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15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 112. (Perdono giudiziale)
L' articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
L' articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
Commentari • 3
- 1. Processo penitenziario minorileRedazione · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2001 · 1.9500735
[…] L'opera novellistica è stata completata mediante periodiche rivalutazioni dei limiti della pena pecuniaria fissata, da ultimo, dall'art. 112 della legge 689/1981. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 13/01/2022, n. 2Provvedimento: […] può ottenere il perdono giudiziale per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo ai due anni o pecuniaria non superiore a 1.549 euro (art. 169 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»).Leggi di più...
- in genere·
- giudice naturale·
- criteri di individuazione. (classif. 110001).·
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