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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III co. c.p.c. nella causa promossa da:
L'Arch. EF IB (C.F. , residente in [...]d'Asti (AT), CodiceFiscale_1 frazione San Pietro n. 71, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell'Associazione culturale
Re-Interpreta, con sede in Torino, Corso Racconigi n. 16 (C.F. ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marino Properzi in forza di procura allegata all'atto introduttivo
-parte attrice in opposizione- contro
Communication Media System Outdoor S.r.l., (P.IVA: 11476610016 ), in persona della legale rappresentante pro tempore LA Boero, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Valerio Ghione (C.F. ) e Riccardo Prestia (C.F. C.F._2
) in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni delle parti per parte attrice in opposizione:
In via preliminare
Respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà per l'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta o, comunque, di pronta soluzione.
Nel merito
Accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte con il presente atto di citazione, la somma richiesta in pagamento dalla convenuta opposta non è dovuta e, per effetto della predetta declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 1171/2023 (n. 3017/2023 R.G.) concesso dall'adìto
Tribunale, in quanto illegittimamente richiesto. Con il favore di anticipazioni e competenze del procedimento, maggiorate di rimborso forfettario delle spese generali (15%, ex art. 2, comma II, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.), C.P.A. (4%) ed I.V.A.
(22%) su quanto imponibile.
per parte convenuta
“nel merito, in via principale
- respingere in ogni sua parte le domande ex adverso formulate e, conseguentemente, confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare l'arch. EF IB al pagamento in favore della società Communication Media System Outdoor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 10.967,80 oltre agli interessi di mora maturati ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 231 del 2002, dal di del dovuto al saldo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate nella somma di € 567,00 per compensi, oltre €
145,50 per esposti, oltre IVA, CPA e successive occorrende, ovvero della diversa somma accertanda secondo le risultanze di causa e la valutazione dell'Ill.mo Giudice adito;
in ogni caso con condanna integrale dell'opponente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 18.10.2023, la CMS OUTDOOR S.R.L. (CF
) ha chiesto al Tribunale di Ivrea di emettere decreto ingiuntivo nei confronti della P.IVA_2
ASSOCIAZIONE CULTURALE RE-INTERPRETA (C.F./P.IVA ) nonché, in solido, a P.IVA_1 carico di DO NO (C.F./P.IVA ,ai fini del pagamento di euro € C.F._4
10.967,80, oltre ad interessi al tasso convenzionale, per il credito vantato dalla stessa ricorrente per prestazioni riguardanti l'esposizione di materiale pubblicitario reso a favore dell'ingiunta.
Il Giudice ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1173/2023 in data 18.10.2023.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Arch. EF IB, in proprio e in qualità di
Presidente dell'associazione culturale Re-Interpreta, ha promosso opposizione avverso il predetto d.i. chiedendo la revoca del decreto e lamentando, in particolare, i) la mancata corrispondenza tra gli atti notificati e l'attestazione di conformità apposta dal legale della società intimante ii) l'inesatta determinazione del credito dell'importo ingiunto.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Communication Media System Outdoor s.r.l. in data
23.02.2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per le conclusioni rassegnate nel predetto scritto difensivo. Alla prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze e il giudice adìto ha formulato una proposta di conciliazione della controversia ex art. 185 bis c.p.c.
Le parti, alla successiva udienza del 19.04.2024, hanno aderito alla proposta formulata convenendo un piano rateale sull'importo transatto chiedendo un rinvio per verificare l'esatto adempimento dell'accordo.
Alla successiva udienza del 07.05.2025 parte convenuta opposta ha dato atto che l'opponente ha disatteso gli impegni assunti versando solo l'importo di Euro 3.000,00 sul maggior dovuto e ha chiesto quindi di poter precisare le conclusioni.
In parti data, il Giudice ha, quindi, invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere brevemente la controversia ex art. 281 sexies, riservando il deposito del provvedimento nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III co. c.p.c.
***
La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto.
Il principio della ragione più liquida, da invocarsi nel caso di specie, consente infatti un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale logico sistematico, permettendo in tal modo “di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”. L'applicazione del prefato principio di diritto – secondo l'insegnamento datene dalla Corte di Cassazione nella sentenza a S.U. n. 9936/2014- consente quindi l'esame preliminare e necessitato della questione che si assume assorbente.
Ciò posto l'opposizione è infondata.
Quanto alla prima doglianza relativa alla mancata conformità del provvedimento emesso dal
Tribunale, rispetto a quello notificato (privo del numero cronologico e stampigliato nella parte in alto a destra) occorre rilevare che detta eccezione, quand'anche fondata, non è in grado di minare la validità della notifica del titolo emesso.
Tale omissione- a tutto concedere- può riguardare una mera irregolarità dell'atto; sanabile dalla rituale costituzione avversaria (circostanza inveratesi con l'atto di opposizione) non avendo detto vizio impedito all'opponente di avere contezza del decreto emesso, il quale è identico a quello pronunciato dal Tribunale (sull'argomento vedasi Tribunale, Torino, sez. III civile, sentenza
11/03/2015 n° 1179.
Ed infatti, in tema di notifica del decreto ingiuntivo, la notificazione della copia incompleta del ricorso deve equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, solo quando abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio.
Parimenti destituita di fondamento è l'atra eccezione formulata avente ad oggetto l'inesatta determinazione del credito ingiunto. Incontestata, infatti, l'esecuzione della prestazione rese dalla soc. Communication Media System
Outdoor S.r.l. e posta alla base delle azionate fatture non può aver alcun seguito l'argomento speso in ordine alla difficoltà incontrata dall'associazione culturale Re- Interpreta rispetto ai previsti introiti che sarebbero dovuti derivare dalla mostra programmata presso il Mastio della Cittadella di
Torino e dedicata a Leonardo Da Vinci.
E' ben si vero che con il Decreto – Legge 6/2020 è stata prevista la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei sino al primo marzo 2020 ma tale fatto di per sé non può giustificare né determinare, come invocato ex adverso, la risoluzione del contratto e il conseguente omesso pagamento delle spettanze dovute per i servizi pubblicitari resi a favore dell'associazione.
Va anzitutto valorizzata la circostanza dirimente per cui la mostra era programmata dal
07.12.20219 sino al 31.05.2020, di fatto il provvedimento di sospensione del servizio e di accesso agli edifici museali è intervenuto non certo per l'integralità del periodo della rassegna e sostanzialmente non può giustificare la condotta dell'associazione di sottrarsi integralmente alle obbligazioni convenute con la soc. Communication Media System Outdoor.
Non ignora questo giudice i recenti pronunciamenti delle corti di merito che, in casi relativi ad esempio ai contratti di locazione, hanno elaborato un principio di diritto fondato sulla necessità del conduttore di poter rinegoziare il canone (in questi termini vedasi sul punto Tribunale di Roma,
Sez. VI, 27 agosto 2020, ord. - G.I. M.P. Grauso) ma è altrettanto vero, sotto il profilo giuridico qui indagato, che i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus “Covid-19” non possono mai configurare un caso di impossibilità sopravvenuta,
e ciò con riferimento proprio all'obbligazione della parte contraente (ovvero dell'associazione Re-
Interpreta) di “utilizzare”, in tutto o in parte, la prestazione che è stata eseguita dalla società convenuta opposta, cioè il sevizio pubblicitario e di diffusione al pubblico della programmata mostra, trattandosi di impedimento non definitivo di carattere transeunte che ha interessato l'utenza pubblica terza. D'altra parte, la mostra e l'esposizione museale non è stata svilita completamente dalle chiusure del periodo pandemico.
Il legislatore ha, infatti, approntato altre e diverse misure per contenere l'impatto delle chiusure, approntando degli incentivi a sostegno.
Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 2) ha istituito, infatti, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Previsioni di analogo tenore erano contenute nel DM 297 del 26 giugno 2020, il quale aveva destinato € 50 mln per il 2020 ai musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Ulteriori risorse sono state, da ultimo, destinate ai musei e ai luoghi della cultura non statali con DM 448 del 7 ottobre 2020.
Le norme in commento, citate senza pretesa di esaustività vista l'alluvionale produzione normativa del periodo, hanno previsto di fatto delle agevolazioni (incentivi) e sgravi fiscali come crediti di imposta anche per il settore della cultura -fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica.
Tali disposizioni postulano, di fatto, ad avviso di questo Giudice che il pagamento per le prestazioni convenute fra le realtà economiche interessate dai provvedimenti di chiusura governative (come nel caso di specie) sia, in ogni caso, dovuto e, dunque, implicitamente confermano che, salvo diverso accordo tra le parti, la prestazioni contrattuali sono esigibili nella loro integralità, ancorché le mostre e/o il polo museale non sia stata accessibile per una parte del periodo di programmazione.
L'opposizione va dunque rigettata.
Ciò posto venendo alle conclusioni è processualmente pacifico come la parte opponente abbia corrisposto, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo la somma Euro 3.000, come espressamente dichiarato a verbale del patrocinatore della società convenuta opposta.
Ciò impone di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, infatti, quando sopravvengano fatti che estinguano, anche solo parzialmente, la pretesa dedotta in giudizio, il giudice ne deve dare atto e ciò travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione con l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cass. civ., sez. I, 22.05.2008, n. 13085
Cass. civ. 19.03.2007 n. 6514; Cass. civ., sez. II, 15.07.2002, n. 10229; Cass. civ. sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531). Ed, infatti, il giudizio di opposizione introduce un ordinario ed autonomo processo di merito avente ad oggetto la cognitio plena della situazione giuridica controversa e nel quale le condizioni di fondatezza della pretesa azionata dal creditore devono essere valutate al momento della pronuncia della sentenza che definisce il processo, mentre non vi è ragione per mantenere in vita un titolo potenzialmente esecutivo una volta accertata la sopravvenuta soddisfazione (totale o parziale) del credito in esso consacrato (Cass. SS.UU.
7.7.1993 n. 7448;
Cass. 12.2.1994 n. 1421; Cass. 21.12.1995 n. 13027; Cass. 13.6.1997 n. 5336; Cass. 25.5.1999
n. 5074).
Concludendo, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato atteso l'occorso pagamento in costanza del giudizio e va disposta la condanna per la residua somma pari ad euro 7.967,80, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice in opposizione, liquidate come da dispositivo, valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale svolta. Vanno, altresì, riconosciuti gli esposti relativi alla fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante RG n. 3777/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione promossa dall'Arch. EF IB (C.F. , in CodiceFiscale_1 proprio e nella sua qualità di Presidente dell'Associazione culturale Re-Interpreta;
DATO atto dell'occorso pagamento REVOCA il d.i. 1171/2023 per le ragioni di cui in motivazione e
CONDANNA parte attrice l'Arch. EF IB (C.F. , in proprio e CodiceFiscale_1 nella sua qualità di Presidente dell'Associazione culturale Re-Interpreta al pagamento di Euro
7.967,80, oltre interessi dal dovuto al saldo;
CONDANNA l'Arch. EF IB (C.F. , in proprio e nella sua qualità CodiceFiscale_1 di Presidente dell'Associazione culturale Re-Interpreta al pagamento delle spese di lite della presente fase di merito in favore della soc. convenuta opposta che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022), oltre esposti della fase monitoria pari ad Euro 145,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA ed oneri di legge.
Così deciso in Ivrea, 08.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)