Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Le sentenze della Corte di Cassazione non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HE NE AR IN HACKETT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 40, presso lo studio dell'avvocato EMILIO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN BA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RONFINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
NU ZZ ALESSANDRO, NU ZZ EMANUELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 9033/97 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata 12/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Emilio RINALDI, per la ricorrente, Giulio CEVOLOTTO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SS CARNEVALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Treviso, BA AN chiedeva che fosse dichiarata l'ammissibilità dell'azione di paternità naturale che intendeva proporre per essere riconosciuta figlia di ER RD NT.
Essendo quest'ultimo deceduto il 4 giugno 1972 ed essendo venuti a mancare anche i genitori del presunto padre naturale, De TO AR, in data 20 ottobre 1977, e ER OH IN, in data 11 aprile 1983, in mancanza di eredi diretti del medesimo presunto padre, il ricorso veniva notificato alle sorelle viventi ed eredi del nominato ER OH IN: ER OA GA in Hacket, ER RN AR in Wilson, ER PA NE, vedova Adams. Il Tribunale, con decreto del 19 aprile 1995, dichiarava l'ammissibilità dell'azione ed il provvedimento veniva notificato alle tre sorelle ER il 19 giugno 1995, nessuna delle quali proponeva reclamo. Tale rimedio veniva, invece, sperimentato da IN IZ SS e IN IZ EM, quali eredi del presunto padre.
La Corte d'appello di Venezia, con decreto del 20 giugno 1996, dichiarava inammissibile il reclamo;
e, contro questo provvedimento, ricorrevano per cassazione ex art. 111 Cost. i IN IZ, lamentando di non essere stati parti nel giudizio di ammissibilità dell'azione, nonostante la loro qualità di litisconsorti necessari. Con sentenza n. 9033 del 1997, questa Corte cassava con rinvio al Tribunale di Treviso la decisione della Corte di appello, riconoscendo sussistente la lamentata pretermissione dei ricorrenti, ma rigettando l'eccezione di improponibilità del giudizio di riconoscimento della paternità, da questi ultimi sollevata in base ad asserita carenza di legittimati passivi.
Con ricorso notificato il 13 gennaio 1998, una delle tre sorelle ER, ed esattamente la sig.ra ER OA GA in Hacket, adducendo la sua mancata partecipazione ai giudizi di appello e di cassazione promossi dai sig.ri IN IZ ha proposto opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, primo comma cod. proc. civ., avverso la sentenza da ultima indicata. La Sig.ra BA AN ha proposto controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti, pur avendo ricevuto rituale notificazione del ricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente, premessa la deduzione della sua qualità di litisconsorte pretermessa nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto dell'opposizione, individua il pregiudizio arrecatole nella ritenuta ammissibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità naturale anche nel caso in cui manchino eredi diretti del presunto genitore defunto. Sollecita, quindi, in via principale, una pronuncia di segno opposto, nella risoluzione del problema ermeneutico posto dall'art. 276 cod. proc. civ., nella parte in cui questa norma identifica gli eredi del presunto genitore come legittimati passivi rispetto all'azione suddetta. Chiede, in subordine, la cassazione senza rinvio del decreto di ammissibilità della stessa azione, pronunciato dal Tribunale di Treviso il 10 aprile 1995, esulando la relativa domanda dalla giurisdizione del giudice italiano, siccome proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218. In ulteriore subordine, solleva la questione li legittimità costituzione, in relazione agli artt. 24, secondo comma, 30, ultimo comma e 42, ultimo comma Cost, dell'art. 276, primo comma cod. civ., nell'interpretazione datane dalla sentenza opposta, circa la suddetta questione di proponibilità dell'azione.
Il ricorso è inammissibile.
È, invero, avviso della Corte che le sentenze di cassazione non siano suscettibili del rimedio dell'opposizione di terzo. Ciò si desume sia dal tenore letterale delle disposizioni che regolano l'istituto, sia, e massimamente, da considerazioni di tipo sistematico.
Sotto il primo aspetto, si osserva che l'art. 405, secondo comma, cod. proc. civ., assegnando all'atto introduttivo del giudizio di opposizione la forma della citazione, somministra un primo indizio della presupposta impossibilità di adire la Corte di cassazione, il cui controllo è, invece, sollecitabile col ricorso. La rilevanza del dato testuale non è inficiata dalla sussistenza di procedimenti speciali che iniziano con ricorso, ma si concludono con sentenze certamente suscettibili di opposizione, come, ad esempio, quelle pronunciate secondo il rito del lavoro, in quanto la menzione della citazione rimane pur sempre sintomatica di una voluntas legis riferita, nel contesto storico della sua formulazione, alla forma ordinaria del giudizio di merito.
Del resto, ad una tale volontà corrisponde l'art. 325, il quale sia nel testo originario che in quello sostituito, dapprima dall'art.47 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e poi dall'art. 32 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nello stabilire i termini per le impugnazioni, ha riguardo esclusivamente al caso dell'opposizione di terzo avverso sentenze di merito e non anche avverso quelle di legittimità: ben vero si tratta dell'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., ma non è men vero che la differenza fra questo tipo di impugnazione e quello di cui al primo comma della medesima norma, mentre rileva sotto il profilo dei requisiti temporali di utilizzazione del mezzo (poiché, ove esso si ricolleghi ad una denuncia di dolo o collusione, è coerente con i principi generali che governano il sistema dei gravami, l'imposizione di un termine di decadenza decorrente dall'acquisita cognizione del presupposto legittimante), postula, invece, un'uguale idoneità alla rimozione della situazione antigiuridica lamentata dell'opponente, tale, quindi da non poterne desumere un diverso atteggiarsi rispetto alla provenienza delle sentenze impugnabili, nel senso che solo per l'uno e non per l'altro possano ritenersi sottratte al novero di queste ultime le sentenze di cassazione.
Lo stesso art. 408 cod. proc. civ., nel graduare la misura della pena pecuniaria, per il caso di opposizione inammissibile o rigettata ed in relazione ai diversi giudici dai quali può provenire la sentenza opposta, non reca alcuna menzione della Corte di cassazione. Sul piano sistematico, occorre, poi, rilevare che l'art. 404, primo comma cod. proc. civ. ricollega all'esecutività della sentenza il pregiudizio dei diritti del terzo, quale situazione che legittima all'opposizione.
Il caso della sentenza "passata in giudicato", essendo equiparato all'altro, in cui questa sia "comunque esecutiva", lascia, infatti, chiaramente intendere che la situazione pregiudizievole che accomuna le due ipotesi non nasce dall'attinta definitività dell'accertamento, ma dall'idoneità del medesimo a determinare modificazioni che coinvolgono la posizione giuridica del terzo, ovvero, come è stato osservato da autorevole dottrina, dalla sua esecutività intrinseca, rimanendo, quindi, le ipotesi stesse differenziate soltanto dal fatto che nel secondo il legislatore intende alludere alla idoneità della sentenza a costituire titolo per l'esecuzione forzata, anche prima del suo passaggio in giudicato, vale a dire alla sua estrinseca esecutività.
Dovendo siffatte modificazioni pregiudizievoli essere verificabili nei confronti di un soggetto che, per definizione, è rimasto estraneo al processo conclusosi con la sentenza opponibile, se ne desume la loro necessaria attinenza a situazioni giuridiche sostanziali, in rapporto di incompatibilità o interferenza con quelle dedotte in giudizio dalle parti, e, quindi, anche la necessità della loro causale imputazione ad un regolamento concreto degli interessi che derivi dalle statuizioni contenute nella sentenza medesima. Il che non è riferibile alla sentenza di legittimità, fatta eccezione per il caso di cassazione sostitutiva, consentita a sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353: ipotesi, peraltro, non ricorrente nella specie, sicché su di essa la Corte non è chiamata a pronunciarsi
Se, invero, la sentenza di legittimità è di rigetto del ricorso, l'esecutività pregiudizievole al terzo non può che derivare dal contenuto della decisone di merito confermata, in essa rinvenendosi quel regolamento di interessi che impinge su situazioni giuridiche proprie di soggetto che pur non ha assunto qualità di parte;
se, invece, è di cassazione con o senza rinvio, viene meno qualsivoglia statuizione conformativa degli interessi sostanziali in conflitto e perciò anche qualsiasi possibilità di coinvolgimento pregiudizievole della sfera giuridica del terzo, potendo, semmai, riprendere attualità la lesione di un suo diritto solo a seguito della sentenza del giudice di rinvio.
Si tratta di necessarie implicazioni della particolare posizione riservata al giudizio della Corte Suprema, non solo dall'ordinamento giudiziario, ma anche da quello costituzionale, sì da non renderla riconducibile puramente e semplicemente alla funzione di un giudice che sia deputato, ancorché in ultima istanza, alla realizzazione dello jus litigatoris.
Il vigente sistema processuale risulta, cioè, tuttora ispirato ad un modello di ricorribilità dei provvedimenti a fini di controllo da parte di un organismo di vertice che: a) compie il proprio esame a seguito di un ricorso configurabile come una querela nullitatis, anche quando il motivo di doglianza è un vizio di ingiustizia, e, quindi, più che come mezzo di gravame (inteso per tale quello che consente alla parte soccombente in un'istanza inferiore di provocare il riesame immediato della controversia in una nuova fase processuale al fine di mettere capo ad una nuova sentenza in sostituzione di quella precedente), come mezzo di impugnazione, diretto al riconoscimento della sussistenza del vizio che è titolo per l'annullamento della sentenza (iudicium rescindens), mentre solo in un secondo momento, ove l'annullamento sia avvenuto, e quindi sia stato rimosso l'ostacolo che si frapponeva all'esame della controversia originaria, questo riesame (iudicium rescissorium) può avvenire, ad opera di altro giudice, nei limiti in cui ha operato l'annullamento ed in cui si è prodotta, pertanto, la necessità di porre una nuova sentenza nel vuoto lasciato da quella annullata;
b) esplica la funzione positiva di unificare e disciplinare l'interpretazione giudiziaria del diritto.
L'essersi la Costituzione repubblicana ispirata a tale modello, se non implica che l'ordinamento giudiziario emanando in base alla VII disposizione transitoria risulti vincolato ad adottare nel dettaglio regole con quello coerenti, ne' che la specifica disciplina processuale del giudizio di cassazione debba necessariamente sovrapporsi a quella dettata dai codici di rito in vigore prima della legge fondamentale dello Stato (cfr., in tal senso, Corte Cost. n. 184 del 1974, secondo cui, in particolare, non è precluso al legislatore ordinario affidare alla Cassazione compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente la caratterizzano, esigendo l'ordinamento costituzionale che il controllo di legittimità dei provvedimenti giudiziari risulti sempre possibile, senza comportare impedimento all'ampliamento del sindacato della Corte), certamente impone che la tradizione sottesa al detto modello costituisca, quanto meno nelle sue linee fondamentali, una chiave di lettura della disciplina della materia, con effetto preclusivo di soluzioni del tutto alternative, come quelle che conducessero a disconoscere al ricorso per cassazione il valore di mezzo di impugnazione limitato e lo equiparassero ad un comune mezzo di gravame;
o che apparissero di problematica armonizzazione con quelle peculiarità di "corte regolatrice" che alla Cassazione derivano dalla sua posizione di vertice dell'ordinamento giudiziario, come emerge, in particolare dall'art. 111 Cost. allorché impone la regola dell'indeclinabilità del massimo giudice e, quindi, della sua "autorità" (il che, come è stato affermato dalla Corte costituzionale risponde non tanto all'interesse individuale della parte soccombente, quanto a quello generale a che risulti garantita e controllata le retta attuazione della legge: cfr. Corte cost. n. 117 del 1973 e n. 62 del 1981). I superiori rilievi sul l'incompatibilità fra sentenza di legittimità ed opposizione di terzo sono agevolmente riscontrabili con riguardo alla tradizionale configurazione di quest'ultimo istituto, come rimedio concesso ai titolari di diritti autonomi, incompatibili e prevalenti, in presenza del pregiudizio individuato nel così detto danno da esecuzione.
Occorre nondimeno osservare che, per ormai costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, uguale rimedio possono sperimentare quei soggetti che, come i litisconsorti necessari pretermessi, facciano valere un vizio del procedimento che abbia inciso sul contraddittorio e quindi sul proprio diritto di difesa: in tal caso l'opponente non fa valere, almeno immediatamente, un proprio diritto sostanziale, ma lamenta la violazione di un proprio diritto processuale, sicché non ha bisogno ne' di allegare l'ingiustizia della pronuncia opposta (Cass. 10 maggio 1985, n. 2918), ne' di formulare richieste di merito (Cass. 16 luglio 1983, n. 4896), essendo sufficiente constatare la violazione delle norme sull'integrità del contraddittorio perché ne consegua la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata. Ma neanche con riguardo ad ipotesi siffatte di legittimazione è configurabile l'opponibilità delle sentenze di cassazione, perché, a meno di una inammissibile cancellazione in via ermeneutica di una specifica prescrizione della norma di previsione (art 404, primo comma cod. proc. civ.), non può ignorarsi che la lesione di un tipico diritto strumentale come quello della difesa in giudizio, per essere rilevante ai fini della proposizione dell'opposizione, deve pur sempre risultare riferibile ad una sentenza dotata di esecutività (intrinseca o estrinseca), intesa nel senso, sopra esposto, di imposizione di un determinato regolamento degli interessi sostanziali in conflitto.
Ben può, allora, affermarsi che la pretermissione del litisconsorte necessario e la conseguente lesione del diritto di difesa integrano violazioni formali, le quali legittimano ex se all'opposizione; ma solo in quanto fondano una presunzione, in presenza di una sentenza dotata dei suddetti requisiti, di assoggettamento del caso controverso ad una regola materiale di contenuto pregiudizievole per quel terzo;
non anche che una tale presenza, nell'ipotesi in esame, non concorra al perfezionamento della fattispecie costitutiva della legittimazione all'opposizione. E, dunque, per le già esposte ragioni non può, ancora una volta, non ritenersi contemplato, dalla norma suddetta, il solo caso delle sentenze di merito, con esclusione di quelle di legittimità;
la denuncia della propria pretermissione è lo strumento col quale il terzo si afferma nell'opposizione come parte per rimuovere una sentenza che è resa sostanzialmente contro di lui, cioè disponendosi di una sua posizione giuridica, nonostante la sua assenza: e questa disposizione non è riferibile che alla sentenza confermata in cassazione o a quella pronunciata dal giudice di rinvio.
Nè può, infine, sottacersi che all'assunto dell'inammissibilità dell'opposizione offre non secondario riscontro il principio - che trova, a sua volta fondamento costituzionale - dell'inoppugnabilità delle sentenze di cassazione. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale (seppur con enunciazioni riguardanti essenzialmente il processo penale, ma logicamente riferibili anche al processo civile) è stato più volte affermato il principio della definitività delle sentenze suddette, che preclude l'ulteriore riesame di ogni questione di merito o di rito.
È, infatti, connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Corte di cassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma" (sent. n. 21 del 1982) - che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza ai rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di ulteriore sindacato (sent. n. 21 del 1982 cit.):
certezza che costituisce un valore costituzionalmente protetto in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre (ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle pronunce di cassazione.
In quest'ordine di idee, già in passato, la Corte
costituzionale aveva posto in evidenza "la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di ogni altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione" (sentenza n. 51 del 1970); ciò perché "esigenze di certezza delle situazioni giuridiche" richiedono che "ad un certo momento il processo si concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella definitività delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in judicando" (sentenza n. 136 del 1972). Anche più recentemente è stata ribadita la regola della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione (sentenza n. 247 del 1995), che comporta la sanatoria di tutte le nullità pregresse, anche assolute, "al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo" (sentenza n. 294 del 1995). Nè la costante univocità di questa linea giurisprudenziale può dirsi intaccata dalla estensione del rimedio della revocazione alle sentenze della Corte di cassazione, prima conseguente a pronunce del giudice delle leggi (sentt. nn. 17 del 1986 e 36 del 1991) e poi introdotta dal legislatore (art. 391-bis del codice di procedura civile), come è confermato dalla circostanza che il principio della irrevocabilità ed incensurabilità delle sentenze della Corte di cassazione è stato, anche successivamente, da quel giudice riaffermato (sentenze nn. 247 e 294 del 1995, citate). E, quel che massimamente rileva ai fini della presente decisione, deve osservarsi come la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 245 del 1996, ha avuto precipuo riguardo al caso di sentenze di cassazione eventualmente viziate da violazione del principio del contraddittorio - al cui ambito concettuale è riconducibile, in sostanza anche la pretermissione di un litisconsorte necessario - ed ha ritenuto che non possa non prendersi atto che lo strumento adeguato per porre rimedio ad un siffatto "vizio -ove non causato da un errore revocatorio che già attualmente dà ingresso al rimedio della revocazione ex art. 391 -bis del codice di procedura civile - potrebbe essere costituito soltanto dalla previsione di un mezzo straordinario di impugnazione"; laddove "l'introduzione di un tale rimedio straordinario e la sua disciplina, quanto ai presupposti e alle modalità di esperimento dello stesso, non possono che rientrare nella discrezionalità del legislatore". Questa prospettazione, a sua volta non è nuova nella giurisprudenza della Corte costituzionale che si era già in tal senso espressa nella citata sentenza n. 294 del 1995, con la quale, in riferimento ad eventuali errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione, aveva affermato che l'introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione per ovviare a tali errori comporta innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità; nonché nella sentenza n. 21 del 1982, con la quale, in relazione, ancora una volta, ad un caso di dedotta violazione del principio del contraddittorio - aveva ritenuto che, pur trattandosi di una situazione "di indubbia gravità", solo il legislatore potrebbe porvi rimedio introducendo un mezzo straordinario di impugnazione.
Deve, dunque, ribadirsi, anche alla luce di queste ultime considerazioni, il rilievo di inammissibilità del ricorso. In relazione alle particolarità della questione controversa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione, fra le parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999