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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3362/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliata a Modica, nella Via Modica Sorda n. 164, presso lo studio dell'Avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva Gruppo UK AL , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'AL del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea 3
Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio Persona_1
2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -
La Spezia (SP)
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il D.I. n. n. 1158/2022, emesso in data 01 settembre 2022 dal Tribunale di Ragusa, in seno al procedimento n. 2887/2022 R.G., con il quale le si ingiungeva di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 5.196,43, oltre agli interessi come richiesti e alle spese della procedura monitoria. Chiedeva l'opponente “Accertare e dichiarare per i motivi meglio dedotti in narrativa la nullità o comunque la illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo, difettando i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per la relativa concessione ed emissione;
Conseguentemente dichiarare che nulla risulta essere dovuto dalla Sig.ra Parte_1 alla in persona del legale rappresentante p.t.; Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi difensivi”.
Si costituiva la quale chiedeva “- dichiarare l'inammissibilitá Controparte_1 della presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto priva di specifica e valida procura alle liti;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non 4
creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1158/2022, R.G. n. 2887/2022, del 01/09/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1158/2022, R.G. n. 2887/2022, del 01/09/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Con ordinanza del 14.02.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e si assegnava alla parte opposta il termine ex art. 5 Dlgs.n. 28/2010 ai fini dell'esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto infondata deve intendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Nel contratto di mutuo, infatti, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 17798/2011).
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 4232/2023). 5
Nella specie, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale deve individuarsi non già nella data di conclusione del contratto di finanziamento (il 23.03.2010, con decorrenza degli effetti dal 25.03.2010), bensì in quella di scadenza dell'ultima rata del prestito, nella specie l'01.04.2015.
Nelle more sono intervenuti degli atti interruttivi, quali la lettera ricevuta il 26.04.2017, e la successiva notifica del decreto ingiuntivo opposto, in data 30.09.2022.
Ne consegue che la prescrizione ordinaria decennale non può intendersi ancora maturata.
Altrettanto infondata appare la contestazione di parte opponente relativa all'omessa notifica, o comunicazione, dell'avvenuta cessione del credito vantato nei confronti dell'opponente medesimo in favore della CP_1
[...]
Ed invero, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 5997 del 17.03.2006; Cass. Sez. 6-1, ord.n. 20495/2020). 6
Nella fattispecie concreta è stato prodotto sia l'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale tiene luogo dei citati incombenti, al fine di agevolare le cessioni di crediti in blocco, dispensando il cessionario dalla notifica o comunicazione nei confronti di ognuno dei debitori ceduti, che, comunque, la comunicazione di all'opponente dell'avvenuta CP_1 cessione del credito in questione, recante data 18.04.2017.
In ogni caso, ai fini della notifica della cessione del credito, non si richiedono particolari formule sacramentali, potendosi riconoscere tale effetto anche alla notifica della citazione da parte del cessionario, introduttiva del giudizio de quo.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame non può essere accolta, e il decreto ingiuntivo impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1158/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
30.08.2022, depositato il 01.09.2022 (proc.n. 2887/22 r.g.), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna la a rifondere le spese processuali sostenute Parte_1 dalla controparte, da liquidarsi in euro 900,00 a titolo di Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Così deciso, in Ragusa il 16 giugno 2025.
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Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo