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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.2.2022 al n. 268 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Napoli, presso e nello studio dell'avv.
Giulio di Gioia, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro corrente in Roma, quale Controparte_1 cessionaria del credito di Controparte_2
e rappresentata da Controparte_3 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Ennio Zani, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
1 “In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono i
Sig.ri e alla Parte_2 Parte_1 [...] per i rapporti bancari Controparte_4 dedotti in giudizio;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita non dovesse ritenere sussistenti, in fatto e diritto, i presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus e previa conferma dell'importo dovuto dai Sig.ri e Parte_2 Parte_1 così come accertato e determinato, all'esito del giudizio di primo grado, nella misura pari ad € 183.212,43 accertare e dichiarare la soccombenza totale della
[...]
e porre a carico di Controparte_4 quest'ultima le spese di lite per l'intero ovvero secondo la diversa ripartizione che l'autorità giudiziaria adita riterrà più congrua in relazione, in particolare, alla notevole discrasia tra l'importo oggetto del petitum (€
339.857,81) e quello di cui al decisum (€ 183.212,43), condannando la al Controparte_4 pagamento delle spese di lite (tutt'al più) nella misura dei 2/3 (due terzi) compensandole per la sola misura di
1/3 (un terzo), ovvero del 50%; Con vittoria di spese e compenso professionale, come per legge, del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
In via preliminare:
a)[OMISSIS];
b) Dichiarare improponibile e comunque inammissibile l'appello, posto che gli appellanti hanno riproposto le
2 medesime eccezioni che sono già state rigettate con motivazione assolutamente esaustiva.
Nel merito: Rigettare l'appello e le domande tutte proposte ex adverso, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
268/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 518 del
14.7.2021; parti: e c. Parte_1 Parte_2
quale cessionaria del credito di Controparte_1
e rappresentata da Controparte_2 [...]
, esperiti gli adempimenti ex Controparte_3 artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2015
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 n 1469/2015, emesso il 29 settembre 2015 e notificato il 20 ottobre successivo, con il quale il tribunale di Prato gli aveva ingiunto, in solido con e Parte_1 CP_5
, in qualità di fideiussori della T.S.A. Tecnology &
[...] System Air s.r.l., nelle more dichiarata fallita, ed la somma di € 339857,81, oltre interessi , spese di procedura e accessori di legge. A sostegno dell'opposizione eccepiva:
- che la fideiussione omnibus prestata era affetta da nullità in quanto il credito azionato dalla banca con il ricorso monitorio scaturiva dalla illegittima applicazione degli interessi usurari e anatocistici, di cui alle relative clausole contrattuali dei rapporti bancari intercorrenti con la società debitrice principale, tutti collegati al c/c bancario n 8450/88;
- che ulteriore profilo di nullità della fideiussione sottoscritta concerneva la indeterminatezza, in quanto
3 riferita a qualsiasi obbligazione, anche futura, del soggetto garantito si ripercuoteva sulla garanzia prestata;
- che la documentazione prodotta a sostegno del ricorso era del tutto insufficiente a fornire prova scritta del credito ed inidonea a giustificare l'emissione del decreto;
- che il credito avrebbe dovuto comunque essere rideterminato, in ragione de computo di voci e costi illegittimamente applicati dalla in quanto in base ai CP_4 propri conteggi, era risultato che erano stati illegittimamente addebitati importi non dovuti per usura (oggettiva e soggettiva), regolamentazione delle valute ed a titolo di anatocismo e commissioni di massimo scoperto o voci similari . Tanto premesso conveniva la CP_4 Controparte_4 per sentire revocare il decreto ingiuntivo, per
[...] accertare l'illegittimità delle somme pretese, tenuto conto dell'ammontare dei costi relativi e determinare le somme effettivamente dovute, con il favore delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, la banca eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 cpc e, nel merito, contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto nonché, in via riconvenzionale, per l'accertamento delle nullità sollevate e rideterminare il credito, previa compensazione delle somme indebitamente trattenute su tutti i rapporti, e la pretesa oggetto del ricorso monitorio. Con atto di citazione di contenuto analogo, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo anche formulando i medesimi motivi di Parte_1 opposizione a sostegno della propria domanda. Con ordinanza emessa in data 31 marzo 2015 veniva rigettata l'istanza di sospensione della p.e. del decreto ingiuntivo. Quindi all'udienza del 29 settembre 2016 era disposta la riunione tra i procedimenti e si procedeva ad istruzione con la produzione di documenti ed espletamento di TU. Nel corso del processo veniva ulteriormente sollevata la questione relativa alle limitazioni della possibilità di sollevare eccezioni previste nelle fideiussioni ed alla invalidità per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. Infine, all'udienza del 16 dicembre 2020, veniva riservata la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti motivazioni. I. DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM Giova precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda
4 proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba fare riferimento al contenuto degli atti di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc. L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, correlato alle azioni di nullità ed ai complessivi posti a fondamento dell'opposizione, rimane delimitato dal riferimento ai seguenti rapporti intercorrenti tra la e T.S.A. Controparte_4 Tecnology & System Air s.r.l S.r.l., quale debitrice principale, derivanti: a) dai contratti di anticipazioni contro cessione di crediti e salvo buon fine del 8.4.2005, del 15.9.2005 e del 17.4.2007 , nonché di quelli del 10 maggio 2010, del 18 aprile 2012 e del 9 novembre 2012, tutti collegati al conto corrente n 8450/88 ( ex n 8450.35), ed intercorrenti con T.S.A. Tecnology & System Air S.r.l., riportante un saldo debitore di
€ 105.250,94 al febbraio 2015 nonché sugli ulteriori : b) contratti di credito salvo buon fine del 10 maggio 2010, con un saldo debitore di € 184.146,23; c) anticipazioni su conto per € 50.460,64 . Tutti i rapporti con debitrice principale erano garantiti dalle fideiussioni sottoscritte in data 30 settembre 2005 da (unitamente a ed il 4 maggio Parte_2 Controparte_5 2006, da con riferimento a tutte le Parte_1 obbligazioni della società debitrice principale (c.d. omnibus), fino a concorrenza di € 220.000, poi aumentata nel corso degli anni ad € 300.000,00 ( il 12 febbraio 2007) ed infine ad € 420.000,00 (5 maggio 2010).
[OMISSIS] II. SULLA VALIDITA' DELLE GARANZIE PRESTATE
[OMISSIS] B). Ulteriore questione - seppure genericamente articolata - attiene alla violazione della disciplina dell'art 1956 c.c. e quindi alla possibilità dei garanti di essere liberati per la invalidità delle obbligazioni contratte. Sotto tale profilo, tuttavia, si deve considerare che nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale,
5 giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass., 23.3.2017, n 7444). Inoltre, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., 17.11.2016, n 23422). Nella fattispecie in esame, nessuno dei coobbligati, ha offerto la prova degli elementi richiesti dalla norma, con specifico riferimento alla erogazione di ulteriore credito, nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche, così non trova spazio applicativo la norma invocata agli effetti della liberazione dei fideiussori. C) Sempre quanto alla validità delle garanzie, per quanto riguarda il contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, pure essendo stata la relativa questione solo in comparsa conclusionale, potrebbe essere ritenuta ammissibile in quanto - secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione. Sul punto tuttavia pur condividendosi in generale l' arresto giurisprudenziale richiamato, la sua corretta applicazione impone alcune considerazioni. Il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata". Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di
“impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche
6 anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi della Corte di Cassazione richiamati (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003, sottoposto al vaglio della CA d'IA la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli. La CA d'IA - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito
– aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'ABI nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali.
[OMISSIS] In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito. Nel caso in esame, tuttavia, nessuno degli opponenti può a ragione richiamare la presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio indicato. Invero, sotto il profilo sostanziale si deve dare atto che in effetti si verte nella medesima tipologia negoziale di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio - in quanto si tratta di fideiussione omnibus, e vi è corrispondenza delle clausole contenute allo schema sanzionato. Sotto il profilo processuale, tuttavia, va considerato che il documento sanzionatorio non risulta essere stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti, così che non è possibile certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati. Conseguentemente, in presenza di contestazioni sul punto relativo alla sussistenza dell'illecito, deve darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto di intese anticoncorrenziali degli istituti e l'eccezione deve essere disattesa. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla
7 condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale. III. LIMITI ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI DAI GARANTI IN ORDINE AI RAPPORTI GARANTITI
[OMISSIS] IV. EXCEPTIO DOLI
[OMISSIS]
- E CAUSA ILLECITA CP_6
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte le ragioni di opposizione fondate sulla invalidità totale o parziale delle garanzie prestate devono esser integralmente rigettate, riconoscendosi quindi la legittimazione degli opponenti a contestare l'ammontare del debito solo di violazione di norme imperative nei limiti precisati.
- USURA
[OMISSIS] Quindi considerando quale saldo del C/C 8450.88 ricostruito il credito a favore della società
[...] la somma di € 51.394,45 ( in Parte_3 luogo di € 109681,15), ed il credito della banca quale saldo RI.BA. insolute in € 184.146,23 nonché di € 50.460,64 in forza del rapporto anticipi n 68528712.55, si avrà che il credito complessivo che la banca potrà pretendere nei confronti di
[...] e in qualità di fideiussori, Parte_2 Parte_1 ammonterà ad € 183.212,42. In base alla formula individuata dalla pronuncia della S.C.. S.U. n 16303/18 , secondo quanto già esposto, si deve fare applicazione di tali criteri, assumendo i numeri come calcolati dalla banca individuati i tassi soglia, depurati gli interessi nei periodi relativi agli sconfinamenti operati della banca. Quanto alle voci da computare ai fini della determinazione del TAE, vero è che secondo le istruzioni della CA di IA ( C.4 del 2006 e C.6 del 2009) devono essere esclusi gli oneri applicati al cliente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito ( ad esempio nel caso di conti correnti gli addebiti per tenuta conto) , ma ciò per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario (costo che nel caso in esame non risulta) . Per il resto, le repliche alle osservazioni dei CTP da parte del TU appaiono convincenti ed esaustive, e possono essere fatte proprie dal Tribunale tenuto conto della presenza degli affidamenti effettivi, con le precisazioni esposte. Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal TU , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito può ritenersi provato nei limiti della somma sopra computata sugli estratti conti considerati. Quanto alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza in ordine alle domande ed eccezioni reciprocamente proposte, ed i contrasti giurisprudenziali in materia, inducono a ravvisare le condizioni per la parziale compensazione, nella misura dei due terzi, ponendo a carico dell'opposta il residuo terzo , come liquidato in dispositivo in base all'effettivo valore della controversia ed all'attività svolta(Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle opposizioni spiegate da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n 1469/2015, emesso il 29 settembre 2015, con distinti atti di citazione ritualmente notificati nei confronti della Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca in accoglimento delle proposte opposizioni , il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e Parte_1 [...] ; Parte_2 b) condanna gli opponenti, previa rideterminazione del credito complessivamente vantato da parte convenuta in relazione alle nullità connesse alle riscontrate violazioni della normativa di cui alla legge 108/1996 di cui in parte motiva sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio ed operata la compensazione giudiziale, al pagamento solidale della somma di € 183.212,42, al febbraio 2015, oltre ulteriori interessi di mora dalla domanda, a favore della banca opposta, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara compensate per metà le spese processuali liquidate in complessivi € 13430,50 a titolo di compenso professionale, compensandole per due terzi e condannando l' opposta al pagamento della quota di un terzo , oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, nonché di TU nella misura separatamente liquidata e ripartita nella medesima percentuale“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e , così concludendo: Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma della sentenza n.
518/2021 del 07.07.2021, pubblicata in data 14.07.2021, emessa dal Tribunale di Prato, persona del Giudice
Istruttore, dr. Michele Sirgiovanni, non notificata, così provvedere:
1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone, all'uopo, tutti i presupposti di legge, in fatto e diritto;
2) In via principale, e nei merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione
9 omnibus e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono i
Sig.ri e alla Parte_2 Parte_1 [...]
per i rapporti bancari Controparte_4 dedotti in giudizio;
3) in via subordinata, nell'ipotesi in cui 1'Ecc.ma
Corte di Appello adita non dovesse ritenere sussistenti, in fatto e diritto, i presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus e previa conferma dell'importo dovuto dai Sig.ri e Parte_2
così come accertato e determinato, Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado, nella misura pari ad € 183.212,43, accertare e dichiarare la soccombenza totale della e Controparte_4 porre a carico di quest'ultima le spese di lite per l'intero ovvero secondo la diversa ripartizione che l'autorità giudiziaria adita riterrà più congrua in relazione, in particolare, alla notevole discrasia tra l'importo oggetto del petitum (€ 339.857,81) e quello di cui al decisum (€ 183.212,43), condannando la
[...] al pagamento delle spese di Controparte_4 lite (tutt'al più) nella misura dei 2/3 (due terzi), compensandole per la sola misura di 1/3 (un terzo), ovvero del 50%;
4) con vittoria di spese e compenso professionale come per legge del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
quale cessionaria del credito di Controparte_1
e rappresentata da Controparte_2 [...]
, a sua volta così concludendo: Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
In via preliminare:
10 a) Rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata poiché non provata sotto il profilo della sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum, anche perché la banca appallata è già intervenuta nell'esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale nei confronti dell'odierno opponente Sig. ( pare Parte_1 Pt_2 nullatenente);
b) Dichiarare improponibile e comunque inammissibile l'appello, posto che gli appellanti hanno riproposto le medesime eccezioni sono già state rigettate con motivazione assolutamente esaustiva.
Nel merito: Rigettare l'appello e le domande tutte proposte ex adverso, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 18.6.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello – sviluppato alle pagg. 37-40 dell'atto di impugnazione - viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto non provato l'assunto di avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 1956
c.c. che, come noto, riguarda la fattispecie di innalzamento della situazione debitoria dell'obbligato principale, in una situazione di difficoltà di quest'ultimo ad adempiere e nell'implicita consapevolezza in capo al creditore che a ciò verrebbe ad essere tenuto il garante, restando in ogni caso fermi i limiti monetari di impegno di quest'ultimo come imposti ex lege dall'art. 1938 c.c..
11 Diversa è invece la doglianza mossa quale motivo di censura nel presente grado di giudizio (e cioè che la
CA avrebbe illegittimamente beneficiato, quale effetto di condotta negoziale fraudolenta, dell'innalzamento delle garanzie a carico degli opponenti in primo grado ed odierni appellanti): trattasi di eccezione (considerando i suddetti opponenti ed appellanti quali convenuti sostanziali in primo grado) sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio e comunque ad ogni buon conto anche essa non sorretta da adeguata prova, non essendo in particolare provato che il formale innalzamento per via negoziale delle garanzie sia derivato da uno stato di incapacità o di vizio della volontà in capo ai fideiubenti ed odierni appellanti.
Va da sé che l'argomentazione ripresa sul punto dagli appellanti alle pagg. 51-52 dell'atto di impugnazione, e cioè che l'ammontare massimo della garanzia sia stato innalzato nella presunzione di consapevolezza in capo alla CA creditrice dello stato di difficoltà economica del debitore principale, è come tale irrilevante, atteso che è propria alla funzione del negozio di garanzia la comune contemplazione da parte del creditore e del garante della possibile insolvenza dell'obbligato principale.
Il motivo è pertanto, oltre che inammissibile, anche infondato.
Con il secondo motivo di appello – pagg. 40-47 dell'atto di impugnazione – parti appellanti si dolgono in sintesi della mancata estensione sull'intero contratto degli effetti della nullità di talune clausole contenute negli assunti impegni fideiussori in quanto ripetitivi della nullità dell'intesa a monte connessa all'illecito anticoncorrenziale di cui alle condizioni generali ABI del 2002, ritenute illegittime con Provvedimento 2.5.2005
12 della CA d'IA quale allora Autorità Garante in materia di concorrenza bancaria. Non hanno tuttavia in particolare parti appellanti fornito concreti elementi diretti a comprovare l'integrale nullità delle rilasciate fideiussioni ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., secondo quanto previsto dalla nota e da loro invocata pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n.
41994 del 30.12.2021 in materia.
Né gli appellanti possono invocare la maturata decadenza ex art. 1957 c.c., in virtù della nullità della sola disposizione derogata da una delle clausole riproduttive della suaccennata modulistica ABI, non avendolo tempestivamente rappresentato, come era loro onere, con l'atto di citazione in opposizione in primo grado.
Con il terzo motivo di appello – sviluppato alle pagg. 49-50 dell'atto di impugnazione – gli appellanti, in sintesi, anticipano i profili di critica avverso l'impugnata decisione nella parte in cui questa ha regolato le spese di lite, esponendo in particolare che, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo opposto, la ingiungente e convenuta opposta debba comunque CP_4 considerarsi soccombente.
Il motivo è infondato, in relazione alla consolidata opinione secondo cui l'ingiungente e convenuto opposto rimane, nonostante l'opposizione, attore sostanziale e il giudice dell'opposizione, anche in caso di revoca formale dell'opposto provvedimento monitorio, è comunque tenuto a verificare la sussistenza o meno di eventuali più contenute ragioni creditorie dell'ingiungente- opposto, che nel caso qui in esame sono state ritenute dal Tribunale sussistenti, avendo quest'ultimo pertanto emesso pronuncia di, sia pur più limitata, condanna a
13 carico degli ingiunti-opponenti che sono risultati essi quindi comunque, anche se parzialmente, soccombenti.
Ultroneo è l'esame delle considerazioni svolte alle pagg. 51-69 dell'atto di impugnazione, in quanto ripetitive di quelle già contenute nelle sopra richiamate pagine precedenti e conseguentemente da questa Corte già delibate.
Il quarto motivo di appello – articolato alle pagg.
69-75 dell'atto di impugnazione e concernente l'invocata legittimazione attiva di essi appellanti a formulare l'exceptio doli generalis seu praesentis – è inammissibile per carenza di interesse, avendone il primo
Giudice riconosciuto l'utile invocazione con riferimento alla sia pur parzialmente dagli attori-opponenti invocata e dal Tribunale riscontrata usura (vd. pag. 17 della sentenza impugnata).
Ultroneo è l'esame delle considerazioni svolte alle pagg. 75-87 dell'atto di impugnazione, in quanto ripetitive di quelle già contenute alle sopra citate pagg. 49-50. Deve aggiungersi, in punto di concreta enucleazione delle quote di ripartizione, che la sentenza appellata rispetta il rapporto di proporzione fra l'ammontare dell'ingiunzione opposta e quello della condanna confermata all'esito dell'opposizione da un lato e la frazione delle spese posta a carico dei soccombenti dall'altro.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie, con esclusione della fase istruttoria, in relazione all'importo oggetto della condanna appellata).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei
14 confronti degli appellanti e Parte_1 Parte_2
[...]
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Prato n. 518 del 14.7.2021,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna in via tra loro solidale e alla Parte_1 Parte_2 refusione in favore di quale Controparte_1 cessionaria del credito di Controparte_2
e rappresentata da delle Controparte_3 spese di lite del presente grado del giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti Parte_1
e .
[...] Parte_2
Così deciso in Firenze il 4 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.2.2022 al n. 268 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Napoli, presso e nello studio dell'avv.
Giulio di Gioia, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro corrente in Roma, quale Controparte_1 cessionaria del credito di Controparte_2
e rappresentata da Controparte_3 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Ennio Zani, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
1 “In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono i
Sig.ri e alla Parte_2 Parte_1 [...] per i rapporti bancari Controparte_4 dedotti in giudizio;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita non dovesse ritenere sussistenti, in fatto e diritto, i presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus e previa conferma dell'importo dovuto dai Sig.ri e Parte_2 Parte_1 così come accertato e determinato, all'esito del giudizio di primo grado, nella misura pari ad € 183.212,43 accertare e dichiarare la soccombenza totale della
[...]
e porre a carico di Controparte_4 quest'ultima le spese di lite per l'intero ovvero secondo la diversa ripartizione che l'autorità giudiziaria adita riterrà più congrua in relazione, in particolare, alla notevole discrasia tra l'importo oggetto del petitum (€
339.857,81) e quello di cui al decisum (€ 183.212,43), condannando la al Controparte_4 pagamento delle spese di lite (tutt'al più) nella misura dei 2/3 (due terzi) compensandole per la sola misura di
1/3 (un terzo), ovvero del 50%; Con vittoria di spese e compenso professionale, come per legge, del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
In via preliminare:
a)[OMISSIS];
b) Dichiarare improponibile e comunque inammissibile l'appello, posto che gli appellanti hanno riproposto le
2 medesime eccezioni che sono già state rigettate con motivazione assolutamente esaustiva.
Nel merito: Rigettare l'appello e le domande tutte proposte ex adverso, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
268/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 518 del
14.7.2021; parti: e c. Parte_1 Parte_2
quale cessionaria del credito di Controparte_1
e rappresentata da Controparte_2 [...]
, esperiti gli adempimenti ex Controparte_3 artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2015
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 n 1469/2015, emesso il 29 settembre 2015 e notificato il 20 ottobre successivo, con il quale il tribunale di Prato gli aveva ingiunto, in solido con e Parte_1 CP_5
, in qualità di fideiussori della T.S.A. Tecnology &
[...] System Air s.r.l., nelle more dichiarata fallita, ed la somma di € 339857,81, oltre interessi , spese di procedura e accessori di legge. A sostegno dell'opposizione eccepiva:
- che la fideiussione omnibus prestata era affetta da nullità in quanto il credito azionato dalla banca con il ricorso monitorio scaturiva dalla illegittima applicazione degli interessi usurari e anatocistici, di cui alle relative clausole contrattuali dei rapporti bancari intercorrenti con la società debitrice principale, tutti collegati al c/c bancario n 8450/88;
- che ulteriore profilo di nullità della fideiussione sottoscritta concerneva la indeterminatezza, in quanto
3 riferita a qualsiasi obbligazione, anche futura, del soggetto garantito si ripercuoteva sulla garanzia prestata;
- che la documentazione prodotta a sostegno del ricorso era del tutto insufficiente a fornire prova scritta del credito ed inidonea a giustificare l'emissione del decreto;
- che il credito avrebbe dovuto comunque essere rideterminato, in ragione de computo di voci e costi illegittimamente applicati dalla in quanto in base ai CP_4 propri conteggi, era risultato che erano stati illegittimamente addebitati importi non dovuti per usura (oggettiva e soggettiva), regolamentazione delle valute ed a titolo di anatocismo e commissioni di massimo scoperto o voci similari . Tanto premesso conveniva la CP_4 Controparte_4 per sentire revocare il decreto ingiuntivo, per
[...] accertare l'illegittimità delle somme pretese, tenuto conto dell'ammontare dei costi relativi e determinare le somme effettivamente dovute, con il favore delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, la banca eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 cpc e, nel merito, contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto nonché, in via riconvenzionale, per l'accertamento delle nullità sollevate e rideterminare il credito, previa compensazione delle somme indebitamente trattenute su tutti i rapporti, e la pretesa oggetto del ricorso monitorio. Con atto di citazione di contenuto analogo, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo anche formulando i medesimi motivi di Parte_1 opposizione a sostegno della propria domanda. Con ordinanza emessa in data 31 marzo 2015 veniva rigettata l'istanza di sospensione della p.e. del decreto ingiuntivo. Quindi all'udienza del 29 settembre 2016 era disposta la riunione tra i procedimenti e si procedeva ad istruzione con la produzione di documenti ed espletamento di TU. Nel corso del processo veniva ulteriormente sollevata la questione relativa alle limitazioni della possibilità di sollevare eccezioni previste nelle fideiussioni ed alla invalidità per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza. Infine, all'udienza del 16 dicembre 2020, veniva riservata la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti motivazioni. I. DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM Giova precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda
4 proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba fare riferimento al contenuto degli atti di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc. L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, correlato alle azioni di nullità ed ai complessivi posti a fondamento dell'opposizione, rimane delimitato dal riferimento ai seguenti rapporti intercorrenti tra la e T.S.A. Controparte_4 Tecnology & System Air s.r.l S.r.l., quale debitrice principale, derivanti: a) dai contratti di anticipazioni contro cessione di crediti e salvo buon fine del 8.4.2005, del 15.9.2005 e del 17.4.2007 , nonché di quelli del 10 maggio 2010, del 18 aprile 2012 e del 9 novembre 2012, tutti collegati al conto corrente n 8450/88 ( ex n 8450.35), ed intercorrenti con T.S.A. Tecnology & System Air S.r.l., riportante un saldo debitore di
€ 105.250,94 al febbraio 2015 nonché sugli ulteriori : b) contratti di credito salvo buon fine del 10 maggio 2010, con un saldo debitore di € 184.146,23; c) anticipazioni su conto per € 50.460,64 . Tutti i rapporti con debitrice principale erano garantiti dalle fideiussioni sottoscritte in data 30 settembre 2005 da (unitamente a ed il 4 maggio Parte_2 Controparte_5 2006, da con riferimento a tutte le Parte_1 obbligazioni della società debitrice principale (c.d. omnibus), fino a concorrenza di € 220.000, poi aumentata nel corso degli anni ad € 300.000,00 ( il 12 febbraio 2007) ed infine ad € 420.000,00 (5 maggio 2010).
[OMISSIS] II. SULLA VALIDITA' DELLE GARANZIE PRESTATE
[OMISSIS] B). Ulteriore questione - seppure genericamente articolata - attiene alla violazione della disciplina dell'art 1956 c.c. e quindi alla possibilità dei garanti di essere liberati per la invalidità delle obbligazioni contratte. Sotto tale profilo, tuttavia, si deve considerare che nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale,
5 giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass., 23.3.2017, n 7444). Inoltre, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., 17.11.2016, n 23422). Nella fattispecie in esame, nessuno dei coobbligati, ha offerto la prova degli elementi richiesti dalla norma, con specifico riferimento alla erogazione di ulteriore credito, nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche, così non trova spazio applicativo la norma invocata agli effetti della liberazione dei fideiussori. C) Sempre quanto alla validità delle garanzie, per quanto riguarda il contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, pure essendo stata la relativa questione solo in comparsa conclusionale, potrebbe essere ritenuta ammissibile in quanto - secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione. Sul punto tuttavia pur condividendosi in generale l' arresto giurisprudenziale richiamato, la sua corretta applicazione impone alcune considerazioni. Il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata". Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di
“impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche
6 anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi della Corte di Cassazione richiamati (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003, sottoposto al vaglio della CA d'IA la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli. La CA d'IA - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito
– aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'ABI nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali.
[OMISSIS] In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito. Nel caso in esame, tuttavia, nessuno degli opponenti può a ragione richiamare la presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio indicato. Invero, sotto il profilo sostanziale si deve dare atto che in effetti si verte nella medesima tipologia negoziale di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio - in quanto si tratta di fideiussione omnibus, e vi è corrispondenza delle clausole contenute allo schema sanzionato. Sotto il profilo processuale, tuttavia, va considerato che il documento sanzionatorio non risulta essere stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti, così che non è possibile certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati. Conseguentemente, in presenza di contestazioni sul punto relativo alla sussistenza dell'illecito, deve darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto di intese anticoncorrenziali degli istituti e l'eccezione deve essere disattesa. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla
7 condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale. III. LIMITI ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI DAI GARANTI IN ORDINE AI RAPPORTI GARANTITI
[OMISSIS] IV. EXCEPTIO DOLI
[OMISSIS]
- E CAUSA ILLECITA CP_6
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte le ragioni di opposizione fondate sulla invalidità totale o parziale delle garanzie prestate devono esser integralmente rigettate, riconoscendosi quindi la legittimazione degli opponenti a contestare l'ammontare del debito solo di violazione di norme imperative nei limiti precisati.
- USURA
[OMISSIS] Quindi considerando quale saldo del C/C 8450.88 ricostruito il credito a favore della società
[...] la somma di € 51.394,45 ( in Parte_3 luogo di € 109681,15), ed il credito della banca quale saldo RI.BA. insolute in € 184.146,23 nonché di € 50.460,64 in forza del rapporto anticipi n 68528712.55, si avrà che il credito complessivo che la banca potrà pretendere nei confronti di
[...] e in qualità di fideiussori, Parte_2 Parte_1 ammonterà ad € 183.212,42. In base alla formula individuata dalla pronuncia della S.C.. S.U. n 16303/18 , secondo quanto già esposto, si deve fare applicazione di tali criteri, assumendo i numeri come calcolati dalla banca individuati i tassi soglia, depurati gli interessi nei periodi relativi agli sconfinamenti operati della banca. Quanto alle voci da computare ai fini della determinazione del TAE, vero è che secondo le istruzioni della CA di IA ( C.4 del 2006 e C.6 del 2009) devono essere esclusi gli oneri applicati al cliente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito ( ad esempio nel caso di conti correnti gli addebiti per tenuta conto) , ma ciò per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario (costo che nel caso in esame non risulta) . Per il resto, le repliche alle osservazioni dei CTP da parte del TU appaiono convincenti ed esaustive, e possono essere fatte proprie dal Tribunale tenuto conto della presenza degli affidamenti effettivi, con le precisazioni esposte. Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal TU , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito può ritenersi provato nei limiti della somma sopra computata sugli estratti conti considerati. Quanto alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza in ordine alle domande ed eccezioni reciprocamente proposte, ed i contrasti giurisprudenziali in materia, inducono a ravvisare le condizioni per la parziale compensazione, nella misura dei due terzi, ponendo a carico dell'opposta il residuo terzo , come liquidato in dispositivo in base all'effettivo valore della controversia ed all'attività svolta(Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle opposizioni spiegate da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n 1469/2015, emesso il 29 settembre 2015, con distinti atti di citazione ritualmente notificati nei confronti della Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca in accoglimento delle proposte opposizioni , il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e Parte_1 [...] ; Parte_2 b) condanna gli opponenti, previa rideterminazione del credito complessivamente vantato da parte convenuta in relazione alle nullità connesse alle riscontrate violazioni della normativa di cui alla legge 108/1996 di cui in parte motiva sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio ed operata la compensazione giudiziale, al pagamento solidale della somma di € 183.212,42, al febbraio 2015, oltre ulteriori interessi di mora dalla domanda, a favore della banca opposta, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara compensate per metà le spese processuali liquidate in complessivi € 13430,50 a titolo di compenso professionale, compensandole per due terzi e condannando l' opposta al pagamento della quota di un terzo , oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, nonché di TU nella misura separatamente liquidata e ripartita nella medesima percentuale“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e , così concludendo: Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento dell'appello proposto, ed in parziale riforma della sentenza n.
518/2021 del 07.07.2021, pubblicata in data 14.07.2021, emessa dal Tribunale di Prato, persona del Giudice
Istruttore, dr. Michele Sirgiovanni, non notificata, così provvedere:
1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone, all'uopo, tutti i presupposti di legge, in fatto e diritto;
2) In via principale, e nei merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione
9 omnibus e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono i
Sig.ri e alla Parte_2 Parte_1 [...]
per i rapporti bancari Controparte_4 dedotti in giudizio;
3) in via subordinata, nell'ipotesi in cui 1'Ecc.ma
Corte di Appello adita non dovesse ritenere sussistenti, in fatto e diritto, i presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus e previa conferma dell'importo dovuto dai Sig.ri e Parte_2
così come accertato e determinato, Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado, nella misura pari ad € 183.212,43, accertare e dichiarare la soccombenza totale della e Controparte_4 porre a carico di quest'ultima le spese di lite per l'intero ovvero secondo la diversa ripartizione che l'autorità giudiziaria adita riterrà più congrua in relazione, in particolare, alla notevole discrasia tra l'importo oggetto del petitum (€ 339.857,81) e quello di cui al decisum (€ 183.212,43), condannando la
[...] al pagamento delle spese di Controparte_4 lite (tutt'al più) nella misura dei 2/3 (due terzi), compensandole per la sola misura di 1/3 (un terzo), ovvero del 50%;
4) con vittoria di spese e compenso professionale come per legge del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
quale cessionaria del credito di Controparte_1
e rappresentata da Controparte_2 [...]
, a sua volta così concludendo: Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
In via preliminare:
10 a) Rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata poiché non provata sotto il profilo della sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum, anche perché la banca appallata è già intervenuta nell'esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale nei confronti dell'odierno opponente Sig. ( pare Parte_1 Pt_2 nullatenente);
b) Dichiarare improponibile e comunque inammissibile l'appello, posto che gli appellanti hanno riproposto le medesime eccezioni sono già state rigettate con motivazione assolutamente esaustiva.
Nel merito: Rigettare l'appello e le domande tutte proposte ex adverso, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 18.6.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello – sviluppato alle pagg. 37-40 dell'atto di impugnazione - viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto non provato l'assunto di avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 1956
c.c. che, come noto, riguarda la fattispecie di innalzamento della situazione debitoria dell'obbligato principale, in una situazione di difficoltà di quest'ultimo ad adempiere e nell'implicita consapevolezza in capo al creditore che a ciò verrebbe ad essere tenuto il garante, restando in ogni caso fermi i limiti monetari di impegno di quest'ultimo come imposti ex lege dall'art. 1938 c.c..
11 Diversa è invece la doglianza mossa quale motivo di censura nel presente grado di giudizio (e cioè che la
CA avrebbe illegittimamente beneficiato, quale effetto di condotta negoziale fraudolenta, dell'innalzamento delle garanzie a carico degli opponenti in primo grado ed odierni appellanti): trattasi di eccezione (considerando i suddetti opponenti ed appellanti quali convenuti sostanziali in primo grado) sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio e comunque ad ogni buon conto anche essa non sorretta da adeguata prova, non essendo in particolare provato che il formale innalzamento per via negoziale delle garanzie sia derivato da uno stato di incapacità o di vizio della volontà in capo ai fideiubenti ed odierni appellanti.
Va da sé che l'argomentazione ripresa sul punto dagli appellanti alle pagg. 51-52 dell'atto di impugnazione, e cioè che l'ammontare massimo della garanzia sia stato innalzato nella presunzione di consapevolezza in capo alla CA creditrice dello stato di difficoltà economica del debitore principale, è come tale irrilevante, atteso che è propria alla funzione del negozio di garanzia la comune contemplazione da parte del creditore e del garante della possibile insolvenza dell'obbligato principale.
Il motivo è pertanto, oltre che inammissibile, anche infondato.
Con il secondo motivo di appello – pagg. 40-47 dell'atto di impugnazione – parti appellanti si dolgono in sintesi della mancata estensione sull'intero contratto degli effetti della nullità di talune clausole contenute negli assunti impegni fideiussori in quanto ripetitivi della nullità dell'intesa a monte connessa all'illecito anticoncorrenziale di cui alle condizioni generali ABI del 2002, ritenute illegittime con Provvedimento 2.5.2005
12 della CA d'IA quale allora Autorità Garante in materia di concorrenza bancaria. Non hanno tuttavia in particolare parti appellanti fornito concreti elementi diretti a comprovare l'integrale nullità delle rilasciate fideiussioni ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., secondo quanto previsto dalla nota e da loro invocata pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n.
41994 del 30.12.2021 in materia.
Né gli appellanti possono invocare la maturata decadenza ex art. 1957 c.c., in virtù della nullità della sola disposizione derogata da una delle clausole riproduttive della suaccennata modulistica ABI, non avendolo tempestivamente rappresentato, come era loro onere, con l'atto di citazione in opposizione in primo grado.
Con il terzo motivo di appello – sviluppato alle pagg. 49-50 dell'atto di impugnazione – gli appellanti, in sintesi, anticipano i profili di critica avverso l'impugnata decisione nella parte in cui questa ha regolato le spese di lite, esponendo in particolare che, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo opposto, la ingiungente e convenuta opposta debba comunque CP_4 considerarsi soccombente.
Il motivo è infondato, in relazione alla consolidata opinione secondo cui l'ingiungente e convenuto opposto rimane, nonostante l'opposizione, attore sostanziale e il giudice dell'opposizione, anche in caso di revoca formale dell'opposto provvedimento monitorio, è comunque tenuto a verificare la sussistenza o meno di eventuali più contenute ragioni creditorie dell'ingiungente- opposto, che nel caso qui in esame sono state ritenute dal Tribunale sussistenti, avendo quest'ultimo pertanto emesso pronuncia di, sia pur più limitata, condanna a
13 carico degli ingiunti-opponenti che sono risultati essi quindi comunque, anche se parzialmente, soccombenti.
Ultroneo è l'esame delle considerazioni svolte alle pagg. 51-69 dell'atto di impugnazione, in quanto ripetitive di quelle già contenute nelle sopra richiamate pagine precedenti e conseguentemente da questa Corte già delibate.
Il quarto motivo di appello – articolato alle pagg.
69-75 dell'atto di impugnazione e concernente l'invocata legittimazione attiva di essi appellanti a formulare l'exceptio doli generalis seu praesentis – è inammissibile per carenza di interesse, avendone il primo
Giudice riconosciuto l'utile invocazione con riferimento alla sia pur parzialmente dagli attori-opponenti invocata e dal Tribunale riscontrata usura (vd. pag. 17 della sentenza impugnata).
Ultroneo è l'esame delle considerazioni svolte alle pagg. 75-87 dell'atto di impugnazione, in quanto ripetitive di quelle già contenute alle sopra citate pagg. 49-50. Deve aggiungersi, in punto di concreta enucleazione delle quote di ripartizione, che la sentenza appellata rispetta il rapporto di proporzione fra l'ammontare dell'ingiunzione opposta e quello della condanna confermata all'esito dell'opposizione da un lato e la frazione delle spese posta a carico dei soccombenti dall'altro.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie, con esclusione della fase istruttoria, in relazione all'importo oggetto della condanna appellata).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei
14 confronti degli appellanti e Parte_1 Parte_2
[...]
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Prato n. 518 del 14.7.2021,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna in via tra loro solidale e alla Parte_1 Parte_2 refusione in favore di quale Controparte_1 cessionaria del credito di Controparte_2
e rappresentata da delle Controparte_3 spese di lite del presente grado del giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti Parte_1
e .
[...] Parte_2
Così deciso in Firenze il 4 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
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