Versione
11 marzo 1948
11 marzo 1948
>
Versione
16 febbraio 2001
16 febbraio 2001
Art. 8.
Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.
Il ((Presidente della Regione)) ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.
Il ((Presidente della Regione)) ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 08/06/1984, n. 169Provvedimento: […] Tale articolo prevede infatti che "per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione LE d'TA si osserva il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato"; che "la Regione LE d'TA subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4". […]Leggi di più...
- acque·
- insussistenza.·
- operativita' di tale emendamento fin dall'entrata in vigore del decreto medesimo·
- violazione dello statuto da parte di d. l.·
- cessazione della materia del contendere.·
- eliminazione della violazione mediante emendamento introdotto nella legge di conversione