Articolo 8 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 8.
Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.
Il ((Presidente della Regione)) ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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