Articolo 32 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 31Articolo 33
Versione
12 dicembre 1991
Art. 32. Termini per le impugnazioni 1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".
Nota all'art. 32:
- Il testo dell' art. 325 del codice di procedura civile , gia' modificato dall' art. 47 della legge 27 novembre 1990, n. 353 , come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'apposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta giorni.
E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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