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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3149 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maisto, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e CP_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stanislao De
Liguori, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 20.06.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle proprie conclusioni rassegnate nelle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 25/05/2022 in
Napoli con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP_1
Comune all'anno 2022 parte II serie A atto n. 22;
- che dall'unione coniugale era nata la figlia a Castellammare di Stabia Per_1
(NA) il 27/08/2022;
- che la fine della relazione coniugale era stata determinata da reiterata violenza psicologica posta in essere dal nei confronti della ricorrente e da CP_1 reiterate violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale;
- che spesso il marito rientrava tardi la sera ed aveva comportamenti prepotenti ed arroganti;
- che nel mese di giugno 2023 il resistente richiedeva alla ricorrente la separazione per incompatibilità caratteriali e comunicava alla di avere Parte_1 provveduto a richiedere il recesso dal contratto di affitto dell'abitazione di
Fiumicino presso cui abitavano con la figlia minorenne;
- che dal mese di luglio 2023 la ricorrente rinveniva un biglietto e messaggi e fotografie con altre donne sul telefono del da cui si rendeva conto che il CP_1 marito aveva relazioni extraconiugali;
- che la ricorrente doveva rientrare temporaneamente presso l'abitazione dei genitori in RAminore essendo stato disdetto il contratto di affitto;
- che la ricorrente dava mandato ad una agenzia di investigazioni per indagare sulle presunte infedeltà del marito da cui emergeva, tra l'altro, che il in data CP_1
02.09.23 dalle ore 23.00 alle ore 04.00 si recava presso il locale “L'Incognita Club
Privè” (locale per scambisti) ove l'accesso veniva negato al personale incaricato investigativo perché consentito solo ai soci;
- che il resistente non rispettava gli accordi tra le parti e teneva con sé la figlia anche per diverse sere consecutive non riconsegnandola alla madre;
- che il lavorava presso l'aeroporto di Fiumicino essendo CP_1
2 appartenente alla Guardia di Finanza mentre la lavorava come docente di Parte_1 sostegno presso la scuola secondaria di primo grado.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente ha richiesto che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente disponendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, disciplinare il diritto di visita paterno, nonché disporre un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 08.02.2024 che non si CP_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la coppia si era conosciuta sui social e, dopo una breve frequentazione e convivenza, in data 25.05.2022 aveva deciso di contrarre le nozze anche tenuto conto della prossimità della nascita della figlia , avvenuta in data 27.08.2022; Per_1
- che le parti avevano fissato la casa coniugale in Fiumicino alla Via Gian
EN NI n. 17, che era condotta in locazione, in quanto in Fiumicino il lavorava presso il Comando della Guardia di Finanza e la CP_1 Parte_1 risultava essere insegnante di ruolo;
- che la crisi coniugale si manifestava già nel mese di luglio 2022 a seguito delle condotte di gelosia e possessività poste in essere dalla , la quale Parte_1 dubitava degli orari di lavoro del coniuge e telefonava in Caserma ed alle mogli dei colleghi per avere conferma dei suoi spostamenti;
- che la ricorrente aveva anche tenuto condotte di volenza fisica con sputi e schiaffi ai danni del;
CP_1
- che nel mese di giugno 2023, essendo già in corso la crisi coniugale, il aveva chiesto al locatore della casa familiare di volturare il contratto CP_1 locatizio in favore della e nel mese di luglio 2023 aveva formalizzato la Parte_1 richiesta di procedere alla separazione;
- che dalla visione del telefono della il resistente veniva a Parte_1 conoscenza che vi erano stati contatti della ricorrente con un ex fidanzato;
- che nel mese di agosto 2023 la di era trasferita in RAminore Parte_1 ove risiedeva la propria famiglia di origine;
- che il resistente era venuto a conoscenza che nel mese di maggio 2023 la ricorrente aveva fatto richiesta di trasferimento presso una locale scuola;
- che i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale non erano giunti a buon fine;
3 - che la ricorrente teneva condotte ostacolanti della frequentazione della figlia, che aveva un anno, con il padre;
- che il lavorava come finanziere e percepiva a cadenza mensile CP_1 uno stipendio di euro 1.600,00 circa ed era gravato da finanziamenti mentre la lavorava come insegnante di ruolo guadagnando euro 1.500,00 mensili ed Parte_1 era rientrata ad abitare con i genitori.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi richiedendo l'addebito alla moglie e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia, in via principale con collocamento presso il resistente, ed in via subordinata presso la ricorrente, disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario con onere a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alla minore.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano le parti personalmente ed il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, dopo avere sentito la ricorrente ed il resistente, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia in Per_1 maniera condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale disciplinando il diritto di visita paterno nei weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale con alternanza durante le festività, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ammoniva il resistente ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. al rispetto dei provvedimenti del
Tribunale in merito alla frequentazione con la figlia, emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rigettava le ulteriori richieste di prova in quanto non rilevanti ai fini della decisione e rinviava per l'udienza di decisione con trattazione cartolare.
In corso di causa, i difensori delle parti depositavano istanze di modifica dei provvedimenti provvisori rigettate e venivano iscritti tre sub procedimenti per contrasti tra le parti per iscrizione della figlia ad istituto scolastico nei pressi dell'abitazione materna, che sono stati definiti con autorizzazione alla madre e spese al 50% tra le parti, oltre ad ammonimento ad entrambi i genitori a collaborare nell'interesse della figlia, pena applicazioni di sanzioni amministrative alla Cassa delle Ammende e/o di natura risarcitoria.
All'udienza del 20.06.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle proprie conclusioni rassegnate nelle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 4 Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione al in quanto il CP_1 medesimo ha avuto condotte di violazione degli obblighi di fedeltà coniugale.
Il resistente, a sua volta, ha richiesto l'addebito della separazione alla deducendo che la medesima è stata aggressiva in costanza di Parte_1 matrimonio e che ha tenuto condotte di gelosia ossessiva e controllo degli spostamenti del marito oltre ad ostacolare la frequentazione del padre con la figlia.
In merito deve rilevarsi che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nel caso di specie è emerso che le parti si sono conosciute su social network, che si sono sposate dopo una breve convivenza essendo rimasta incinta la e che il rapporto di coniugio è perdurato per circa un anno essendo Parte_1 entrata in crisi la coppia già nel mese di giugno 2023. Sebbene la ricorrente ha
5 depositato dei messaggi tramite whatsapp tra le parti con fotografie da cui risultano numerose conversazioni con altre donne anche di contenuto esplicitamente allusivo e sessuale – messaggi solo genericamente contestati da controparte –, tuttavia costituisce circostanza pacifica e non contestata che tali messaggi sono stati rinvenuti nel mese di luglio 2023 mentre già nei mesi precedenti si era manifestata una crisi tra le parti, tra l'altro anche resa palese dal tramite il proprio difensore nel mese di giugno 2023. Inoltre, altra CP_1 circostanza che fa ritenere che la crisi fosse già in atto quando la ricorrente ha scoperto i tradimenti del , è quella per la quale la medesima ha richiesto il CP_1 trasferimento presso una scuola di RAminore secondo il resistente già nel mese di aprile / maggio 2023 e tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente dovendo pertanto ritenersi pacifica.
Non può parimenti essere accolta la richiesta di addebito della separazione formulata dal resistente in quanto le deduzioni di condotte aggressive da parte della e di messaggi con il precedente fidanzato sono rimasti Parte_1 assolutamente sforniti di prova né sono stati depositati documenti o richieste prove orali per dare dimostrazioni di tale condotte da cui sarebbe stata determinata la separazione tra le parti.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che durante la breve vita matrimoniale dei coniugi le parti si sono rese conto delle incompatibilità caratteriali e di abitudini di vita ed è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Le domande di addebito presentate dalle parti, pertanto, devono essere rigettate.
Provvedimenti con riguardo alla figlia
La ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto disporsi l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso il padre.
In merito alle richieste di affidamento della figlia deve rilevarsi che deve essere accolta la richiesta congiunta dei difensori delle parti di disporre l'affidamento condiviso ai genitori.
6 Con riferimento al collocamento della minore, lo stesso deve essere disposto a favore della madre, che costituisce il genitore che se ne è presa cura in maniera assolutamente prevalente da quando le parti si sono lasciate anche in considerazione della tenera età della bambina.
Non può per converso essere accolta la richiesta di disporre il collocamento della minore presso il padre, il quale non potrebbe prendersene cura in maniera altrettanto adeguata e costante in quanto in servizio presso la Guardia di Finanza con orari di lavoro difficilmente compatibili con la possibilità di prendersi cura in maniera prevalente della figlia. Inoltre, la tenera età della bambina fa ritenere maggiormente opportuno che della medesima si prenda cura la madre in maniera prevalente, fermo restando un ampio diritto di visite del padre con la minore.
Va evidenziato, tra l'altro, che la decisione della di recarsi a Parte_1
RAminore dove peraltro la ricorrente può godere di una rete familiare di ausilio,
è stata determinata anche dalla disdetta del contratto di locazione effettuato dal per l'abitazione sita a Fiumicino ed in corso di causa è stata anche accolta CP_1 la richiesta di iscrizione della figlia presso una scuola di RAminore per salvaguardare la minore che ivi abita con la madre e che si è ormai inserita nel locale scolastico familiare ed amicale.
In merito alla frequentazione del padre con la figlia possono essere confermati i provvedimenti provvisori, salvo l'accoglimento della richiesta del difensore del di disporre due pomeriggi infrasettimanali nei weekend in CP_1 cui la figlia è collocata con la madre e ventuno giorni nel periodo estivo anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Infine, le parti devono essere invitate a intraprendere un percorso di sostegno genitoriale in considerazione della conflittualità tuttora perdurante tra le medesime, come peraltro dimostrato dai numerosi ricorsi depositati in corso di causa per dirimere conflitti tra le parti.
Statuizioni di natura economica
Entrambi i difensori delle parti hanno richiesto dichiararsi l'indipendenza economica delle parti in quanto lavorano e sono economicamente autosufficienti.
Dunque, le parti devono essere dichiarate economicamente autonome.
In merito alle statuizioni a favore della figlia la ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili mentre il difensore
7 del resistente ha insistito per un assegno di mantenimento a carico della ricorrente
– avendo richiesto in via principale il collocamento della figlia presso di sé – o in subordine il mantenimento della figlia a suo carico con un assegno mensile di euro
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato di lavorare come insegnante e di percepire in media 1.500,00 euro netti mensili dovendo pagare un affitto con canone di euro
400,00 comprensivo del condominio mentre il resistente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze della guardia di finanza e percepire uno stipendio mensile di euro
1.650,00 circa e ha dichiarato di corrispondere circa 700,00 euro complessivi a titolo di finanziamenti;
- la ricorrente ha depositato dichiarazioni dei redditi per euro 28.077,00 per l'anno 2022, euro 16.966,00 per l'anno 2021 e euro 11.286,00 per l'anno 2020, mentre il resistente ha depositato le dichiarazioni dei redditi da cui risultano redditi lordi per l'anno 2022 di euro 29.513,54, per l'anno 2021 di euro 27.526,17 e per l'anno 2020 di euro 27.406,82.
Dalla documentazione depositata in corso di causa a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è risultato che la ricorrente percepisce uno stipendio di euro 1.650,00 circa mensili, ha dichiarato redditi lordi di euro 20.017,00 per l'anno
2024 e di euro 28.078,00 per l'anno 2023 ed ha preso in locazione un immobile con canone di euro 300,00 mensili oltre a percepire il 50% dell'assegno unico familiare per la figlia, mentre il resistente ha dichiarato redditi lordi per l'anno
2023 di euro 31.418,53 e per l'anno 2022 di euro 29.513,54, ha uno stipendio in media di circa 1.800,00 euro ma risulta gravato da finanziamenti per circa 700,00 euro (sebbene dall'esame dei conti correnti siano risultate rate per circa 450,00 euro mensili) e percepisce il 50% dell'assegno unico familiare per la figlia.
Alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore della per la figlia di euro CP_1 Parte_1
350,00, con decorrenza dalla domanda giudiziale con conseguente conferma dei provvedimenti provvisori emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. in considerazione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e tenuto conto che il resistente dovrà sostenere le spese di viaggio per frequentare la figlia.
8 Devono essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti la figlia, nella misura del 50% ciascuno.
La natura della causa, le ragioni della decisione e la parziale soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite anche con riguardo ai tre sub procedimenti iscritti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] CP_1
Stabia (NA) il 07.08.1987, aventi contratto matrimonio in data 25/05/2022 in
Napoli, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2022 parte II serie A atto n. 22;
2) affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna sita in
RA MI (NA);
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'uscita dal nido o dalle 16,00 fino alla domenica alle ore 20,00 e, nelle settimana in cui la minore trascorre il weekend con il padre, un pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti ed in caso di mancato accordo preferibilmente il mercoledì
(tenuto anche conto dei turni di lavoro del Piccolo) dall'uscita di scuola o dalle ore
10,00 in caso di chiusura della scuola alle ore 20,00 e nelle settimane in cui la figlia trascorre il weekend con la madre, due pomeriggi infrasettimanali da concordare tra le parti ed in caso di mancato accordo preferibilmente il martedì ed il giovedì
(tenuto anche conto dei turni di lavoro del Piccolo) dall'uscita di scuola o dalle ore
10,00 in caso di chiusura della scuola alle ore 20,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio 9 l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive ventuno giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno,
i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) dichiara le parti economicamente autonome;
6) attribuisce mensilmente a un assegno Parte_1 di euro 350,00 per il mantenimento della figlia da corrispondersi da parte del dal mese di dicembre 2023 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi CP_1 cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) dispone che le parti contribuiscano nella quota del 50% delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative alla figlia secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
8) invita le parti ad effettuare congiuntamente o individualmente un percorso di sostegno alla genitorialità;
9) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3149 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maisto, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e CP_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stanislao De
Liguori, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 20.06.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle proprie conclusioni rassegnate nelle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 25/05/2022 in
Napoli con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP_1
Comune all'anno 2022 parte II serie A atto n. 22;
- che dall'unione coniugale era nata la figlia a Castellammare di Stabia Per_1
(NA) il 27/08/2022;
- che la fine della relazione coniugale era stata determinata da reiterata violenza psicologica posta in essere dal nei confronti della ricorrente e da CP_1 reiterate violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale;
- che spesso il marito rientrava tardi la sera ed aveva comportamenti prepotenti ed arroganti;
- che nel mese di giugno 2023 il resistente richiedeva alla ricorrente la separazione per incompatibilità caratteriali e comunicava alla di avere Parte_1 provveduto a richiedere il recesso dal contratto di affitto dell'abitazione di
Fiumicino presso cui abitavano con la figlia minorenne;
- che dal mese di luglio 2023 la ricorrente rinveniva un biglietto e messaggi e fotografie con altre donne sul telefono del da cui si rendeva conto che il CP_1 marito aveva relazioni extraconiugali;
- che la ricorrente doveva rientrare temporaneamente presso l'abitazione dei genitori in RAminore essendo stato disdetto il contratto di affitto;
- che la ricorrente dava mandato ad una agenzia di investigazioni per indagare sulle presunte infedeltà del marito da cui emergeva, tra l'altro, che il in data CP_1
02.09.23 dalle ore 23.00 alle ore 04.00 si recava presso il locale “L'Incognita Club
Privè” (locale per scambisti) ove l'accesso veniva negato al personale incaricato investigativo perché consentito solo ai soci;
- che il resistente non rispettava gli accordi tra le parti e teneva con sé la figlia anche per diverse sere consecutive non riconsegnandola alla madre;
- che il lavorava presso l'aeroporto di Fiumicino essendo CP_1
2 appartenente alla Guardia di Finanza mentre la lavorava come docente di Parte_1 sostegno presso la scuola secondaria di primo grado.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente ha richiesto che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente disponendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, disciplinare il diritto di visita paterno, nonché disporre un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 08.02.2024 che non si CP_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la coppia si era conosciuta sui social e, dopo una breve frequentazione e convivenza, in data 25.05.2022 aveva deciso di contrarre le nozze anche tenuto conto della prossimità della nascita della figlia , avvenuta in data 27.08.2022; Per_1
- che le parti avevano fissato la casa coniugale in Fiumicino alla Via Gian
EN NI n. 17, che era condotta in locazione, in quanto in Fiumicino il lavorava presso il Comando della Guardia di Finanza e la CP_1 Parte_1 risultava essere insegnante di ruolo;
- che la crisi coniugale si manifestava già nel mese di luglio 2022 a seguito delle condotte di gelosia e possessività poste in essere dalla , la quale Parte_1 dubitava degli orari di lavoro del coniuge e telefonava in Caserma ed alle mogli dei colleghi per avere conferma dei suoi spostamenti;
- che la ricorrente aveva anche tenuto condotte di volenza fisica con sputi e schiaffi ai danni del;
CP_1
- che nel mese di giugno 2023, essendo già in corso la crisi coniugale, il aveva chiesto al locatore della casa familiare di volturare il contratto CP_1 locatizio in favore della e nel mese di luglio 2023 aveva formalizzato la Parte_1 richiesta di procedere alla separazione;
- che dalla visione del telefono della il resistente veniva a Parte_1 conoscenza che vi erano stati contatti della ricorrente con un ex fidanzato;
- che nel mese di agosto 2023 la di era trasferita in RAminore Parte_1 ove risiedeva la propria famiglia di origine;
- che il resistente era venuto a conoscenza che nel mese di maggio 2023 la ricorrente aveva fatto richiesta di trasferimento presso una locale scuola;
- che i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale non erano giunti a buon fine;
3 - che la ricorrente teneva condotte ostacolanti della frequentazione della figlia, che aveva un anno, con il padre;
- che il lavorava come finanziere e percepiva a cadenza mensile CP_1 uno stipendio di euro 1.600,00 circa ed era gravato da finanziamenti mentre la lavorava come insegnante di ruolo guadagnando euro 1.500,00 mensili ed Parte_1 era rientrata ad abitare con i genitori.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi richiedendo l'addebito alla moglie e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia, in via principale con collocamento presso il resistente, ed in via subordinata presso la ricorrente, disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario con onere a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alla minore.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano le parti personalmente ed il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, dopo avere sentito la ricorrente ed il resistente, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia in Per_1 maniera condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale disciplinando il diritto di visita paterno nei weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale con alternanza durante le festività, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ammoniva il resistente ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. al rispetto dei provvedimenti del
Tribunale in merito alla frequentazione con la figlia, emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rigettava le ulteriori richieste di prova in quanto non rilevanti ai fini della decisione e rinviava per l'udienza di decisione con trattazione cartolare.
In corso di causa, i difensori delle parti depositavano istanze di modifica dei provvedimenti provvisori rigettate e venivano iscritti tre sub procedimenti per contrasti tra le parti per iscrizione della figlia ad istituto scolastico nei pressi dell'abitazione materna, che sono stati definiti con autorizzazione alla madre e spese al 50% tra le parti, oltre ad ammonimento ad entrambi i genitori a collaborare nell'interesse della figlia, pena applicazioni di sanzioni amministrative alla Cassa delle Ammende e/o di natura risarcitoria.
All'udienza del 20.06.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle proprie conclusioni rassegnate nelle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 4 Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione al in quanto il CP_1 medesimo ha avuto condotte di violazione degli obblighi di fedeltà coniugale.
Il resistente, a sua volta, ha richiesto l'addebito della separazione alla deducendo che la medesima è stata aggressiva in costanza di Parte_1 matrimonio e che ha tenuto condotte di gelosia ossessiva e controllo degli spostamenti del marito oltre ad ostacolare la frequentazione del padre con la figlia.
In merito deve rilevarsi che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nel caso di specie è emerso che le parti si sono conosciute su social network, che si sono sposate dopo una breve convivenza essendo rimasta incinta la e che il rapporto di coniugio è perdurato per circa un anno essendo Parte_1 entrata in crisi la coppia già nel mese di giugno 2023. Sebbene la ricorrente ha
5 depositato dei messaggi tramite whatsapp tra le parti con fotografie da cui risultano numerose conversazioni con altre donne anche di contenuto esplicitamente allusivo e sessuale – messaggi solo genericamente contestati da controparte –, tuttavia costituisce circostanza pacifica e non contestata che tali messaggi sono stati rinvenuti nel mese di luglio 2023 mentre già nei mesi precedenti si era manifestata una crisi tra le parti, tra l'altro anche resa palese dal tramite il proprio difensore nel mese di giugno 2023. Inoltre, altra CP_1 circostanza che fa ritenere che la crisi fosse già in atto quando la ricorrente ha scoperto i tradimenti del , è quella per la quale la medesima ha richiesto il CP_1 trasferimento presso una scuola di RAminore secondo il resistente già nel mese di aprile / maggio 2023 e tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente dovendo pertanto ritenersi pacifica.
Non può parimenti essere accolta la richiesta di addebito della separazione formulata dal resistente in quanto le deduzioni di condotte aggressive da parte della e di messaggi con il precedente fidanzato sono rimasti Parte_1 assolutamente sforniti di prova né sono stati depositati documenti o richieste prove orali per dare dimostrazioni di tale condotte da cui sarebbe stata determinata la separazione tra le parti.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che durante la breve vita matrimoniale dei coniugi le parti si sono rese conto delle incompatibilità caratteriali e di abitudini di vita ed è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Le domande di addebito presentate dalle parti, pertanto, devono essere rigettate.
Provvedimenti con riguardo alla figlia
La ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto disporsi l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso il padre.
In merito alle richieste di affidamento della figlia deve rilevarsi che deve essere accolta la richiesta congiunta dei difensori delle parti di disporre l'affidamento condiviso ai genitori.
6 Con riferimento al collocamento della minore, lo stesso deve essere disposto a favore della madre, che costituisce il genitore che se ne è presa cura in maniera assolutamente prevalente da quando le parti si sono lasciate anche in considerazione della tenera età della bambina.
Non può per converso essere accolta la richiesta di disporre il collocamento della minore presso il padre, il quale non potrebbe prendersene cura in maniera altrettanto adeguata e costante in quanto in servizio presso la Guardia di Finanza con orari di lavoro difficilmente compatibili con la possibilità di prendersi cura in maniera prevalente della figlia. Inoltre, la tenera età della bambina fa ritenere maggiormente opportuno che della medesima si prenda cura la madre in maniera prevalente, fermo restando un ampio diritto di visite del padre con la minore.
Va evidenziato, tra l'altro, che la decisione della di recarsi a Parte_1
RAminore dove peraltro la ricorrente può godere di una rete familiare di ausilio,
è stata determinata anche dalla disdetta del contratto di locazione effettuato dal per l'abitazione sita a Fiumicino ed in corso di causa è stata anche accolta CP_1 la richiesta di iscrizione della figlia presso una scuola di RAminore per salvaguardare la minore che ivi abita con la madre e che si è ormai inserita nel locale scolastico familiare ed amicale.
In merito alla frequentazione del padre con la figlia possono essere confermati i provvedimenti provvisori, salvo l'accoglimento della richiesta del difensore del di disporre due pomeriggi infrasettimanali nei weekend in CP_1 cui la figlia è collocata con la madre e ventuno giorni nel periodo estivo anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Infine, le parti devono essere invitate a intraprendere un percorso di sostegno genitoriale in considerazione della conflittualità tuttora perdurante tra le medesime, come peraltro dimostrato dai numerosi ricorsi depositati in corso di causa per dirimere conflitti tra le parti.
Statuizioni di natura economica
Entrambi i difensori delle parti hanno richiesto dichiararsi l'indipendenza economica delle parti in quanto lavorano e sono economicamente autosufficienti.
Dunque, le parti devono essere dichiarate economicamente autonome.
In merito alle statuizioni a favore della figlia la ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili mentre il difensore
7 del resistente ha insistito per un assegno di mantenimento a carico della ricorrente
– avendo richiesto in via principale il collocamento della figlia presso di sé – o in subordine il mantenimento della figlia a suo carico con un assegno mensile di euro
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato di lavorare come insegnante e di percepire in media 1.500,00 euro netti mensili dovendo pagare un affitto con canone di euro
400,00 comprensivo del condominio mentre il resistente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze della guardia di finanza e percepire uno stipendio mensile di euro
1.650,00 circa e ha dichiarato di corrispondere circa 700,00 euro complessivi a titolo di finanziamenti;
- la ricorrente ha depositato dichiarazioni dei redditi per euro 28.077,00 per l'anno 2022, euro 16.966,00 per l'anno 2021 e euro 11.286,00 per l'anno 2020, mentre il resistente ha depositato le dichiarazioni dei redditi da cui risultano redditi lordi per l'anno 2022 di euro 29.513,54, per l'anno 2021 di euro 27.526,17 e per l'anno 2020 di euro 27.406,82.
Dalla documentazione depositata in corso di causa a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è risultato che la ricorrente percepisce uno stipendio di euro 1.650,00 circa mensili, ha dichiarato redditi lordi di euro 20.017,00 per l'anno
2024 e di euro 28.078,00 per l'anno 2023 ed ha preso in locazione un immobile con canone di euro 300,00 mensili oltre a percepire il 50% dell'assegno unico familiare per la figlia, mentre il resistente ha dichiarato redditi lordi per l'anno
2023 di euro 31.418,53 e per l'anno 2022 di euro 29.513,54, ha uno stipendio in media di circa 1.800,00 euro ma risulta gravato da finanziamenti per circa 700,00 euro (sebbene dall'esame dei conti correnti siano risultate rate per circa 450,00 euro mensili) e percepisce il 50% dell'assegno unico familiare per la figlia.
Alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore della per la figlia di euro CP_1 Parte_1
350,00, con decorrenza dalla domanda giudiziale con conseguente conferma dei provvedimenti provvisori emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. in considerazione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e tenuto conto che il resistente dovrà sostenere le spese di viaggio per frequentare la figlia.
8 Devono essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti la figlia, nella misura del 50% ciascuno.
La natura della causa, le ragioni della decisione e la parziale soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite anche con riguardo ai tre sub procedimenti iscritti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] CP_1
Stabia (NA) il 07.08.1987, aventi contratto matrimonio in data 25/05/2022 in
Napoli, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2022 parte II serie A atto n. 22;
2) affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna sita in
RA MI (NA);
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dall'uscita dal nido o dalle 16,00 fino alla domenica alle ore 20,00 e, nelle settimana in cui la minore trascorre il weekend con il padre, un pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti ed in caso di mancato accordo preferibilmente il mercoledì
(tenuto anche conto dei turni di lavoro del Piccolo) dall'uscita di scuola o dalle ore
10,00 in caso di chiusura della scuola alle ore 20,00 e nelle settimane in cui la figlia trascorre il weekend con la madre, due pomeriggi infrasettimanali da concordare tra le parti ed in caso di mancato accordo preferibilmente il martedì ed il giovedì
(tenuto anche conto dei turni di lavoro del Piccolo) dall'uscita di scuola o dalle ore
10,00 in caso di chiusura della scuola alle ore 20,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio 9 l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive ventuno giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno,
i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) dichiara le parti economicamente autonome;
6) attribuisce mensilmente a un assegno Parte_1 di euro 350,00 per il mantenimento della figlia da corrispondersi da parte del dal mese di dicembre 2023 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi CP_1 cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) dispone che le parti contribuiscano nella quota del 50% delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative alla figlia secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
8) invita le parti ad effettuare congiuntamente o individualmente un percorso di sostegno alla genitorialità;
9) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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