Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 3
Non può essere sentito quale testimone, ai sensi dell'art.197-bis cod. proc. pen., l'imputato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, salvo il caso in cui la revoca non possa essere più utilmente disposta, posto che detta sentenza non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento, sicchè, il perdurante rischio di incriminazione a carico del dichiarante giustifica il riconoscimento della facoltà di non rispondere, ai sensi art.210 cod. proc. pen.
Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalla corruzione, in quanto nel primo il pubblico funzionario pone in essere una condotta di prevaricazione, che può derivare anche dallo squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed il privato e l'indotto accede alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici, mentre nel reato di corruzione le parti agiscono in posizione di parità e il privato si determina al pagamento per mero calcolo utilitaristico e non per timore.
La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 53436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53436 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
5 3436/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -· Presidente - Sent. n. sez. 1452 Vincenzo Rotundo Giorgio Fidelbo UP - 06/10/2016 IM Ricciarelli R.G.N. 21411/2016 Emanuele Di Salvo Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EC AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2015 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione con riferimento al capo 1) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
udito l'avvocato Enrico Mario Ambrosetti, difensore di fiducia LLimputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 5 ottobre 2015, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, haM confermato la dichiarazione di penale responsabilità di AN CC, all'epoca dei fatti maresciallo della Guardia di Finanza, per due episodi di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e la condanna LLimputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno in favore della parte civile GI LI, persona offesa di una delle due vicende, riducendo, invece, la pena inflitta ad anni tre e mesi sei di reclusione, con diniego delle attenuanti generiche. In particolare, il primo episodio, per come ricostruito dalla Corte d'appello, ha ad oggetto la condotta consistita nell'aver abusato della qualità di ispettore della Guardia di Finanza nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società OP s.r.l. prospettando all'ex-amministratore di detta società, GI LI, di aver riscontrato una grave violazione fiscale relativa ad una plusvalenza immobiliare, tale da comportare, se rilevata, anche conseguenze penali, così inducendo l'LI a consegnargli la somma di euro 50.000 per evitare la formulazione del rilievo (capo 1); il fatto sarebbe stato commesso nel dicembre 2005. Il secondo episodio, sempre per come ricostruito dalla Corte d'appello, ha ad oggetto la condotta consistita nell'aver abusato della qualità di ispettore della Guardia di Finanza nel corso di un'attività di verifica nei confronti della società San Marco Pelli Grezze s.p.a., prospettando ripetutamente ai responsabili LLimpresa l'esistenza di violazioni che "avrebbe fatto finta di non vedere" o che avrebbe contestato con modalità idonee ad attenuarne le conseguenze sanzionatorie, così inducendo uno degli amministratori della società a consegnargli la somma di euro 11.000 (capo 2); il fatto sarebbe stato commesso fino al 28 aprile 2006. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, con due distinti atti, i due difensori di fiducia del CC, e precisamente l'avvocato Enrico Mario Ambrosetti e l'avvocato Emanuele Fragasso jr.
3. Il ricorso presentato dall'avvocato Ambrosetti si articola in una premessa, in cinque motivi relativi all'episodio in danno LLLI ed in ulteriori due motivi concernenti l'episodio in danno degli amministratori e soci della società San Marco Pelli Grezze s.p.a.
3.1. Nella premessa si ripercorrono in sintesi i motivi di appello. Con riferimento all'episodio in danno LLLI, si evidenzia, in particolare, che nell'atto di appello si era rappresentato che l'istruttoria del giudizio di primo grado non era giunta ad accertare la sussistenza della violazione fiscale come strumento per ingannare la persona offesa ed indurla alla 2 Ал corresponsione della somma di denaro, né era riuscita ad accertare il preciso momento della presentazione della richiesta e della effettuazione della dazione del denaro, e che, in generale, la decisione del tribunale era fondata essenzialmente sulle imprecise dichiarazioni LLLI;
si aggiunge che, sempre nell'atto di appello, erano state oggetto di censura: la violazione delle regole di cui all'art. 210 cod. proc. pen. con riferimento all'esame del teste ER RU, commercialista LLLI all'epoca dei fatti, la mancata ammissione del confronto tra il predetto RU ed il maresciallo della Guardia di Finanza LO CA, la mancata escussione del teste CC ER, amministratore della società OP al momento della verifica, il cui esame era stato richiesto ex art. 507 cod. proc. pen., la mancata riqualificazione del fatto in termini di corruzione. In relazione all'episodio in danno della società San Marco Pelli Grezze s.p.a., si segnala, in particolare, che nell'atto di appello si era dedotto che la decisione di corrispondere il denaro, e la quantificazione della somma versata erano scelte entrambe riconducibili all'autonoma iniziativa dei soci LLazienda, e che tra questi ultimi ed il CC erano continuati a permanere buoni rapporti anche dopo la fine della verifica, come dimostrava una successiva richiesta di consulenza formulata all'odierno ricorrente.
3.2. Nel primo motivo riguardante l'episodio in danno LLLI, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 210 e 191 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni del già precisato ER RU, esaminato dal Tribunale quale testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., e non, invece, quale imputato in procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen. Si deduce che il RU, originariamente, aveva assunto la qualità di imputato in altro procedimento relativo al medesimo fatto storico, quale concorrente nel reato di corruzione, e, in quella sede, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, era stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere per la riqualificazione del fatto da corruzione ad induzione indebita. Di conseguenza, il RU, non essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di proscioglimento, avrebbe dovuto essere esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., ed avvertito, sin dall'inizio, della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. D'altro canto, il RU, nel corso LLesame della difesa, si era avvalso della facoltà di non rispondere delle domande aventi ad oggetto l'imputazione originariamente formulata nei suoi confronti, impedendo così all'imputato di completare utilmente il proprio esame e, quindi, pregiudicando il diritto di difesa anche a norma LLart. 6, comma 3, lett. d), Convenzione EDU. A fronte della indicata violazione, commessa nel corso del giudizio di primo grado, il giudice di appello, si è limitato a rilevare che, «anche a voler accogliere 3 l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del RU, [...] il contenuto di questa testimonianza assume un valore davvero minimo nel compendio probatorio complessivo», senza fornire una precisa risposta. Questa lacuna, poi, è tanto più significativa in quanto la sentenza impugnata afferma che le dichiarazioni della persona offesa LI sono confermate dalla parola di altri testimoni.
3.3. Nel secondo motivo riguardante l'episodio in danno LLLI, si lamenta violazione di legge, con riguardo all'art. 507 (ma anche all'art. 195) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata escussione del già precisato CC ER. Si deduce che l'esigenza di esaminare il ER era sorta solo dopo lo scadere del termine per l'indicazione del medesimo nella lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen., e precisamente all'esito della deposizione resa dallo stesso, nelle forme della testimonianza assistita, nel corso di altro procedimento penale a carico del CC, quale imputato per il reato di millantato credito: nell'occasione il ER aveva escluso sia di aver assistito sia di aver saputo di dazioni di denaro corrisposte dagli amministratori della OP ad agenti verificatori. Ciò, tanto più che molti testi e dichiaranti esaminati nel presente processo, ivi compreso l'LI, avevano indicato il ER come persona a conoscenza di circostanze significative e, quindi, come fonte delle testimonianze indirette rese nel corso delle udienze», come tale da escutere necessariamente anche solo per questa ragione. Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di escussione senza fornire alcuna sostanziale motivazione. A fronte LLingiustificato diniego opposto dal primo giudice, la Corte d'appello si è limitata ad affermare che l'LI, siccome era di fatto rimasto nell'amministrazione della società e si riteneva responsabile di quanto accaduto nel corso della sua amministrazione, aveva seguito personalmente la verifica e tenuto il IE all'oscuro dei problemi relativi a tale periodo, in assenza di dati probatori che giustificassero tale assunto.
3.4. Nel terzo motivo riguardante l'episodio in danno LLLI, si lamenta violazione di legge, con riguardo all'art. 211 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata ammissione del confronto tra i già indicati ER RU e LO CA. Si deduce che le dichiarazioni del RU e dello CA, entrambi sentiti come testi assistiti, erano discordi su numerosi profili concernenti il contatto intercorso tra di loro ai fini di un "intervento" sullo svolgimento della verifica fiscale presso la OP: il RU ha riferito di essersi rivolto allo CA solo 4 dopo la richiesta indebita degli agenti verificatori;
lo CA ha dichiarato di essere stato contattato dal RU subito dopo l'inizio della verifica, e, quindi, prima che venisse avanzata qualsivoglia richiesta. Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di confronto, aveva rinviato la soluzione del problema relativo alle divergenze delle due deposizioni alla decisione, e, però, in sede di motivazione della sentenza, di fatto, si era limitato acriticamente a dar credito alla versione del RU. A fronte di tale carenza, si imponeva la necessità di ottenere una motivata valutazione delle divergenze tra le due dichiarazioni e la Corte di appello non avrebbe potuto chiudersi dietro generiche valutazioni culminate nel rilievo che il maresciallo CA aveva uno specifico interesse a rendere dichiarazioni con il contenuto indicato in quanto si trovava esposto al rischio di un'incriminazione per concorso nel reato. La motivazione adottata dal giudice di secondo grado è perciò apodittica e priva di completezza rispetto alle doglianze formulate con l'atto di appello.
3.5. Nel quarto motivo riguardante l'episodio in danno LLLI, si lamenta vizio di motivazione per travisamento delle prove, a norma LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento a molteplici punti della decisione. Si deduce, in primo luogo, che la contestazione della violazione fiscale è, nella prospettazione accusatoria, lo strumento con il quale il ricorrente avrebbe indotto la persona offesa alla dazione del denaro. Tuttavia, da molteplici elementi di prova, come le dichiarazioni del maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Baron e dei consulenti tecnici delle difese, professori Giovanardi, Leonetti e Tosi, risulta che la falsità della contestazione tributaria poteva essere individuata sulla base della semplice lettura della nota integrativa al bilancio LLanno 2001. La sentenza della Corte d'appello ha osservato che l'LI prestò immediatamente credito al finanziere, fondata o meno che fosse la sua segnalazione e fosse o meno confermata dal consulente [...] », nonostante, poi, riconosce che lo stesso parlò immediatamente della contestazione tributaria sia con il dott. RU, sia con il socio cofondatore di OP Francesco AG, sia con il commercialista LLepoca della dichiarazione della plusvalenza immobiliare, dott. Adriano Zermian. Di conseguenza, nonostante l'LI abbia riferito di aver appreso dal RU che il rilievo era fondato, è impossibile che nessuno degli esperti avesse riscontrato l'insussistenza della violazione fiscale, ed è perciò sconfessata la tesi LLinganno. Si deduce, in secondo luogo, che la motivazione, con riferimento all'affermazione di attendibilità delle dichiarazioni LLLI, ed alla sua posizione di vittima e di soggetto in condizioni di debolezza, è apodittica e rinvia 5 alla motivazione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure formulate con l'atto di appello. Ininfluenti, a questo fine, sono i riscontri individuati in relazione al reperimento del denaro necessario, mentre significativamente: non è indicato compiutamente il tempus commissi delicti;
la posizione di preminenza del CC è evidenziata in termini generici ed indimostrati;
la vicenda è stata segnalata solo dopo cinque anni, ed è emersa non a seguito di denuncia, bensì in sede di adesione davanti all'Agenzia delle Entrate.
3.6. Nel quinto motivo riguardante l'episodio in danno LLLI, si lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 319-quater cod. pen., a norma LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla qualificazione giuridica. Si deduce che l'istruttoria dibattimentale non ha apportato chiarezza e che la Corte d'appello, pur correttamente sintetizzando gli elementi addotti dalla difesa come tali da smentire qualunque prevaricazione, ha offerto una motivazione generica e non rispondente ai consolidati principi LLelaborazione giurisprudenziale in materia. La sentenza impugnata, infatti, non tiene conto che: a) l'iniziativa fu presa dal RU, il quale contattò il MA CA prima di ogni richiesta di denaro;
b) il RU consigliò all'LI di pagare;
c) i rapporti tra l'imputato ed il suo collega LO, da un lato, ed i vertici della OP, dall'altro, furono sempre sereni, tanto che, nel corso ed all'esito della verifica fiscale, i due militari furono invitati a due pranzi aziendali e ricevettero doni natalizi;
d) non fu presentata alcuna denuncia e la vicenda emerse solo a distanza di diversi anni.
3.7. Nel primo motivo riguardante l'episodio in danno della società San Marco Pelli Grezze s.p.a., si lamenta vizio di motivazione per travisamento delle prove, a norma LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento a molteplici punti della decisione. Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della dichiarazione convergente di tutti i soci della ditta interessata, i quali hanno dichiarato di non aver subito alcuna pressione e di non aver ricevuto dail'imputato alcuna pressione esplicita o implicita, precisando, inoltre, che la scelta di corrispondere del denaro al finanziere è stata liberamente e spontaneamente presa dagli amministratori. Si aggiunge che, per giungere alla conclusione accolta in sentenza, non è sufficiente valorizzare frasi decontestualizzate dall'intera deposizione del teste Edoardo RO, né ha rilievo la condanna per il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. del maresciallo LO, collega del CC pure in questa operazione di verifica, anche perché pronunciata all'esito di giudizio abbreviato. 6 3.8. Nel secondo motivo riguardante l'episodio in danno della società San Marco Pelli Grezze s.p.a., si lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 319-quater cod. pen., a norma LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla qualificazione giuridica. Si deduce che, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, ritenuto sussumibile nella fattispecie di corruzione anche dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia in sede di conclusioni, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che: a) nessuna richiesta di denaro è stata mai avanzata dal CC, ma, al contrario tutti i testi hanno riferito la decisione ad una loro libera iniziativa non condizionata da alcuna pressione morale;
b) il rapporto paritario e sereno tra il CC ed i vertici della società San Marco Pelli Grezze s.p.a. è evincibile anche dalla richiesta, in epoca successiva alla verifica, e per fatti estranei a questa, di una consulenza su di un problema contabile;
c) non fu presentata alcuna denuncia e la vicenda emerse solo a distanza di diversi anni;
d) le presunte persone offese non si sono mai costituite parte civile.
4. Il ricorso presentato dall'avvocato Fragasso si articola in cinque motivi.
4.1. Nel primo motivo, concernente esclusivamente l'episodio in danno LLLI, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 319-quater cod. pen. e 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza ed alla mancata motivazione in ordine agli elementi costitutivi LLinduzione indebita. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe sostituito alla condotta di induzione mediante inganno, descritta nel capo di imputazione, una diversa condotta, che parrebbe consistere, pur nella vaghezza delle espressioni utilizzate, in una forma di pressione psicologica facente leva, per un verso sul metus publicae potestatis, e, per l'altro verso, su una forma di timore, pretesamente radicato in colui che esercita attività imprenditoriale, di non essere perfettamente in regola con la complicata burocrazia tributaria»: la Corte d'appello, infatti, aveva rilevato che l'argomento della inesistenza della violazione fiscale, e, quindi, della sua facile riconoscibilità, con conseguente inidoneità ingannatoria della condotta LLimputato non avrebbe «soverchio significato». Si rappresenta che, in questo modo, il giudice di secondo grado ha ricostruito il fatto prescindendo dall'inganno e quindi apportando una immutazione rispetto a quello indicato nel capo di accusa, nel quale «l'inganno è elemento essenziale della fattispecie concreta attribuita all'imputato», nonché, conseguentemente al thema probandum et decidendum di tutto il giudizio di merito. La soluzione accolta elude anche l'onere motivazionale derivante dall'appello della difesa, che 7 aveva contestato sia l'esistenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un'avvenuta induzione, sia la contraddittorietà LLargomentazione del primo giudice, il quale aveva, da un lato, riconosciuto l'infondatezza della contestazione fiscale e, dall'altro, ritenuto attendibile l'affermazione LLLI di aver creduto a quella falsa rappresentazione (e, quindi, alla fondatezza di tale contestazione).
4.2. Nel secondo motivo, concernente sia l'episodio in danno LLLI, sia l'episodio in danno della San Marco Pelli Grezze s.r.l., si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 15, 319-quater, e 640 e 61, n. 9, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in termini di truffa aggravata. Si deduce che l'abuso induttivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può consistere in una induzione in errore dal quale scaturisce la disponibilità della persona offesa a remunerare il pubblico ufficiale per ottenere la sua "protezione" (si cita specificamente, Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, ma anche Sez. U, 24/10/1013, dep. 2014, Maldera). Del resto, l'induzione in errore è incompatibile con il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., perché questo è fattispecie a concorso necessario, ed una diversa conclusione imporrebbe l'applicazione di una sanzione penale anche alla vittima della frode.
4.3. Nel terzo motivo, concernente sia l'episodio in danno LLLI, sia l'episodio in danno della San Marco Pelli Grezze s.r.I., si lamenta vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla contraddittorietà e manifesta illogicità delle conclusioni raggiunte circa la mancata consapevolezza LLimputato di ingannare la persona offesa in ordine alla sussistenza della violazione fiscale contestatagli. Si deduce che, per escludere la configurabilità del reato di truffa aggravata, occorreva dimostrare la inconsapevolezza LLimputato di porre in essere una induzione in errore, e che, a tal fine, la sentenza impugnata, pur riconoscendo la facile riconoscibilità della erroneità della contestazione fiscale, si è limitata ad evidenziare che l'omessa dichiarazione della plusvalenza non risultava dagli atti esaminati. In conclusione, quindi, l'affermazione secondo cui non può dirsi provato che l'imputato fosse consapevole di ingannare la p.o.» costituisce una mera petizione di principio, perché priva di premesse idonee a giustificarla.
4.4. Nel quarto motivo, concernente sia l'episodio in danno LLLI, sia l'episodio in danno della San Marco Pelli Grezze s.r.l., si lamenta vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in Ал riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché fondata su una mera petizione di principio. 8 Si deduce che, nei motivi di appello, si era evidenziato che l'imputato non ha subito altre indagini penali o disciplinari nel corso della sua intera attività, svolta per ventiquattro anni e protrattasi per anni dopo i fatti in contestazione, e che aveva partecipato attivamente al processo. Di conseguenza, per la decisione della Corte d'appello non era sufficiente evidenziare la reiterazione degli episodi (due), la gravità delle condotte, non concretamente precisata, e l'entità della somma richiesta, a prescindere da ogni valutazione sulle condizioni della persona offesa, ma occorreva porre a raffronto questo indice con quelli indicati dalla difesa.
4.5. Nel quinto motivo, concernente esclusivamente l'episodio in danno LLLI, si lamenta vizio di motivazione, a norma LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla conferma delle statuizioni civili. Si deduce che è privo di spiegazioni l'assunto secondo cui la restituzione della somma illegalmente ottenuta non sarebbe sufficiente a reintegrare la persona offesa: manca ogni accertamento sui danni psichici subiti dall'LI, e la durata delle indagini e delle verifiche processuali per escludere il reato di corruzione nei confronti del medesimo non è certamente addebitabile all'imputato, ma agli organi inquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con riferimento alle censure relative alla configurabilità del reato di induzione indebita contestato in danno di GI LI (capo 1), è infondato, ma non manifestamente infondato;
è poi fondato laddove critica la decisione impugnata nella parte attinente al profilo del risarcimento del danno riconosciuto a quest'ultimo. Il ricorso, invece, con riferimento alle censure relative alla configurabilità del reato di induzione indebita contestato in danno degli amministratori e responsabili della società San Marco Pelli Grezze s.p.a. (capo 2) è manifestamente infondato.
2. Nell'esposizione delle ragioni della presente decisione, si procederà all'esame dapprima delle questioni dedotte con riferimento al reato di induzione indebita contestato in danno di GI LI (capo 1), e poi di quelle formulate in relazione al reato di induzione indebita contestato in danno degli amministratori e responsabili della società San Marco Pelli Grezze s.p.a. (capo due vicende, tra loro autonome. M 2), stante la diversità dei temi giuridici sottoposti all'attenzione della Corte per le 9 3. Infondate o non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile sono le doglianze contenute nei primi tre motivi del ricorso redatto dall'avvocato Ambrosetti, che pongono questioni di violazione di legge processuale oltre che di vizio di motivazione, tutte riferite al reato di induzione indebita contestato in danno LLLI.
3.1. Il primo motivo lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di ER RU, commercialista LLLI all'epoca dei fatti, innanzitutto perché esaminato nelle forme della testimonianza assistita ex art. 197-bis cod. proc. pen., invece che in quelle previste dall'art. 210 cod. proc. pen., nonostante lo stesso fosse stato prosciolto dall'accusa di corruzione in ordine alla medesima vicenda con sentenza di non luogo a procedere e non con sentenza di proscioglimento irrevocabile, e, comunque, perché il medesimo si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della difesa relativamente all'imputazione di corruzione in origine contestatagli. In linea di principio, il rilievo LLinutilizzabilità delle dichiarazioni del RU per la violazione LLart. 210 cod. proc. pen. è corretto, perché, così come osserva l'elaborazione giurisprudenziale in proposito, ai fini LLassunzione delle dichiarazioni di un imputato in procedimento connesso o collegato, la sentenza di non luogo a procedere, anche se non più impugnabile, non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento (così Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231184), salvo il caso che la revoca non possa essere più utilmente disposta (cfr., per una fattispecie in cui era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, Sez. 6, n. 31945 del 28/02/2007, Simonetti, Rv. 237613). Invero, la perdurante esistenza di un rischio di incriminazione a carico costituisce ragione idonea ad escludere che un soggetto sia obbligato a deporre senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere, non riconosciuta dall'art. 197-bis al testimone assistito e invece concessa dall'art. 210 all'imputato in procedimento connesso, e, pertanto, a differenziare il regime LLesame nei confronti del destinatario di sentenza di non luogo a procedere, anche se non più impugnabile, ma comunque revocabile con pericolo di condanna, rispetto a quello LLesame nei confronti di destinatario di sentenza irrevocabile di proscioglimento (o di sentenza di non luogo a procedere non più utilmente revocabile ai fini di una condanna penale). Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non vanta alcun interesse giuridicamente apprezzabile a formulare detta censura. Non solo, infatti, la sentenza impugnata ha precisato che «il contenuto di questa testimonianza assume un valore davvero minimo nel compendio probatorio complessivo». C'è di più giudici di appello hanno avuto anche cura di evidenziare in modo espresso che le dichiarazioni del RU, in ogni occasione in cui vengono inAn 10 rilievo, sono considerate sotto due prospettive diverse, e precisamente sia come se fossero utilizzabili, sia come se fossero inutilizzabili;
questo è quanto avviene non solo nella parte della motivazione relativa all'individuazione del luogo in cui si verificò la consegna del denaro dall'LI al CC, ma anche nella parte dela motivazione concernente il problema della collocazione temporale del "contatto" tra il RU ed il maresciallo LO CA, nel corso del quale il primo chiese al secondo se fosse possibile "ammorbidire" il maresciallo CC. In altri termini, quindi, la sentenza impugnata ha raggiunto le sue conclusioni anche prescindendo espressamente dal contributo dichiarativo del RU. Di conseguenza, la censura LLinutilizzabilità delle dichiarazioni contestate propone una questione meramente teorica priva di incidenza pratica per il processo. Del resto, costituisce principio consolidato quello secondo cui, quando con il ricorso per cassazione si lamenta l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il pertinente motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza LLeventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (così Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011, e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Ciò tanto più che, secondo altro costante indirizzo interpretativo, quando con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di una prova, è doveroso procedere, anche in sede di legittimità, alla cosiddetta "prova di resistenza", e cioè verificare la presenza di altre prove che, una volta espunto l'elemento inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093, e Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786).
3.2. Il secondo motivo lamenta la mancata escussione, chiesta ex art. 507 cod. proc. pen., del teste CC ER, amministratore della società OP s.r.l. al momento della verifica per essere subentrato all'LI, nonostante si trattasse di persona che, pur rivestendo detto incarico, si era detta all'oscuro della dazione di denaro dall'LI al maresciallo CC e comunque era fonte di testimonianze indirette rese in dibattimento. La censura è in parte infondata e in parte priva della specificità necessaria a norma LLart. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Invero, per quanto attiene all'accertamento della dedotta ignoranza del ER circa l'erogazione di denaro al militare da parte LLLI, è utile premettere che la valutazione in ordine alla mancata ammissione di una prova di cui si chiede l'assunzione ex art. 507 cod. proc. pen., sebbene sindacabile in sede di legittimità ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., M 11 implica un apprezzamento discrezionale afferente alla sussistenza LLassoluta necessità del nuovo mezzo istruttorio domandato (cfr. Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Biacchi, Rv. 210532, citata anche dal ricorrente, nonché Sez. 3, n. 2273 del 04/06/1997, Tuccio, Rv. 208963). Nella vicenda in esame, la Corte di appello ha evidenziato la non necessità di procedere all'esame del nuovo amministratore della OP s.r.l., ritenendo irrilevante che questi fosse all'oscuro degli illeciti pagamenti, siccome «è certo che l'LI, rimasto nell'amministrazione della società anche dopo la cessione delle sue quote, si riteneva responsabile di quanto era occorso durante la sua amministrazione ed aveva seguito costantemente l'esecuzione della verifica, tenendo il ER all'oscuro dei problemi relativi alle annualità precedenti», ed evidenziando, inoltre, sia che detto soggetto era stato indagato in ordine a tale vicenda, sicché aveva il diritto e l'interesse a negare di essere informato della vicenda, sia che, in generale, «il processo appare più che compiutamente istruito». Trattasi di motivazione immune da vizi, tanto più che, alla luce delle risultanze processuali esposte in sentenza, la dichiarazione LLLI di aver corrisposto la somma di 50.000 euro a CC è confermata da numerosi testi, anche estranei allo stretto nucleo familiare LLerogatore del denaro, come l'ex-socio Francesco AG e l'ex-dipendente IM CU, ed ha trovato ulteriore e significativo riscontro negli accertamenti bancari e reddituali eseguiti anche nei confronti LLimputato. Per quanto riguarda, poi, l'accertamento delle circostanze comunicate dal ER ai terzi i quali le avevano riferite a dibattimento, è sufficiente rilevare che il ricorso non procede ad una indicazione che consenta di verificare la sussistenza dei presupposti per valutare se una o più dichiarazioni dibattimentali siano qualificabili come indirette, né, più in generale, quali siano queste circostanze. In ogni caso, poi, la richiesta, per essere vincolante ai fini delle audizioni richieste, avrebbe dovuto essere formulata al momento delle deposizioni dibattimentali dei testi asseritamente indiretti, e non in un momento successivo (per la tardività delle richiesta ex art. 195, comma 1, mediante rinnovazione o integrazione LListruttoria in appello, valutabile in quella sede solo a norma LLart. 603 cod. proc. pen., v., tra le altre, Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316, nonché Sez. 5, n. 6522 del 25/01/2007, Pusceddu, Rv. 236057).
3.3. Il terzo motivo lamenta la mancata ammissione del confronto tra il RU e lo CA, assolutamente necessaria per le divergenze esistenti tra le dichiarazioni dei due soggetti in ordine al "contatto" tra loro intercorso ai fini di s.r.l. Ал un "intervento" sullo svolgimento della verifica fiscale in atto presso la OP 12 La censura è infondata. E' utile innanzitutto osservare che, secondo l'orientamento diffuso in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, il «confronto»> ha natura di prova a carattere "neutro", la cui mancata ammissione non può essere censurata ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quale mancata assunzione di «prova decisiva» (v. Sez. 2, n. 35661 del 16/05/2014, D'Aponte, Rv. 260343); il riferito atto istruttorio, anzi, più in generale, non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità LLuna piuttosto che LLaltra dichiarazione (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747, e Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, Giannizzari, Rv. 257247). In applicazione di questi principi, pertanto, deve ritenersi legittima la decisione che rigetti la richiesta di confronto, anche motivando sulla inutilizzabilità o inattendibilità di una delle dichiarazioni, o sulla non decisività della circostanza in relazione alla quale si chiede l'esperimento del mezzo di prova. Nella vicenda in esame già sarebbe sufficiente osservare che le dichiarazioni del RU sono state ritenute inutilizzabili, e che, quindi, mancava il primo presupposto per procedere al confronto: è evidente che il «disaccordo» tra persone esaminate o interrogate presuppone dichiarazioni utilizzabili delle stesse. In ogni caso, da un lato, l'individuazione della data del contatto non è determinante»>, stata ritenuta anche perché necessariamente approssimativa», mentre il «disaccordo» deve vertere ex art. 211 cod. proc. pen. su fatti e circostanze importanti»; dall'altro, le dichiarazioni dello CA, con motivazione immune da vizi, sono state reputate poco attendibili in quanto, in ogni caso, il militare «si è trovato in una posizione delicata e pericolosa, rischiando un'incriminazione per concorso nel reato».
4. Prima di procedere all'esame degli ulteriori due motivi del ricorso redatto dall'avvocato Ambrosetti, occorre esaminare la censura deducente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sempre in relazione all'episodio in danno LLLI, sollevata nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Fragasso, stante la logica pregiudizialità LLesame delle questioni concernenti vizi processuali inficianti la decisione rispetto a quello delle questioni relative ai profili di merito. Precisamente, si deduce che la sentenza di appello avrebbe sostituito, quale elemento costitutivo del reato, alla condotta ingannatoria concernente la violazione fiscale relativa alla plusvalenza immobiliare, una condottaАл 13 genericamente incentrata sul metus publicae potestatis e sul timore riverenziale provato dall'esercente di un'attività imprenditoriale rispetto alle pretese LLAmministrazione tributaria. Anche questa censura è infondata. La sentenza impugnata, richiamando in modo espresso la decisione di primo grado, e dichiarando di ritenere le relative conclusioni «del tutto condivisibili», ha rilevato che «il CC ebbe a prospettare l'esistenza di un rilievo che avrebbe potuto comportare una grave sanzione e conseguenze anche di carattere penale (eventualità di falsità in bilancio e, in caso di fallimento, ipotesi di bancarotta) e l'LI prestò immediatamente credito al finanziere, fondata o meno che fosse la segnalazione e fosse o meno confermata dal consulente, tanto è vero che vari testimoni hanno deposto riferendo che la p.o. era apparsa spaventatissima e si era data in tutta fretta alla ricerca di fondi, dopo avere invano cercato di ottenere una riduzione della pretesa illegale». E' evidente, allora, e innanzitutto, che anche la Corte d'appello indica la falsa rappresentazione della violazione (meglio: della gravità della violazione) come condotta causale della dazione illecita effettuata dall'LI in favore del CC: non possono avere altro significato le affermazioni dei giudici di secondo grado, secondo le quali l'LI, avesse o meno avuto conferma della gravità della situazione dal suo consulente, il dott. RU, «prestò immediatamente credito al finanziere» ed apparve a «vari testimoni>> come persona spaventatissima» ed ansiosa di reperire le risorse necessarie per fare fronte all'indebita richiesta. Né, poi, il far «credere, contrariamente al vero, che vi era una grave violazione fiscale», così come indicato nell'imputazione, presuppone che si contestasse all'imputato la consapevolezza di porre in essere un inganno in danno LLindotto;
d'altro canto, può anche risultare indifferente accertare, ai fini della configurabilità del reato di induzione indebita, se esista o meno tale consapevolezza in capo al soggetto agente, come si evidenzierà in seguito, ai punti 7.1. e 7.2. 5. Infondate, ancora, sono le doglianze contenute negli ultimi due motivi riguardanti l'episodio in danno LLLI del ricorso redatto dall'avvocato Ambrosetti e nel secondo e nel terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Fragasso, che pongono questioni di violazione di legge sostanziale, oltre che di vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione del fatto.
6. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso a firma LLavvocato Ambrosetti debbono essere esaminati congiuntamente, perché prospettano la qualificazione del fatto in termini di corruzione, anziché di induzione indebita. In effetti, ancheАл 14 il quarto motivo, pur contestando vizi logici della motivazione, mira ad escludere la tesi LLinganno in danno LLLI e comunque la situazione di debolezza del medesimo rispetto al sottufficiale della Guardia di Finanza, ma non muove alcun rilievo specifico in ordine alle plurime prove testimoniali e documentali dalle quali la sentenza impugnata ha desunto l'erogazione della somma dall'imprenditore al ricorrente.
6.1. La prima parte del quarto motivo è diretta a contestare la plausibilità logica delle conclusione esposta nella sentenza impugnata, laddove questa afferma che l'LI era convinto LLesistenza della grave violazione fiscale prospettatagli dall'imputato in ordine alla plusvalenza immobiliare e dei rischi, anche penali, conseguenti all'eventuale rilievo da parte degli organi accertatori. La censura, però, non si confronta con quanto osservato dai giudici di appello che, in linea con la decisione di primo grado, hanno rilevato come la credibilità delle dichiarazioni LLLI deriva innanzitutto dal «fatto che è certo che egli ebbe effettivamente a raccogliere, con fatica, la somma di denaro che dice essergli stata richiesta, in parte dall'ex-socio AG ed in parte dalla banca della quale era correntista, quando non vi erano altre ragioni perché lo facesse», atteso quanto emerge dal contenuto delle deposizioni dibattimentali di numerosi testi, tra i quali, ma non solo, il AG e la moglie LL GR. La considerazione appena esposta risulta, invero, immune da vizi. Da un lato, infatti, non è certamente irragionevole ipotizzare che l'imprenditore abbia compiuto notevoli sforzi, economici e personali, per mettere assieme la cospicua somma di 50.000 euro, contraendo debiti nei confronti di più soggetti, in quanto, e solo in quanto, gravato da una stringente preoccupazione, quale quella di evitare la contestazione di un rilievo da cui sarebbero derivate pesantissime conseguenze economiche e l'apertura di un procedimento penale per reati severamente sanzionati. Dall'altro, manca agli atti qualunque elemento, anche solo semplicemente allegato, per ritenere che vi fossero altre ragioni tali da indurre l'LI ad effettuare una così consistente ed onerosa erogazione di denaro al maresciallo CC.
6.2. La seconda parte del quarto motivo ed il quinto motivo mirano ad escludere l'esistenza di uno squilibrio di posizioni tra l'imprenditore ed il militare. La doglianza, tuttavia, a tal fine: per un verso svalorizza gli elementi costituiti dalla faticosa ricerca del denaro da parte LLLI e dallo stato di profonda 'prostrazione'» in cui questo versava dopo le richieste di denaro;
per altro verso sottolinea la significatività di altre risultanze che la Corte d'appello ha espressamente ritenuto non rilevanti, come l'esatta individuazione del tempus commissi delicti, i due inviti a pranzo ed i doni natalizi al CC ed al suo collega di verifica LO, la tardività LLemersione della vicenda, verificatasi a씨 15 distanza di cinque anni dai fatti, e non per effetto di denuncia, bensì in sede di adesione davanti all'Agenzia LLEntrate;
per altro verso ancora argomenta da un presupposto controvertibile, e cioè che l'iniziativa da cui scaturi la condotta delittuosa è riferibile al commercialista RU e non al maresciallo CC (i giudici di secondo grado hanno precisato che il CC formulò la richiesta di denaro dopo aver ingenerato lo stato di preoccupazione nell'LI, mantenne ferma l'entità della pretesa economica pur a fronte della domanda di uno "sconto", evocando il concorso di altre quattro persone con cui dividere la somma, ed evidenziò che in caso di mancato accordo avrebbe provveduto a verbalizzare anche le violazioni di piccola entità). In tal modo, l'argomentare della difesa tende a formulare, più che una evidenziazione di vizi logici della sentenza impugnata, una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie. In ogni caso, poi, l'accertato «stato di profonda 'prostrazione'>> LLLI e l'oneroso reperimento delle somme richieste sono elementi significativi dello squilibrio di posizioni tra lui ed il militare, tanto più a fronte LLassenza di elementi da cui desumere che la scelta di pagare il cospicuo importo sia nata da ragioni diverse da quella di evitare la contestazione di un rilievo ritenuto (erroneamente) implicare gravi conseguenze negative: le circostanze addotte nella sentenza, quindi, fondano una motivazione non manifestamente illogica, pur nella prospettiva della necessità di accertare la colpevolezza, e quindi anche gli elementi costitutivi di un reato più grave di quello prospettato dalla difesa, al di là di ogni ragionevole dubbio.
6.3. L'accertato squilibrio di posizioni tra il CC e l'LI, stante il convincimento di quest'ultimo di subire gravi pregiudizi economici e personali nel caso di mancata adesione alla richiesta illecita, e fosse o meno il primo consapevole LLerroneità del convincimento del secondo circa la gravità della violazione fiscale, costituisce elemento decisivo per affermare la correttezza delle conclusioni della sentenza impugnata sotto il profilo della configurabilità del reato di induzione indebita e non, invece, di quello di corruzione. E' importante rilevare come, nella sede più autorevole della giurisprudenza di legittimità, si è precisato che la volontà LLindotto si distingue da quella del concusso, perché «semplicemente "condizionata" od "orientata" da pressioni psichiche di vario genere, diverse, però dalla violenza o dalla minaccia e prive del relativo carattere aggressivo e coartante» (così, testualmente, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474, § 14.4), e che il vantaggio indebito LLindotto «assurge al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva», in quanto ne «giustifica, in coerenza con i principi fondamentali del M diritto penale e con i valori costituzionali (colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza), la punibilità» (cfr., ancora, Sez. U, 16 Maldera, cit., § 14.5). Sulla base di queste considerazioni, e proprio richiamando i principi enunciati dalle sezioni unite, nella successiva elaborazione si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, anche se l'erogatore delle somme si sia determinato al pagamento per mero calciolo utilitaristico, anziché per timore>> (v., in questi termini, in motivazione, Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750, relativa proprio a condotte consumate nel contesto di una verifica fiscale). Deve perciò concludersi che, pur distinguendosi l'induzione indebita dalla corruzione per «la condotta comunque prevaricatrice LLintraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'extraneus alla indebita dazione o promessa» (v. Sez. U, Maldera, cit., § 24.2), tale prevaricazione, siccome diretta, appunto, a "convincere" e non a "costringere", può risolversi anche nello squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) e l'altro soggetto, quando il secondo acceda alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire, in caso contrario, gravi conseguenze per il proprio patrimonio e per la propria libertà personale dall'esercizio di poteri pubblicistici, ed il primo sia anche solo semplicemente consapevole di tali preoccupazioni (non necessariamente anche LLerroneità della loro genesi). D'altro canto, se si optasse per una soluzione implicante la necessità di una più stringente prevaricazione ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen., si determinerebbe una sostanziale assimilazione tra concussione ed induzione indebita, con il risultato di rendere non giustificabile, alla luce di principi costituzionali, la punibilità LLautore della promessa o della minaccia.
7. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso a firma LLavvocato Fragasso sono anch'essi da esaminare congiuntamente, perché prospettano la qualificazione del fatto in termini di truffa aggravata, anziché di induzione indebita, sia pure sotto differenti angoli prospettici. - suggestivamente, ma infondatamente 7.1. Il secondo motivo muove dall'affermazione LLincompatibilità tra frode ed induzione indebita, e ritiene che la prima imponga in ogni caso la sussunzione del fatto nell'area del delitto di truffa. In realtà, è del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui «le modalità della condotta induttiva [...] non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno (sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità dellaM 17 dazione о della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio;
diversamente, si configurerebbe il reato di truffa), anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus> (così, per tutte, Sez. U, Maldera, cit., in motivazione, al § 14.5, ma anche nell'enunciazione del secondo principio di diritto, al § 25; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265005, e Sez. 6, n. 39089 del 21/05/2014, Theodoridis, Rv. 260794). In altri termini, secondo questo generale indirizzo, l'inganno è sicuramente compatibile con l'induzione indebita quando non attenga alla doverosità della promessa o della dazione, ma all'esistenza di una situazione che costituisca il presupposto per convincere alla dazione o alla promessa (paradigmatico l'esempio offerto da Sez. 6, n. 2787 del 30/01/1995, Nicotera, Rv. 201357, che, nella vigenza della disciplina anteriore alla legge n. 190 del 2012, aveva ritenuto correttamente configurata la concussione e non la truffa aggravata con riferimento alla condotta di un maresciallo della Guardia di Finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di una inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata). Né questo orientamento risulta contraddetto da Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Satta, Rv. 263657: la decisione, citata dalla difesa, invero, ha escluso la configurabilità LLinduzione indebita e riqualificato il fatto in termini di truffa aggravata, in quanto ha evidenziato l'assenza dello stato di soggezione LLindotto al pubblico potere, e, in particolare, la mancata prospettazione di un indebito vantaggio o di un danno in correlazione all'esercizio della funzione pubblica per l'ipotesi che non venisse corrisposta la somma richiesta. Del resto, la creazione o l'approfittamento della falsa rappresentazione di una situazione di pregiudizio quale conseguenza LLesercizio di pubbliche funzioni rientra certamente nel catalogo dei possibili abusi della qualità o dei poteri di cui è titolare il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) causalmente idonei a "convincere" il destinatario LLesercizio di quelle funzioni a "venire a patti", dando o promettendo una utilità proprio per evitare quei paventati pregiudizi, pur nella piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa. Ne consegue, nel caso di specie, che, anche a ritenere accertato l'inganno LLLI in ordine alla esistenza di una grave violazione fiscale, in realtà insussistente, tale circostanza non esclude la configurabilità LLinduzione•M 18 indebita: secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, ed anche alla luce delle argomentazioni dei ricorsi, la falsa rappresentazione in ordine all'inadempimento dei doveri tributari, se fu idonea ad ingenerare nell'LI una situazione di debolezza e di preoccupazione, non indusse certo nel medesimo soggetto il convincimento della doverosità della dazione di 50.000 al maresciallo CC. In altri termini, anche a ritenere accertato l'inganno LLLI, la condotta di aver ingenerato la falsa rappresentazione LLesistenza di una violazione foriera di gravi conseguenze o comunque di averne approfittato, in quanto comportamento determinativo del "convincimento" a pagare, ma non anche a reputare legittima e giuridicamente doverosa la dazione, sarebbe comunque pienamente riconducibile nello schema della fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen.
7.2. Le osservazioni che precedono escludono anche la rilevanza delle censure formulate nel terzo motivo del ricorso redatto dall'avvocato Fragasso, nelle quali si assume l'apoditticità della sentenza impugnata laddove afferma che non può «dirsi provato che l'imputato fosse consapevole di ingannare la p.o.». Ed infatti, se l'inganno relativo ai presupposti di fatto sui quali si innesta l'illecita richiesta della dazione non esclude la configurabilità del reato di induzione indebita, deve anche escludersi la necessità di accertare che l'imputato fosse inconsapevole LLinganno: come si è detto, l'aver determinato una falsa rappresentazione idonea a "convincere" l'imprenditore della "opportunità" di eseguire la dazione non dovuta, o comunque l'essersi avvalso di tale falsa rappresentazione al medesimo fine, costituisce senz'altro condotta idonea, anche sotto il profilo soggettivo, ad integrare il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen.
8. Fondato, invece, è il quinto motivo del ricorso a forma LLavvocato Fragasso, che lamenta il riconoscimento del diritto LLLI al risarcimento del danno nella misura di ulteriori 50.000 euro, oltre che alla restituzione della somma corrisposta, nonostante l'assenza di accertamenti sui danni psichici subiti dal medesimo, e la non addebitabilità all'imputato della lunghezza dei tempi impiegati dall'Autorità giudiziaria per escludere il reato di corruzione nei confronti LLindotto. Ed infatti, non è giuridicamente corretto addebitare all'imputato, ai fini della quantificazione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, così come invece ritenuto nella sentenza di primo grado, integralmente confermata sul punto da quella di appello, la durata del procedimento penale cui è stato sottoposto l'LI, e nemmeno la contestazione al medesimo LLaccusa di corruzione, in quanto entrambe situazioni ascrivibili ad autonome decisioni e 19 Ал valutazioni LLAutorità giudiziaria. Quest'ultimo rilievo, anzi, impone di espungere dall'area del danno non patrimoniale anche ogni aspetto concernente la sottoposizione della parte civile ad un procedimento penale, ed i turbamenti psicologici per tale specifica ragione sofferti.
9. Manifestamente infondate sono le censure formulate con riferimento alla configurabilità del reato di induzione indebita in danno degli amministratori e responsabili della società San Marco Pelli Grezze s.p.a., ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come ritenuto da entrambi i giudici di merito. Si tratta, per la precisione, delle doglianze formulate nei due motivi specificamente dedicati all'episodio in questione nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Ambrosetti, ed entrambe relative alla configurabilità del delitto di induzione indebita, nonché delle doglianze esposte nel quarto motivo del ricorso a firma LLavvocato Fragasso, e riferito alle attenuanti generiche. Estranei a questo capo di sentenza restano, invece, il secondo ed il terzo motivo del ricorso LLavvocato Fragasso, posto che gli stessi, pur facendo formale riferimento anche all'episodio concernente la società San Marco Pelli Grezze s.p.a., pongono questioni specificamente relative all'episodio riguardante l'LI e, in particolare, alla configurabilità del reato di induzione indebita mediante frode.
9.1. I due motivi di ricorso redatti dall'avvocato Ambrosetti deducono, in sintesi, che i fatti sarebbero da qualificare in termini di corruzione e non di induzione indebita, perché, dalle emergenze processuali, non risulta nessuna pressione esplicita o implicita LLimputato per ottenere il denaro, perché la sentenza valorizza frasi decontestualizzate, perché la decisione di pagare fu spontaneamente presa dagli amministratori e soci della San Marco Pelli Grezzi s.p.a., e perché i rapporti tra il maresciallo CC e questi ultimi si conservarono sereni anche dopo la fine della verifica fiscale nei confronti della società. Le riferite doglianze, tuttavia, laddove contestano la ricostruzione del fatto, si traducono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio. La sentenza impugnata, infatti, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, valorizza, come fattore causale del "convincimento" degli amministratori della società a corrispondere la somma di 11.000 euro, e, quindi, della prevaricazione in danno degli stessi, le parole pronunciate dall'imputato davanti ad uno di essi, Edoardo GE, consistite nell'affermazione che sarebbe andato tutto più liscio se fosse magari stato aiutato con qualcosa ...>>, ed esternate nel corso delle operazioni di verifica, in un contesto in cui più volte 20 An il militare aveva fatto intendere di chiudere un occhio sulle irregolarità eventualmente emergenti. Né tale circostanza risulta indebitamente decontestualizzata: è sufficiente prestare attenzione a quanto esposto nella sentenza di primo grado, nella quale la vicenda è analizzata in termini molto più analitici, e si dà conto non solo LLatteggiamento autoritario del maresciallo CC, ma anche della chiusura delle prolungate operazioni di verifica fiscale pochi giorni dopo la consegna del denaro, della puntigliosità delle operazioni ispettive dei finanzieri e LLulteriore affermazione LLimputato, riferita dal teste AR, responsabile amministrativo della società, consistita nel dire: Guarda che se voglio possiamo essere più cattivi, possiamo sollevare tanti più casi, però possiamo lasciar perdere>>. Verificato che la sentenza di appello ha ricostruito i fatti in termini logicamente e giuridicamente non censurabili, deve anche concludersi per la correttezza della configurabilità del reato di induzione indebita. E' infatti condivisibile, per le ragioni esposte in precedenza al punto 6.3., l'affermazione secondo cui il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. non implica una costrizione assoluta nei confronti LLautore della promessa o della dazione. Si è in quella sede evidenziato che deve ritenersi configurabile il delitto di induzione indebita laddove risulti che il privato abbia proceduto alla dazione o alla promessa di una indebita utilità siccome condizionato dal timore di subire, dall'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (o LLincaricato di pubblico servizio), gravi conseguenze negative ove non acceda alla illecita richiesta, e che quest'ultimo sia consapevole di tali preoccupazioni, posto che in tal caso è evidente la posizione di preminenza del soggetto munito di qualifica pubblicistica rispetto all'altro, e, quindi, l'attività di prevaricazione del primo sul secondo;
la conclusione non muta se il pubblico ufficiale prospetti, nel corso di un rapporto caratterizzato dall'esercizio di poteri pubblicistici e che si protrae nel tempo, l'eventualità di cagionare, mediante l'esercizio delle funzioni a lui spettanti, conseguenze negative a contenuto indeterminato se non «aiutato con qualcosa»: anche in questa ipotesi, emerge la posizione di preminenza e, quindi, l'attività di "convincimento" e di prevaricazione riferibile al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio).
9.2. Il quarto motivo del ricorso redatto dall'avvocato Fragasso lamenta l'assenza di ragioni idonee a negare la concessione delle attenuanti generiche, in particolare evidenziando che l'imputato aveva avuto sempre una condotta immune da censure, sia prima sia dopo le vicende in contestazione, aveva partecipato correttamente al processo, ed aveva valutato la gravità dei fatti alla economiche delle persone offese. Ал luce LLentità delle somme richieste, ma senza compararle con le condizioni 21 Anche questa censura si traduce nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio. La sentenza impugnata ha puntualmente valutato, e "pesato", sia la gravità dei fatti, alla luce delle modalità delle condotte tenute dall'imputato e LLentità delle somme richieste, sia la reiterazione di condotte omogenee in danno di soggetti diversi a breve distanza di tempo, sia l'assenza di precedenti penali o disciplinari precedenti o successivi alle vicende in contestazione: è proprio per l'esame di tutte queste circostanze che i giudici di appello, da un lato, hanno negato la concessione delle attenuanti generiche e, dall'altro, hanno fissato la sanzione nel minimo edittale. Anche questo aspetto della decisione della Corte d'appello, pertanto, è del tutto immune da vizi logici o giuridici. Inconferente, peraltro, è il rilievo della mancata valutazione delle condizioni economiche delle persone offesa, poiché le somme illecitamente percepite dal sottufficiale sono obiettivamente molto elevate. 10. In conclusione, attesa la non manifesta infondatezza dei motivi relativi al capo della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia per l'episodio di induzione indebita in danno LLLI (capo 1), la stessa deve essere annullata senza rinvio in ordine alle statuizioni penali relative a tale addebito per essere il reato estinto per prescrizione, in quanto maturata nel dicembre 2015, stante l'assenza di cause di sospensione della prescrizione e del massimo edittale più favorevole, pari ad otto anni di reclusione. Inoltre, per le ragioni indicate in precedenza al punto 8., la medesima sentenza deve essere annullata in ordine alle statuizioni civili disposte in favore LLLI per un nuovo giudizio che rivaluti la configurabilità e, in caso positivo, l'entità del danno non patrimoniale risarcibile. Al contrario, invece, la manifesta infondatezza dei motivi relativi al capo della sentenza impugnata per l'episodio di induzione indebita in danno della società San Marco Pelli Grezze s.r.l. (capo 2), impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ordine alle statuizioni penali relative a questo ulteriore addebito, ed impedisce, conseguentemente, di considerare il periodo di tempo decorso successivamente alla pronuncia del giudice di appello ai fini della prescrizione, in applicazione del principio confermato di recente anche da Sez. U, 27/05/2016, Aiello, la cui informazione provvisoria recita: «L'operatività della prescrizione è preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile». L'eliminazione della pena per il reato di cui al capo 1 implica la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio. Tale operazione può avvenire in questa sede perché, nella specie, priva di ogni profilo di discrezionalità e, quindi, di apprezzamento del merito della regiudicanda. Invero, essendo già fissata la"An 22 sanzione per il reato base nel minimo ed essendo stata ritenuta corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, la nuova pena principale dovrà essere necessariamente commisurata nella misura corrispondente al minimo edittale per il reato di induzione indebita;
minimo che, in considerazione del principio della retroattività della disciplina più favorevole, è pari ad anni tre di reclusione. Inalterate, poi, restano le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, in quanto unica applicabile nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto fissata per relationem avendo riguardo alla durata della pena principale inflitta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata con riferimento al medesimo capo 1 anche con riguardo alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al reato di cui al capo 2, rideterminando la pena per tale reato in anni tre di reclusione e confermando le già disposte statuizioni accessorie. Così deciso il 6 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo R ussi Vincenzo Rofundo Mens Refund Antonio Corbo Autorie DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 DIC 2016 SUPREMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T Piera Esposito R I O C C N E 23