Articolo 47 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 gennaio 1992
Art. 47. (Termini per le impugnazioni)
1- Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostiutito dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello la revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello".
Nota all'art. 47:
- Il testo dell' art. 325 del codice di procedura civile , come modificato dalla qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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