Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 796 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA
E
con il patrocinio dell'Avv. TOMASI MARCO Controparte_1
RA ND con il patrocinio dell'Avv. MARTELLACCI DANIELE
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio ( a seguito di ricorso della Procura della
Repubblica ai sensi dell'art. 6 comma II seconda parte legge 162/14 Conclusioni delle parti e RA ND: si riportano Controparte_1 all'accordo
(dichiarano a tutti gli effetti di legge di voler sciogliere il matrimonio secondo i seguenti termini: il sig. verserà, a titoli di assegno divorzile, la somma mensile Controparte_1 complessiva di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente ogni mese il sig. si impegna a versare alla sig.ra ER RA, contestualmente Controparte_1 alla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 3.000.00)
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 6 comma II seconda parte legge 162/14 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara esponeva:
i sigg. e RA ND avevano contratto matrimonio Controparte_1 con rito civile nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in data 06/12/2008; con accordo ex art. 6 l. 162/14 i coniugi avevano deciso di sciogliere il matrimonio, prevedendo, fra l'altro, un assegno divorzile di importo inferiore all'assegno separativo.
Il PM aveva quindi disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale non essendo chiare le motivazioni poste a fondamento di tale riduzione.
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Il sig. dichiara che la riduzione dell'assegno è stata decisa in funzione del CP_1 proprio pensionamento. La sig.ra ER conferma quanto detto dal sig. e dichiara che l'accordo è CP_1 adeguato alle necessità proprie e del marito Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
La riduzione dell'assegno versato alla moglie trova ragione nella contrazione del reddito del marito ed è parzialmente compensata dal versamento di € 3000,00 concordato dalla parti.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/12/2008 in S. Giovanni in Persiceto da e RA ND e Controparte_1 trascritto al n. 39 parte I del Registro degli atti di matrimonio alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di S. Giovanni in Persiceto di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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