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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 850 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Antonio Rosetta – ricorrente Parte_1
E (c.f. – convenuta, contumace CP_1 P.IVA_1
(c.f. – convenuta, contumace Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ) – convenuta, Controparte_3 P.IVA_3 contumace
Oggetto: retribuzione lavoro subordinato. Impugnazione clausola termine.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra il ricorrente e le tre società convenute, in quanto facenti parte di un centro unico di imputazione di interessi, è sorto dal 11 marzo 2023, ed ancora in essere, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per la qualifica di pizzaiolo ed inquadramento al 4° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
b) condanna le società convenute in solido al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive maturate fino al settembre 2023, della somma di €. 10.007,52, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) respinge nel resto;
d) condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del ricorrente, dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 14,00 per spese e €. 3.380,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi. Compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 5/1/2024 conveniva qui in giudizio la Parte_1
la e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(di seguito, talora, breviter, CP_3
Esposto (in sintesi): che le tre convenute facevano parte di una catena di boutique alimentari operanti sotto il marchio “ ”; gruppo facente capo alla Controparte_3 ~ 2 ~
; di essere stato ingaggiato il 8/3/2023 da della pasticceria CP_2 Per_1
“ , che lo aveva convocato per un colloquio per il giorno successivo Per_2 presso detta pasticceria in Viale Parioli;
che dal 11/3/2023 aveva iniziato a lavorare, senza contratto, in pretesa prova, come pizzaiolo, presso il locale di Via di Vigna Stelluti n. 9 facente capo alla dove aveva lavorato fino al CP_3
20/3/2023, sotto la direzione di tale “ ; che solo in tale data la sua Per_3 assunzione era stata denunciata all'Inps dalla , che lo aveva assicurato fino CP_1 al 20/4/2023; società avente tutt'altro oggetto sociale;
dopo reiterati solleciti, solo il 22/5/2023 la gli aveva trasmesso per la sottoscrizione un contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo determinato (decorrenza 20/3/23; scadenza 20/6/2023)
e parziale (30 ore settimanali), indicante fittiziamente una sede di lavoro diversa
(Via di Vigna Stelluti n.164) da quella nella quale egli continuava a lavorare (Via di Vigna Stelluti n.9); che dall'aprile 2023 egli era stato talora applicato presso altri esercizi romani della catena: Via S. Nicola de Cesarini n.5 (appartenente ad una società terza), Piazza della Rotonda (della ), Piazzale Adriatico CP_2
(idem), nessuno dei quali appartenente alla;
di aver diffidato il 12/7/23 la CP_1
rivendicando l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, ed CP_1 impugnando la clausola del termine apposta alla proposta di contratto;
che la aveva risposto tramite Legale il 3/8/2023 confermando l'esistenza del CP_1 rapporto e deducendo che il termine era stato prorogato, d'intesa con lui, al
20/12/2023; che a seguito di ulteriori diffide, gli si era comunicata oralmente la chiusura del rapporto con e l'assunzione in dal 9/9/2023; che CP_1 CP_3 successivamente gli si era inviata lettera di proroga del preteso contratto a termine con al 20/12/2023; di aver sempre lavorato come pizzaiolo con orario più CP_1 che pieno, per sei giorni a settimana o dalle 6 alle 14 o dalle 10 alle 18 o dalle 15 alle 23; di essere sempre stato pagato per meri acconti;
che il 16/10/2023 aveva diffidato le convenute a regolarizzare il suo rapporto di lavoro impugnando la nuova clausola del termine;
che il giorno successivo aveva avuto un duro confronto con preposti del gruppo;
che il 19/10/23, presentatosi al lavoro, era stato mandato via;
che a seguito di nuova diffida del 26 ottobre, la aveva sostenuto che CP_3 era stato lui ad allontanarsi, e confermando l'esistenza del rapporto, lo aveva invitato a riprendere servizio il 1° novembre;
giorno festivo;
il 2/11 egli aveva formalmente sollevato eccezione di inadempimento anche per mancato pagamento degli stipendi;
con lettera alla quale aveva risposto solo la , dicendosi CP_2 estranea al rapporto;
di aver impugnato anche la clausola di proroga del termine;
dedotto (in sintesi): a) di aver maturato, per il periodo 11/3/23-agosto 2023, differenze retributive per
€. 10.924,42; come da conteggio;
b) che del debito dovevano rispondere solidarmente tutte e tre le convenute siccome costituenti un centro unico di imputazione di interessi;
c) che le clausole del termine erano nulle perché mai sottoscritte, e proposte alla sottoscrizione a rapporto già in corso;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi che tra egli e la , quale unico centro di imputazione di CP_2 interessi, o la diversa società che risultasse datrice, era in essere un rapporto di ~ 3 ~
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 11/3/2023; con qualifica di pizzaiolo ed inquadramento al 4° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici
Esercizi; 2) condannarsi le convenute in solido al pagamento in suo favore della somma di
€. 10.924,42; 3) condannarsi le convenute in solido o per quanto di ragione al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 del d.lgs n. 81/2015.
Le società convenute, ritualmente citate, restavano contumaci.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. L'attore risulta messo in regola dal punto di vista previdenziale dalla , CP_1
a tempo parziale, dal 20/3/2023 al 20/4/2023.
3. Dalle buste paga prodotte egli risulta aver intrattenuto con tale società un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 20/3/2023, avente originaria scadenza al 20/6/23, poi prorogato fino al 20/12/2023, come pizzaiolo, inquadrato al 4° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, a tempo parziale per 30 ore settimanali. L'ultima busta paga LIGHT risulta essere dell'agosto 2023, e non reca indicazione di cessazione.
4. Il 9/9/2023 l'attore risulta invece da busta paga essere stato assunto da CP_3 alle stesse condizioni.
5. Il rapporto di lavoro va ritenuto a tempo indeterminato a prescindere, non constando il consenso del lavoratore alla stipula della relativa clausola.
6. Il fatto che l'art. 19, co.4, del d.lgs n. 81/2015 abbia riprodotto la formula, relativamente ambigua “l'apposizione della clausola del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto” non consente, ad avviso del giudicante, di ritenere altrimenti, ed in particolare di ritenere valida ed efficace la clausola del termine apposta al contratto dal solo datore di lavoro, posto che dall'art. 19 risulta univocamente che la clausola del termine è una clausola contrattuale, che come tale va approvata da entrambe le parti;
con la conseguenza che essa va sottoscritta anche dal lavoratore (peraltro, nella specie, non risulta sottoscritta nemmeno dal datore).
7. Ed invero, già nella vigenza del d.lgs n.368/2001, che recava all'art. 1 una previsione analoga, si era insegnato che il consenso del lavoratore dovesse risultare per iscritto (Cass. 2774/2018).
8. Ulteriore ragione di nullità è peraltro ravvisabile nel fatto, desumibile dall'invio del lavoratore ad una inammissibile prova informale (art. 2096 c.c.) per i giorni 11 e 12 marzo, quale risultante dal doc. 29, oltre che dal riferimento del teste a sette mesi di rapporto sui cui infra, nonchè, ai sensi dell'art. Tes_1
232 c.p.c., dalla mancata risposta di tutte le società convenute all'interrogatorio formale e ad esse ritualmente deferito, che il rapporto fosse già iniziato prima del 20 marzo;
nonchè in modo comunque autonomamente decisivo dal fatto che il contratto recante la decorrenza 20/3 risulti inviato all'attore solo il 22 ~ 4 ~
maggio. La clausole del termine deve infatti essere, a pena di nullità, stipulate prima, o al più contestualmente, all'inizio del rapporto (Cass. cit.).. 9. Peraltro, anche la clausola di tempo parziale, ai sensi dell'art. 5, co.1, del d.lgs n. 81/2015, deve essere pattuita, e per iscritto, seppure ai soli fini della prova.
Il che comunque significa che in assenza di tale prova si presume, seppure
“iuris tantum”, che il rapporto sia tempo a pieno (in tal senso, già nel precedente regime, Cass. 2033/2000, 6878/2002, 5518/2004).
10. Deve pertanto ritenersi che il rapporto di lavoro per cui è causa è sorto a tempo indeterminato e pieno dal 11/3/2023; e non risultando intervenuto alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione, malgrado il sinallagma risulti interrotto dall'expceptio inadimpleti” sollevata dal lavoratore nel novembre 2023, esso deve ritenersi tuttora in essere tra le parti.
11. L'individuazione delle parti del rapporto presenta delle problematicità, in ragione del fatto che il rapporto risulta iniziato nell'esercizio di Via di Vigna
Stelluti n.9 (8/11) il quale, dalle prodotte visure camerali, risulta far capo alla al maggio 2021 (visura ag.8), ed ancora al 30/7/23 (scontrino CP_3 CP_3 sub doc.2); per affitto/comodato dalla (visura pag. 6), alla CP_2 CP_3 quale detto esercizio apparteneva dal 2017 (visura , pagg. 9 e 14); e CP_2 del tutto estraneo alla , che, al di là del dato irrilevante dell'oggetto CP_1 sociale, risulta svolgere attività di consulenza alle imprese, e nessuna attività passibile di impiegare utilmente un pizzaiolo. 12. Il contratto inviato all'attore il 22/5/2023 risulta mandato da un indirizzo mail (“gestione personale”) non identificativo di alcun soggetto giuridico. Tutte le relazioni pre-stragiudiziali della difesa attorea con vedono questa CP_1 interagire tramite un Legale che ne spende il nome, senza che mai vi compaia l'amministratore e socio unico che risulta peraltro Controparte_4 essere anche l'amministratore di , quasi interamente posseduta (al CP_2
99%) da una società “IC il Salumiere UP” pi diversa dalla P.IVA_4 in causa, che presenta invece come amministratore e socio unico tale CP_3
Dalle visure camerali emerge quindi una certa evidenza l'esistenza Per_4 di un “Gruppo IC”, al quale è presumibilmente preposta la “IC il Salumiere UP” pi che controlla la SKY LINE/Montalvan, P.IVA_4 ma al quale parrebbero estranee tanto la che la . CP_3 CP_1
13. I rapporti di lavoro risultano gestiti da persone fisiche non comparenti in alcuna visura, quale il sedicente appartenente alla pasticceria Persona_5
tale tale ) (teste ), Per_2 Per_6 Persona_7 CP_4 Tes_1 apparentemente non identificabile per nome con il ma Controparte_4 presumibilmente a questi collegato. 14. I fatti emergenti dalla prova orale e documentale fanno però emergere una realtà parzialmente ancora diversa.
15. Dalla deposizione del teste è risultato che costei lavorò dal giugno al Tes_1 novembre 2023 (il riferimento al 2021 è chiaramente frutto di errore di memoria) nell'esercizio di Vigna Stelluti 9 nel quale il 30/7/23 fatturava per affitto o comodato di SKYLINE risalente al 2021; ma venne CP_3 ~ 5 ~
intestata alla dal giugno all'agosto 2023, ed alla nei successivi CP_1 CP_3 tre mesi;
e che il cambio di datore venne disposto dall' portandole il Per_3 nuovo contratto;
che in quel periodo l'attore lavorò normalmente nello stesso esercizio, come pizzaiolo, lavorando a turni o dalle 16 alle 14.14,30 o dalle
14,30 alle 22,30/23, normalmente comprensivi della domenica, a volte saltando il riposo settianale ed a volte facendo il doppio turno;
che a volte i preposti
( o o lo mandavano a lavorare altrove. Tale ultima Per_1 Per_3 Per_6 evidenza trova largo riscontro nelle comunicazioni chat in atti, nelle quali sovente l chiede all'attore di fare un turno lì un turno là. Per_3
16. Alla luce di alcuni documenti prodotti, ancora una volta corroborati, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta delle convenute all'interrogatorio formale, è dato credere che l'attore venne occasionalmente applicato in esercizi (Piazza della
Rotonda al Pantheon, Viale Adriatico) facenti effettivamente capo a CP_2
(scontrini del 25/4/23 e del 22/7/2023).
[...]
17. V'è larga evidenza in atti che la la SKYLINE si presentano al pubblico CP_3 usando il logo “ il salumiere” CP_3
18. Il complesso di tali circostanze conclama l'esistenza di un unico centro direttivo che si avvale di e SKYLINE quali soggetti che si intestano CP_3 separatamente le licenze e le imprese di ristorazione che però dirigono tramite gli stessi soggetti (in particolare, ed , i quali fanno a loro volta Per_1 Per_3 uso promiscuo delle relative risorse umane;
e della essenzialmente CP_1 chiamata ad intestarsi i nuovi rapporti in fase iniziale, presumibilmente per evitare che si consolidino in capo alle società che effettivamente esercitano la ristorazione.
19. Tali elementi consentono di configurare un centro unico di imputazione di interessi (di seguito, breviter, , ricorrendone gli elementi identificatori Pt_2 essenziali.
20. Secondo un insegnamento di legittimità relativamente costante e comunque condiviso dal giudicante due o più società costituiscono tra loro un “centro unico di imputazione di interessi” (CUII) se ricorrono le seguenti condizioni: a) unicità (sostanziale) della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività svolte dalle varie imprese verso un interesse comune;
c) unicità del soggetto direttivo;
d) uso promiscuo delle risorse umane (Cass.3482/2013, 26346/2016, 19023/2017,
2014/2022). 21. La coesistenza di tali condizioni conclama nella sostanza che l'impresa è unica,
e le varie società formalmente distinte non ne sono che “business unit”, ciò che
è considerato fraudolento nei confronti dei terzi ed in particolare dei lavoratori, sicchè in tali casi il datore va considerato in termini unitari, come se fosse un unico soggetto giuridico.
22. Tale conseguenza non muta ad avviso del giudicante se, come nel caso di specie, le società svolgono attività separate. Ciò che caratterizza il CUII è in realtà solo il fatto che le società si presentino come meri strumenti inautonomi di imputazione di comodo di attività e rapporti decisi da un centro superiore ~ 6 ~
che utilizzi le singole società ed i relativi rapporti specie di lavoro in modo promiscuo, e non secondo logiche afferenti distinguibili interessi di una o alcuna di esse in particolare.
23. Il fatto che LIGHT, come comunque emerge dal fatto di aver chiaramente iscritto il lavoratore all'Inps dal 20/3/2023, si presti presumibilmente a fare da mero prestanome del CUII non consente di attribuirle un mero ruolo di intestatario simulato del rapporto, una volta appurato che essa è mero strumento del CUII, che ne impone la considerazione unitaria con le altre due società.
24. Il rapporto in causa va pertanto attribuito a tutte le società convenute in CUII,
e non alla sola , tanto più che non è affatto evidente che a vertice CP_2 decisionale del consesso vi sia la che risulta Controparte_5 interamente posseduta dalla IC UP presumibile detentrice del marchio e reale centro supremo del consesso. 25. Tanto va dichiarato.
26. Alla stregua della deposizione del teste , peraltro corroborata, ex art. 232 Tes_1
c.p.c., dalla mancata risposta delle convenute all'interpello, risulta provato che l'attore nel periodo oggetto di causa ha lavorato per 48 ore settimanali, come da conteggio che appare corretto.
27. Dal conteggio va peraltro tolta la somma di €. 916,90 chiesta per ferie non godute, perché l'attore stesso ha chiesto accertarsi che il rapporto è ancora in essere, e da ciò discende che le ferie non possono essere monetizzate (art. 10, co.2, d.lgs n.66/2003).
28. Poiché la provvisionale ex art. 423 c.p.c. non risulta onorata, le convenute vanno condannate in solido al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di cui al dispositivo, comprendente quella già intimata, con gli accessori secondo gli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c...
29. L'ulteriore capo di domanda col quale il ricorrente chiede l'indennizzo di cui all'art. 28 del d.lgs n.81/2015 appare invece infondato.
30. L'indennizzo in questione invero postula al comma 1 che una clausola del termine sia stata pattuita sebbene in modo inefficace;
ed il relativo comma 2 rende evidente che l'indennizzo ha la funzione di risarcire in modo forfettario il danno che il lavoratore subisce dalla scadenza del termine e la pronuncia che ordina la ricostituzione del rapporto, sicchè implica che il rapporto abbia cessato di avere esecuzione per scadenza del termine invalidamente apposto e successivamente impugnato;
e non sanziona come tale qualunque tentativo datoriale di apporre in modo inefficace un termine ad un rapporto in corso a tempo indeterminato.
31. Nel caso di specie nessuna clausola del termine risulta mai pattuita, il rapporto non ha cessato di avere esecuzione in ragione della clausola peraltro nemmeno ancora scaduta quando, nel novembre 2023, l'attore ha sospeso il sinallagma di fatto ex art. 1460 c.c..
32. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., con la maggiorazione fondatamente richiesta per l'uso di collegamenti ipertestuali, seguono per due terzi la soccombenza solidale prevalente delle convenute, e ~ 7 ~
sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 850 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Antonio Rosetta – ricorrente Parte_1
E (c.f. – convenuta, contumace CP_1 P.IVA_1
(c.f. – convenuta, contumace Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ) – convenuta, Controparte_3 P.IVA_3 contumace
Oggetto: retribuzione lavoro subordinato. Impugnazione clausola termine.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra il ricorrente e le tre società convenute, in quanto facenti parte di un centro unico di imputazione di interessi, è sorto dal 11 marzo 2023, ed ancora in essere, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per la qualifica di pizzaiolo ed inquadramento al 4° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
b) condanna le società convenute in solido al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive maturate fino al settembre 2023, della somma di €. 10.007,52, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) respinge nel resto;
d) condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del ricorrente, dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 14,00 per spese e €. 3.380,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi. Compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 5/1/2024 conveniva qui in giudizio la Parte_1
la e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(di seguito, talora, breviter, CP_3
Esposto (in sintesi): che le tre convenute facevano parte di una catena di boutique alimentari operanti sotto il marchio “ ”; gruppo facente capo alla Controparte_3 ~ 2 ~
; di essere stato ingaggiato il 8/3/2023 da della pasticceria CP_2 Per_1
“ , che lo aveva convocato per un colloquio per il giorno successivo Per_2 presso detta pasticceria in Viale Parioli;
che dal 11/3/2023 aveva iniziato a lavorare, senza contratto, in pretesa prova, come pizzaiolo, presso il locale di Via di Vigna Stelluti n. 9 facente capo alla dove aveva lavorato fino al CP_3
20/3/2023, sotto la direzione di tale “ ; che solo in tale data la sua Per_3 assunzione era stata denunciata all'Inps dalla , che lo aveva assicurato fino CP_1 al 20/4/2023; società avente tutt'altro oggetto sociale;
dopo reiterati solleciti, solo il 22/5/2023 la gli aveva trasmesso per la sottoscrizione un contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo determinato (decorrenza 20/3/23; scadenza 20/6/2023)
e parziale (30 ore settimanali), indicante fittiziamente una sede di lavoro diversa
(Via di Vigna Stelluti n.164) da quella nella quale egli continuava a lavorare (Via di Vigna Stelluti n.9); che dall'aprile 2023 egli era stato talora applicato presso altri esercizi romani della catena: Via S. Nicola de Cesarini n.5 (appartenente ad una società terza), Piazza della Rotonda (della ), Piazzale Adriatico CP_2
(idem), nessuno dei quali appartenente alla;
di aver diffidato il 12/7/23 la CP_1
rivendicando l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, ed CP_1 impugnando la clausola del termine apposta alla proposta di contratto;
che la aveva risposto tramite Legale il 3/8/2023 confermando l'esistenza del CP_1 rapporto e deducendo che il termine era stato prorogato, d'intesa con lui, al
20/12/2023; che a seguito di ulteriori diffide, gli si era comunicata oralmente la chiusura del rapporto con e l'assunzione in dal 9/9/2023; che CP_1 CP_3 successivamente gli si era inviata lettera di proroga del preteso contratto a termine con al 20/12/2023; di aver sempre lavorato come pizzaiolo con orario più CP_1 che pieno, per sei giorni a settimana o dalle 6 alle 14 o dalle 10 alle 18 o dalle 15 alle 23; di essere sempre stato pagato per meri acconti;
che il 16/10/2023 aveva diffidato le convenute a regolarizzare il suo rapporto di lavoro impugnando la nuova clausola del termine;
che il giorno successivo aveva avuto un duro confronto con preposti del gruppo;
che il 19/10/23, presentatosi al lavoro, era stato mandato via;
che a seguito di nuova diffida del 26 ottobre, la aveva sostenuto che CP_3 era stato lui ad allontanarsi, e confermando l'esistenza del rapporto, lo aveva invitato a riprendere servizio il 1° novembre;
giorno festivo;
il 2/11 egli aveva formalmente sollevato eccezione di inadempimento anche per mancato pagamento degli stipendi;
con lettera alla quale aveva risposto solo la , dicendosi CP_2 estranea al rapporto;
di aver impugnato anche la clausola di proroga del termine;
dedotto (in sintesi): a) di aver maturato, per il periodo 11/3/23-agosto 2023, differenze retributive per
€. 10.924,42; come da conteggio;
b) che del debito dovevano rispondere solidarmente tutte e tre le convenute siccome costituenti un centro unico di imputazione di interessi;
c) che le clausole del termine erano nulle perché mai sottoscritte, e proposte alla sottoscrizione a rapporto già in corso;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi che tra egli e la , quale unico centro di imputazione di CP_2 interessi, o la diversa società che risultasse datrice, era in essere un rapporto di ~ 3 ~
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 11/3/2023; con qualifica di pizzaiolo ed inquadramento al 4° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici
Esercizi; 2) condannarsi le convenute in solido al pagamento in suo favore della somma di
€. 10.924,42; 3) condannarsi le convenute in solido o per quanto di ragione al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 del d.lgs n. 81/2015.
Le società convenute, ritualmente citate, restavano contumaci.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. L'attore risulta messo in regola dal punto di vista previdenziale dalla , CP_1
a tempo parziale, dal 20/3/2023 al 20/4/2023.
3. Dalle buste paga prodotte egli risulta aver intrattenuto con tale società un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 20/3/2023, avente originaria scadenza al 20/6/23, poi prorogato fino al 20/12/2023, come pizzaiolo, inquadrato al 4° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, a tempo parziale per 30 ore settimanali. L'ultima busta paga LIGHT risulta essere dell'agosto 2023, e non reca indicazione di cessazione.
4. Il 9/9/2023 l'attore risulta invece da busta paga essere stato assunto da CP_3 alle stesse condizioni.
5. Il rapporto di lavoro va ritenuto a tempo indeterminato a prescindere, non constando il consenso del lavoratore alla stipula della relativa clausola.
6. Il fatto che l'art. 19, co.4, del d.lgs n. 81/2015 abbia riprodotto la formula, relativamente ambigua “l'apposizione della clausola del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto” non consente, ad avviso del giudicante, di ritenere altrimenti, ed in particolare di ritenere valida ed efficace la clausola del termine apposta al contratto dal solo datore di lavoro, posto che dall'art. 19 risulta univocamente che la clausola del termine è una clausola contrattuale, che come tale va approvata da entrambe le parti;
con la conseguenza che essa va sottoscritta anche dal lavoratore (peraltro, nella specie, non risulta sottoscritta nemmeno dal datore).
7. Ed invero, già nella vigenza del d.lgs n.368/2001, che recava all'art. 1 una previsione analoga, si era insegnato che il consenso del lavoratore dovesse risultare per iscritto (Cass. 2774/2018).
8. Ulteriore ragione di nullità è peraltro ravvisabile nel fatto, desumibile dall'invio del lavoratore ad una inammissibile prova informale (art. 2096 c.c.) per i giorni 11 e 12 marzo, quale risultante dal doc. 29, oltre che dal riferimento del teste a sette mesi di rapporto sui cui infra, nonchè, ai sensi dell'art. Tes_1
232 c.p.c., dalla mancata risposta di tutte le società convenute all'interrogatorio formale e ad esse ritualmente deferito, che il rapporto fosse già iniziato prima del 20 marzo;
nonchè in modo comunque autonomamente decisivo dal fatto che il contratto recante la decorrenza 20/3 risulti inviato all'attore solo il 22 ~ 4 ~
maggio. La clausole del termine deve infatti essere, a pena di nullità, stipulate prima, o al più contestualmente, all'inizio del rapporto (Cass. cit.).. 9. Peraltro, anche la clausola di tempo parziale, ai sensi dell'art. 5, co.1, del d.lgs n. 81/2015, deve essere pattuita, e per iscritto, seppure ai soli fini della prova.
Il che comunque significa che in assenza di tale prova si presume, seppure
“iuris tantum”, che il rapporto sia tempo a pieno (in tal senso, già nel precedente regime, Cass. 2033/2000, 6878/2002, 5518/2004).
10. Deve pertanto ritenersi che il rapporto di lavoro per cui è causa è sorto a tempo indeterminato e pieno dal 11/3/2023; e non risultando intervenuto alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione, malgrado il sinallagma risulti interrotto dall'expceptio inadimpleti” sollevata dal lavoratore nel novembre 2023, esso deve ritenersi tuttora in essere tra le parti.
11. L'individuazione delle parti del rapporto presenta delle problematicità, in ragione del fatto che il rapporto risulta iniziato nell'esercizio di Via di Vigna
Stelluti n.9 (8/11) il quale, dalle prodotte visure camerali, risulta far capo alla al maggio 2021 (visura ag.8), ed ancora al 30/7/23 (scontrino CP_3 CP_3 sub doc.2); per affitto/comodato dalla (visura pag. 6), alla CP_2 CP_3 quale detto esercizio apparteneva dal 2017 (visura , pagg. 9 e 14); e CP_2 del tutto estraneo alla , che, al di là del dato irrilevante dell'oggetto CP_1 sociale, risulta svolgere attività di consulenza alle imprese, e nessuna attività passibile di impiegare utilmente un pizzaiolo. 12. Il contratto inviato all'attore il 22/5/2023 risulta mandato da un indirizzo mail (“gestione personale”) non identificativo di alcun soggetto giuridico. Tutte le relazioni pre-stragiudiziali della difesa attorea con vedono questa CP_1 interagire tramite un Legale che ne spende il nome, senza che mai vi compaia l'amministratore e socio unico che risulta peraltro Controparte_4 essere anche l'amministratore di , quasi interamente posseduta (al CP_2
99%) da una società “IC il Salumiere UP” pi diversa dalla P.IVA_4 in causa, che presenta invece come amministratore e socio unico tale CP_3
Dalle visure camerali emerge quindi una certa evidenza l'esistenza Per_4 di un “Gruppo IC”, al quale è presumibilmente preposta la “IC il Salumiere UP” pi che controlla la SKY LINE/Montalvan, P.IVA_4 ma al quale parrebbero estranee tanto la che la . CP_3 CP_1
13. I rapporti di lavoro risultano gestiti da persone fisiche non comparenti in alcuna visura, quale il sedicente appartenente alla pasticceria Persona_5
tale tale ) (teste ), Per_2 Per_6 Persona_7 CP_4 Tes_1 apparentemente non identificabile per nome con il ma Controparte_4 presumibilmente a questi collegato. 14. I fatti emergenti dalla prova orale e documentale fanno però emergere una realtà parzialmente ancora diversa.
15. Dalla deposizione del teste è risultato che costei lavorò dal giugno al Tes_1 novembre 2023 (il riferimento al 2021 è chiaramente frutto di errore di memoria) nell'esercizio di Vigna Stelluti 9 nel quale il 30/7/23 fatturava per affitto o comodato di SKYLINE risalente al 2021; ma venne CP_3 ~ 5 ~
intestata alla dal giugno all'agosto 2023, ed alla nei successivi CP_1 CP_3 tre mesi;
e che il cambio di datore venne disposto dall' portandole il Per_3 nuovo contratto;
che in quel periodo l'attore lavorò normalmente nello stesso esercizio, come pizzaiolo, lavorando a turni o dalle 16 alle 14.14,30 o dalle
14,30 alle 22,30/23, normalmente comprensivi della domenica, a volte saltando il riposo settianale ed a volte facendo il doppio turno;
che a volte i preposti
( o o lo mandavano a lavorare altrove. Tale ultima Per_1 Per_3 Per_6 evidenza trova largo riscontro nelle comunicazioni chat in atti, nelle quali sovente l chiede all'attore di fare un turno lì un turno là. Per_3
16. Alla luce di alcuni documenti prodotti, ancora una volta corroborati, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta delle convenute all'interrogatorio formale, è dato credere che l'attore venne occasionalmente applicato in esercizi (Piazza della
Rotonda al Pantheon, Viale Adriatico) facenti effettivamente capo a CP_2
(scontrini del 25/4/23 e del 22/7/2023).
[...]
17. V'è larga evidenza in atti che la la SKYLINE si presentano al pubblico CP_3 usando il logo “ il salumiere” CP_3
18. Il complesso di tali circostanze conclama l'esistenza di un unico centro direttivo che si avvale di e SKYLINE quali soggetti che si intestano CP_3 separatamente le licenze e le imprese di ristorazione che però dirigono tramite gli stessi soggetti (in particolare, ed , i quali fanno a loro volta Per_1 Per_3 uso promiscuo delle relative risorse umane;
e della essenzialmente CP_1 chiamata ad intestarsi i nuovi rapporti in fase iniziale, presumibilmente per evitare che si consolidino in capo alle società che effettivamente esercitano la ristorazione.
19. Tali elementi consentono di configurare un centro unico di imputazione di interessi (di seguito, breviter, , ricorrendone gli elementi identificatori Pt_2 essenziali.
20. Secondo un insegnamento di legittimità relativamente costante e comunque condiviso dal giudicante due o più società costituiscono tra loro un “centro unico di imputazione di interessi” (CUII) se ricorrono le seguenti condizioni: a) unicità (sostanziale) della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività svolte dalle varie imprese verso un interesse comune;
c) unicità del soggetto direttivo;
d) uso promiscuo delle risorse umane (Cass.3482/2013, 26346/2016, 19023/2017,
2014/2022). 21. La coesistenza di tali condizioni conclama nella sostanza che l'impresa è unica,
e le varie società formalmente distinte non ne sono che “business unit”, ciò che
è considerato fraudolento nei confronti dei terzi ed in particolare dei lavoratori, sicchè in tali casi il datore va considerato in termini unitari, come se fosse un unico soggetto giuridico.
22. Tale conseguenza non muta ad avviso del giudicante se, come nel caso di specie, le società svolgono attività separate. Ciò che caratterizza il CUII è in realtà solo il fatto che le società si presentino come meri strumenti inautonomi di imputazione di comodo di attività e rapporti decisi da un centro superiore ~ 6 ~
che utilizzi le singole società ed i relativi rapporti specie di lavoro in modo promiscuo, e non secondo logiche afferenti distinguibili interessi di una o alcuna di esse in particolare.
23. Il fatto che LIGHT, come comunque emerge dal fatto di aver chiaramente iscritto il lavoratore all'Inps dal 20/3/2023, si presti presumibilmente a fare da mero prestanome del CUII non consente di attribuirle un mero ruolo di intestatario simulato del rapporto, una volta appurato che essa è mero strumento del CUII, che ne impone la considerazione unitaria con le altre due società.
24. Il rapporto in causa va pertanto attribuito a tutte le società convenute in CUII,
e non alla sola , tanto più che non è affatto evidente che a vertice CP_2 decisionale del consesso vi sia la che risulta Controparte_5 interamente posseduta dalla IC UP presumibile detentrice del marchio e reale centro supremo del consesso. 25. Tanto va dichiarato.
26. Alla stregua della deposizione del teste , peraltro corroborata, ex art. 232 Tes_1
c.p.c., dalla mancata risposta delle convenute all'interpello, risulta provato che l'attore nel periodo oggetto di causa ha lavorato per 48 ore settimanali, come da conteggio che appare corretto.
27. Dal conteggio va peraltro tolta la somma di €. 916,90 chiesta per ferie non godute, perché l'attore stesso ha chiesto accertarsi che il rapporto è ancora in essere, e da ciò discende che le ferie non possono essere monetizzate (art. 10, co.2, d.lgs n.66/2003).
28. Poiché la provvisionale ex art. 423 c.p.c. non risulta onorata, le convenute vanno condannate in solido al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di cui al dispositivo, comprendente quella già intimata, con gli accessori secondo gli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c...
29. L'ulteriore capo di domanda col quale il ricorrente chiede l'indennizzo di cui all'art. 28 del d.lgs n.81/2015 appare invece infondato.
30. L'indennizzo in questione invero postula al comma 1 che una clausola del termine sia stata pattuita sebbene in modo inefficace;
ed il relativo comma 2 rende evidente che l'indennizzo ha la funzione di risarcire in modo forfettario il danno che il lavoratore subisce dalla scadenza del termine e la pronuncia che ordina la ricostituzione del rapporto, sicchè implica che il rapporto abbia cessato di avere esecuzione per scadenza del termine invalidamente apposto e successivamente impugnato;
e non sanziona come tale qualunque tentativo datoriale di apporre in modo inefficace un termine ad un rapporto in corso a tempo indeterminato.
31. Nel caso di specie nessuna clausola del termine risulta mai pattuita, il rapporto non ha cessato di avere esecuzione in ragione della clausola peraltro nemmeno ancora scaduta quando, nel novembre 2023, l'attore ha sospeso il sinallagma di fatto ex art. 1460 c.c..
32. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., con la maggiorazione fondatamente richiesta per l'uso di collegamenti ipertestuali, seguono per due terzi la soccombenza solidale prevalente delle convenute, e ~ 7 ~
sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)