Articolo 112 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 103 bisArticolo 103 quater
Versione
15 dicembre 1981
Art. 112. (Perdono giudiziale)

L' articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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