Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 47. (Termini per le impugnazioni)
1- Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostiutito dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello la revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello".
Nota all'art. 47:
- Il testo dell' art. 325 del codice di procedura civile , come modificato dalla qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta".
1- Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostiutito dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello la revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello".
Nota all'art. 47:
- Il testo dell' art. 325 del codice di procedura civile , come modificato dalla qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta".
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 21/02/2022, n. 304Provvedimento: […] I 6.12.2006, n. 26171, per cui l'art. 336 c.p.c. – nel testo novellato dall'art. 47 della legge n. 353/1990 -, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione).Leggi di più...
- giudicato·
- restituzione somme pagate·
- sussidiarietà azione·
- art. 336 c.p.c.·
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 2041 c.c.·
- ingiustificato arricchimento·
- revoca decreto ingiuntivo·
- forma scritta ad substantiam