Versione
2 febbraio 1983
2 febbraio 1983
Art. 2.
Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.
Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 12/06/2015, n. 1427Provvedimento: N. 02299/2011 REG.RIC. N. 01427/2015 REG.PROV.COLL. N. 02299/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da IE HE, RI NA, BA VA, ZA NT UN, BE IU, NA UN, PO IU, D'LE SC, DA CA, Di IO OC, Di ID HE, NI DI, RD ED, GI GE, CE SC, EF BI, AN GO, TI NI, SI VA, AZ EN, NI AN, SI VA, PI HE, RI PI VA, Re MA AL, IN AC, CC MA, RI RO, HI ER, LI AN, AS TO, tutti rappresentati e difesi dall'avv. GE Vittorio NI Giunta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- prescrizione delle pretese·
- compensazione delle spese di lite·
- giurisdizione esclusiva del G.A.·
- diritti soggettivi·
- diversificazione funzionale delle forze armate·
- principio di uguaglianza·
- legittimità costituzionale delle norme·
- indennità di imbarco