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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2024, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1976/2024 proposta da:
(C.F. ) con l'Avv. Paola Moscatelli con domicilio Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Vigevano (PV), in via San Giacomo, n. 7/2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) non comparso in udienza e dichiarato contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni sullo status
pagina 1 di 2 Premesso che l'odierno resistente non è comparso all'udienza del 24 ottobre 2024 e, conseguentemente, è stato dichiarato contumace, la ricorrente ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente che dopo la separazione, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 761 del 2023 le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1 CP_1
in Pavia, il giorno 21 gennaio 2009 (atto n. 9, Parte I, anno 2009);
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1976/2024 proposta da:
(C.F. ) con l'Avv. Paola Moscatelli con domicilio Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Vigevano (PV), in via San Giacomo, n. 7/2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) non comparso in udienza e dichiarato contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni sullo status
pagina 1 di 2 Premesso che l'odierno resistente non è comparso all'udienza del 24 ottobre 2024 e, conseguentemente, è stato dichiarato contumace, la ricorrente ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente che dopo la separazione, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 761 del 2023 le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1 CP_1
in Pavia, il giorno 21 gennaio 2009 (atto n. 9, Parte I, anno 2009);
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2