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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4511 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BUONTEMPI SIMONETTA
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato BERLONI CP_1 C.F._2
MANUELA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il ricorrente come in memoria depositata il 22/01/2025 e la convenuta come in comparsa di costituzione del 10/01/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Formigine (MO) il 25/06/2016 e dalla loro unione sono nate le figlie e il giorno 11/10/2018, non ascoltate, risultando Persona_1 PE
l'incombente superfluo (art.473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) vuoi per la loro tenera età, vuoi per in ragione di quanto di seguito esposto.
Il ricorrente è anche padre di , nata il [...] da sua precedente relazione. Per_3
2. A definizione del giudizio R.G. 3271/2020, questo Tribunale, con sentenza n. 995/2023, pubblicata il 15/06/2023, ha pronunciato la separazione dei coniugi e:
a) respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito;
b) affidato le due figlie minori a entrambi i genitori, dunque in modo condiviso;
c) collocato le bambine in via prevalente assieme alla madre e così regolato le frequentazioni paterne:
“nella prima settimana, il padre frequenterà le bambine due giorni infrasettimanali, da concordare tra le parti, dall'uscita dall'asilo, o dalle ore 16.00 in mancanza di scuola, fino al mattino successivo quando le riaccompagnerà all'asilo o dalla madre alle ore 9.00 in assenza di scuola;
b) la settimana successiva, un giorno infrasettimanale, da concordare tra le parti, secondo i medesimi orari e le stesse modalità (dunque sempre con pernottamento), nonché il weekend dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare;
ogni volta che il padre avrà con sé le figlie preparerà per loro i pasti;
-così regola i periodi di frequentazione delle figlie minori con entrambi i genitori durante le prossime vacanze estive, per tali intendendosi il periodo che decorrerà dalla fine della scuola fino alla ripresa del nuovo anno scolastico: le bambine trascorreranno tre settimane (di cui massimo due consecutive) con ciascun genitore, il quale le potrà portare con sé in luogo di villeggiatura prescelto, con il solo obbligo di comunicare all'altro la destinazione e di consentire una telefonata giornaliera con il genitore assente;
tali settimane verranno concordate dalle parti entro il 1 luglio;
in mancanza di accordo, i rispettivi periodi verranno decisi dal Servizio sociale;
nei rimanenti periodi di vacanza scolastica si utilizzerà il calendario ordinario”;
d) obbligato il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (euro 200,00 mensili per ogni figlia), oltre alla metà delle spese straordinarie;
e) respinto la domanda della moglie di ricevere dal marito un contributo per il proprio mantenimento;
f) disposto un monitoraggio sul nucleo da parte del Servizio sociale;
g) compensato le spese di lite tra le parti.
3. La Corte d'Appello di Bologna, con decisione n. 1030/2024, pubblicata il 15/05/2024, ha aumentato il contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre a euro 500,00 mensili (dunque euro 250,00 mensili per ciascuna figlia), importo da rivalutarsi secondo ISTAT a far
2 data dal 10/04/2025, respingendo, per il resto, le doglianze avanzate da ambo i contendenti nei confronti della pronuncia di primo grado.
4. Con ricorso del 17/09/2024, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del Parte_1
matrimonio e la conferma delle vigenti condizioni separative indicate ai punti che precedono.
5. Nel giudizio così radicato, si è costituita concordando con il divorzio, ma CP_1
domandando:
“disporre a carico del sig. la corresponsione a favore della sig. quale Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie e , la somma di € 800,00 (€ 400,00 a figlia) PE ER per il caso in cui lo stessa provveda tutt'ora al mantenimento della figlia , ovvero di € Per_3
1.000,00 (€ 500,00 a figlia) per il caso in cui lo stesso non corrisponda più il contributo al mantenimento per la figlia maggiore;
In entrambi i casi la somma dovrà essere versata entro il giorno
5 di ogni mese al domicilio della sig.ra (già noto), da rivalutarsi annualmente e CP_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre all'75% delle spese straordinarie secondo lo schema adottato da codesto Tribunale, ritendo tali (o meglio riservando lo stesso regime), senza che sia necessario preventivo accordo, le spese documentate per abbigliamento fino alla concorrenza di
€ 1.000,00 annui, per le cure private oculistiche di , per i trattamenti logopedici di entrambe le PE
figlie in regime privato;
disporre che il sig. non si opponga e faciliti la procedura di aggiunta del cognome Parte_1
materno a quello paterno per le figlie e;
PE ER
vieti a entrambi i genitori di pubblicare sui social media, sul web e/o in genere su fonti aperte e/o pubblicamente accessibili (anche in luoghi aperti al pubblico) immagini e video raffiguranti le figlie
e;
”. PE ER
6. Con successiva memoria del 22/01/2025, il ricorrente, mutando le iniziali conclusioni, ha chiesto l'aumento delle proprie frequentazioni con le figlie tanto nel periodo ordinario quanto nel corso delle vacanze estive.
7. All'esito dell'udienza del 12/02/2025, udita la discussione orale dei Difensori, sono state respinte le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, fatte loro precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3 B) Non sussiste contrasto sull'affidamento condiviso delle due figlie minori e sulla loro collocazione prevalente assieme alla madre.
Il Tribunale dispone in conformità, non ravvisando motivo per mutare tale vigente regime.
C) Viene respinta la richiesta della madre di aumentare la misura del contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre, così come la ripartizione delle spese straordinarie per le minori.
Gli oneri economici di cui si discute, infatti, sono stati quantificati dalla Corte d'Appello di Bologna solo 8 mesi addietro, dunque in tempi recentissimi, dopo analitica disamina di ogni elemento rilevante ai sensi dell'art. 337 ter, quarto comma, c.p.c., norma che naturalmente trova applicazione anche nel presente contesto divorzile.
Dal maggio scorso, non solo non vi è stato un accrescimento delle esigenze di e che ER PE sono all'evidenza sempre quelle già valutate dal Giudice del gravame, ma non è neanche intervenuta modifica di sorta della complessiva situazione economico-patrimoniale dei genitori, del resto nemmeno allegata dalla che si è nei fatti limitata a ripresentare il complessivo contesto già CP_1
valutato dalla pronuncia della Corte, di cui, in definitiva, ha proposto inammissibile – oltre che infondato – ulteriore appello.
D) Identiche ragioni giustificano il rigetto della domanda del di mutare le frequentazioni Parte_1
con le figlie, tanto nel periodo ordinario, quanto durante le vacanze estive, dandosi comunque atto della circostanza, apprezzabile, che la richiesta non è stata accompagnata da contestuale istanza di riduzione degli oneri economici a suo carico.
Si provvede unicamente in dispositivo a regolare le vacanze natalizie e pasquali, di cui non si rinviene traccia nei provvedimenti separativi.
E) Ugualmente da respingere l'istanza della convenuta concernente l'aggiunta del cognome materno
– a ben vedere, a monte, inammissibile, stante la sua confusa e generica formulazione, priva, tra l'altro, di indicazione di sorta del quadro normativo, anche procedurale, di riferimento – non riscontrandosi in ogni caso il necessario interesse delle minori (tra l'altro sopravvenuto, non risultando la pretesa essere stata avanzata in sede separativa), da sempre conosciute nel contesto di riferimento con il cognome Parte_1
La riferisce, in proposito, che “Si ritiene infatti che questo possa essere di supporto alle figlie CP_1
che hanno subito le cause della rappresentata difficile separazione e che riconoscono nella famiglia materna un punto di riferimento e di grande legame affettivo (i nonni paterni, purtroppo, sono deceduti prima che le bimbe nascessero e e hanno abitato sotto lo stesso tetto e con PE ER
l'ausilio quotidiano dei nonni materni sino allo scorso dicembre), oltre che facilitare tutte le operazioni che la madre in via esclusiva effettua a favore delle figlie e nel loro interesse” (pagina 19
4 della comparsa di costituzione), ma si tratta di argomentazioni prima facie inconsistenti.
Il cognome materno, infatti, nulla c'entra con il concreto supporto per le bambine, invero solamente legato al sopirsi della immotivata conflittualità genitoriale che, come risulta con chiarezza dai provvedimenti separativi, perdura di fatto inalterata da quasi 5 anni con il fattivo e costante contributo della stessa madre (la decisione della Corte, da ultimo, evidenzia “un'insistente ed incomprensibile distanza della madre dall'adesione al principio di bigenitorialità e, al contrario di estrema attenzione alle ragioni (spesso pretestuose) di alimentazione del conflitto genitoriale”).
Non è, poi, dato comprendere in che modo la modifica del cognome di e possa PE ER facilitare le “operazioni che la madre in via esclusiva [n.d.r. quali peraltro? A maggior ragione stante l'affidamento condiviso in essere] effettua a favore delle figlie e nel loro interesse”, né la convenuta ha offerto lumi di sorta a riguardo.
La domanda, insomma, lungi dall'essere volta alla reale soddisfazione di un attuale interesse di PE
e (che le stesse, si badi, avranno agevole possibilità di soddisfare in autonomia quando ER
saranno più grandi, se ne avranno davvero desiderio), pare piuttosto rappresentare l'ennesimo tassello in cui si estrinseca la conflittualità genitoriale da cui le parti – e, invero, specialmente la madre, come si dirà anche nel punto conclusivo riguardante le spese di lite – non riescono ad affrancarsi, e per cui si ritiene opportuno, nell'interesse delle bambine, disporre un monitoraggio di un anno da parte del
Servizio sociale, come in dispositivo.
F) Per quanto concerne il divieto di pubblicazione di immagini delle figlie su social media, web e, in generale, fonti aperte, richiesto sempre dalla il ha riferito che “entrambi i genitori CP_1 Parte_1
sono usi scambiarsi foto delle figlie con la ristrettissima cerchia di amici e parenti, Parte_1
non vede dunque alcun problema a mantenere questa abitudine ed a condividere i momenti sereni documentati fotograficamente. E' ovvio che ciò non implica l'utilizzo commerciale delle immagini per le quali è contrario” (pagina 9 della memoria del 22/01/2025), posizione equilibrata che il
Tribunale condivide.
Nella documentazione prodotta dalla convenuta ai numeri 46, 74 e 75, del resto, le due bambine non sono riconoscibili.
In conclusione, fermo il mancato riscontro di violazioni del in relazione a tale aspetto, a Parte_1
sola miglior tutela futura di e e per chiarezza dei genitori, viene loro formalizzato PE ER
il divieto di cui in dispositivo.
G) Per il principio di causalità, nonché considerata la sua prevalente soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite, la viene condannata a rifondere al ½ delle relative spese, CP_1 Parte_1
compensandosi tra le parti il restante ½ .
Il ricorrente, infatti, nel suo asciutto atto introduttivo (di pagine 3) si era dichiarato disponibile a
5 confermare interamente le equilibrate complessive condizioni risultanti dalla sentenza di questo
Tribunale come modificata, in misura peraltro minimale, da quella recentissima di appello.
Ciò, tuttavia, non è stato possibile a causa delle infondate richieste di modifica della convenuta, testé esaminate, che hanno imposto la prosecuzione del contenzioso, i cui costi, visto anche l'esito, le vanno addebitati, solo per la metà però, considerato il rigetto della domanda, pure infondata, ma successiva, del di modifica delle frequentazioni con le figlie. Parte_1
Ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, le spese di lite sono quantificate in complessivi euro 5.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi, e liquidando valori prossimi ai medi per quelle di studio e introduttiva e vicini ai minimi per quelle di trattazione e decisionale, svoltesi in forma ridotta.
La convenuta pagherà pertanto al ricorrente a tale titolo euro 2.750,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25/06/2016 in
FORMIGINE (MO) da (nato a [...] il [...]) con Parte_1
(nata a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di FORMIGINE (MO), atto n. 32, parte 2, serie A, anno 2016;
2. affida le figlie minori della coppia e gemelle nate il giorno 11/10/2018, a PE ER
entrambi i genitori, dunque in modo condiviso;
3. colloca le figlie minori della coppia in via prevalente assieme alla madre nella sua abitazione di residenza;
4. conferma la regolamentazione delle frequentazioni tra le figlie minori della coppia e il padre stabilita in sede separativa e riportata al punto n. 2 della narrativa che precede, stabilendo, con specifico riferimento alle vacanze natalizie, che i genitori staranno con e ad anni PE ER
alterni o nel periodo dal 23 al 30 dicembre, o in quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre in quelle pasquali per 3 giorni ciascuno, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
5. conferma le statuizioni economiche relative al mantenimento della prole contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1030/2024 del 15/05/2024 e pertanto obbliga il padre a versare alla madre euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla suddetta pronuncia, a titolo di
6 contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 250,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (prima rivalutazione 10/04/2025), oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. respinge la domanda della convenuta relativa all'aggiunta del cognome materno;
7. fa divieto a ciascun genitore di pubblicare, senza il consenso dell'altro, su social media, web o fonti aperte immagini in cui le due figlie minori siano visibili e riconoscibili con chiarezza;
7 8. incarica il Servizio sociale territorialmente competente di svolgere un monitoraggio sul nucleo,
anche con funzione di supporto e sostegno, della durata di un anno, inviando al termine relazione al Giudice tutelare e segnalando immediatamente, dunque anche prima della suddetta scadenza, alla Procura minorile, eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per le figlie minori della coppia;
9. condanna la convenuta a rifondere al ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in euro 2.750,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per
IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
10. compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite;
11. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale incaricato di svolgere il monitoraggio (Unione Comuni Distretto Ceramico);
12. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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