Sentenza 19 ottobre 1978
Massime • 1
Qualora il cliente di una banca giri a questa un assegno tratto in suo favore su altra banca, ed ottenga il versamento immediato della relativa valuta (nella specie, previo benestare della seconda circa la sussistenza della provvista), si e in presenza di un adempimento del terzo, cioe del negozio bilaterale in forza del quale la banca girataria si pone, nel rapporto con il cliente, quale terzo che adempie verso il creditore un debito altrui (quello della banca trattaria), con la conseguenza che, in caso di mancato incasso dell'assegno giratole, ove tale altrui debito non sussista, o sussista per un ammontare inferiore, in relazione al difetto di copertura dell'assegno, l'attribuzione patrimoniale risulta ingiustificata, e da diritto al solvens di ripetere quanto indebitamente corrisposto all'accipiens. In tale situazione, pertanto, deve riconoscersi alla banca girataria la facolta di agire contro il cliente, anche cumulativamente nello stesso giudizio, con l'Azione cambiaria di regresso e con l'Azione di ripetizione di indebito oggettivo. Queste azioni, aventi natura e fondamento diversi, sono soggette ciascuna alla disciplina che le e propria, e, quindi la prescrizione che abbia eventualmente colpito l'Azione cambiaria non osta all'accoglimento dell'Azione di ripetizione, fondata sul rapporto sottostante alla girata.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/1978, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1978 |
Testo completo
Qualora il cliente di una banca giri a questa un assegno tratto in suo favore su altra banca, ed ottenga il versamento immediato della relativa valuta (nella specie, previo benestare della seconda circa la sussistenza della provvista), si e in presenza di un adempimento del terzo, cioe del negozio bilaterale in forza del quale la banca girataria si pone, nel rapporto con il cliente, quale terzo che adempie verso il creditore un debito altrui (quello della banca trattaria), con la conseguenza che, in caso di mancato incasso dell'assegno giratole, ove tale altrui debito non sussista, o sussista per un ammontare inferiore, in relazione al difetto di copertura dell'assegno, l'attribuzione patrimoniale risulta ingiustificata, e da diritto al solvens di ripetere quanto indebitamente corrisposto all'accipiens. In tale situazione, pertanto, deve riconoscersi alla banca girataria la facolta di agire contro il cliente, anche cumulativamente nello stesso giudizio, con l'Azione cambiaria di regresso e con l'Azione di ripetizione di indebito oggettivo. Queste azioni, aventi natura e fondamento diversi, sono soggette ciascuna alla disciplina che le e propria, e, quindi la prescrizione che abbia eventualmente colpito l'Azione cambiaria non osta all'accoglimento dell'Azione di ripetizione, fondata sul rapporto sottostante alla girata.*