Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/1967, n. 444
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Sentenza 28 febbraio 1967

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Quando la Corte di Cassazione abbia annullato la sentenza d'appello impugnata per motivi attinenti alla integrita del contraddittorio in causa inscindibile, ossia perche pronunciata nei confronti di soltanto alcune tra le piu parti che furono presenti in giudizio in primo grado, nel giudizio di rinvio non puo eccepirsi la necessita di ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti.*

L'art. 331 cod.proc.civ.lascia libero il giudice d'appello che ordina l'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile di stabilire un'udienza di comparizione in data tale che il termine di comparizione per la parte chiamata risulti inferiore a quello previsto dal codice di rito. ( Conf. 2119-59, 3460-57).*

Il termine per provvedere all'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, concesso dall'istruttore di appello con ordinanza emessa fuori udienza, decorre,nell'ipotesi che piu siano gli appellanti, per ciascuno di essi dalla data di notificazione dell'ordinanza nei suoi confronti. Pertanto, decorso il termine accordatogli, non puo un appellante giovarsi, per provvedere alla disposta integrazione, del termine ancora pendente a favore di altro appellante al quale la notificazione dell'ordinanza sia stata effettuata in data posteriore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/1967, n. 444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 444
    Data del deposito : 28 febbraio 1967

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