Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4194 del 2025, proposto da
TO GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI D'ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
silenzio rigetto formatosi in data 01/08/2025 ad opera del comune di piano di Sorrento sull'istanza di accesso agli atti notificata il 02/07/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento e di GI D'ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IA LA DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di essere proprietaria di un “ripostiglio” meglio indicato in atti, che nel mese di giugno 2025 sarebbe stato arbitrariamente occupato dal sig. GI D’ESPOSITO (trustee del TRUST FIORA) il quale ha realizzato lavori di ristrutturazione, consistiti nella totale trasformazione del ripostiglio in un vano di accesso ad un appartamento di quest’ultimo, impedendone l’ingresso con l’installazione di un portoncino d’ingresso dotato di propria serratura.
Tanto premesso, il ricorrente ha presentato in data 02/07/2025 istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22, Legge n. 241/1990 e s.m.i, al fine di prendere conoscenza dell’iter di elaborazione delle pratiche edilizie: - SCIA recante Prot. n. 15059 del 21/05/2024 (pratica edilizia nr. 320/2024); - SCIA in variante recante Prot. n. 4131 dell’11/02/2025 (pratica edilizia nr. 68/2025). Tale istanza è rimasta priva di riscontro.
Agisce pertanto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento del proprio diritto di accesso ai documenti.
Si è costituito il Comune di Piano di Sorrento e ha depositato una relazione istruttoria e una memoria difensiva nella quale ha rilevato che: “ in data 06/08/2025 con prot. n. 19907 è stata inoltrata comunicazione ai contro interessati, volta a consentire la prosecuzione ed il perfezionamento del procedimento di accesso, notificata e ricevuta dal Sig. D’ES GI in data 07.08.2025, nonché trasmessa mezzo pec al tecnico delegato e D.L. delle procedure edilizie in esame, Arch. Saviano Guido. In data 07/08/2025 al prot. n. 20004 perveniva nota di riscontro al prot. n. 19907 del 06/08/2025 e successivamente, in data 14/08/2025, questo U.T.C. veniva a conoscenza del Ricorso al TAR promosso dal Sig. GL TO e trasmesso con prot. n. 20514 del 14/08/2025. Dal momento che, sulla base della comunicazione prot. n. 19907 del 06/08/2025, entro i termini previsti dalla Legge, non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei contro interessati all’accesso alla documentazione richiesta, questo UTC ha provveduto ad inoltrare all’Avv. Di Gioia Raffaele, per conto del sig. GL TO, comunicazione recante prot. n. 20615 del 18/08/2025 di convocazione all’accesso. Con nota di riscontro successiva, recante prot. n. 20943 del 21/08/2025, l’Avv. Di Gioia richiedeva di poter ricevere la documentazione richiesta in formato elettronico e pertanto, in data 26/08/2025 con prot. n. 21167, la stessa veniva trasmessa per via telematica mediante apposito link we - transfer inoltrato allo stesso a mezzo pec. In data 26/08/2025 l’Avv. Di Gioia comunicava con nota prot. n. 21175 che due dei files inoltrati in uno alla restante documentazione risultavano “danneggiati e pertanto non apribili”. Pertanto questo U.T.C., avendo avuto cura di verificare preliminarmente l’integrità e la fruibilità di detti files, provvedeva prontamente, in data 27/08/2025 a inoltrare nuovamente gli stessi mediante mail di risposta alla predetta nota prot. n. 21175/2025.”.
Alla luce di tali circostanza, il Comune ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il controinteressato si è costituito e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica, ex art. 145 c.p.c. in quanto la qualità del d’ES, quale trustee, non risulterebbe né nell’epigrafe della domanda giudiziale né nella relatadi notifica. Secondo il controinteressato, infatti, la notifica andava effettuata: “ …. ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale ”.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica, sostenendo che vi fosse solo una parziale cessazione della materia del contendere, in quanto
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità di parte controinteressata, in quanto, come rilevato dal ricorrente, il trust non è un ente dotato di personalità giuridica (quindi, privo di legittimazione processuale), ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee quale soggetto che dispone del diritto. (cfr. Cass. n. 18084 del 3 luglio 2025, che richiama Cass. n. 34075 del 23 dicembre 2024). E’ pertanto corretta la notifica effettuata nei confronti del controinteressato.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento agli atti ostesi dal Comune.
In relazione al “parere positivo espresso dall’Amministrazione comunale sulle richieste della SCIA recante prot. Nr. 15059 del 21/05/2025 e della SCIA in variante prot. Nr. 4131 dell’11/02/2025”, per il quale parte ricorrente continua a chiedere l’accoglimento parziale del ricorso, osserva il Collegio che dagli atti non risulta che tale parere esista effettivamente. D’altro canto il Comune ha dichiarato di aver dato l’accesso a tutti gli atti delle pratiche edilizie in oggetto. Inoltre, detto parere non era espressamente menzionato nella istanza di accesso presentata da parte ricorrente.
Deve pertanto ritenersi integralmente soddisfatta l’istanza di accesso originariamente presentata dal ricorrente, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate, in considerazione dell’esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA DA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA LA DA |
IL SEGRETARIO