola l'esercizio della sua professione, fosse anche solo per darne comunicazione al difensore della controparte o alla cancelleria del tribunale, va condivisa la decisone del primo giudice di diniego della remissione in termini. Pag. 9 a 11
3.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato. La prova dell'evento nel suo dinamismo, per come narrata nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta affatto provata ex actis, come sostiene l'appellante. La circostanza che le lesioni riportate da , per come accertate e riportate nella Controparte_1
cartella clinica di ricovero del 10.05.2019, fossero state causate da un infortunio durante una partita di calcio non risulta provata, atteso che la dichiarazione resa dalla madre del minore e riportata nella cartella clinica, all'atto del ricovero, in quanto di provenienza unilaterale ex latere actoris è un mero indizio, che avrebbe necessitato di ulteriori elementi di conferma per assurgere a prova dell'accadimento storico.
Se, infatti, la cartella clinica fa fede fino a querela di falso di quanto accertato dai sanitari, attesa la loro qualifica, per tale atto, di pubblici ufficiali, non altrettanto è a dirsi per le dichiarazioni rese dall'infortunato, o da chi per esso, in ordine alla genesi delle lesioni, accertate dai sanitari (cfr. Cass.
25568/2011). Le dichiarazioni rese dall'infortunato, infatti, costituiscono un mero elemento indiziario che, pertanto, avrebbe dovuto essere riscontrato da ulteriori elementi al fine di poter ritenere provato che si Controparte_1
fosse procurato le lesioni, per cui fu ricoverato il 10.05.2019, proprio durante una partita di calcio sotto l'egida della FGCI.
In mancanza di prova delle modalità e del luogo in cui ebbe a Controparte_1
procurarsi le lesioni in questione, la domanda non poteva e non può essere accolta.
§.
5. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 10 a 11 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli n. 7836/20 depositata il 20.11.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 CP_2
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 24.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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