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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore- ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3007/2020, del 2 - 17 dicembre 2020, iscritto al n. 2820/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in , alla via Unità Italiana n. 28, in persona in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Michele Pascarella (c.f.:
); C.F._1
APPELLANTE
E
(S O C. M A N D. .L.) (codice fiscale CP_1 Controparte_2
), con sede in , al Viale Lincoln n. 69, costituitasi in persona Dr. P.IVA_2 Pt_1
, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
_______________________________________________________________________
n. 2820/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
c.p.c. dall'Avv. Francesco Picazio (c.f.: ; C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (e per essa la società Parte_2
mandataria , chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_3
Vetere di ordinare all' il pagamento della somma di € 18.203,11, oltre CP_4 interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/02 “dalla data contrattuale di scadenza
(1.8.2017)”, quale corrispettivo dovuto a saldo delle fatture n. 1 del 24.02.2017, n. 2 del
23.03.2017 e n. 3 del 11.04.2017 emesse dal per prestazioni Controparte_2
sanitarie rientranti nella branca di Patologia Clinica eseguite dal mese di gennaio al mese di marzo del 2017 in favore di pazienti del Servizio Sanitario Nazionale in regime di
Cont accreditamento provvisorio con l in virtù del contratto sottoscritto ai sensi dell'art. Cont 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra l' ed il CP_2
nelle annualità 2016 e 2017.
[...]
Con decreto ingiuntivo n. 2220/2018 emesso il 21 settembre 2018 il Tribunale
Cont ingiungeva all' il pagamento, in favore della della somma richiesta, CP_1
“oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02”. Cont Ricevutane la notificazione il 4 ottobre 2018, l' con atto di citazione notificato alla controparte il 12 novembre 2018, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo deducendo, dopo aver invocato il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, che il credito reclamato dalla controparte era privo “dei caratteri della certezza, esigibilità e liquidità”, in quanto eccedente il superamento dell'ineludibile limite di spesa previsto dal contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, esponeva che il limite di spesa relativo al primo trimestre del 2017 attribuito al Controparte_2 era stato determinato nell'importo di € 131.740,54, “tenuto conto delle richieste di note di credito per complessivi € 2.809,65 e della RTU di € 27.618,75” per cui, a fronte di un acconto liquidatogli pari a € 145.952,05, andavano restituiti € 14.211,51. Inoltre, eccepiva che il credito vantato dalla controparte non risultava provato, stante l'inidoneità delle fatture a costituire un valido mezzo di prova ed invocava l'abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito, poiché la controparte aveva “chiesto ed ottenuto 2 decreti ingiuntivi dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario, stesso Giudicante (n.
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n. 2820/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2220/2018 e 2222/2018) riferiti al medesimo contratto in essere con l' Parte_1
prot. 24098/2017 ma non ha neanche dedotto la sussistenza di un oggettivo
[...] interesse al frazionamento della tutela processuale” (pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.).
La , costituitasi il 12 febbraio 2019, contestava quanto dedotto dalla CP_1
controparte, specificando, in merito al presunto frazionamento del credito, che
“l'interesse a chiedere un decreto ingiuntivo per trimestre sta nella stessa regolamentazione dei rapporti tra le parti che prevedono la trimestralizzazione con regressioni tariffarie autonome tra loro in relazione allo svolgimento del rapporto e ai saldi trimestrali”.
All'esito del processo, il Tribunale, con sentenza n. 3007/2020, rigettava Cont l'opposizione dell' In particolare, accertava la giurisdizione del giudice ordinario, e riscontrava che l'opponente non aveva assolto al suo onere di provare l'eccepito superamento del tetto di spesa, in quanto non aveva dimostrato di aver inviato alcuna comunicazione circa la data presuntiva di superamento del tetto di spesa, così come previsto dall'art. 5 del contratto, né i criteri attraverso i quali si era pervenuti alla determinazione della R.T.U. applicata. Cont Pertanto, confermava il decreto ingiuntivo n. 2220/2018 e condannava l' al pagamento delle spese di lite.
Cont Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato alla controparte il 15 giugno 2021, articolando i seguenti motivi di appello:
A) con il primo motivo ha sollevato nuovamente il difetto di giurisdizione.
B) con il secondo motivo ha censurato “la sentenza de quo nella parte in cui ha Con rigettato l'eccezione e domanda dell' opponente relativa all'accertamento della carenza di legittimazione passiva dell' , della non debenza dell'importo ingiunto Pt_4
in ragione del superamento dei tetti di spesa e della conseguente applicazione della
R.T.U., contrattualmente previsti, nonché in ragione della mancata emissione a parte dell'opposta delle dovute note credito”, affermando che: “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo (Cfr. Corte di Appello di Napoli
n. 1747 del 2014), sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla
o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” (pag. 13 dell'atto di
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n. 2820/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
appello); “erronea e priva di fondamento è la valutazione del giudice di primo grado che la clausola contrattuale che subordina il pagamento dei saldi ai centri – strutture private accreditate alla previa emissione delle note credito (anche per RTU) richieste all' Pt_4
sarebbe contraria a buona fede e correttezza contrattuale in quanto al contrario tale
[...] clausola liberamente accettata dall'opposta è finalizzata a garantire i limiti spesa sanitaria e di bilancio (posti dalle normative statali e regionali) ed evitare il pagamento di prestazioni prive di copertura finanziaria, quindi a garantire il rispetto di principi economici – finanziari i rilievo anche costituzionale e comunque superiori a quello dell'autonomia contrattuale” (pag. 16 dell'atto di appello).
C) con il terzo motivo ha denunciato un'omissione di pronuncia da parte del
Tribunale, evidenziando di aver eccepito, nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, l'inidoneità probatoria della fatture per dimostrare la sussistenza del credito reclamato, nonché, l'indebito frazionamento del credito, questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato.
D) Con il quarto motivo di appello ha contestato il dispositivo della sentenza e la condanna alle spese di lite.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto V) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del
Tar Campania – Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 3007/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2220/2018) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
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(già Prima sezione civile bis)
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II), III)
e IV) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 3007/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di Pt_4
legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2220/2018) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata il 7 gennaio 2022, si è costituita la che ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto contenente la mera ripetizione delle argomentazioni già svolte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed ha comunque dedotto la sua infondatezza nel merito.
Alla prima udienza del 18 gennaio 2022 la Corte si è riservata e, con ordinanza del 3 febbraio 2022: ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
ha invitato, “ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., l'Avv. Francesco
Picazio a farsi rilasciare e produrre in giudizio entro il termine perentorio del 31 marzo
2022 una valida procura ad litem nonché a chiarire i rapporti tra la e la CP_1
; ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle Parte_3
conclusioni.
All'udienza del 15 ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo alle parti i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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(già Prima sezione civile bis)
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia notevolmente prolisso (e con CP_1
una veste grafica che di certo non ne agevola la lettura), è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va necessariamente esaminato prima degli altri quello relativo al difetto di giurisdizione che, tuttavia, è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno di riferimento. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio del potere discrezionale della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il
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"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (cfr. ex multis, Cass. 372/2021).
3. È invece fondato – ed addirittura assorbente rispetto alle altre questioni - il terzo motivo, relativo all'omessa pronuncia del Tribunale in ordine all'illegittimo frazionamento del credito.
Va premesso al riguardo che, in considerazione della natura dell'appello, l'omessa pronuncia su tale questione comporta soltanto che essa debba essere esaminata in questa sede. Nel caso di specie è ravvisabile l'abuso del processo attraverso l'illegittimo frazionamento del credito.
Va osservato che, dopo la prima sentenza su tale questione (Cass. SS.UU.
23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che provvede alla parcellizzazione della domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.” (Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi sono poi stati estesi anche al caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi (Cass. 24168/2023) nonché al processo esecutivo (Cass. 13606/2024).
Orbene, la massima appena richiamata si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame in cui la ATI, con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede (n. CP_1
2220/2018), ha fatto valere il credito riguardante le prestazioni svolte nel primo trimestre
2017 e con il decreto n. 2222/2018 quello relativo alle prestazioni svolte nel terzo
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trimestre 2017, tutte derivanti dall'unico contratto sottoscritto il 26/1/2017. Entrambi i decreti ingiuntivi sono stati emessi in pari data (21/9/2018), sicché non appare convincente la giustificazione addotta dalla creditrice nella comparsa di costituzione in primo grado nella quale si legge “che l'interesse a chiedere un decreto ingiuntivo per trimestre sta nella stessa regolamentazione dei rapporti tra le parti che prevedono la trimestralizzazione con regressioni tariffarie autonome tra loro in relazione allo svolgimento del rapporto e ai saldi trimestrali. Vi è una ragionevolezza oggettiva che non può essere svilita, neanche in un'ottica strumentale processuale come ne fa controparte”.
Tale giustificazione avrebbe potuto avere un senso se i ricorsi fossero stati depositati immediatamente dopo il termine di ciascun trimestre;
nel caso in esame, invece,
i ricorsi sono stati depositati presumibilmente nella stessa data (o, comunque, a distanza di brevissimo tempo, dal momento che i decreti ingiuntivi sono stati entrambi emessi
21/9/2018 ed hanno i nn. 2220/2018 e 2222/2018), dopo che l'annualità di riferimento era terminata da nove mesi. Dunque, non è davvero ravvisabile alcun interesse della creditrice ad agire separatamente per i crediti maturati nei diversi trimestri dell'anno
2017. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l'art. 5 bis del contratto prevede un meccanismo di compensazione dello sforamento del tetto di spesa entro i limiti ivi previsti tra i diversi trimestri dell'anno, così evidenziando l'unicità del rapporto e la stretta correlazione tra i compensi dovuti per i diversi periodi.
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta nel presente giudizio è improponibile, circostanza che ne consente comunque la riproponibilità in un altro giudizio nel quale far valere l'intera pretesa (cfr. Cass. 24371/2021); ciò comporta l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Non può invece pronunciarsi la condanna dell' alla restituzione delle CP_1
Cont somme versate, dal momento che l' ha formulato la relativa domanda solo in via eventuale (“…la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado…”) senza specificare se tali pagamenti siano stati realmente eseguiti ed a maggior ragione senza documentarli.
4. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, CP_1
Cont in favore dell' delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi - in base ai
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(già Prima sezione civile bis)
parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 a €
26.000,00 - nei seguenti importi: processo di primo grado
€ 600,00 per la fase di studio
€ 400,00 per la fase introduttiva
€ 900,00 per la fase di trattazione
€ 900,00 € per la fase decisoria processo di appello
€ 600,00 per la fase di studio
€ 500,00 per la fase introduttiva
€ 1.000,00 per la fase di trattazione
€ 1.000,00 € per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere n. 3007/2020 del 2 - 17 dicembre 2020, proposto dalla
[...]
: CP_4
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione proposta dall' e revoca il decreto ingiuntivo n. 2220/2018 del CP_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
B) condanna la al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1 CP_4 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in € 2.800 per compenso professionale ed € 420 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il processo di appello, in € 3.100 per compenso professionale ed € 465 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore- ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3007/2020, del 2 - 17 dicembre 2020, iscritto al n. 2820/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in , alla via Unità Italiana n. 28, in persona in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Michele Pascarella (c.f.:
); C.F._1
APPELLANTE
E
(S O C. M A N D. .L.) (codice fiscale CP_1 Controparte_2
), con sede in , al Viale Lincoln n. 69, costituitasi in persona Dr. P.IVA_2 Pt_1
, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
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n. 2820/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
c.p.c. dall'Avv. Francesco Picazio (c.f.: ; C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (e per essa la società Parte_2
mandataria , chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_3
Vetere di ordinare all' il pagamento della somma di € 18.203,11, oltre CP_4 interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/02 “dalla data contrattuale di scadenza
(1.8.2017)”, quale corrispettivo dovuto a saldo delle fatture n. 1 del 24.02.2017, n. 2 del
23.03.2017 e n. 3 del 11.04.2017 emesse dal per prestazioni Controparte_2
sanitarie rientranti nella branca di Patologia Clinica eseguite dal mese di gennaio al mese di marzo del 2017 in favore di pazienti del Servizio Sanitario Nazionale in regime di
Cont accreditamento provvisorio con l in virtù del contratto sottoscritto ai sensi dell'art. Cont 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra l' ed il CP_2
nelle annualità 2016 e 2017.
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Con decreto ingiuntivo n. 2220/2018 emesso il 21 settembre 2018 il Tribunale
Cont ingiungeva all' il pagamento, in favore della della somma richiesta, CP_1
“oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02”. Cont Ricevutane la notificazione il 4 ottobre 2018, l' con atto di citazione notificato alla controparte il 12 novembre 2018, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo deducendo, dopo aver invocato il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, che il credito reclamato dalla controparte era privo “dei caratteri della certezza, esigibilità e liquidità”, in quanto eccedente il superamento dell'ineludibile limite di spesa previsto dal contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, esponeva che il limite di spesa relativo al primo trimestre del 2017 attribuito al Controparte_2 era stato determinato nell'importo di € 131.740,54, “tenuto conto delle richieste di note di credito per complessivi € 2.809,65 e della RTU di € 27.618,75” per cui, a fronte di un acconto liquidatogli pari a € 145.952,05, andavano restituiti € 14.211,51. Inoltre, eccepiva che il credito vantato dalla controparte non risultava provato, stante l'inidoneità delle fatture a costituire un valido mezzo di prova ed invocava l'abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito, poiché la controparte aveva “chiesto ed ottenuto 2 decreti ingiuntivi dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario, stesso Giudicante (n.
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n. 2820/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2220/2018 e 2222/2018) riferiti al medesimo contratto in essere con l' Parte_1
prot. 24098/2017 ma non ha neanche dedotto la sussistenza di un oggettivo
[...] interesse al frazionamento della tutela processuale” (pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.).
La , costituitasi il 12 febbraio 2019, contestava quanto dedotto dalla CP_1
controparte, specificando, in merito al presunto frazionamento del credito, che
“l'interesse a chiedere un decreto ingiuntivo per trimestre sta nella stessa regolamentazione dei rapporti tra le parti che prevedono la trimestralizzazione con regressioni tariffarie autonome tra loro in relazione allo svolgimento del rapporto e ai saldi trimestrali”.
All'esito del processo, il Tribunale, con sentenza n. 3007/2020, rigettava Cont l'opposizione dell' In particolare, accertava la giurisdizione del giudice ordinario, e riscontrava che l'opponente non aveva assolto al suo onere di provare l'eccepito superamento del tetto di spesa, in quanto non aveva dimostrato di aver inviato alcuna comunicazione circa la data presuntiva di superamento del tetto di spesa, così come previsto dall'art. 5 del contratto, né i criteri attraverso i quali si era pervenuti alla determinazione della R.T.U. applicata. Cont Pertanto, confermava il decreto ingiuntivo n. 2220/2018 e condannava l' al pagamento delle spese di lite.
Cont Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato alla controparte il 15 giugno 2021, articolando i seguenti motivi di appello:
A) con il primo motivo ha sollevato nuovamente il difetto di giurisdizione.
B) con il secondo motivo ha censurato “la sentenza de quo nella parte in cui ha Con rigettato l'eccezione e domanda dell' opponente relativa all'accertamento della carenza di legittimazione passiva dell' , della non debenza dell'importo ingiunto Pt_4
in ragione del superamento dei tetti di spesa e della conseguente applicazione della
R.T.U., contrattualmente previsti, nonché in ragione della mancata emissione a parte dell'opposta delle dovute note credito”, affermando che: “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo (Cfr. Corte di Appello di Napoli
n. 1747 del 2014), sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla
o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” (pag. 13 dell'atto di
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appello); “erronea e priva di fondamento è la valutazione del giudice di primo grado che la clausola contrattuale che subordina il pagamento dei saldi ai centri – strutture private accreditate alla previa emissione delle note credito (anche per RTU) richieste all' Pt_4
sarebbe contraria a buona fede e correttezza contrattuale in quanto al contrario tale
[...] clausola liberamente accettata dall'opposta è finalizzata a garantire i limiti spesa sanitaria e di bilancio (posti dalle normative statali e regionali) ed evitare il pagamento di prestazioni prive di copertura finanziaria, quindi a garantire il rispetto di principi economici – finanziari i rilievo anche costituzionale e comunque superiori a quello dell'autonomia contrattuale” (pag. 16 dell'atto di appello).
C) con il terzo motivo ha denunciato un'omissione di pronuncia da parte del
Tribunale, evidenziando di aver eccepito, nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, l'inidoneità probatoria della fatture per dimostrare la sussistenza del credito reclamato, nonché, l'indebito frazionamento del credito, questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato.
D) Con il quarto motivo di appello ha contestato il dispositivo della sentenza e la condanna alle spese di lite.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto V) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del
Tar Campania – Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 3007/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2220/2018) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
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3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II), III)
e IV) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 3007/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di Pt_4
legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2220/2018) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata il 7 gennaio 2022, si è costituita la che ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto contenente la mera ripetizione delle argomentazioni già svolte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed ha comunque dedotto la sua infondatezza nel merito.
Alla prima udienza del 18 gennaio 2022 la Corte si è riservata e, con ordinanza del 3 febbraio 2022: ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
ha invitato, “ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., l'Avv. Francesco
Picazio a farsi rilasciare e produrre in giudizio entro il termine perentorio del 31 marzo
2022 una valida procura ad litem nonché a chiarire i rapporti tra la e la CP_1
; ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle Parte_3
conclusioni.
All'udienza del 15 ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo alle parti i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia notevolmente prolisso (e con CP_1
una veste grafica che di certo non ne agevola la lettura), è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va necessariamente esaminato prima degli altri quello relativo al difetto di giurisdizione che, tuttavia, è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno di riferimento. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio del potere discrezionale della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il
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"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (cfr. ex multis, Cass. 372/2021).
3. È invece fondato – ed addirittura assorbente rispetto alle altre questioni - il terzo motivo, relativo all'omessa pronuncia del Tribunale in ordine all'illegittimo frazionamento del credito.
Va premesso al riguardo che, in considerazione della natura dell'appello, l'omessa pronuncia su tale questione comporta soltanto che essa debba essere esaminata in questa sede. Nel caso di specie è ravvisabile l'abuso del processo attraverso l'illegittimo frazionamento del credito.
Va osservato che, dopo la prima sentenza su tale questione (Cass. SS.UU.
23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che provvede alla parcellizzazione della domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.” (Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi sono poi stati estesi anche al caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi (Cass. 24168/2023) nonché al processo esecutivo (Cass. 13606/2024).
Orbene, la massima appena richiamata si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame in cui la ATI, con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede (n. CP_1
2220/2018), ha fatto valere il credito riguardante le prestazioni svolte nel primo trimestre
2017 e con il decreto n. 2222/2018 quello relativo alle prestazioni svolte nel terzo
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trimestre 2017, tutte derivanti dall'unico contratto sottoscritto il 26/1/2017. Entrambi i decreti ingiuntivi sono stati emessi in pari data (21/9/2018), sicché non appare convincente la giustificazione addotta dalla creditrice nella comparsa di costituzione in primo grado nella quale si legge “che l'interesse a chiedere un decreto ingiuntivo per trimestre sta nella stessa regolamentazione dei rapporti tra le parti che prevedono la trimestralizzazione con regressioni tariffarie autonome tra loro in relazione allo svolgimento del rapporto e ai saldi trimestrali. Vi è una ragionevolezza oggettiva che non può essere svilita, neanche in un'ottica strumentale processuale come ne fa controparte”.
Tale giustificazione avrebbe potuto avere un senso se i ricorsi fossero stati depositati immediatamente dopo il termine di ciascun trimestre;
nel caso in esame, invece,
i ricorsi sono stati depositati presumibilmente nella stessa data (o, comunque, a distanza di brevissimo tempo, dal momento che i decreti ingiuntivi sono stati entrambi emessi
21/9/2018 ed hanno i nn. 2220/2018 e 2222/2018), dopo che l'annualità di riferimento era terminata da nove mesi. Dunque, non è davvero ravvisabile alcun interesse della creditrice ad agire separatamente per i crediti maturati nei diversi trimestri dell'anno
2017. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l'art. 5 bis del contratto prevede un meccanismo di compensazione dello sforamento del tetto di spesa entro i limiti ivi previsti tra i diversi trimestri dell'anno, così evidenziando l'unicità del rapporto e la stretta correlazione tra i compensi dovuti per i diversi periodi.
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta nel presente giudizio è improponibile, circostanza che ne consente comunque la riproponibilità in un altro giudizio nel quale far valere l'intera pretesa (cfr. Cass. 24371/2021); ciò comporta l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Non può invece pronunciarsi la condanna dell' alla restituzione delle CP_1
Cont somme versate, dal momento che l' ha formulato la relativa domanda solo in via eventuale (“…la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado…”) senza specificare se tali pagamenti siano stati realmente eseguiti ed a maggior ragione senza documentarli.
4. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, CP_1
Cont in favore dell' delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi - in base ai
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parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 a €
26.000,00 - nei seguenti importi: processo di primo grado
€ 600,00 per la fase di studio
€ 400,00 per la fase introduttiva
€ 900,00 per la fase di trattazione
€ 900,00 € per la fase decisoria processo di appello
€ 600,00 per la fase di studio
€ 500,00 per la fase introduttiva
€ 1.000,00 per la fase di trattazione
€ 1.000,00 € per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere n. 3007/2020 del 2 - 17 dicembre 2020, proposto dalla
[...]
: CP_4
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione proposta dall' e revoca il decreto ingiuntivo n. 2220/2018 del CP_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
B) condanna la al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1 CP_4 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in € 2.800 per compenso professionale ed € 420 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il processo di appello, in € 3.100 per compenso professionale ed € 465 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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