Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 53436
CASS
Sentenza 6 ottobre 2016

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Non può essere sentito quale testimone, ai sensi dell'art.197-bis cod. proc. pen., l'imputato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, salvo il caso in cui la revoca non possa essere più utilmente disposta, posto che detta sentenza non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento, sicchè, il perdurante rischio di incriminazione a carico del dichiarante giustifica il riconoscimento della facoltà di non rispondere, ai sensi art.210 cod. proc. pen.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalla corruzione, in quanto nel primo il pubblico funzionario pone in essere una condotta di prevaricazione, che può derivare anche dallo squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed il privato e l'indotto accede alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici, mentre nel reato di corruzione le parti agiscono in posizione di parità e il privato si determina al pagamento per mero calcolo utilitaristico e non per timore.

La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 53436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53436
Data del deposito : 6 ottobre 2016

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