TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 13047/2021 promossa da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 P.IVA_1
C.so Marconi n. 10, presso lo studio degli avv. Guido Cravetto
( , Fabrizio Grasso Email_1
( e Marco Di Lorenzo Email_2
( , che la rappresentano e difendono per delega Email_3
in atti;
attrice; contro
(P. Iva/Cf. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Torino, Via Lamarmora n. 39, presso lo studio degli avv.ti Andrea M. Trinchera
( e Clelia C. Coco Email_4
( , che la rappresentano e difendono per Email_5
delega in atti;
convenuta;
Oggetto: appalto;
varianti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… nel merito
1) in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in atti, la sussistenza del diritto di al maggior corrispettivo per l'esecuzione dell'opera da Parte_1
quantificarsi in un importo imponibile di euro 1.625.000,00 o nel diverso importo che sarà
1 accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare al Controparte_2
pagamento di tale importo a favore di maggiorato degli interessi Parte_1
moratori ex legge 231/2002;
2) in via di subordine: condannare a corrispondere a Controparte_2 [...]
a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., l'importo di euro Parte_1
800.000,00 o il diverso importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese, contributo forfettario ex art. 2 D.M. 55/2015, oltre a
CPA e IVA, tanto del presente giudizio, quanto del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria …”;
Convenuta: “… In via istruttoria: …
Nel merito: chiede all'ill.mo Tribunale di: CP_2
respingere tutte le domande avversarie formulate da assolvendo da Pt_1 CP_1 ogni richiesta dell'attrice; accordare il rimborso degli onorari e spese di giudizio, ivi inclusa la fase di A.T.P., oltre alle spese di CTP per la fase di ATP e per il presente giudizio ed oltre al contributo forfettario ex art. 2 D.M. 55/2015, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.; condannare l'attrice alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite e per l'utilizzo di falsa documentazione, nella misura che l'ill.mo Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa”;
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto dell'attrice (appaltatrice), e la conseguente condanna della convenuta (committente), al pagamento di “un maggior corrispettivo per i maggiori lavori eseguiti in favore di e per gli aggravi che le richieste CP_2 di hanno portato nell'esecuzione” dell'appalto (cfr. cit. p. 13). CP_2
Più precisamente, a sostegno della domanda di pagamento, l'attrice ha allegato:
- che, agli inizi del 2019, la (già cfr. Controparte_1 Controparte_3 doc. 1 fasc. att.) le aveva richiesto (per il tramite dell'intermediario Sirmen Srl) di predisporre
2 un'offerta per la progettazione, costruzione e messa in funzione di una Linea per la produzione dei puntoni anteriori dell'autovettura modello FCS 560 (Jeep Compass) da installare presso lo stabilimento di ME (della ; Controparte_1
- che, a fronte di tale richiesta, aveva predisposto “ben cinque offerte tecniche”, l'ultima delle quali era la “COMMERCIAL OFFER N. 321/19 REV. 05” del 19/03/2019, “che fissava per la progettazione, costruzione e messa in funzione della Linea un importo imponibile di euro 5.214.000,00” (cfr. cit. p. 2; doc. 2 fasc. att.);
- che, in data 21/03/2019, la le aveva comunicato che l'aveva Controparte_1 selezionata per la realizzazione della Linea in base all'offerta n. 321/19 REV. 05 (cfr. Letter of
Intent sottoscritta dalla il 21/03/2019, doc. 3 fasc. att.); Controparte_3
- che, in data 27/03/2019, si era tenuto un incontro tra le parti (cd. kick-off meeting, cfr. doc. 4 fasc. att.) in cui si erano affrontati “gli aspetti operativi per la realizzazione della Linea”, sicché “si poteva passare alla fase di ingegnerizzazione e messa a punto del progetto per
l'esecuzione dei lavori” (cfr. cit. p. 3);
- che, successivamente, la le aveva dato conferma ufficiale Controparte_1
della comunicazione del 21/03/2019 emettendo due ordini di acquisto -il primo del 18/04/2019
(n. ME7309) per € 3.176.000,00 e il secondo dell'8/05/2019 (n. ME7344) per € 2.038.000,00, per un totale di € 5.214.000,00- in accettazione della citata “COMMERCIAL OFFER N.
321/19 REV. 05” del 19/03/2019, richiamata in entrambi gli ordini (cfr. doc. 5 fasc. att.);
- che, tra la metà di giugno 2019 e l'autunno del 2020, la Controparte_1 aveva emesso ulteriori ordini (supplementari) per un importo complessivo di € 275.519,00
(cfr. doc. 6 fasc. att.), “in conseguenza di (i) varianti al volume di fornitura iniziale, (ii) varianti alle attrezzature conseguenti alle modifiche geometriche del puntone e (iii) supporto alla produzione fornito dal personale di i conduttori di linea e ai manutentori di (cfr. Pt_1 CP_2
cit. p. 3);
- che, inoltre, nel corso dell'appalto, vi erano state due variazioni al progetto iniziale della
Linea; in particolare:
1) la prima variazione era stata richiesta dalla committente nell'aprile 2019, quando la aveva comunicato all'appaltatrice la propria volontà di variare Controparte_1
il layout del progetto (cfr. e-mail di , site manager della Testimone_1 Controparte_1
del 18/04/2019 - doc. 7 fasc. att.); conseguentemente, la
[...] Parte_1
“provvedeva alla nuova progettazione e … alla realizzazione della nuova passerella,
[...]
3 dei soppalchi e degli armadi elettrici ivi da istallare” (cfr. cit. p. 4; e-mail di
[...]
della del 18/04/2019 di cui al doc. 8 fasc. att. e doc. Tes_2 Controparte_1
9 fasc. att.);
2) la seconda variazione -consistente in una fortificazione delle fondamenta a sostegno della nuova struttura voluta dalla committente (e non prevista nel progetto iniziale)- si era resa necessaria nell'autunno 2019, in conseguenza delle “difficoltà tecniche dettate dai carichi sulla passerella e sul soppalco previsto dalla nuova soluzione e dal fatto che lo stabilimento (di ME) si trova in una zona sismica” (cfr. cit. p. 4, 5); in particolare, a fronte di tali criticità, che l'appaltatrice aveva segnalato alla committente, quest'ultima aveva deciso “di procedere e realizzare una palificazione a sostegno della struttura” (cfr. cit. p. 5; doc. 10 fasc. att.);
- che tali variazioni avevano imposto una radicale modifica rispetto al progetto iniziale, con conseguente aggravio dei costi, per i quali “ ha chiesto tempestivamente e Pt_1 ripetutamente un riconoscimento economico a ulteriore rispetto agli … ordini fatturati”, CP_2 tuttavia “ ha sempre rifiutato un confronto aperto sul punto” (cfr. cit. p. 5). CP_4
Sulla base di tali allegazioni, la ha instaurato il presente giudizio Parte_1
di merito (preceduto da un giudizio per Atp ex art. 696 Cpc) chiedendo, in via principale, la condanna della al pagamento del maggior compenso dovutole in Controparte_1
conseguenza dei maggiori lavori eseguiti in relazione alle due citate varianti di aprile 2019 e dell'autunno 2019.
In punto quantum, l'attrice ha individuato le seguenti voci del maggior compenso richiesto:
a) Costi di nuova progettazione: € 179.000,00 (cfr. doc. 17, 42 fasc. att.);
b) Costi per modifica layout: € 307.579,00 (cfr. doc. 19, 43 fasc. att.);
c) Costi di costruzione: € 350.000,00 (cfr. doc. 18, 44 fasc. att.);
d) Ulteriori extra-costi (costi di geometria, costi di assistenza, gestione e spese varie): €
269.098.00 (cfr. doc. 27 fasc. att.);
e) per attività di TO (voce indicata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 CP_5
Cpc, p. 8): € 334.514,55 (cfr. doc. 30, 32, 46 fasc. att.);
f) Margine di guadagno (voce indicata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 5, 6), pari al 10,8% degli extra costi sostenuti per un ammontare di € 185.364,00; per un totale di € 1.625.0000.
4 In via di subordine, la ha formulato domanda di ingiustificato Parte_1 arricchimento ex art. 2041 Cc, quantificando l'indennizzo dovutole dalla Controparte_1
n € 800.000,00.
[...]
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande formulate Controparte_1 ex adverso, contestandone l'an e il quantum. In particolare, rispetto all'an, la convenuta ha rilevato:
- che l'appalto di cui è causa era stato pattuito “a corpo” (come si evince dalla Letter of
Intent sottoscritta dalla il 21/03/2019 e dalla il Controparte_3 Parte_1
27/03/2019, che richiama l'offerta n. 321/19 REV. 05 dell'attrice; cfr. doc. 1 fasc. conv.) e
“prevedeva proprio che studiasse e realizzasse tutto ciò che occorreva per fabbricare al Pt_1 meglio, in modo automatizzato, i “puntoni” di cui trattasi”; il fatto che, nel corso dei lavori, il progetto sia stato affinato e reso più funzionale ed efficiente “rappresenta proprio la
“prestazione caratteristica” che deve rendere l'appaltatore” negli appalti complessi come quello di cui è causa (cfr. comp. risp. p. 4);
- che le due asserite varianti di aprile 2019 e dell'autunno 2019 -in relazione alle quali l'attrice ha invocato il maggior compenso- non erano state richieste dalla committente, che, infatti, non aveva emesso alcun ordine scritto supplementare al riguardo, presupposto richiesto dalle condizioni generali di acquisto della per “eventuali Controparte_1 modifiche o ampliamenti dell'ordine” (cfr. doc. 10 fasc. conv.) nonché nello “ Book Pt_2
Assembly” della che prevede che “ogni ordine di acquisto deve Controparte_1
essere tassativamente scritto e comunicato dal committente al costruttore nelle sole forme indicate” (cfr. comp. risp. p. 12; doc.12 fasc. conv., p. 10, paragr. 6.2); “invero”, quando “vi furono richieste “extra” di esse sono state “tutte formalizzate in altrettanti ordini CP_1 supplementari” (cfr. cfr. comp. risp. p. 4; doc. 6 fasc. att. e doc. 11 fasc. conv.) e regolarmente pagate;
“al di fuori delle predette, non esistono ulteriori commesse “extra-contratto” da parte di (cfr. comp. risp. p. 16); CP_1
- che i lavori in relazione ai quali l'attrice ha invocato il maggior compenso, in realtà, erano:
✓ in parte, “lavori necessari e previsti sin dall'inizio e, pertanto, ricompresi nell'appalto a corpo” (cfr. comp. risp. p. 5);
✓ in altra parte, opere che si sono rese necessarie “per ovviare alla approssimazione del progetto originario di , come la modifica delle passerelle, resasi necessaria per Pt_1
5 ovviare all'eccessivo “ingombro delle “celle produttive” nello spazio che sin dall'avvio della commessa era assegnato da (il progetto iniziale, infatti, contemplava CP_1 dimensioni più contenute per la Linea, le quali, all'atto della realizzazione pratica, sono risultate insufficienti sicché si è reso necessario traslare sulle passerelle gli armadi elettrici e di controllo dei robot); peraltro, le passerelle erano già previste nel progetto iniziale, sia pur solo per ospitare il passaggio di personale per ispezionare dall'alto le
“celle” produttive durante le fasi di lavorazione, e sono state semplicemente irrobustiste per ospitare anche gli armadi elettrici e elettronici di controllo dei robot (cfr. comp. risp.
p. 5);
✓ in altra parte ancora, “modifiche occorse per la negligenza dell'appaltatore”, come la fortificazione delle fondamenta, avendo la realizzato le Parte_1
passerelle violando la normativa urbanistica antisismica della Basilicata;
in particolare,
“l'appaltatore dovette … smontare le passerelle installate e a rimontarle successivamente mentre per puro spirito di collaborazione, si accollò i costi della CP_1
modifica di parte del pavimento del capannone nei punti in cui poggiavano i pilastri di sostegno delle passerelle per rendere l'opera conferme alla normativa antisismica” (cfr. comp. risp. p. 6).
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti, l'acquisizione del fascicolo dell'Atp Nrg. 20885/2020 e un'integrazione peritale disposta con ordinanza del
18/07/2023.
Con ordinanza in data 9/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. In punto di diritto, la causa involge la tematica delle "varianti" rispetto ai lavori originariamente appaltati, le quali costituiscono una modificazione (mediante sostituzione di lavori già previsti o aggiunta di nuovi lavori a quelli originariamente pattuiti) dell'oggetto originario del contratto d'appalto.
In particolare, il Codice Civile disciplina le “varianti” agli artt. 1659-1661 Cc, norme da cui si desume l'esistenza di diverse tipologie di variazioni:
a) variazioni di iniziativa dell'appaltatore, che devono essere autorizzate dal committente
(art. 1659 c. 1 Cc) e l'autorizzazione deve essere provata per iscritto (art. 1659 c. 2 Cc); in tal caso, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, l'appaltatore non ha diritto al compenso per le variazioni, salva diversa pattuizione (art. 1659 c. 3 Cc);
6 b) variazioni di iniziativa del committente, rispetto alle quali l'art. 1661 Cc non prescrive la forma scritta, neppure ad probationem, sicché la circostanza che le variazioni siano state richieste dal committente può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni;
in tal caso, l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente;
c) variazioni necessarie del progetto, disciplinate all'art. 1660 Cc, che stabilisce che, “Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo”.
Le varianti vanno poi tenute distinte dalle nuove opere;
in particolare:
- costituiscono varianti le opere che, pur non essendo comprese nel progetto originario, sono necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrano nel piano dell'opera stessa;
- costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure a essa connessi, ovvero i lavori che integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge (cfr. art. 1661 Cc).
3. Ciò premesso, occorre interrogarsi sulla natura delle due “varianti” in relazione alle quali l'attrice ha invocato il diritto al maggior compenso.
3.1. La prima “variante” concerne la modifica del layout della Linea.
Al riguardo, va premesso che, nonostante le parti non abbiano prodotto una chiara documentazione tecnica (né in sede di Atp né nella presente causa di merito) per poter eseguire un confronto puntuale tra la configurazione della Linea iniziale e quella finale (cfr. consulenza in sede di Atp p. 5, 15, 16; consulenza p. 6, 16, 22), è tuttavia pacifico in causa che il layout della sia stato oggetto di modifica rispetto a quello del progetto iniziale, CP_6 allegato all'offerta della del 19/03/2019. Parte_1
In particolare, tale variazione è consistita nella progettazione e costruzione dei soppalchi, nella revisione degli spazi di lavoro delle varie attrezzature e nello spostamento degli armadi elettrici e degli armadi di controllo dei robot dal piano terra al soppalco (cfr. consulenza p. 7-10).
7 Ciò posto, l'oggetto del contendere concerne l'iniziativa della variante, atteso che:
- parte attrice ha sostenuto che le citate modifiche furono dovute all'iniziativa della committente (con conseguente applicazione dell'art. 1661 Cc), che, nel corso dell'appalto e, in particolare, ad aprile 2019 (cfr. e-mail di , site manager della Testimone_1 [...]
del 18/04/2019 - doc. 7 fasc. att.), aveva deciso di “allargare a 9 mt. lo Controparte_1 spazio fra la linea destra e la linea sinistra” (cfr. comp. concl. att. p. 4) -a fronte degli 8 m
“come richiesto in sede di gara” (cfr. comp. concl. att. p. 12; doc. 28 fasc. att.)- con conseguente inevitabile revisione del layout della Linea;
in particolare, l'attrice ha sostenuto che, a fronte della richiesta di variante della “ predispone … Controparte_1 Pt_1 due possibili nuove soluzioni progettuali … x) una prima soluzione meno onerosa (che prevede il mantenimento di tutta la Linea al piano terra, tuttavia con un inevitabile incremento dello spazio occupato dalla Linea per via dell'ampliamento del corridoio), ed (y) una seconda soluzione più onerosa (al fine di non esorbitare dall'area di ingombro dello stabilimento indicata da , che è articolata sulla creazione ex novo di un soppalco sul quale CP_2 posizionare parte degli armadi elettrici e di controllo robot relativi alle attrezzature della Linea”
(cfr. comp. concl. att. p. 13 ed e-mail di della del Testimone_2 Controparte_1
18/04/2019 - doc. 8 fasc. att.); “ sceglie la seconda ipotesi ed procede ad CP_2 Pt_1 elaborare questa soluzione” (cfr. comp. concl. att. p. 13 ed e-mail 24/05/2019 inviata dalla alla - doc. 9 fasc. att.); Parte_1 Controparte_1
- parte convenuta ha, invece, negato di aver richiesto la modifica del Layout della Linea, riconducendo tale modifica all'iniziativa dell'appaltatrice; in particolare, secondo la convenuta,
“la necessità di spostare gli armadi elettrici sul soppalco, lungi da essere una modifica chiesta dalla committente, fu invece un rimedio indispensabile al quale dovette ricorrere per non Pt_1 disattendere troppo la sua offerta iniziale che prevedeva ingombri delle linee di 8 x 22” (cfr. mem. replica conv. p. 11).
Ritiene il Tribunale che gli atti di causa non consentano di ritenere provato che la variazione in analisi sia stata richiesta dalla committente, sicché non può trovare applicazione l'art. 1661 Cc invocato dall'attrice. Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la prova dell'iniziativa della variante da parte della committente non emerge dallo scambio di e-mail del 18/04/2019 (cfr. doc. 7, 8 fasc. att.; doc. 4, 5 fasc. conv.), né può desumersi dal verbale del kick-off meeting del 27/03/2019 (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.).
3.1.1. Rispetto al kick-off meeting del 27/03/2019, va innanzitutto premesso che la
8 stessa parte attrice ha escluso che, in tale sede, la committente abbia formulato richieste di modifiche. Nell'atto di citazione, infatti, si legge che, durante la riunione del 27/03/2019, la si era limitata ad “accennare alla possibilità di variare il layout”, ma Controparte_1 ciò “non si traduceva in una richiesta di modifica” (cfr. cit. 3).
Ciò premesso, va osservato che:
- se è vero che nel verbale del kick-off meeting del 27/03/2019 si legge che “ CP_2 chiede di avere corridoio di 9 mt da stazione a stazione” (cfr. punto 18 doc. 4 fasc. att. e doc.
2 fasc. att.), mentre nella planimetria allegata alla e-mail del 6/02/2019 (cfr. doc. 28 fasc. att.)
-inviata dalla (poi alla Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 prima che questa formulasse l'offerta n. 321/19 REV. 05 del 19/03/2019 (poi accettata)- il
[...]
corridoio risultava più stretto (si noti che le misure non sono riportate nella e-mail di cui al doc.
28 fasc. att., ma risultano indicate nella relazione di cui al doc. 45, p. 3 fasc. att., che richiama la citata e-mail);
- e se è vero che la riunione del 27/03/2019 si è svolta dopo che la Parte_1 aveva presentato alla l'offerta n. 321/19 REV. 05 del 21/03/2019
[...] Controparte_1
(poi accettata) e dopo la sottoscrizione della Letter of Intent (riferita all'offerta n. 321/19 REV.
05) da parte della committente (21/03/2019 - cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 1 fasc. att.);
- è pur vero che:
✓ lo scopo del kick-off meeting, secondo quanto riportato nello “Scope Book Assembly” di cui al doc. 12 fasc. conv., era quello di consentire al fornitore ( di Parte_1
presentare il suo progetto allo stabilimento, chiarire tutte le necessità dello stabilimento, visionare e scambiare la documentazione e le informazioni necessarie per completare il progetto e definire i successivi passi;
coerentemente con il descritto obiettivo, nel verbale del kick-off meeting si legge che la propone “il layout che deve essere Parte_1 portato a zero con richieste del plant” (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 2 fasc. att.);
✓ il kick-off meeting si è svolto contestualmente alla sottoscrizione della Letter of Intent da parte dell'appaltatrice (27/03/2019 - cfr. doc. 1 fasc. att.) e prima della conclusione del contratto d'appalto, perfezionatosi con i due ordini d'acquisto del 18/04/2019 (n. ME7309) e dell'8/05/2019 (n. ME7344), con i quali ha definitivamente Controparte_1 commissionato alla la realizzazione dell'impianto per la produzione Parte_1 dei puntoni anteriori dell'autovettura modello FCS 560 da installare presso lo stabilimento di
ME (della “da eseguirsi in riferimento a Vs. Offerta NR. 321/19 Controparte_1
9 REV. 05 del 19/03/2019 e successivi accordi definiti durante kickoff meeting” (cfr. doc.
5.1 fasc. att.), per un prezzo determinato globalmente in complessivi di € 5.214.000,00 (cfr. doc.
5.1 e 5.2. fasc. att.).
Se ne deriva che il layout della Linea proposto dall'appaltatrice in sede di offerta (sulla base della planimetria allegata alla e-mail del 6/02/2019, cfr. doc. 28 e 45, p. 3 fasc. att.) non era definitivo, ma necessariamente “approssimativo”, dovendo essere “portato a zero con richieste del plant”, cioè adattato con la morfologia dello stabilimento e le esigenze della committente (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 2 fasc. att.). Ciò è stato discusso al kick-off meeting, finalizzato, secondo la stessa attrice, alla “messa a punto del progetto per l'esecuzione dei lavori” (cfr. cit. p. 3). In tale contesto, la ha chiesto, tra il resto, di Controparte_1
avere un corridoio di 9 mt da stazione a stazione. Successivamente, le parti hanno concluso l'appalto sulla base dell'offerta n. 321/19 REV. 05 (prezzo globale € 5.214.000,00), contemplando espressamente gli “accordi definiti durante kickoff meeting” (cfr. doc.
5.1 fasc. att.). Dunque, la richiesta della committente di avere un corridoio di 9 m non può considerarsi quale iniziativa di variante all'appalto, trattandosi di una richiesta precedente alla conclusione del contratto definitivo ed espressamente “inglobata” nello stesso.
Ne può considerarsi quale richiesta di variante la “proposta” della Controparte_1 di cui si dà atto nel verbale del kick-off meeting del 27/03/2019, “di mettere su soppalco 6
[...] armadi robot”, trattandosi di una mera ipotesi prospettata dalla committente a seguito dell'osservazione dell'appaltatrice che invece ipotizzava di restringere la cella di almeno 50 cm (cfr. punto 19 doc. 4 fasc. att. e doc. 2 fasc. att.). La aveva Parte_1 replicato all'ipotizzata modifica del layout osservando che l'eventuale previsione degli armadi robot su soppalco con comandi remotati “potrebbe generare extracosti” (cfr. punto 30 doc. 4 fasc. att. e doc. 2 fasc. att.), tuttavia, come suddetto, la proposta della committente “non si traduceva in una richiesta di modifica” (cfr. cit. p. 3), né le parti raggiungevano un accordo rispetto agli eventuali extra-costi prospettati dall'appaltatrice.
3.1.2. Lo scambio di corrispondenza che secondo parte attrice costituirebbe la prova dell'iniziativa della variante da parte della committente risale al 18/04/2019, circa una ventina di giorni dopo rispetto al kick-off meeting.
Al riguardo, parte attrice propone una lettura delle e-mail che non può essere condivisa poiché parziale e poiché ne inverte l'ordine cronologico.
Invero, la prima e-mail è quella inviata da della Testimone_2 Pt_1 Controparte_7
[.. alle ore 9.03 del 18/04/2019, avente come destinatario della Persona_1 [...]
(poi e come oggetto “proposta lay out riadattato Controparte_3 CP_1 Controparte_1
Con tale missiva, la invia lo “stato attuale del lay out” in fase Pt_1 Parte_1 di ottimizzazione “in funzione delle richieste del plant”; in particolare, l'appaltatrice propone due soluzioni: una prima soluzione con soppalco rispetto alla quale ha riferito di essere in attesa del preventivo anticipando che “sarà oneroso” (soluzione che, evidentemente, riprendeva l'idea che era emersa, come mera ipotesi, in sede di kick-off meeting); una seconda soluzione “che … ripristina la soluzione venduta riposizionando gli oggetti in lunghezza e cercando di contenere le larghezze” (cfr. doc. 8 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.).
riceve tale mail e, alle ore 13.53, procede all'inoltro ai suoi colleghi della Persona_1
(poi , dando atto che “lunedì organizzerò CP_3 Controparte_3 Controparte_1 una call con il fornitore per confronto tecnico”; alle ore 14.51, gli risponde , site Testimone_1
manager della (poi , dicendo che lunedì Controparte_3 Controparte_1 sarà “troppo tardi”, che “questa soluzione NON E' accettata dal plant”, che “Il layout 8 X 22 già discusso nelle technical review del 20/02 e ribadito nel kickoff meeting è diventato 9 x
26,5. Quanto proposto comporta il re-layout di tutte le celle che abbiamo sull'ingresso principale del reparto 4, restringendo notevolmente l'esigua carreggiata per
l'approvvigionamento logistico. Dopo 2,5 mesi, abbiamo una condizione peggiore di quella di quanto discusso nelle technical review del 20/02” (cfr. doc. 7 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.).
Infine, alle ore 14.59, inoltra la e-mail di a Persona_1 Testimone_1 [...] scrivendo “FYA”, cioè “for your action” (cfr. doc. 7 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.). Tes_2
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dallo scambio di mail del
18/04/2019 non si evince una richiesta della committente di revisione del layout, ma è
l'appaltatrice che, tenuto conto di quanto emerso in sede di kick-off meeting (il cui fine era proprio quello della messa a punto del progetto oggetto dell'appalto), formula due proposte di
“lay out riadattato” (oggetto della mail del 18/04/2019 ore 9.03), le quali, peraltro, non incontrano il benestare della Controparte_1
L'opera verrà poi realizzata dalla modificando il layout rispetto a Parte_1 quello del progetto iniziale, con l'autorizzazione/accettazione della committente;
le discutono sui costi per i lavori connessi alla modifica (cfr. mail del 24/05/2019 inviata da
[...] della e relativi allegati, tra cui l'allegato 9.2. ove, a p. 12, si Tes_2 Parte_1 legge “overhead gangway inspection line and mezzanine for cabinets : technically accepted ,
11 to be discussed for an economic negotiation”), ma non raggiungono un accordo.
3.1.3. Se ne deriva che non può essere riconosciuto all'appaltatrice il maggior compenso richiesto, tenuto conto che il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente
(circostanza documentale e incontestata) e non è stata provata l'iniziativa della committente rispetto alla modifica del layout della Linea, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 1661 c. 1 Cc, dovendo invece applicarsi l'art. 1659 c. 3 Cc, ai sensi del quale, se il prezzo dell'opera è stato determinato globalmente, l'appaltatore non ha diritto al compenso per le variazioni concordate del progetto, salva diversa pattuizione (non provata nel caso di specie).
3.2. La seconda “variante” concerne la fortificazione delle fondamenta e costituisce una conseguenza della prima.
Al riguardo, i documenti di causa dimostrano che la proposta di tale variante è stata formulata dall'ing. professionista esterno incaricato di comune accordo dalle Persona_2 parti a fronte delle difficoltà che erano emerse “rispetto alle passerelle istallate da Ati-tec”
(subappaltatrice della;
in particolare, “la soluzione consigliata dal Parte_1 professionista”, fu quella “di effettuare variante di progetto passando dalla platea di fondazione all'utilizzo di micropali, da posizionarsi in prossimità delle colonne della passerella, ed unire con adeguate piastre di collegamento” e “si è convenuto … che la modifica all'ing. (della ditta Ati-tec) verrà chiesta da . Le odierne parti in causa Per_3 Pt_1
(nonché l'ing. della ditta Ati-tec) hanno poi condiviso la soluzione tecnica proposta Per_3 dall'ing. e hanno raggiunto un accordo sui costi, nel senso che la Persona_2 [...] si è accollata “i costi per i lavori di perforazione e del piantaggio dei pali Controparte_1
(lavori sotto pavimento)” mentre la si è accollata “i costi di Parte_1 progettazione e di adattamento della passerella (lavori fuori pavimento)”; l'appaltatrice ha altresì richiesto di “discutere gli extracosti relativi al consolidamento della passerella” (cfr. e- mail del 28/10/2019, 4/11/2019, 11/11/2019 e 19/11/2019 - doc. 10 fasc. att. e doc. 7 fasc. conv.), ma sul punto le parti non hanno raggiunto un accordo.
Anche tale variante, dunque, va qualificata quale variante concordata del progetto e non come variante di iniziativa della committente, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 1661 c. 1 Cc ed applicazione dell'art. 1659 c. 3 Cc;
conseguentemente, non possono accollarsi all'appaltatrice costi diversi rispetto a quelli che la stessa si è assunta nell'ambito della pattuizione di cui da atto nella mail del 19/11/2019 (cfr. doc. 10 fasc. att. e doc. 7 fasc.
12 conv.).
4. La domanda attorea non può essere accolta neppure sotto il profilo, invocato in via subordinata, dell'arricchimento senza causa, per difetto del requisito della sussidiarietà, tenuto conto che il rimedio ex art. 2041 Cc è azionabile solo quando l'attore non abbia altri strumenti per far valere il proprio diritto (art. 2042 Cc).
5. Le spese del procedimento per Atp e le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate, sulla base valori medi della tabella di riferimento (scaglione da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00) ex Dm. 55/2014 (aggiornato sulla base del Dm 147/2022), nei seguenti importi:
- compensi per il procedimento per Atp: € 9.998,00;
- compensi per il giudizio di merito: € 37.951,00;
- € 23.811,22 per anticipazioni per accertamenti tecnici necessari per redigere gli atti di causa e per l'assistenza della parte convenuta in corso di Atp e di Ctu nel presente giudizio
(fatture Ctp ing. 46/21, 210/21, 179/23 e 24/24 allegate alla note spese di parte Persona_4
convenuta).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in sede di Atp nonché quelle dell'integrazione peritale svoltasi nella presente sede di merito devono porsi definitivamente a carico di parte attrice (nella misura già liquidata).
La domanda di parte convenuta ex art. 96 Cpc deve essere rigettata.
Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 Cpc, la convenuta non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno conseguente all'introduzione del presente giudizio (che non sia già compensato dal rimborso delle spese di lite del procedimento).
Quanto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), si osserva che, nonostante il rigetto delle domande attoree, non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave, dovendosi dunque escludere il carattere temerario della lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
13 RIGETTA le domande proposte dalla contro la Parte_1 [...]
Controparte_1
CONDANNA la a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1
spese del procedimento per Atp e le spese del presente giudizio di merito per un ammontare di € 47.949,00 per compensi e € 23.811,22 per spese documentate, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
RIGETTA la domanda della ex art. 96 Cpc;
Controparte_1
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in sede di Atp e nonché quelle dell'integrazione peritale svoltasi nel presente giudizio di merito (nella misura già liquidata) definitivamente a carico della Parte_1
Torino, 29/04/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
14