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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 178/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Santo Parte_1
Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, nel cui studio in Cosenza, alla piazza della Vittoria n.
16, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
Bonofiglio e Serena Cianflone, funzionarie in servizio presso l' A.T. di CP_3
Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo
Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, alle dipendenze del con qualifica di Controparte_1 docente, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo IC di Rende-Commenda
(CS), immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'1/9/2014 ed economica dall'1.9.2015, premesso di aver prestato servizio con funzioni di docente, prima dell'immissione in ruolo, in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, invoca l'applicazione in suo favore della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4 agosto 2011, lamentando la violazione 1/7 del principio di non discriminazione nella parte in cui la clausola della contrattazione collettiva riserva il meccanismo di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010 e, pertanto, chiede la condanna dell'amministrazione scolastica all'applicazione della clausola di salvaguardia con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive a decorrere dall'1.9.2015 e fino al 31.12.2016.
Evidenziava, in particolare che, con decreto n. 3010 del 03.07.2018, emesso dal Dirigente
Scolastico dell' IC Istituto Comprensivo di Torano C. - Lattarico, all'odierna ricorrente è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2015, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari 1 ad anni 6, mesi 8 e giorni 0 nonché un'anzianità di ruolo pari ad anni 1 mesi 0 e giorni 0, per un'anzianità complessiva di anni 7 mesi 8 e giorni 0.
In considerazione della sopra indicata anzianità di servizio ed in applicazione del contratto collettivo sottoscritto in data 04.08.2011, che ha rimodulato le fasce stipendiali accorpando in un'unica prima fascia (0-8) la precedente II fascia (3-8), l'odierna ricorrente alla data dell'01.09.2015 (di conferma dell'immissione in ruolo) è stata collocata nella posizione stipendiale “0”, corrispondente alla fascia 0-8, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato,
Il si è costituito con memoria del 19.9.2024 Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso;
in particolare, eccepita la prescrizione quinquennale delle differenze retributive, nel merito contestava la dedotta violazione della clausola 4 per l'applicazione della clausola di salvaguardia in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010.
Con provvedimento del 4.10.2024 il giudice rinviava la causa all'udienza del 23.1.2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte, onerando parte ricorrente di produrre copia notificata del ricorso entro 15 giorni prima dell'udienza di rinvio.
In data 17.1.2025, parte attrice depositava note scritte in sostituzione di udienza, insistendo nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura sulla base degli atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare al merito, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e ritualmente sollevata dal . Controparte_1
2/7 Secondo orientamento consolidato della SC, L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C.
Sez. L, Sentenza n. 9060 del 12/05/2004 ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti).
Con particolare riferimento alla ricostruzione di carriera di docente alle dipendenze del
, con ordinanza n. 2232/2020, la SC ha premesso (punto 2.2. e ss Controparte_1
della motivazione) che l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass.
19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass.
23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n.
12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio
2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio pre ruolo svolto quale docente negli a.s. indicati antecedenti all'immissione in ruolo.
Per come chiarito dalla SC, essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass.
n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559 -); ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, 3/7 nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente
l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere
l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.
Orbene, parte ricorrente assume che alcuna prescrizione è maturata, stante la sua interruzione con la notifica via PEC della diffida stragiudiziale del 28.6.2019, indirizzata al convenuto e ricevuta il successivo 9.7.2019. CP_1
Posto che ai sensi dell'art. 2943, 4° “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, la SC ha avuto modo di precisare che «le 4/7 caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c., si compendiano nella “chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (così, da ultimo, Cass., n. 15140/2021, che ha specificato che il secondo requisito, “pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti”). In senso analogo si è espressa anche Cass., n.
15714/2018, alla cui stregua, “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”. Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, merita di essere segnalato l'orientamento giurisprudenziale che ne ha escluso l'indispensabilità, osservando come sia sufficiente
“una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (così Cass., n. 15766/2006 - che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo “una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento” -, nonché, più di recente, Cass., n. 1166/2018). Con specifico riguardo all'irrilevanza della “prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza”, si veda Cass., n. 16465/2017, nonché Cass., n. 25061/2016, con riferimento all'invito, rivolto dall'assicurato alla propria assicurazione, a nominare un perito per la stima dei danni, “con l'avviso che, in difetto, si sarebbe adito il magistrato competente per procedere alla stima e liquidazione del danno”)».
Tanto premesso, nella diffida in discussione non è possibile rinvenire alcun riferimento al diritto oggetto dell'odierno ricorso, vale a dire le differenze retributive conseguenti alla
5/7 invocata applicazione della clausola di salvaguardia di cui all' art. 2 del CCNL del 04 agosto 2011. Non riguardando il diritto qui azionato, la diffida non ha dunque avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione dello stesso.
Alla stessa conclusione si giungerebbe anche a voler ritenere quale idoneo atto interruttivo la diffida stragiudiziale in questione, ricevuta dal MIM in data 9.7.2019. Infatti, ai sensi dell'art. 2945 c.c., da tale data è iniziato il decorso di un ulteriore periodo quinquennale, spirato in data 9.7.2024.
Orbene, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto – non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) – da parte del destinatario” (Cass. sent. n. 12480/2013); “[g]li atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso” (Cass. sent. n. 25861 del 21.12.2010).
Orbene, pur - per come detto- dovendosi escludere efficacia interruttiva alla diffida stragiudiziale ricevuta dal in data 9.7.2019 siccome con la stessa parte ricorrente CP_1 non ha manifestato la propria intenzione di esercitare il proprio diritto alle differenze retributive conseguenti all'applicazione della clausola di salvaguardia, per mera completezza motivazionale, si rileva che non vi è prova del compimento di atto interruttivo entro il successivo quinquennio prescrizionale, vale a dire entro il 9.7.2024.
Invero, parte ricorrente ha iscritto il ricorso in data 17.1.2024 e non ha depositato, neppure a seguito del provvedimento di questo giudice in tal senso, copia notificata del ricorso. In assenza di prova del compimento di atti interruttivi, i crediti retributivi relativi al periodo settembre 2015/dicembre 2016 devono dirsi, pertanto, prescritti.
A conclusioni non differenti si perverrebbe anche considerando il dies a quo dalla data del decreto di ricostruzione di carriera del 3.7.2018, non essendovi prova del compimento di atto interruttivo entro il successivo quinquennio. Invero, richiamato quanto già detto in ordine alla diffida ricevuta dal MIM il 9.7.2019 (priva di efficacia interruttiva per le ragioni esposte) non vi è prova del compimento di alcun atto interruttivo entro il 3.7.2023.
6/7 Per tutto quanto sopra, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti oggetto di domanda e, per l'effetto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 24.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 178/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Santo Parte_1
Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, nel cui studio in Cosenza, alla piazza della Vittoria n.
16, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano
Bonofiglio e Serena Cianflone, funzionarie in servizio presso l' A.T. di CP_3
Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo
Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, alle dipendenze del con qualifica di Controparte_1 docente, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo IC di Rende-Commenda
(CS), immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'1/9/2014 ed economica dall'1.9.2015, premesso di aver prestato servizio con funzioni di docente, prima dell'immissione in ruolo, in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, invoca l'applicazione in suo favore della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4 agosto 2011, lamentando la violazione 1/7 del principio di non discriminazione nella parte in cui la clausola della contrattazione collettiva riserva il meccanismo di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010 e, pertanto, chiede la condanna dell'amministrazione scolastica all'applicazione della clausola di salvaguardia con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive a decorrere dall'1.9.2015 e fino al 31.12.2016.
Evidenziava, in particolare che, con decreto n. 3010 del 03.07.2018, emesso dal Dirigente
Scolastico dell' IC Istituto Comprensivo di Torano C. - Lattarico, all'odierna ricorrente è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2015, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari 1 ad anni 6, mesi 8 e giorni 0 nonché un'anzianità di ruolo pari ad anni 1 mesi 0 e giorni 0, per un'anzianità complessiva di anni 7 mesi 8 e giorni 0.
In considerazione della sopra indicata anzianità di servizio ed in applicazione del contratto collettivo sottoscritto in data 04.08.2011, che ha rimodulato le fasce stipendiali accorpando in un'unica prima fascia (0-8) la precedente II fascia (3-8), l'odierna ricorrente alla data dell'01.09.2015 (di conferma dell'immissione in ruolo) è stata collocata nella posizione stipendiale “0”, corrispondente alla fascia 0-8, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato,
Il si è costituito con memoria del 19.9.2024 Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso;
in particolare, eccepita la prescrizione quinquennale delle differenze retributive, nel merito contestava la dedotta violazione della clausola 4 per l'applicazione della clausola di salvaguardia in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010.
Con provvedimento del 4.10.2024 il giudice rinviava la causa all'udienza del 23.1.2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte, onerando parte ricorrente di produrre copia notificata del ricorso entro 15 giorni prima dell'udienza di rinvio.
In data 17.1.2025, parte attrice depositava note scritte in sostituzione di udienza, insistendo nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura sulla base degli atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare al merito, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione, tempestivamente e ritualmente sollevata dal . Controparte_1
2/7 Secondo orientamento consolidato della SC, L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C.
Sez. L, Sentenza n. 9060 del 12/05/2004 ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti).
Con particolare riferimento alla ricostruzione di carriera di docente alle dipendenze del
, con ordinanza n. 2232/2020, la SC ha premesso (punto 2.2. e ss Controparte_1
della motivazione) che l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass.
19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass.
23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n.
12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio
2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio pre ruolo svolto quale docente negli a.s. indicati antecedenti all'immissione in ruolo.
Per come chiarito dalla SC, essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass.
n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559 -); ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, 3/7 nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente
l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere
l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.
Orbene, parte ricorrente assume che alcuna prescrizione è maturata, stante la sua interruzione con la notifica via PEC della diffida stragiudiziale del 28.6.2019, indirizzata al convenuto e ricevuta il successivo 9.7.2019. CP_1
Posto che ai sensi dell'art. 2943, 4° “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, la SC ha avuto modo di precisare che «le 4/7 caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c., si compendiano nella “chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (così, da ultimo, Cass., n. 15140/2021, che ha specificato che il secondo requisito, “pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti”). In senso analogo si è espressa anche Cass., n.
15714/2018, alla cui stregua, “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”. Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, merita di essere segnalato l'orientamento giurisprudenziale che ne ha escluso l'indispensabilità, osservando come sia sufficiente
“una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (così Cass., n. 15766/2006 - che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo “una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento” -, nonché, più di recente, Cass., n. 1166/2018). Con specifico riguardo all'irrilevanza della “prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza”, si veda Cass., n. 16465/2017, nonché Cass., n. 25061/2016, con riferimento all'invito, rivolto dall'assicurato alla propria assicurazione, a nominare un perito per la stima dei danni, “con l'avviso che, in difetto, si sarebbe adito il magistrato competente per procedere alla stima e liquidazione del danno”)».
Tanto premesso, nella diffida in discussione non è possibile rinvenire alcun riferimento al diritto oggetto dell'odierno ricorso, vale a dire le differenze retributive conseguenti alla
5/7 invocata applicazione della clausola di salvaguardia di cui all' art. 2 del CCNL del 04 agosto 2011. Non riguardando il diritto qui azionato, la diffida non ha dunque avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione dello stesso.
Alla stessa conclusione si giungerebbe anche a voler ritenere quale idoneo atto interruttivo la diffida stragiudiziale in questione, ricevuta dal MIM in data 9.7.2019. Infatti, ai sensi dell'art. 2945 c.c., da tale data è iniziato il decorso di un ulteriore periodo quinquennale, spirato in data 9.7.2024.
Orbene, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto – non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) – da parte del destinatario” (Cass. sent. n. 12480/2013); “[g]li atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso” (Cass. sent. n. 25861 del 21.12.2010).
Orbene, pur - per come detto- dovendosi escludere efficacia interruttiva alla diffida stragiudiziale ricevuta dal in data 9.7.2019 siccome con la stessa parte ricorrente CP_1 non ha manifestato la propria intenzione di esercitare il proprio diritto alle differenze retributive conseguenti all'applicazione della clausola di salvaguardia, per mera completezza motivazionale, si rileva che non vi è prova del compimento di atto interruttivo entro il successivo quinquennio prescrizionale, vale a dire entro il 9.7.2024.
Invero, parte ricorrente ha iscritto il ricorso in data 17.1.2024 e non ha depositato, neppure a seguito del provvedimento di questo giudice in tal senso, copia notificata del ricorso. In assenza di prova del compimento di atti interruttivi, i crediti retributivi relativi al periodo settembre 2015/dicembre 2016 devono dirsi, pertanto, prescritti.
A conclusioni non differenti si perverrebbe anche considerando il dies a quo dalla data del decreto di ricostruzione di carriera del 3.7.2018, non essendovi prova del compimento di atto interruttivo entro il successivo quinquennio. Invero, richiamato quanto già detto in ordine alla diffida ricevuta dal MIM il 9.7.2019 (priva di efficacia interruttiva per le ragioni esposte) non vi è prova del compimento di alcun atto interruttivo entro il 3.7.2023.
6/7 Per tutto quanto sopra, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti oggetto di domanda e, per l'effetto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 24.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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