Art. 2.
Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.
Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.