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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/05/2024, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 696/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 696/2021 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01.05.1996, titolare dell'impresa individuale “ ” (P. Iva ), Organizzazione_1 P.IVA_1
corrente in AS MB (PG), via Brufa, snc, elettivamente domiciliata in via G. Becchetti,
n. 17, Santa Maria degli Angeli (PG), presso lo studio dell'Avv. Francesco Cappelletti, (Cod.
Fisc. ), del foro di Perugia, che la rappresenta e difende come da C.F._2
procura in atti;
ATTRICE - opponente contro
, con sede legale in Como, Via Belvedere Controparte_1
civico n. 2/A, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di
Como in persona del Procuratore Speciale, dottor , nato a P.IVA_2 Controparte_2
Como in data 05.11.1973 (codice fiscale ), nominato con atto del C.F._3
05.08.2020, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Francesco Crispi civico n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Majoli che l'ha rappresentata e difesa come da procura in
1 atti, fino al momento del suo decesso;
CONVENUTA – opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.01.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc l'avv. Cappelletti, per parte attrice opponente, precisa le proprie conclusioni come note sostitutive di udienza e segnatamente: “(…) piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 7/2021 del 5.1.2021, emesso dal
Tribunale di Arezzo nel procedimento n. 3319/2020 R.G., in quanto infondato in fatto e diritto;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra in favore della Parte_1
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.”, Parte_2
parte convenuta come da comparsa di costituzione, non essendosi costituita con nuovo difensore e non avendo depositato note sostitutive di udienza e segnatamente: “Voglia
l'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: CONCEDERE ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
Codice Procedura Civile la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 07/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2021; 2. NEL MERITO: RESPINGERE tutte le domande ed eccezioni di parte attrice-opponente in quanto assolutamente infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
DICHIARARE pienamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto n. 07/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2021. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha promosso opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2021 del 05.01.2021, con il quale il Tribunale di Arezzo le
2 ha ingiunto di pagare, in favore della “ , la somma di €. Parte_3
9.949,80= (oltre interessi, spese e competenze), dovuta in pagamento di fatture insolute emesse per il servizio di vigilanza ispettiva privata. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: che ha agito con il ricorso per ingiunzione per il recupero dei Parte_4
soli servizi di vigilanza ispettiva come da contratto del 18.01.2017, allegando anche fatture relative ad altro diverso contratto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto il noleggio di impianto di sicurezza con riscatto;
che tali crediti non sono fondati in quanto l'impianto di sicurezza era affetto da vizi di malfunzionamento tali da renderlo inutilizzabile e che pertanto lo stesso non veniva mai riscattato;
che in ogni caso la penale richiesta non sarebbe dovuta in quanto prevista soltanto nel primo contratto e non in quello di noleggio. Sulla base di tali argomenti la debitrice opponente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo contestato, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta;
-nel merito: annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 7/2021 del 5.1.2021, emesso dal Tribunale di
Arezzo nel procedimento n. 3319/2020 R.G., in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra Parte_1 in favore della Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. Parte_3
Si è costituita la “ contestando tutte le richieste, deduzioni Parte_3
ed eccezioni di parte attrice opponente, poiché pretestuose ed infondate, in fatto ed in diritto, deducendo che la stessa non contesti di aver concluso i contratti (di vigilanza ispettiva e noleggio impianto di sicurezza) per cui “ ha ottenuto d.i., limitandosi Parte_4
invece ad allegare genericamente l'esistenza di presunti malfunzionamenti dell'impianto di sicurezza. Ha pertanto rassegnato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
All'esito della prima udienza del 16.10.2021 il G.I., preso atto dell'intervenuto parziale pagamento dei canoni residui per il servizio di vigilanza, ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, ha concesso i termini per le memorie ex art. 183 c.VI cpc, poi regolarmente versate in atti.
All'esito dell'udienza del 19.05.2022, con l'ordinanza del 6.06.2024 sono state ammesse le prove per testi richieste dalle parti, sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, e nelle successive udienze del 20.10.2022 e 24.01.2023 è stato dato sfogo all'istruttoria orale. Dopo un rinvio per sentire il teste mancante, all'udienza del 18.04.2023 è stata dichiarata
3 l'interruzione del processo, preso atto dell'intervenuto decesso dell'avv. Alessandro Majoli, difensore di parte convenuta.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato da parte opponente, è stata fissata per la prosecuzione l'udienza del 26.10.2023, alla quale, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta opposta con nuovo difensore, veniva fissata l'udienza del 9.01.2024 per la precisazione delle conclusioni, con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. All'esito, con ordinanza del 9.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 190 cpc, non depositate nei termini da alcuna delle parti.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
E' emerso pacificamente che tra la e poi incorporata dall'odierna Pt_1 Controparte_3
opponente , nei primi mesi dell'anno 2017 siano stati conclusi due distinti Parte_4
contratti aventi ad oggetto prestazione diverse e condizioni contrattuali diverse.
Dalla documentazione allegata risultano infatti essere stati stipulati: un contratto (cfr doc.2 atto di citazione) avente a oggetto “prestazioni di vigilanza ispettiva” al canone mensile di €
30 + Iva e consistenti in un passaggio notturno da parte di una radiopattuglia finalizzato al
Org_ controllo giornaliero esterno degli accessi al sito protetto “I cuccioli di ” di Pt_1
posto nel Comune di SS (PG), fraz. S. Maria degli Angeli, via Cesare Guasti, n. 4;
[...]
un contratto di noleggio con riscatto (cfr. doc.4 atto di citazione), avente a oggetto un
“Impianto di sicurezza” - allarme antintrusione -, corredato di 8 contatti magnetici per porte, Org_ 10 sensori per finestre e ponte radio, da installare presso il diverso sito de “I cuccioli di ” di , posto nel Comune di AS MB (PG), via Brufa, snc, il tutto al prezzo Parte_1 di € 150,00 + iva mensili, per la durata di 36 canoni, costituenti il corrispettivo del relativo noleggio e con espressa previsione del riscatto finale, ad avvenuto pagamento dei complessivi
€ 5.100,00 + iva, cui doveva aggiungersi un iniziale contributo di attivazione una tantum dell'importo di € 300,00 + iva.
Non vi è pertanto dubbio che due siano stati i rapporti giuridici insorti fra le parti: uno relativo al contratto di fornitura del servizio di vigilanza ispettiva per il sito di SS (PG) e l'altro relativo al contratto di noleggio con riscatto dell'impianto di allarme anti intrusione installato presso il sito di AS MB (PG).
4 A ben vedere però, così come dedotto da parte opponente in sede di opposizione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, agisce esclusivamente per il recupero del credito Parte_5
relativo ai servizi di vigilanza ispettiva privata prestati a salvaguardia del sito di SS (PG), richiamando espressamente il contratto per vigilanza ispettiva del 18.1.2017. Tuttavia le fatture allegate da parte opponente riguardano non solo tale contratto, ma anche, e per la parte più cospicua, il contratto di noleggio.
Infatti la fattura n. 2089 del 31.01.2017 (doc.3/a parte attrice), di € 366,00, riguarda il contributo di attivazione relativo a contratto di noleggio dell'impianto antintrusione;
la n. 3451 del 09.03.2017 (doc.3/b parte attrice), di € 183,00, concerne similmente un mero canone di noleggio dell'impianto antrintusione. Ognuna delle restanti fatture assommano, per ciascun mese di riferimento, il corrispettivo di € 30,00 + iva, concernente il servizio di vigilanza ispettiva, con il canone di € 150,00 + iva, concernente il noleggio dell'impianto antintrusione, per un totale di € 219,60; la fattura n. 9113108265 del 28.6.2019 (doc.3/r), di € 1.098,00, conteggia nello stesso modo un periodo relativo a cinque mensilità: tali canoni di € 150,00 + iva, unitamente al contributo di attivazione di € 300,00 + iva, ammonanti a complessivi €
4.026,00, non riguardano il servizio di vigilanza bensì quello di noleggio.
Riguardo al servizio di vigilanza ispettiva i canoni insoluti, pari ad € 695,40, oltre alla somma dovuta in forza della penale di cui all'art. 13.1 del contratto di vigilanza e degli interessi moratori di cui all'art.
6.3 del medesimo contratto, risultano essere stati corrisposti medio tempore da parte opponente a parte opposta, con bonifico del 9.3.2021 (v. doc.4) per un importo totale di
1.017,57, dovendosi pertanto sul punto dichiarare la cessata materia del contendere.
Riguardo invece ai crediti derivanti dal rapporto di noleggio, per quanto il titolo contrattuale, erroneamente, o comunque in modo incompleto, indicato da in fase Parte_5
monitoria, risulti pacificamente provato, colgono nel segno le doglianze di parte opponente riguardo all'oggetto delle prestazioni di tale contratto, nonché riguardo all'inapplicabilità a tale contratto delle clausole negoziali del primo contratto, tra cui soprattutto quella relativa alla penale.
Sotto il primo profilo, infatti, riguardo al rapporto contrattuale concernente il noleggio con riscatto dell'impianto di allarme, risulta pacificamente provato che detto impianto non solo non sia mai stato riscattato dalla , ma sia stato invece smontato e ritirato da personale Pt_1
della in data 25.6.2020 (doc.5), peraltro senza riserve alcune da parte di Parte_5
5 quest'ultima in ordine a compensi per l'uso o risarcimento di danni. A riguardo, non solo parte opposta non ha provato di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni derivanti da tale contratto, ma soprattutto, dalle prove testimoniali assunte, è emerso come tale impianto sia stato ritirato perché non funzionante e non utilizzabile. I testi, infatti, hanno confermato che i contatti magnetici sulle porte e i sensori per le finestre, originariamente installati, sono risultati sino dall'inizio difettosi e inidonei causando una serie continua di falsi allarmi che costringevano la IG.ra o persone di sua fiducia, dalla stessa incaricate, a Pt_1
recarsi continuamente e inutilmente, sia di giorno che di notte, nelle ore più disparate, presso il sito di AS MB (PG), posto in aperta campagnia e a oltre 10 chilometri di distanza dal centro abitato in cui risiedono;
circostanza che costringeva la IG.ra a tenere spento e Pt_1
inutilizzato detto sistema di sicurezza. Tali malfunzionamenti peggioravano ulteriormente dopo che, a fronte di continue lamentele dell'opponente, la si decideva a Controparte_3
sostituire l'impianto iniziale con una diversa centralina e tre sensori di movimento perimetrali
- corrispondenti a quelli definitivamente ritirati dalla il 25.6.2020 -, posti Parte_5
all'esterno del sito da proteggere (fabbricato rurale). Difatti, detti sensori perimetrali esterni finivano con il moltiplicare ancora più i falsi allarmi, inducendo la IG.ra , vista Pt_1
l'inutilità di ogni rimostranza indirizzata alla a chiudere il rapporto. Controparte_3
Riguardo, poi, all'eventuale applicabilità della penale prevista nel primo contratto (art. 13.1 del contratto di vigilanza), si osserva come tale clausola non sia espressamente richiamata dal secondo contratto, a cui si riferiscono i crediti azionati, regolante un distinto rapporto giuridico tra le medesime parti, non risultando in ogni caso provato alcun collegamento negoziale tra i due rapporti, certamente non desumibile dalla semplice identità delle parti.
*
In considerazione di tutto ciò l'opposizione, in ordine a tali due profili, deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite, stante l'esito della causa e l'accoglimento dell'opposizione per la parte più cospicua del credito azionato, devono essere poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e modifiche successive, scaglione di valore di riferimento, ai minimi previsti, stante la non complessità e la mancata costituzione di parte opposta con nuovo difensore, con riduzione della metà per la fase decisoria in considerazione del mancato deposito delle comparse conclusionali.
6
PQM
Il Tribunale di Arezzo definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione ed istanza istruttoria disattesa e/o assorbita, così dispone:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 5.01.2021;
B) dichiara che il credito di nei confronti di ammonta ad Parte_5 Parte_1
euro 1.017,57;
C) dichiara intervenuta la cessata materia del contendere in ordine al credito di cui al punto
B), stante l'intervenuto pagamento;
D) condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Parte_5 Parte_1
in euro 2.114,5 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 29 aprile 2024
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 696/2021 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01.05.1996, titolare dell'impresa individuale “ ” (P. Iva ), Organizzazione_1 P.IVA_1
corrente in AS MB (PG), via Brufa, snc, elettivamente domiciliata in via G. Becchetti,
n. 17, Santa Maria degli Angeli (PG), presso lo studio dell'Avv. Francesco Cappelletti, (Cod.
Fisc. ), del foro di Perugia, che la rappresenta e difende come da C.F._2
procura in atti;
ATTRICE - opponente contro
, con sede legale in Como, Via Belvedere Controparte_1
civico n. 2/A, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di
Como in persona del Procuratore Speciale, dottor , nato a P.IVA_2 Controparte_2
Como in data 05.11.1973 (codice fiscale ), nominato con atto del C.F._3
05.08.2020, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Francesco Crispi civico n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Majoli che l'ha rappresentata e difesa come da procura in
1 atti, fino al momento del suo decesso;
CONVENUTA – opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.01.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc l'avv. Cappelletti, per parte attrice opponente, precisa le proprie conclusioni come note sostitutive di udienza e segnatamente: “(…) piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 7/2021 del 5.1.2021, emesso dal
Tribunale di Arezzo nel procedimento n. 3319/2020 R.G., in quanto infondato in fatto e diritto;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra in favore della Parte_1
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.”, Parte_2
parte convenuta come da comparsa di costituzione, non essendosi costituita con nuovo difensore e non avendo depositato note sostitutive di udienza e segnatamente: “Voglia
l'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: CONCEDERE ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
Codice Procedura Civile la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 07/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2021; 2. NEL MERITO: RESPINGERE tutte le domande ed eccezioni di parte attrice-opponente in quanto assolutamente infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
DICHIARARE pienamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto n. 07/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.01.2021. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha promosso opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2021 del 05.01.2021, con il quale il Tribunale di Arezzo le
2 ha ingiunto di pagare, in favore della “ , la somma di €. Parte_3
9.949,80= (oltre interessi, spese e competenze), dovuta in pagamento di fatture insolute emesse per il servizio di vigilanza ispettiva privata. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: che ha agito con il ricorso per ingiunzione per il recupero dei Parte_4
soli servizi di vigilanza ispettiva come da contratto del 18.01.2017, allegando anche fatture relative ad altro diverso contratto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto il noleggio di impianto di sicurezza con riscatto;
che tali crediti non sono fondati in quanto l'impianto di sicurezza era affetto da vizi di malfunzionamento tali da renderlo inutilizzabile e che pertanto lo stesso non veniva mai riscattato;
che in ogni caso la penale richiesta non sarebbe dovuta in quanto prevista soltanto nel primo contratto e non in quello di noleggio. Sulla base di tali argomenti la debitrice opponente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo contestato, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta;
-nel merito: annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 7/2021 del 5.1.2021, emesso dal Tribunale di
Arezzo nel procedimento n. 3319/2020 R.G., in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra Parte_1 in favore della Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. Parte_3
Si è costituita la “ contestando tutte le richieste, deduzioni Parte_3
ed eccezioni di parte attrice opponente, poiché pretestuose ed infondate, in fatto ed in diritto, deducendo che la stessa non contesti di aver concluso i contratti (di vigilanza ispettiva e noleggio impianto di sicurezza) per cui “ ha ottenuto d.i., limitandosi Parte_4
invece ad allegare genericamente l'esistenza di presunti malfunzionamenti dell'impianto di sicurezza. Ha pertanto rassegnato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
All'esito della prima udienza del 16.10.2021 il G.I., preso atto dell'intervenuto parziale pagamento dei canoni residui per il servizio di vigilanza, ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, ha concesso i termini per le memorie ex art. 183 c.VI cpc, poi regolarmente versate in atti.
All'esito dell'udienza del 19.05.2022, con l'ordinanza del 6.06.2024 sono state ammesse le prove per testi richieste dalle parti, sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, e nelle successive udienze del 20.10.2022 e 24.01.2023 è stato dato sfogo all'istruttoria orale. Dopo un rinvio per sentire il teste mancante, all'udienza del 18.04.2023 è stata dichiarata
3 l'interruzione del processo, preso atto dell'intervenuto decesso dell'avv. Alessandro Majoli, difensore di parte convenuta.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato da parte opponente, è stata fissata per la prosecuzione l'udienza del 26.10.2023, alla quale, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta opposta con nuovo difensore, veniva fissata l'udienza del 9.01.2024 per la precisazione delle conclusioni, con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. All'esito, con ordinanza del 9.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 190 cpc, non depositate nei termini da alcuna delle parti.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
E' emerso pacificamente che tra la e poi incorporata dall'odierna Pt_1 Controparte_3
opponente , nei primi mesi dell'anno 2017 siano stati conclusi due distinti Parte_4
contratti aventi ad oggetto prestazione diverse e condizioni contrattuali diverse.
Dalla documentazione allegata risultano infatti essere stati stipulati: un contratto (cfr doc.2 atto di citazione) avente a oggetto “prestazioni di vigilanza ispettiva” al canone mensile di €
30 + Iva e consistenti in un passaggio notturno da parte di una radiopattuglia finalizzato al
Org_ controllo giornaliero esterno degli accessi al sito protetto “I cuccioli di ” di Pt_1
posto nel Comune di SS (PG), fraz. S. Maria degli Angeli, via Cesare Guasti, n. 4;
[...]
un contratto di noleggio con riscatto (cfr. doc.4 atto di citazione), avente a oggetto un
“Impianto di sicurezza” - allarme antintrusione -, corredato di 8 contatti magnetici per porte, Org_ 10 sensori per finestre e ponte radio, da installare presso il diverso sito de “I cuccioli di ” di , posto nel Comune di AS MB (PG), via Brufa, snc, il tutto al prezzo Parte_1 di € 150,00 + iva mensili, per la durata di 36 canoni, costituenti il corrispettivo del relativo noleggio e con espressa previsione del riscatto finale, ad avvenuto pagamento dei complessivi
€ 5.100,00 + iva, cui doveva aggiungersi un iniziale contributo di attivazione una tantum dell'importo di € 300,00 + iva.
Non vi è pertanto dubbio che due siano stati i rapporti giuridici insorti fra le parti: uno relativo al contratto di fornitura del servizio di vigilanza ispettiva per il sito di SS (PG) e l'altro relativo al contratto di noleggio con riscatto dell'impianto di allarme anti intrusione installato presso il sito di AS MB (PG).
4 A ben vedere però, così come dedotto da parte opponente in sede di opposizione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, agisce esclusivamente per il recupero del credito Parte_5
relativo ai servizi di vigilanza ispettiva privata prestati a salvaguardia del sito di SS (PG), richiamando espressamente il contratto per vigilanza ispettiva del 18.1.2017. Tuttavia le fatture allegate da parte opponente riguardano non solo tale contratto, ma anche, e per la parte più cospicua, il contratto di noleggio.
Infatti la fattura n. 2089 del 31.01.2017 (doc.3/a parte attrice), di € 366,00, riguarda il contributo di attivazione relativo a contratto di noleggio dell'impianto antintrusione;
la n. 3451 del 09.03.2017 (doc.3/b parte attrice), di € 183,00, concerne similmente un mero canone di noleggio dell'impianto antrintusione. Ognuna delle restanti fatture assommano, per ciascun mese di riferimento, il corrispettivo di € 30,00 + iva, concernente il servizio di vigilanza ispettiva, con il canone di € 150,00 + iva, concernente il noleggio dell'impianto antintrusione, per un totale di € 219,60; la fattura n. 9113108265 del 28.6.2019 (doc.3/r), di € 1.098,00, conteggia nello stesso modo un periodo relativo a cinque mensilità: tali canoni di € 150,00 + iva, unitamente al contributo di attivazione di € 300,00 + iva, ammonanti a complessivi €
4.026,00, non riguardano il servizio di vigilanza bensì quello di noleggio.
Riguardo al servizio di vigilanza ispettiva i canoni insoluti, pari ad € 695,40, oltre alla somma dovuta in forza della penale di cui all'art. 13.1 del contratto di vigilanza e degli interessi moratori di cui all'art.
6.3 del medesimo contratto, risultano essere stati corrisposti medio tempore da parte opponente a parte opposta, con bonifico del 9.3.2021 (v. doc.4) per un importo totale di
1.017,57, dovendosi pertanto sul punto dichiarare la cessata materia del contendere.
Riguardo invece ai crediti derivanti dal rapporto di noleggio, per quanto il titolo contrattuale, erroneamente, o comunque in modo incompleto, indicato da in fase Parte_5
monitoria, risulti pacificamente provato, colgono nel segno le doglianze di parte opponente riguardo all'oggetto delle prestazioni di tale contratto, nonché riguardo all'inapplicabilità a tale contratto delle clausole negoziali del primo contratto, tra cui soprattutto quella relativa alla penale.
Sotto il primo profilo, infatti, riguardo al rapporto contrattuale concernente il noleggio con riscatto dell'impianto di allarme, risulta pacificamente provato che detto impianto non solo non sia mai stato riscattato dalla , ma sia stato invece smontato e ritirato da personale Pt_1
della in data 25.6.2020 (doc.5), peraltro senza riserve alcune da parte di Parte_5
5 quest'ultima in ordine a compensi per l'uso o risarcimento di danni. A riguardo, non solo parte opposta non ha provato di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni derivanti da tale contratto, ma soprattutto, dalle prove testimoniali assunte, è emerso come tale impianto sia stato ritirato perché non funzionante e non utilizzabile. I testi, infatti, hanno confermato che i contatti magnetici sulle porte e i sensori per le finestre, originariamente installati, sono risultati sino dall'inizio difettosi e inidonei causando una serie continua di falsi allarmi che costringevano la IG.ra o persone di sua fiducia, dalla stessa incaricate, a Pt_1
recarsi continuamente e inutilmente, sia di giorno che di notte, nelle ore più disparate, presso il sito di AS MB (PG), posto in aperta campagnia e a oltre 10 chilometri di distanza dal centro abitato in cui risiedono;
circostanza che costringeva la IG.ra a tenere spento e Pt_1
inutilizzato detto sistema di sicurezza. Tali malfunzionamenti peggioravano ulteriormente dopo che, a fronte di continue lamentele dell'opponente, la si decideva a Controparte_3
sostituire l'impianto iniziale con una diversa centralina e tre sensori di movimento perimetrali
- corrispondenti a quelli definitivamente ritirati dalla il 25.6.2020 -, posti Parte_5
all'esterno del sito da proteggere (fabbricato rurale). Difatti, detti sensori perimetrali esterni finivano con il moltiplicare ancora più i falsi allarmi, inducendo la IG.ra , vista Pt_1
l'inutilità di ogni rimostranza indirizzata alla a chiudere il rapporto. Controparte_3
Riguardo, poi, all'eventuale applicabilità della penale prevista nel primo contratto (art. 13.1 del contratto di vigilanza), si osserva come tale clausola non sia espressamente richiamata dal secondo contratto, a cui si riferiscono i crediti azionati, regolante un distinto rapporto giuridico tra le medesime parti, non risultando in ogni caso provato alcun collegamento negoziale tra i due rapporti, certamente non desumibile dalla semplice identità delle parti.
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In considerazione di tutto ciò l'opposizione, in ordine a tali due profili, deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite, stante l'esito della causa e l'accoglimento dell'opposizione per la parte più cospicua del credito azionato, devono essere poste a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e modifiche successive, scaglione di valore di riferimento, ai minimi previsti, stante la non complessità e la mancata costituzione di parte opposta con nuovo difensore, con riduzione della metà per la fase decisoria in considerazione del mancato deposito delle comparse conclusionali.
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PQM
Il Tribunale di Arezzo definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione ed istanza istruttoria disattesa e/o assorbita, così dispone:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 5.01.2021;
B) dichiara che il credito di nei confronti di ammonta ad Parte_5 Parte_1
euro 1.017,57;
C) dichiara intervenuta la cessata materia del contendere in ordine al credito di cui al punto
B), stante l'intervenuto pagamento;
D) condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Parte_5 Parte_1
in euro 2.114,5 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 29 aprile 2024
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
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