Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NIVOLI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1476/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Orsini Parte_1
Francesco Maria, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Orsini Controparte_1
Francesco Maria, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/06/1984 in Cascia (PG), che dall'unione è nato il figlio
[...] ad oggi maggiorenne ed autonomo, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2) l'attuale abitazione familiare di Poggiodomo (PG), Strada Provinciale n. 21, di proprietà della
Sig.ra , rimane nella piena e libera disponibilità di quest'ultima, insieme a tutti gli Controparte_1 arredi e corredi;
3) i Sigg.ri ed dichiarano di essere lavoratori subordinati per Controparte_1 Parte_1 cui danno atto e riconoscono di godere di adeguati redditi propri, essendo economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4) i ricorrenti, infine, dichiarano di aver già compiutamente definito, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto economico tra di essi intercorrente e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro;
5) i Sigg.ri ed rinunciano espressamente ai termini per la Controparte_1 Parte_1 proposizione dell'impugnazione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato in Cascia (PG) in data 10/06/1984, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di CASCIA
(PG) (atto n. 20, parte II, Serie A, Uff.
1. anno 1984); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti