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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 167/2025 R.G. tra nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio GRIO, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma alla piazza Ruggero Di Sicilia – n. 1, indirizzo PEC:
; Email_1
- ATTORE/OPPONENTE –
e
, cod. fisc./partita IVA: , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar – n. 14, indirizzo PEC:
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Tudisca, cod. Email_2 fisc.: , indirizzo PEC: C.F._3 Email_4
- CONVENUTA/OPPOSTA -
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), Sede di Roma Aurelio, in persona del Direttore Regionale del Lazio pro-tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Civitavecchia, V. Sofia de Filippi Mariani s.n.c., presso l'Avv. Marco
Moretti ( , che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle C.F._4 liti
CONVENUTA - OPPOSTA TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento – accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia:
- Sospendere l'efficacia dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata nr. 09720249041846570/000;
- Accertare e dichiarare non dovute, per il decorso del termine di prescrizione ex art. 3 comma 9 della L. 8 agosto
1995, n. 335, le somme sottese alle cartelle di pagamento nr. 09720170271407406000; la nr.
09720190002589046000; la nr. 097202018896523700; la nr. 39720160018175888000 e per l'effetto, annullare i debiti sottesi alla intimazione di pagamento 09720249041846570/000 .
Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali
(15%), CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per la convenuta costituita CP_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via pregiudiziale, per i motivi esposti in narrativa, anche d'ufficio, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Tributario, Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma;
- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione;
- nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto. - confermare la validità e la legittimità dell'intimazione di pagamento n.09720249041846570000, ritenendo e dichiarando che la procedura di riscossione intrapresa dall' è legittima. Con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_4
Per la convenuta costituita CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: CP_
1. In via preliminare, per quanto di ragione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in relazione agli eventuali, non creduti, vizi della procedura esecutiva impugnata;
CP_
2. Nel merito, respingere ogni domanda avversaria, relativamente al credito con conferma delle somme già specificate nelle cartelle esattoriali;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, tenere indenne CP_ l' dalle spese di lite, per quanto sopra argomentato e dedotto.
In via istruttoria, nell'ipotesi di mancata e tempestiva costituzione di disporre Controparte_1
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l'acquisizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210, 211 e 421 c.p.c., della prova delle notifiche delle n. 2 cartelle CP_ esattoriali di competenza e delle successive attività esecutive poste in essere.
Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2024 proponeva Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720249041846570/000 per il credito complessivo di € 39.414,02, notificata il 25 marzo 2024.
La suddetta intimazione di pagamento conteneva, tra le altre, la seguente cartella di pagamento rispetto alla quale l'opponente chiedeva dichiararsi la prescrizione dei crediti nelle stesse indicati:
- n. 09720170271407406000 relativa a rate premio per l'anno 2017 nonché relative CP_2 sanzioni civili;
Deduceva quale primo motivo di opposizione l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento in quanto tutte le cartelle sarebbero state notificate in date anteriori al
2018 oppure non notificate in precedenza.
Rilevava l'ulteriore motivo di “illegittimità (…) nella parte dello stesso in cui è riportato l'importo relativo alla voce "spese esecutive" ed inserito nell'importo totale dell'intimazione di pagamento di euro 476,66” in quanto è indicata “esclusivamente la cifra totale senza alcuna indicazione dei metodi di calcolo e senza che venga specificato il conteggio su cui si basa”.
Eccepiva, infine, genericamente l'irregolarità del procedimento notificatorio.
Con provvedimento emesso in data 29 novembre 2024 questo Giudice rilevato che la cartella di pagamento n. 09720190002589046000 nella parte in cui reca ad oggetto le rate relative al premio per l'anno 2018 e le relative sanzioni civili è di competenza del Tribunale Ordinario in CP_2 funzione di Giudice del Lavoro, disponeva la separazione della domanda inerente tali rate, la chiamata in giudizio dell' e la conversione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. CP_2
Effettuata la separazione dei giudizi, la chiamata in causa dell' che si costituiva chiedendo CP_2 il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito portato nella intimazione di pagamento impugnata poiché la stessa riguarda una cartella per sanzioni e premio CP_2 notificata in data 17/09/2018 e tali crediti sono assimilabili a tributi aventi cadenza periodica,
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ogni anno cosicchè trova applicazione l'art. 2948 comma IV cod.civ, il quale prevede una prescrizione quinquennale, con conseguente prescrizione della stessa in data 31/12/2023.
L' ha dedotto: Controparte_4
a) l'inammissibilità dell'opposizione poiché presentata avverso un atto della riscossione preceduto dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento, mai opposte ragion per cui divenute definitive;
b) l'insussistenza della prescrizione per l'intervenuta notifica di vari atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento n.09720169008694646000 notificata in data
26.05.2016, n.09720199059589952000 notificata in data 10.02.2020, n.
09720239015217859000 notificata in data 14.02.2023, del preavviso di fermo n.09780201900084786000 notificato in data 23.12.2019).
Il motivo sub a) è infondato in quanto la parte opponente non ha dedotto che la prescrizione si sia maturata prima della notifica della cartella di pagamento ma che la prescrizione è intervenuta tra la notifica della cartella di pagamento in data 17/09/2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento in data 25 marzo 2024 e, quindi, non poteva che farsi valere nel giudizio di accertamento negativo del credito conseguente a tale intimazione di pagamento.
L'eccezione sub b) è invece fondata in quanto la parte convenuta nel costituirsi nel giudizio principale ha dato prova della notifica del preavviso di fermo n.09780201900084786000 notificato in data 23.12.2019, della intimazione di pagamento n.09720199059589952000 notificata in data 10.02.2020, e della intimazione di pagamento n. 09720239015217859000 e tali atto hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
Poiché dopo che la notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione di un credito previdenziale ( o , è di 5 anni (cfr. Cass. 1652/2020) il credito non è quindi CP_2 CP_5 prescritto
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore degli enti opposti sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 applicando il parametro minimo in relazione al valore della causa in considerazione della limitata difficoltà del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
167/2025 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
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- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidando a Parte_1 favore di e di in euro 332,00 ciascuna oltre rimborso Controparte_4 CP_2 spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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