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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1571 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1571/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Lago Grande n.100 98156 Messina Italia presso lo studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende per procura in atti Parte_2 ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Massimiliano Fabio e Salvatore Meli con elezione di domicilio digitale alla PEC Email_1
Resistente
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.12.2023 - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 29.10.2011 a Controparte_1
CA d'AN (atto n. 10 P. I Anno 2011); che dal matrimonio sono
1 nate due figlie: (25.1.2012) e (13.9.2014); che i rapporti tra Per_1 Per_2
i coniugi si sono incrinati sino alla rottura del menage familiare – ha chiesto la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale in quanto collocataria delle figlie da affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori e con facoltà del padre di frequentarle secondo le modalità proposte;
ha chiesto, inoltre, di disporre l'obbligo a carico del marito di corrisponderle un assegno mensile complessivo per il mantenimento delle figlie di € 1.500,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie nonchè un assegno mensile di € 400,00, oltre Istat, per il proprio mantenimento.
Con comparsa, depositata l'11.4.2024, si è costituito Controparte_1 aderendo alla chiesta pronunzia di separazione -pur contestando il contenuto del ricorso avverso- e formulando, altresì, domanda di divorzio. Il resistente ha chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di frequentazione con l'altro genitore nonché l'assegnazione della casa familiare e un assegno mensile a carico della per le figlie di € 300,00 per ciascuna, oltre Pt_1
Istat e il 50% delle spese straordinarie. Nondimeno, nel caso di collocamento della prole presso l'altro genitore, si è dichiarato disponibile a corrispondere per le figlie un assegno mensile di € 250,00, oltre Istat, per ciascuna di esse e il 50% delle spese straordinarie proponendo, inoltre, tempi di frequentazione con le suddette figlie e domandando il trasferimento della moglie nell'immobile di proprietà di quest'ultima. Il tutto con vittoria di spese e compensi in favore dei procuratori antistatari.
Fissata la comparizione personale dei coniugi e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. del
2.7.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e la causa, in assenza di attività istruttoria è stata rinviata al 15.1.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione.
2 Tanto premesso, alla luce degli atti e delle dichiarazioni delle parti, non può che prendersi atto dell'impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Va, poi, confermato l'affido condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, per come già statuito nell'ordinanza ex art. 473 bis .22 cpc, con collocazione prevalente presso la madre alla quale, per l'effetto e in ossequio alla normativa in materia, va assegnata la casa familiare sita in
CA d'AN via Mancini n. 6 piano secondo, in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali.
Vanno, altresì, confermate le modalità di frequentazione padre-figlie, ritenute conformi al diritto delle figlie medesime ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con il genitore non collocatario, in osservanza al criterio cardine della bigenitorialità. Il , pertanto, potrà vedere e CP_1 tenere con sé le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore
20,00 (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore
22,00 nei mesi di luglio ed agosto), salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze delle minori;
durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 agosto nell'altro; per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie che comprendano alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di CAdanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 28 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 3 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle minori alternativamente a
3 pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Infine, in ordine al contributo che il resistente, in quanto genitore non collocatario, è tenuto a corrispondere per le due figlie minori, appare equo confermare quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e disporre a carico del -avuto riguardo alle sue condizioni CP_1 economico-reddituali di dipendente comunale e allo stato di possidenza immobiliare e mobiliare del medesimo come documentati in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi, estratti conto, atti notarili e visure) -
l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole, spese queste ultime che -in difetto di accordo- saranno individuate secondo i criteri del Protocollo CNF. Detto assegno andrà corrisposto entro i primi cinque giorni di ogni mese alla in quanto Pt_1 genitrice prevalentemente collocataria.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione Degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e virgola quindi, col tipo di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. Civ. 4178/2013 e
12196/2017).
Ai sensi dell'articolo 156 del codice civile il giudice, per stabilire se e in quale misura sia dovuto il contributo per il coniuge, deve compiere una serie di passaggi consequenziali:
a) verificare la non addebitabilità della separazione al richiedente;
4 b) valutare il tenore di vita in costanza di convivenza che costituisce il parametro per la inadeguatezza dei redditi del richiedente;
c) accertare, comparativamente, le disponibilità economiche delle parti;
d) valutare le altre circostanze, ai sensi dell'articolo 156 comma due c.c., ai fini della quantificazione in concreto dell'importo mensile dovuto.
Una volta stabilito che il coniuge richiedente non è responsabile della rottura coniugale e che non ha redditi sufficienti a mantenere un tenore di vita analogo (ma non necessariamente identico) a quello goduto in costanza di convivenza, il giudice procede alla valutazione comparativa dei mezzi a disposizione di ciascun coniuge e delle altre circostanze. In questa analisi si valutano tutti i fattori di carattere economico (Cass. Civ. 16809/2017; 3709/2018): reddito al netto della fiscalità (Cass. 13954/2018) e patrimonio. All'esito della valutazione complessiva, se sussiste sproporzione tra le parti, il giudice procede alla determinazione dell'assegno, diversamente no.
Venendo al caso di specie, la ricorrente – che non ha chiesto l'addebito della separazione - non ha provato, né chiesto di provare, di non avere redditi sufficienti per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza.
Anzi dagli atti è emerso che la ricorrente svolge attività lavorativa retribuita ed è titolare di diversi beni immobili nonché di un'autovettura di valore superiore a quella appartenente al marito.
Non vi è prova di redditi maggiori del , né tantomeno dell'apporto CP_1 causale di questi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Per quanto precede, la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla resistente va respinta.
Da ultimo, atteso che il resistente ha chiesto -secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.- la pronunzia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui
5 all'art. 3 n. 2 lett b) della l. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi - trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione in sede di separazione- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto indicato nell'art. 2 della L. 898/70.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così decide: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA d'AN (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come indicati in parte motiva;
3. assegna la casa familiare, sita in CA d'AN via Mancini n.
6 piano secondo. alla ricorrente -in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali;
4. pone a carico del resistente e in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile - da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese - di € 600,00 (€
300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo i criteri del Protocollo
CNF;
5. rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice ai fini della pronunzia di divorzio.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1571/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Lago Grande n.100 98156 Messina Italia presso lo studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende per procura in atti Parte_2 ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Massimiliano Fabio e Salvatore Meli con elezione di domicilio digitale alla PEC Email_1
Resistente
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.12.2023 - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 29.10.2011 a Controparte_1
CA d'AN (atto n. 10 P. I Anno 2011); che dal matrimonio sono
1 nate due figlie: (25.1.2012) e (13.9.2014); che i rapporti tra Per_1 Per_2
i coniugi si sono incrinati sino alla rottura del menage familiare – ha chiesto la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale in quanto collocataria delle figlie da affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori e con facoltà del padre di frequentarle secondo le modalità proposte;
ha chiesto, inoltre, di disporre l'obbligo a carico del marito di corrisponderle un assegno mensile complessivo per il mantenimento delle figlie di € 1.500,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie nonchè un assegno mensile di € 400,00, oltre Istat, per il proprio mantenimento.
Con comparsa, depositata l'11.4.2024, si è costituito Controparte_1 aderendo alla chiesta pronunzia di separazione -pur contestando il contenuto del ricorso avverso- e formulando, altresì, domanda di divorzio. Il resistente ha chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di frequentazione con l'altro genitore nonché l'assegnazione della casa familiare e un assegno mensile a carico della per le figlie di € 300,00 per ciascuna, oltre Pt_1
Istat e il 50% delle spese straordinarie. Nondimeno, nel caso di collocamento della prole presso l'altro genitore, si è dichiarato disponibile a corrispondere per le figlie un assegno mensile di € 250,00, oltre Istat, per ciascuna di esse e il 50% delle spese straordinarie proponendo, inoltre, tempi di frequentazione con le suddette figlie e domandando il trasferimento della moglie nell'immobile di proprietà di quest'ultima. Il tutto con vittoria di spese e compensi in favore dei procuratori antistatari.
Fissata la comparizione personale dei coniugi e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. del
2.7.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e la causa, in assenza di attività istruttoria è stata rinviata al 15.1.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione.
2 Tanto premesso, alla luce degli atti e delle dichiarazioni delle parti, non può che prendersi atto dell'impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Va, poi, confermato l'affido condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, per come già statuito nell'ordinanza ex art. 473 bis .22 cpc, con collocazione prevalente presso la madre alla quale, per l'effetto e in ossequio alla normativa in materia, va assegnata la casa familiare sita in
CA d'AN via Mancini n. 6 piano secondo, in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali.
Vanno, altresì, confermate le modalità di frequentazione padre-figlie, ritenute conformi al diritto delle figlie medesime ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con il genitore non collocatario, in osservanza al criterio cardine della bigenitorialità. Il , pertanto, potrà vedere e CP_1 tenere con sé le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore
20,00 (ore 22,00 nei mesi di luglio ed agosto), nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (ore
22,00 nei mesi di luglio ed agosto), salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze delle minori;
durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 agosto nell'altro; per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie che comprendano alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di CAdanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 28 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 3 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno delle minori alternativamente a
3 pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Infine, in ordine al contributo che il resistente, in quanto genitore non collocatario, è tenuto a corrispondere per le due figlie minori, appare equo confermare quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e disporre a carico del -avuto riguardo alle sue condizioni CP_1 economico-reddituali di dipendente comunale e allo stato di possidenza immobiliare e mobiliare del medesimo come documentati in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi, estratti conto, atti notarili e visure) -
l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole, spese queste ultime che -in difetto di accordo- saranno individuate secondo i criteri del Protocollo CNF. Detto assegno andrà corrisposto entro i primi cinque giorni di ogni mese alla in quanto Pt_1 genitrice prevalentemente collocataria.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione Degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e virgola quindi, col tipo di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. Civ. 4178/2013 e
12196/2017).
Ai sensi dell'articolo 156 del codice civile il giudice, per stabilire se e in quale misura sia dovuto il contributo per il coniuge, deve compiere una serie di passaggi consequenziali:
a) verificare la non addebitabilità della separazione al richiedente;
4 b) valutare il tenore di vita in costanza di convivenza che costituisce il parametro per la inadeguatezza dei redditi del richiedente;
c) accertare, comparativamente, le disponibilità economiche delle parti;
d) valutare le altre circostanze, ai sensi dell'articolo 156 comma due c.c., ai fini della quantificazione in concreto dell'importo mensile dovuto.
Una volta stabilito che il coniuge richiedente non è responsabile della rottura coniugale e che non ha redditi sufficienti a mantenere un tenore di vita analogo (ma non necessariamente identico) a quello goduto in costanza di convivenza, il giudice procede alla valutazione comparativa dei mezzi a disposizione di ciascun coniuge e delle altre circostanze. In questa analisi si valutano tutti i fattori di carattere economico (Cass. Civ. 16809/2017; 3709/2018): reddito al netto della fiscalità (Cass. 13954/2018) e patrimonio. All'esito della valutazione complessiva, se sussiste sproporzione tra le parti, il giudice procede alla determinazione dell'assegno, diversamente no.
Venendo al caso di specie, la ricorrente – che non ha chiesto l'addebito della separazione - non ha provato, né chiesto di provare, di non avere redditi sufficienti per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza.
Anzi dagli atti è emerso che la ricorrente svolge attività lavorativa retribuita ed è titolare di diversi beni immobili nonché di un'autovettura di valore superiore a quella appartenente al marito.
Non vi è prova di redditi maggiori del , né tantomeno dell'apporto CP_1 causale di questi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Per quanto precede, la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla resistente va respinta.
Da ultimo, atteso che il resistente ha chiesto -secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.- la pronunzia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui
5 all'art. 3 n. 2 lett b) della l. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi - trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione in sede di separazione- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto indicato nell'art. 2 della L. 898/70.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti il ricorrente ed il suo procuratore, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così decide: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA d'AN (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come indicati in parte motiva;
3. assegna la casa familiare, sita in CA d'AN via Mancini n.
6 piano secondo. alla ricorrente -in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti, con facoltà del resistente di prelevare i propri effetti personali;
4. pone a carico del resistente e in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile - da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese - di € 600,00 (€
300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo i criteri del Protocollo
CNF;
5. rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice ai fini della pronunzia di divorzio.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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