Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 8412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 8412/2023 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Orbassano n. 207, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Carpano (C.F. ) e Paola Beatrice Carpano (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.F._3 via Virle n. 10, come da procura in atti
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 residente in [...] C.F._4
Resistente (Contumace)
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo Giudice
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 23 novembre 2023 esponeva Parte_1 che, con atto di citazione del 26.1.2010, conveniva avanti al Tribunale di Salerno il IG.
chiedendo emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. in forza di Controparte_1 preliminare stipulato tra le parti avente ad oggetto un appartamento sito in Eboli (Sa), via G. Vacca n. 13 (iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio 1, particella 143, subalterno 9). Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza n. 1118/2020 del 27.4.2020 e traferiva alla IG.ra , “all'esito del versamento del saldo prezzo indicato Pt_1
1
nell'importo di € 7.828,00”, la piena proprietà dell'appartamento, condannando il IG.
al pagamento delle spese di lite e di CTU. La sentenza veniva trascritta il CP_1
21.7.2020 ed in pari data veniva iscritta ipoteca legale di € 7.828,00 per il saldo prezzo.
Con sentenza n. 644/2022 del 25.5.2022 la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello del IG. , condannandolo al pagamento delle spese del grado. CP_1
Con raccomandata a/r del 18 aprile 2023 la IG.ra , a mezzo del suo procuratore, Pt_1 comunicava al IG. che il credito di 7.828,00 vantato nei confronti della CP_1 ricorrente a saldo del prezzo di vendita, si era estinto per compensazione ex art. 1241 c.c. per il sorgere dei corrispondenti crediti della IGnora per spese legali ed Pt_1 accessori, pari a complessivi euro 11.627,24 e anzi, che la IGnora risultava Pt_1 avere un credito di euro 3.086,24 nei confronti del IG. . Diffidava, pertanto, CP_1 il resistente al pagamento di euro 3.086,24 e a fare quanto necessario per la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in suo favore per il saldo del prezzo di vendita dell'immobile. La diffida veniva restituita con l'indicazione “sconosciuto”.
La IG.ra adiva, pertanto, l'autorità giudiziaria onde sentire dichiarare la Pt_1 estinzione per compensazione del proprio debito di € 7.828,00 per il residuo del prezzo di vendita spettante al IG. e, conseguentemente, ordinare la cancellazione CP_1 dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.7.2020 al Registro generale n. 21738 ed al Registro particolare n. 2673 dell'Ufficio Provinciale di Salerno sull'immobile in questione.
Il IG. restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 18/11/2024, svoltasi tramite deposito di note scritte sostitutive, gli avvocati di parte ricorrente richiamavano le conclusioni di cui all'atto introduttivo e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, senza ulteriore deposito di memorie. Il giudice, lette le note di udienza, assegnava la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del IG. , il quale non Controparte_1 si è costituito nonostante la ritualità della notifica.
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 1243 del codice civile stabilisce che la compensazione avviene solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed eIGibili.
La ricorrente vanta un credito di € 11.627,24 totali, in forza di due sentenze ed accessori. Precisamente, gli importi dovuti dal IG. alla IG.ra sono: CP_1 Pt_1
€ 5.960,66 a titolo di compensi liquidati con la sentenza di primo grado;
€ 767,58 per quanto versato al CTU;
€ 311,50 a titolo di imposta di bollo e ipotecaria sulla sentenza 2 N. RG. 8412/2023
traslativa della proprietà; € 401,50 a titolo di imposta di bollo e ipotecaria sulla iscrizione dell'ipoteca legale;
€ 4.186,00 a titolo di compensi liquidati con la sentenza d'appello.
Il IG. a sua volta vanta un credito di euro 7.828,00 nei confronti della CP_1 ricorrente come da sentenza n. 1118/2020 del 27.4.2020 per saldo prezzo di acquisto dell'appartamento sito in Eboli, via G. Vacca n. 13 (iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio 1, particella 143, subalterno 9).
Dalla lettura degli atti di causa è risultato provato che il credito di euro 7.828,00 vantato dal IG. per saldo prezzo e quello di euro 11.627,24 vantato dalla IG.ra CP_1
a titolo di compensi liquidati con due sentenze ed accessori sono entrambi Pt_1 certi, liquidi ed eIGibili.
Va pertanto accolta la domanda e va dichiarata l'estinzione del credito principale del IG. pari ad euro 7.828,00 per compensazione legale, a decorrere dalla sua CP_1 coesistenza con il controcredito di euro 11.627,24 della IG.ra . Pt_1
Va ordinato al Conservatore dei registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 30.4.2020 al Registro generale n. 21738 ed al Registro particolare n. 2673 dell'Ufficio Provinciale di Salerno, con esonero di ogni responsabilità a carico del IG. Conservatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente dichiara l'estinzione del credito principale del IG. pari ad euro 7.828,00 per compensazione legale, a CP_1 decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito di euro 11.627,24 della IG.ra ; Pt_1
- ordina al Conservatore dei registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 30.4.2020 al Registro generale n. 21738 ed al Registro particolare n. 2673 dell'Ufficio Provinciale di Salerno, con esonero di ogni responsabilità a carico del IG. Conservatore.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente nella misura di euro 4000,00 per compensi professionali oltre accessori per legge e spese vive per euro 120
Salerno 7 feb. 25
3 N. RG. 8412/2023
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
4