TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00115 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00421/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto Cat.-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data
19.04.2024, notificato in data 03.06.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; N. 00421/2024 REG.RIC.
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AT ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, cittadino egiziano titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla
Questura di Brescia in data 22.10.2009 e in scadenza al 28.03.2013, ne ha richiesto un primo rinnovo in data 17.1.2013.
2.- Dal 2013 al 2022 lo straniero si assentava dal territorio nazionale, e vi rientrava il
14.9.2022 allorchè veniva respinto alla frontiera di Agrigento, con provvedimento non convalidato dal competente Giudice di Pace.
3.- In data 10.11.2022 l'interessato, tramite il proprio legale, presentava alla Questura di Brescia istanza di accesso agli atti al fine di conoscere lo stato dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata nell'anno 2013, rappresentando che il lungo periodo di assenza dal territorio nazionale era stato determinato da problematiche di salute legate alla morte della madre, che avevano comportato per lo stesso la necessità di farsi assistere dai familiari in Egitto.
4.- In data 14.11.2022 la Questura comunicava che il procedimento di rinnovo del permesso si era concluso con archiviazione dell'istanza e che, sussistendone i requisiti, lo straniero avrebbe potuto presentare una nuova domanda. N. 00421/2024 REG.RIC.
5.- Il 21.12.2022 il legale dell'interessato, nel prendere atto dell'archiviazione, insisteva nel sollecitarne il riesame, alla luce delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
6.- Con nota del 4.1.2023 la Questura comunicava la propria intenzione di non riesaminare l'istanza.
7.- In data 8.3.2023 lo straniero trasmetteva alla Questura di Brescia istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, come detto scaduta il 28.3.2013, indicando quale domicilio per le notificazioni l'indirizzo in Brescia in -OMISSIS-.
8.- Con nota del 4.4.2024 la Questura emetteva ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 il preavviso di rigetto della domanda di rinnovo/aggiornamento, ivi rilevando che lo straniero non risultava vivere stabilmente in Italia e risultava essere stato assente dal territorio nazionale per un periodo continuativo superiore a quello previsto dall'art. 13
c. 4 del D.P.R. 394/1999; nell'avviso veniva altresì richiesto all'interessato di produrre giustificazioni in merito alla prolungata assenza ed al ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo/aggiornamento del titolo di soggiorno.
9.- La notifica del preavviso, eseguita all'indirizzo indicato nella domanda di permesso, dava esito negativo: con nota del 8.4.2024, la Polizia Locale del Comune di Ospitaletto comunicava infatti che “l'appartamento sito all'indirizzo dichiarato dall'istante in realtà è occupato da almeno 3 anni da altro nucleo familiare” e che lo straniero era stato cancellato dai registri anagrafici il 16.9.2013 per “irreperibilità al censimento”.
10.- Con pec del 16.4.2024 il legale dell'interessato richiedeva alla Questura di
Brescia l'accesso agli atti del procedimento, allegando procura con elezione di domicilio presso il suo studio, e producendo documentazione attestante le condizioni reddituali del ricorrente.
11.- Con provvedimento del 19.4.2024, notificato in data 3.6.2024, la Questura respingeva la domanda, in ragione dell'assenza dello straniero dal territorio nazionale N. 00421/2024 REG.RIC.
per il periodo superiore a quello previsto dalla legge e contestualmente ne disponeva l'espulsione, non convalidata dal Giudice di Pace di Brescia.
12.- Veniva dunque disposta la misura alternativa al trattenimento, con la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione alla P.G..
13.- Con ricorso notificato il 10.6.2024 il cittadino egiziano ha impugnato il decreto di rigetto previa richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali.
14.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di concessione di misura monocratica.
15.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di stile, integrato da una relazione della Questura di Brescia corredata dalla documentazione relativa al procedimento.
16.- Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha respinto la domanda di concessione della richiesta misura cautelare per difetto del fumus boni iuris.
17.- Con nota del 12 gennaio 2026 il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale, ed ha depositato documentazione relativa alla controversia.
18.- All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- Con l'unico motivo di ricorso rubricato “violazione di legge ed eccesso di potere.
Violazione dell'art. 5 D. L. vo 286/98.”, articolato in più sottocensure, il ricorrente lamenta che:
(i)- la Questura non avrebbe adempiuto ai propri doveri di informazione, e in particolare che, a seguito della richiesta di accesso agli atti avanzata dal proprio legale in data 16.4.2024, corredata della elezione di domicilio presso di lui, la Questura avrebbe dovuto reiterare la notifica dell'avviso ex art. 10 bis presso il difensore. Ove N. 00421/2024 REG.RIC.
avesse ricevuto l'avviso, egli avrebbe potuto dimostrare che, in data 21.5.2024, aveva fatto richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Rezzato. Inoltre, poiché con la richiesta di accesso il difensore aveva trasmesso le buste paga del proprio assistito,
l'Amministrazione, “semplicemente effettuando un facilissimo controllo sui propri terminali” avrebbe potuto individuare il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, ivi notificando il preavviso di rigetto.
(ii)- se fosse stato notificato il preavviso, avrebbe potuto rappresentare alla Questura le ragioni della sua prolungata assenza dal territorio nazionale, consistenti nel forte stato depressivo sofferto dopo il decesso della madre.
(iii)- il provvedimento non avrebbe considerato che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa dal luglio 2023 come operaio, percependo uno stipendio mensile consono per il rinnovo del permesso di soggiorno.
(iv)- ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. L.vo 286/98, dovrebbe essere presa in considerazione, ai fini di una valutazione prognostica positiva in merito ad una futura regolare permanenza del ricorrente in Italia e al rilascio del titolo di soggiorno, la sua integrazione sul territorio nazionale, come comprovata dallo svolgimento di attività lavorativa.
2.- Preliminarmente deve essere disposta l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione depositata dal ricorrente il 12.1.2026, in quanto tardiva.
3.- Nel merito il ricorso è infondato.
3.- Innanzitutto, reputa il Collegio che gli oneri di informazione facenti capo all'Amministrazione siano stati correttamente adempiuti.
Come accennato in narrativa, giova evidenziare che la Questura ha notificato il preavviso di rigetto all'indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di rinnovo del permesso, ma lo stesso ivi è risultato irreperibile, essendo stato cancellato dai registri anagrafici del Comune di Ospitaletto, come risulta dalla nota dell'8.4.2024 redatta dal
Corpo di polizia locale. N. 00421/2024 REG.RIC.
3.1.- La mancata ricezione dell'atto non può dirsi imputabile all'Amministrazione, bensì al comportamento negligente tenuto dal ricorrente, in capo al quale incombeva l'onere di comunicare la variazione dei propri recapiti nel tempo successivo alla presentazione della domanda di aggiornamento del permesso.
3.2.- La notifica del preavviso di rigetto all'indirizzo dichiarato dallo straniero nella domanda rivolta all'Amministrazione ha pertanto esaurito gli oneri comunicativi della
Questura, che non poteva dirsi onerata di ripetere la notifica al domicilio successivamente eletto – valendo tale elezione solo per le comunicazioni future- e quindi di duplicare gli adempimenti già svolti, per supplire a carenze dell'interessato.
3.4.- In questa prospettiva, non è fondato l'assunto del ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto, “semplicemente effettuando un facilissimo controllo sui propri terminali”, individuare il luogo di lavoro dello straniero attraverso i dati contenuti nelle buste paga, e poi notificarvi il preavviso di rigetto: non si può infatti onerare le Questure, come pretenderebbe il ricorrente, dell'obbligo di effettuare ricerche per acquisire elementi di valutazione agevolmente accertabili tramite coloro che richiedono un permesso di soggiorno, in quanto, considerato il numero di stranieri soggiornanti in Italia, un simile obbligo finirebbe per aggravare oltremodo l'operato dell'Amministrazione, e proprio per evitare questo risultato si giustifica, in capo allo straniero richiedente un permesso di soggiorno, l'onere di indicare alla Questura i propri recapiti e di segnalarne tempestivamente ogni cambiamento.
4.- In tale contesto, il gravato provvedimento di rigetto assume carattere vincolato, in quanto costituente diretta applicazione dell'art. 13 co. 4 d.p.r. n. 394/1999, secondo cui “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, N. 00421/2024 REG.RIC.
salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
4.1.- Va comunque posto in evidenza che il contributo partecipativo che l'interessato assume avrebbe potuto offrire, laddove avesse ricevuto il preavviso di rigetto, non avrebbe mutato l'esito del procedimento poiché: a) quanto alla richiesta di iscrizione anagrafica effettuata presso il Comune di Rezzato, questa è stata avanzata solo dopo l'emissione del provvedimento impugnato; b) quanto alla possibilità di interloquire circa le circostanze impeditive del rientro in Italia, vale a dire la malattia depressiva che lo avrebbe costretto a restare nel proprio paese per ben 9 anni, trattasi di elementi già conosciuti e previamente valutati, in senso negativo, dall'Amministrazione, al momento del rigetto dell'istanza di riesame in autotutela avanzata in data 21.12.2022.
4.2.- Come già rilevato in sede cautelare, le giustificazioni addotte dal ricorrente, riferite a problemi di natura psicologica a seguito dall'avvenuto decesso della madre avvenuto il 29/12/2013, non sono certamente idonee ad integrare i “gravi e comprovati motivi” richiesti dalla norma, tenuto conto della sua lunga assenza dal territorio nazionale protrattasi fino al 2022.
5.- Infine, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998, atteso che detta disposizione accorda rilevanza unicamente alle sopravvenienze che costituiscono irregolarità amministrative sanabili, alle quali non è riconducibile il difetto di un requisito, avente chiara natura sostanziale, consistente nell'assenza dello straniero dal territorio nazionale per un tempo superiore a quello previsto dalla legge.
6.- In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
8.- I compensi spettanti al difensore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS- del 2.7.2024, saranno liquidati con separato provvedimento presidenziale. N. 00421/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, in favore delle
Amministrazioni resistenti, nella misura di € 2.500,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AT ZO LO IC N. 00421/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00115 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00421/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto Cat.-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data
19.04.2024, notificato in data 03.06.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; N. 00421/2024 REG.RIC.
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AT ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, cittadino egiziano titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla
Questura di Brescia in data 22.10.2009 e in scadenza al 28.03.2013, ne ha richiesto un primo rinnovo in data 17.1.2013.
2.- Dal 2013 al 2022 lo straniero si assentava dal territorio nazionale, e vi rientrava il
14.9.2022 allorchè veniva respinto alla frontiera di Agrigento, con provvedimento non convalidato dal competente Giudice di Pace.
3.- In data 10.11.2022 l'interessato, tramite il proprio legale, presentava alla Questura di Brescia istanza di accesso agli atti al fine di conoscere lo stato dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata nell'anno 2013, rappresentando che il lungo periodo di assenza dal territorio nazionale era stato determinato da problematiche di salute legate alla morte della madre, che avevano comportato per lo stesso la necessità di farsi assistere dai familiari in Egitto.
4.- In data 14.11.2022 la Questura comunicava che il procedimento di rinnovo del permesso si era concluso con archiviazione dell'istanza e che, sussistendone i requisiti, lo straniero avrebbe potuto presentare una nuova domanda. N. 00421/2024 REG.RIC.
5.- Il 21.12.2022 il legale dell'interessato, nel prendere atto dell'archiviazione, insisteva nel sollecitarne il riesame, alla luce delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
6.- Con nota del 4.1.2023 la Questura comunicava la propria intenzione di non riesaminare l'istanza.
7.- In data 8.3.2023 lo straniero trasmetteva alla Questura di Brescia istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, come detto scaduta il 28.3.2013, indicando quale domicilio per le notificazioni l'indirizzo in Brescia in -OMISSIS-.
8.- Con nota del 4.4.2024 la Questura emetteva ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 il preavviso di rigetto della domanda di rinnovo/aggiornamento, ivi rilevando che lo straniero non risultava vivere stabilmente in Italia e risultava essere stato assente dal territorio nazionale per un periodo continuativo superiore a quello previsto dall'art. 13
c. 4 del D.P.R. 394/1999; nell'avviso veniva altresì richiesto all'interessato di produrre giustificazioni in merito alla prolungata assenza ed al ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo/aggiornamento del titolo di soggiorno.
9.- La notifica del preavviso, eseguita all'indirizzo indicato nella domanda di permesso, dava esito negativo: con nota del 8.4.2024, la Polizia Locale del Comune di Ospitaletto comunicava infatti che “l'appartamento sito all'indirizzo dichiarato dall'istante in realtà è occupato da almeno 3 anni da altro nucleo familiare” e che lo straniero era stato cancellato dai registri anagrafici il 16.9.2013 per “irreperibilità al censimento”.
10.- Con pec del 16.4.2024 il legale dell'interessato richiedeva alla Questura di
Brescia l'accesso agli atti del procedimento, allegando procura con elezione di domicilio presso il suo studio, e producendo documentazione attestante le condizioni reddituali del ricorrente.
11.- Con provvedimento del 19.4.2024, notificato in data 3.6.2024, la Questura respingeva la domanda, in ragione dell'assenza dello straniero dal territorio nazionale N. 00421/2024 REG.RIC.
per il periodo superiore a quello previsto dalla legge e contestualmente ne disponeva l'espulsione, non convalidata dal Giudice di Pace di Brescia.
12.- Veniva dunque disposta la misura alternativa al trattenimento, con la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione alla P.G..
13.- Con ricorso notificato il 10.6.2024 il cittadino egiziano ha impugnato il decreto di rigetto previa richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali.
14.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di concessione di misura monocratica.
15.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di stile, integrato da una relazione della Questura di Brescia corredata dalla documentazione relativa al procedimento.
16.- Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha respinto la domanda di concessione della richiesta misura cautelare per difetto del fumus boni iuris.
17.- Con nota del 12 gennaio 2026 il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale, ed ha depositato documentazione relativa alla controversia.
18.- All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- Con l'unico motivo di ricorso rubricato “violazione di legge ed eccesso di potere.
Violazione dell'art. 5 D. L. vo 286/98.”, articolato in più sottocensure, il ricorrente lamenta che:
(i)- la Questura non avrebbe adempiuto ai propri doveri di informazione, e in particolare che, a seguito della richiesta di accesso agli atti avanzata dal proprio legale in data 16.4.2024, corredata della elezione di domicilio presso di lui, la Questura avrebbe dovuto reiterare la notifica dell'avviso ex art. 10 bis presso il difensore. Ove N. 00421/2024 REG.RIC.
avesse ricevuto l'avviso, egli avrebbe potuto dimostrare che, in data 21.5.2024, aveva fatto richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Rezzato. Inoltre, poiché con la richiesta di accesso il difensore aveva trasmesso le buste paga del proprio assistito,
l'Amministrazione, “semplicemente effettuando un facilissimo controllo sui propri terminali” avrebbe potuto individuare il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, ivi notificando il preavviso di rigetto.
(ii)- se fosse stato notificato il preavviso, avrebbe potuto rappresentare alla Questura le ragioni della sua prolungata assenza dal territorio nazionale, consistenti nel forte stato depressivo sofferto dopo il decesso della madre.
(iii)- il provvedimento non avrebbe considerato che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa dal luglio 2023 come operaio, percependo uno stipendio mensile consono per il rinnovo del permesso di soggiorno.
(iv)- ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. L.vo 286/98, dovrebbe essere presa in considerazione, ai fini di una valutazione prognostica positiva in merito ad una futura regolare permanenza del ricorrente in Italia e al rilascio del titolo di soggiorno, la sua integrazione sul territorio nazionale, come comprovata dallo svolgimento di attività lavorativa.
2.- Preliminarmente deve essere disposta l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione depositata dal ricorrente il 12.1.2026, in quanto tardiva.
3.- Nel merito il ricorso è infondato.
3.- Innanzitutto, reputa il Collegio che gli oneri di informazione facenti capo all'Amministrazione siano stati correttamente adempiuti.
Come accennato in narrativa, giova evidenziare che la Questura ha notificato il preavviso di rigetto all'indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di rinnovo del permesso, ma lo stesso ivi è risultato irreperibile, essendo stato cancellato dai registri anagrafici del Comune di Ospitaletto, come risulta dalla nota dell'8.4.2024 redatta dal
Corpo di polizia locale. N. 00421/2024 REG.RIC.
3.1.- La mancata ricezione dell'atto non può dirsi imputabile all'Amministrazione, bensì al comportamento negligente tenuto dal ricorrente, in capo al quale incombeva l'onere di comunicare la variazione dei propri recapiti nel tempo successivo alla presentazione della domanda di aggiornamento del permesso.
3.2.- La notifica del preavviso di rigetto all'indirizzo dichiarato dallo straniero nella domanda rivolta all'Amministrazione ha pertanto esaurito gli oneri comunicativi della
Questura, che non poteva dirsi onerata di ripetere la notifica al domicilio successivamente eletto – valendo tale elezione solo per le comunicazioni future- e quindi di duplicare gli adempimenti già svolti, per supplire a carenze dell'interessato.
3.4.- In questa prospettiva, non è fondato l'assunto del ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto, “semplicemente effettuando un facilissimo controllo sui propri terminali”, individuare il luogo di lavoro dello straniero attraverso i dati contenuti nelle buste paga, e poi notificarvi il preavviso di rigetto: non si può infatti onerare le Questure, come pretenderebbe il ricorrente, dell'obbligo di effettuare ricerche per acquisire elementi di valutazione agevolmente accertabili tramite coloro che richiedono un permesso di soggiorno, in quanto, considerato il numero di stranieri soggiornanti in Italia, un simile obbligo finirebbe per aggravare oltremodo l'operato dell'Amministrazione, e proprio per evitare questo risultato si giustifica, in capo allo straniero richiedente un permesso di soggiorno, l'onere di indicare alla Questura i propri recapiti e di segnalarne tempestivamente ogni cambiamento.
4.- In tale contesto, il gravato provvedimento di rigetto assume carattere vincolato, in quanto costituente diretta applicazione dell'art. 13 co. 4 d.p.r. n. 394/1999, secondo cui “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, N. 00421/2024 REG.RIC.
salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
4.1.- Va comunque posto in evidenza che il contributo partecipativo che l'interessato assume avrebbe potuto offrire, laddove avesse ricevuto il preavviso di rigetto, non avrebbe mutato l'esito del procedimento poiché: a) quanto alla richiesta di iscrizione anagrafica effettuata presso il Comune di Rezzato, questa è stata avanzata solo dopo l'emissione del provvedimento impugnato; b) quanto alla possibilità di interloquire circa le circostanze impeditive del rientro in Italia, vale a dire la malattia depressiva che lo avrebbe costretto a restare nel proprio paese per ben 9 anni, trattasi di elementi già conosciuti e previamente valutati, in senso negativo, dall'Amministrazione, al momento del rigetto dell'istanza di riesame in autotutela avanzata in data 21.12.2022.
4.2.- Come già rilevato in sede cautelare, le giustificazioni addotte dal ricorrente, riferite a problemi di natura psicologica a seguito dall'avvenuto decesso della madre avvenuto il 29/12/2013, non sono certamente idonee ad integrare i “gravi e comprovati motivi” richiesti dalla norma, tenuto conto della sua lunga assenza dal territorio nazionale protrattasi fino al 2022.
5.- Infine, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998, atteso che detta disposizione accorda rilevanza unicamente alle sopravvenienze che costituiscono irregolarità amministrative sanabili, alle quali non è riconducibile il difetto di un requisito, avente chiara natura sostanziale, consistente nell'assenza dello straniero dal territorio nazionale per un tempo superiore a quello previsto dalla legge.
6.- In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
8.- I compensi spettanti al difensore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS- del 2.7.2024, saranno liquidati con separato provvedimento presidenziale. N. 00421/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, in favore delle
Amministrazioni resistenti, nella misura di € 2.500,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AT ZO LO IC N. 00421/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO