Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di chiamata in correità, i dati emergenti dai tabulati telefonici, attestanti infruttuosi tentativi di chiamata, possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie, atteso che i contatti tra le utenze intercettate consentono di trarre dati obiettivi di riscontro, quali la frequenza e la collocazione temporale dei contatti. (In motivazione, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice della cautela, secondo il quale i contatti telefonici erano strumenti diretti a concordare appuntamenti, in base ad un significato convenzionale attribuito ai tentativi di chiamata).
Commentario • 1
- 1. Tabulati telefonici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 45933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45933 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
459 33/ 15 33 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CARCANO Presidente SENTENZA - - Consigliere - 1804 N. Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO CAPOZZI N. 29889/2015 Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE NT N. IL 20/06/1985 avverso l'ordinanza n. 320/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del % 19/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. LO Couerell chuconclude four il rifillo del ricorso Udit i difensor Avv.; P : RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2015, il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame, presentata il 4 giugno 2015 nell'interesse di AN OR, avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, con le prescrizioni di cui all'art. 284 cpv cod. proc. pen., emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 22 maggio 2015. 1.2 Il Tribunale del Riesame ha in tal modo confermato a carico dell'indagato l'esistenza di un grave quadro indiziario di colpevolezza, quanto ai reati contestati ai capi 1 e 43 della rubrica, per condotte protrattesi nel periodo compreso dal settembre-ottobre 2009 sino alla prima metà del 2011 e consistenti: a) nella partecipazione ad un'associazione (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) che, finalizzata al traffico illecito di stupefacenti del tipo cocaina, - hashish, marijuana e skunk " previo rifornimento dall'hinterland napoletano, operava nel territorio di Battipaglia, e zone limitrofe, secondo settimanali attività di rifornimento e distribuzione della sostanza e recupero dei corrispettivi;
b) nel concorso con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (artt. 110, 81 cpv cod. pen.; artt. 73 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990), nella realizzazione di una serie indeterminata di delitti di acquisto, detenzione e cessione al fine di spaccio di hashish, pari a 200-300 grammi per volta.
1.3 I Giudici del Riesame hanno poi ritenuto l'esistenza delle esigenze cautelari special-preventive (art. 274 sub lett. c) cod. proc. pen.) - il cui contenimento avrebbe imposto a carico del ricorrente, quale misura adeguata e proporzionata ai fatti, quella degli arresti domiciliari - nonostante l'intervenuto scioglimento dell'associazione, per il progressivo sfaldamento della struttura, e nonostante lo svolgimento da parte dell'indagato, iscritto alla Camera di Commercio fino dal 2006, dell'attività di parrucchiere presso un locale condotto in locazione.
2. Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso per cassazione AN OR, in proprio, sulla base di tre articolati motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge } processuale stabilita a pena di nullità e carenza assoluta di motivazione ed illogicità della stessa (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.), nella scelta operata dal Tribunale di Salerno delle informazioni probatorie e le degli argomenti spesi in punto di affermazione dei gravi indizi di 1 colpevolezza a carico dell'indagato e, ancora, per carenza assoluta di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. I Giudici del Riesame avrebbero articolato uno schema giustificativo utilizzando, con la tecnica del copia-incolla, altro provvedimento di rigetto, pronunciato su richiesta di riesame formulata da altro indagato, in tal modo spendendo i primi, una motivazione fittizia che si sarebbe sottratta alla verifica richiesta dalle svolte censure difensive.
2.2 Con il secondo motivo, diretto a censurare più puntualmente i : contenuti dell'ordinanza, il ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale e carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) nella parte in cui, nell' affermazione i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale di Salerno si sarebbe discostato dalle risultanze processuali non tenendo in alcuna considerazione le censure svolte dal OR, dirette a contestare, nell'ordine di prospettazione fornito dal ricorrente: a) sia la valenza probatoria delle conversazioni telefoniche, intese dai Giudici del Riesame quali riscontro individualizzante delle chiamate in correità; b) sia l'attendibilità intrinseca delle chiamate dei coindagati e la riscontrabilità in esterno delle stesse attraverso le dichiarazioni di altri correi.
2.3 Con il terzo motivo, in punto di esigenze cautelari, il OR denunzia violazione di legge processuale (art 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) per cattivo governo delle regole di prova dettate sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa (art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), lamentando come il Tribunale abbia, di contro all'intervenuta novella, erroneamente ritenuto l'indicata esigenza, argomentando dalla gravità del titolo di reato e quindi, incongruamente motivando, non abbia tenuto in considerazione sia lo stato di incensuratezza del ricorrente, che la cessazione dell'operatività dell'associazione nell'anno 2012 e, in ogni caso, la cessazione del contributo causale dell'indagato protrattosi fino al 25.02.2011. 2.4 Con un quarto motivo si lamentano poi dal ricorrente, vizi della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), nella ritenuta, dai Giudici del Riesame, esistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma2, d.P.R. n. 309 del 1990. } CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è infondato. Il provvedimento cautelare impugnato è connotato da valutazioni univocamente spese in ordine alla posizione del ricorrente e, come tale, lo 2 stesso non si presta alle censure di nullità avanzate dalla parte per dedotta inconferenza della motivazione spesa rispetto al dato processuale, il tutto per percorso così grave da tradursi in fittizietà. Il Tribunale del Riesame richiama infatti l'ordinanza genetica in via funzionale, nella necessità di dare al fenomeno associativo ed al concorso nei reati-fine attribuiti al ricorrente, definizione e contenuti, per poi farsi carico però, spendendo motivazione assolutamente congrua, delle censure portate dal ricorrente in sede di riesame alla prima ordinanza.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta come il Tribunale del Riesame avrebbe fatto cattivo governo delle regole processuali dettate in materia di prova indiziaria. Secondo struttura data al ricorso, il OR lamenta infatti come i Giudici del Riesame avrebbero erroneamente composto, incorrendo in violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità, il quadro indiziario intersecando, nei loro effetti probatori, gli esiti di intercettazioni telefoniche intervenute tra lo stesso e MA MO intesi, questi ultimi, come - riscontro esterno individualizzante - e plurime chiamate di correità. Il ricorrente denuncia quindi come il Tribunale di Salerno, nella svolta opera di composizione della prova, avrebbe valorizzato meri tentativi di chiamata (n. 40 su n. 51 contatti intercettati) ed avrebbe poi ritenuto la rilevanza delle 11 effettive conversazioni telefoniche, i cui contenuti - tranne tre, aventi carattere neutro avrebbero invece avuto un significato - opinabile. Quest'ultimo dato infatti si sarebbe prestato infatti, plausibilmente, sostiene il ricorrente, ad una lettura alternativa a quella offerta dai Giudici, lettura diretta ad individuare nell'attività di barbiere svolta dall'indagato la ragione delle conversazioni stesse. Il motivo è infondato. La motivazione spesa dal Tribunale del Riesame è immune da vizi logici e dà del quadro indiziario una lettura compiuta, destinata, come tale, a resistere alle censure avanzate dal ricorrente. Come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 29383 del 24/06/2009, Sergi;
in una ipotesi in cui la natura di riscontro esterno individualizzante a dichiarazioni accusatorie in correità è stata individuata nei dati contenuti in tabulati telefonici), gli infruttuosi tentativi di chiamata, in quanto diretti a rappresentare il mero dato obiettivo del contatto tra le utenze intercettate, non sono destinati, per ciò stesso, a perdere il significato di riscontro esterno individualizzante. 3 Nel complesso argomentativo validamente costruito dal Tribunale del Riesame, la frequenza e la collocazione temporale dei contatti sono gli estremi che sostengono la valenza indiziaria di riscontro. Il Tribunale sottolinea significativamente, anche per richiamo alla motivazione dell'ordinanza genetica -destinata per consolidata giurisprudenza di questa Corte ad integrarsi con rapporto di reciprocità con quella del riesame (Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, Beato, Rv. 238903)-, l'effetto che consegue ai contatti telefonici, strumenti diretti a provocare appuntamenti fugaci tra gli interlocutori, giusta utilizzo di linguaggio allusivo, destinato a segnalare dei primi una convenzionale indicazione. La motivazione dei Giudici del Riesame valorizza poi congruamente il periodo temporale in cui intervengono i contatti tra il OR e MA MO, evidenziando di quest'ultimo, per detto periodo, il ruolo di raccordo tra il gruppo e gli spacciatori nello svolgimento di attività, ora destinata a fornire le sostanze stupefacenti agli spacciatori, ora ad esigere dagli stessi spacciatori, e nell'interesse del gruppo, i corrispettivi delle forniture. L'indicata motivazione dà conto, in modo significativo, di una causalità della condotta, sottraendo valenza di plausibile alternativa alla giustificazione fornita dal ricorrente, tutta spesa a spiegare i contatti in questione con l'attività di parrucchiere svolta dal OR. La congruità probatoria degli argomenti apprezzati in sede di riesame è poi nel suo complesso sostenuta, nel condotto accertamento cautelare, dal fatto che i primi siano utilizzati, nella struttura dell'ordinanza, per affermare delle intercettazioni la natura di riscontro indiziario, in esterno, alle dichiarazioni accusatorie dei coindagati, e non la natura di prova autonoma. Osserva la Corté come al dato interpretativo, nel suo insieme ritenuto dal Tribunale, secondo l'indicata prospettiva, consegua l'effetto di elidere, per irrilevanza, la portata di altre e diverse circostanze pure addotte dal ricorrente per disarticolare il percorso logico del Tribunale (erroneità della ritenuta, in ordinanza, assenza di rapporti tra gli interlocutori;
mancanza di conversazioni intercettate, tra l'indagato ed il MO, nei fine settimana destinati allo scambio di sostanza contro il prezzo della fornitura;
mancanza di telefonate dal MO al OR nella giornata dell'11 febbraio 2011, giornata peculiarmente connotata nella vita dell'associazione, per il tentato recupero, a detta data, da parte del MO, dei corrispettivi delle forniture effettuate per l'associazione agli spacciatori operanti nel territorio di Battipaglia). 4 Il ritenuto significato dei contatti ed il ruolo ancillare agli stessi riconosciuto dal Tribunale di Salerno esclude il rilievo voluto e sottrae carattere distonico, anche ad altri evidenziati elementi. Tanto vale per le dichiarazioni del collaborante CO PO per le quali questi, nella rivestita posizione apicale all'interno della struttura, avrebbe riferito nel corso di un interrogatorio di essere lui, e non altri, a consegnare lo stupefacente al OR. La tecnica utilizzata dal ricorrente vale in tal caso ad isolare un dato unico, per estrapolazione da un più ampio contesto, e come tale non risulta in grado di disallineare gli esiti indiziari raggiunti. Osserva piuttosto la Corte come la struttura che il ricorrente ha voluto dare alla critica condotta all' interpretazione del dato probatorio offerta dal Tribunale, il tutto per denunce di nullità dirette dapprima a censurare gli argomenti spesi sui ritenuti, in sede di riesame, riscontri esterni e quindi quelli utilizzati sui contenuti delle chiamate accusatorie di correità, non può valere infatti a disconoscere i ruoli svolti, all'interno dell'interpretazione censurata, ai due momenti di prova per i quali: la chiamata è prova indiziaria autonoma e l'intercettazione vale solo a riscontare la prima, e come tale va apprezzata.
2.1. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Per lo stesso il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) nella parte in cui l'impugnata ordinanza ha ritenuto l'esistenza, per i richiesti profili di attendibilità intrinseca e di reciproco riscontro, di plurime chiamate di correità ai danni del ricorrente quanto al reato partecipativo ed al reato-fine, in concorso, contestati. Le censure con cui il OR denuncia l'assenza di autonomia delle chiamate di correità (i germani LO e CA MA sono consanguinei di PO CO, propalante principale, e riferiscono circostanze "de relato" apprese dal PO stesso); l'inattendibilità intrinseca del propalante CO PO (per incertezza del dato probatorio come consegnato alle dichiarazioni rese dallo stesso negli interrogatori del 14 e del 27 febbraio 2013, in cui egli descrive il OR ora come "intraneo" al gruppo, acquirente e spacciatore di 200-300 grammi a settimana di hashish, ora come mero acquirente di hashish); il mancato riscontro offerto dalle dichiarazioni di LO PO e CA MA a quelle rese da CO PO, per non convergenza delle stesse;
l'insufficienza della chiamata di h correità effettuata da LO PO al fine di ritenere integrata la prova cautelare di partecipazione all'associazione, nella parte in cui il medesimo 5 0 riferisce che il OR si approvvigionava di sostanza stupefacente anche da fonti esterne e differenti dal gruppo operante in Battipaglia) non sono in grado di infirmare la motivazione spesa dal Tribunale, evidenziando soluzioni di continuità al percorso logico osservato dai Giudici della cautela nel dare composizione al quadro indiziario. In detto quadro, secondo prevalente orientamento di questa Corte, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, la nozione dei gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, richiedendosi in sede cautelare che emerga un qualsiasi elemento probatorio diretto a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez., 4 n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini;
Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga;
Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri). Fatto dell'indicato principio il criterio finale, destinato come tale a guidare ogni successiva valutazione dei motivi di invalidità portati in ricorso, si ha comunque come, nella disamina dei contenuti delle varie chiamate, il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte. Per questi ultimi le quali le dichiarazioni accusatorie di due collaboranti, sostenute da altri elementi di prova, possono riscontrarsi reciprocamente laddove individuino il nucleo essenziale del narrato, lasciando eventuali divergenze o discrasie, che investano elementi circostanziali del fatto, come indifferenti (Sez. 1, n. 49654 del 04/11/2004, P. G. in proc. Palmisani ed altro). Le dichiarazioni dei correi, laddove convergono sulla circostanza che il OR quale spacciatore si fornisse di sostanza oltre che dal gruppo anche da altri, per ciò stesso non valgono a segnalare l'inattendibilità dei dichiaranti e quindi le incongruità logiche del percorso giustificativo contenuto nella decisione cautelare. Gli indicati contenuti non escludono infatti la partecipazione del OR all'associazione, descrivendo piuttosto, i primi, un fatto comunque compatibile, pur se discosto dalla ordinarietà del fenomeno, con la partecipazione stessa che, quindi, risulta congruamente e senza contraddizioni ritenuta per il materiale probatorio vagliato dal Tribunale. Risultano pure irrilevanti, in quanto ancora isolati e meramente descrittivi, i vizi denunciati nella parte in cui sono diretti ad evidenziare la pretesa contraddizione in cui sarebbe caduto CO PO per le dichiarazioni rese nel corso di diversi interrogatori (quelli del 14 e del 27.02.2013). I contenuti dell'interrogatorio riportati dal OR in ricorso valgono infatti a circoscrivere momenti di prova e non sono, come tali, in grado di denunciare significativi disarmonie logiche, risultando, piuttosto, gli stessi pienamente compatibili con le circostanze portate nello sviluppato percorso motivazionale. La denuncia ancora portata dal ricorrente per la quale le dichiarazioni dei propalanti non sarebbe autonome perché provenienti da soggetti in rapporto di parentela è anch'essa infondata. L'autonomia della chiamata va fondamentalmente apprezzata in relazione alla fonte, che non deve essere "de relato" rispetto alle dichiarazioni rese da altro dichiarante, e non in ragione delle relazioni soggettive esistenti tra i propalanti che da sole, a fronte dell'apprezzata la completezza della dichiarazione e la convergenza del dato rappresentato, non sono dotate di alcun effetto disallineante.
3. Il terzo motivo, diretto a contestare per vizio da inosservanza di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) fondatezza all'affermazione dell'esigenze cautelari ritenute nell'ordinanza del Tribunale di Salerno, è infondato. Il Tribunale, al fine di ritenere integrati i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo, ha infatti legittimamente valorizzato, sulla scorta di una corretta interpretazione del dato normativo (art. 274 lett. c) cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015) - che esclude rilevanza agli argomenti che guardino all'esclusiva gravità del titolo del reato -, le modalità di esecuzione delle condotte delittuose imputate al OR, anche in forma associata, e, per queste, anche, la personalità dell'indagato. principio, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212), non impedisce di attribuire alle stesse modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 5644 cit., che richiama in motivazione: Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013 e Sez. 3, n. 44275 del 23/10/2007). Il Tribunale di Salerno ha infatti congruamente valorizzato le mansioni di spacciatore e di rastrellatore dei corrispettivi di cessione presso gli assuntori svolte dal OR ed il compiuto inserimento di questi nel sodalizio criminoso nella registrata periodicità delle forniture poste a sua disposizione e trattate (200-300 grammi ogni settimana) e dei conseguenti pagamenti all'associazione. 7 Nell'iter argomentativo osservato, che non si presta a censure di illogicità per disarmonie o finanche contraddittorietà, siffatte circostanze sono state ritenute espressive di una stabile appartenenza dell'indagato a settori illeciti e quindi di un sistema assurto a stile di vita, valutato dai Giudici del Riesame come capace di radicare nell'indagato un proposito criminoso all'acquisizione di facili guadagni e, quindi, di sostenere l'affermato pericolo di recidivanza. In siffatta cornice, di contro a quanto dedotto dal ricorrente, la mancata commissione di altri reati dopo la condotta contestata dovuta allo sfaldamento dell'associazione di cui l'indagato era affiliato, e non ad una spontanea interruzione del rapporto, è stata correttamente ritenuta dal Tribunale, con motivazione coerente ed esente da vizi giuridici, non espressiva di una cessazione dello stato di pericolo. Per richiamo contenuto nell'ordinanza del riesame al primigenio provvedimento cautelare, l'indicata conclusione risulta infatti sostenuta dalla pure riportata circostanza che il OR, aderendo all' associazione, avrebbe di fatto continuato in un'attività delinquenziale preesistente rispetto alla nascita del sodalizio criminoso. In detto contesto il Tribunale ha quindi correttamente degradato, in punto di logica significanza, il rilievo da attribuirsi al fattore tempo, e quindi alla circostanza che l'associazione non operi più da qualche anno e che negli stessi termini alla stessa non risulti più affiliato il OR. Detto fattore diviene infatti per le raggiunte conclusioni elemento di individuazione del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, in tal modo leggendosi, per il primo, nella restrizione domiciliare dal Tribunale ritenuta, la misura adeguata a contenere il pericolo di reiterazione, giusta isolamento dell'indagato dall'ambiente criminale.
4. Il quarto motivo con cui il ricorrente contesta la ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, va rigettato. Lo stesso è infondato ed anzi è da stimarsi da questa Corte, in quanto del tutto generico, inammissibile. Quelle portate sono infatti inammissibili mere contestazioni che, involgendo l'intero quadro probatorio cautelare come ritenuto in sede di riesame, non risultano rappresentative di una censura destinata, per necessaria specialità e puntualità di contenuto, ad assumere la veste stessa di motivo di ricorso.
5. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 0 0
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al processuali. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Laura Scalia Herhalin DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 19 NOV 2015 A DICAS M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U Piera Esposito/ S E S A Z N S I O T R O C 9 pagamento delle spese Il Presidente Domenico Carcano L