Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 16/04/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3872/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rapp. e dif. dagli avv.ti GIOVANNI PIPOLA, FELICE VELLECA e Parte_1
NUNZIA ROBERTA RICCI;
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 10/07/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell' assegno di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente di essere affetta da “Ipoacusia mista, prevalentemente percettiva bilaterale. Otite cronica catarrale con perforazione della membrana timpanica. Poliartrosi con ernia lombare L4-L5. Alopecia aerat” Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta della causa, ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
“La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 12/06/2024 il Giudice, alla luce della documentazione sanitaria successiva depositata unitamente al ricorso di opposizione (certificato del 31/01/2023 attestante un disturbo ossessivo compulsivo) ed alle note di udienza (cfr. stralcio cartella clinica del 16.9.23; esame elettroencefalo del
19.7.23; certificato del 08.11.23, certificato del 28.2.24) invitava il CTU già nominato, dott. Per_1 sotto il vincolo del già prestato giuramento, ad esaminarla per valutare se vi fosse stato un peggioramento delle condizioni di salute della parte. Con integrazione di perizia depositata in data 03/03/2025 il CTU in ragione dell'insorgenza dell'Epilessia temporale con crisi complesse, ben documentata in seguito al ricovero (Gennaio 2023) presso la clinica
Villa dei Fiori in Acerra e alle visite successivamente eseguite (visita neurologiche del 8/11/23 e del
28/2/24 presso la Clinica Villa Dei fiori di Acerra;
esame elettroencefalografico del 19/7/23) a cui riconosceva una percentuale di invalidità del 41%, riteneva il ricorrente invalido nella misura del 78% dal gennaio 2023 (epoca della prima crisi epilettica che richiedeva il ricovero presso la clinica Villa dei
Fiori in Acerra).
Va rilevato come a fronte del deposito della perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il diritto invocato da gennaio 2023, parte opponente non sollevava contestazioni in ordine alla decorrenza, chiedendo la decisione della causa.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno di invalidità da gennaio 2023.
Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi di giudizio compensa le spese di lite della fase di ATP e CP_ condanna l' alla refusione di quelle della fase di opposizione liquidate come in dispositivo. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all' assegno di invalidità da gennaio 2023; CP_
- compensa le spese della fase di ATP e condanna l' al pagamento di quelle della fase di opposizione che liquida in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfettarie, con attribuzione.
- Pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1 Così deciso in Nola il 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Fucci