CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr. Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6328/19 e vertente
TRA
[...]
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore figlia ON
(Avv. Tatiana Della Morra)
PARTI APPELLANTI
E quale Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. Controparte_1
(Avv. Federico Roselli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 5087/19 emessa dal RI di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il RI di Roma, con sentenza n. 5087/19, ha ritenuto sussistere un concorso di colpa, nella misura del 50%, di nell'investimento pedonale occorsogli Parte_1 in Roma in data il 9 ottobre del 2009 in Piazza Gregorio VII;
in virtù di ciò ha condannato la società (nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S.) a risarcire (nella misura del 50%) tutti i danni subiti e quantificati
(importo di euro 200.682,63, comprensivo del maggior danno da ritardato pagamento, da cui vanno detratte le somme già corrisposte a titolo di acconto pari a
€ 173.740,00) in € 26.942, 63 oltre le spese di lite e accessori.
Ha, altresì, dichiarato la carenza di legittimazione attiva della intervenuta Parte_1
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore
[...]
. ON
La sentenza è stata impugnata, con autonomi atti di appello poi riuniti (cfr. provvedimento del 9.5.23), sia da che da (procedimento Parte_1 Parte_1
R.G. 1170/20 riunito a quello prima introdotto r.g. n. 6328/2019 ). ha chiesto (cfr. atto di appello), in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della vettura rimasta sconosciuta e per l'effetto condannare (nella Controparte_1 sua qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S.) a risarcire tutti i danni subiti da calcolarsi utilizzando le tabelle elaborate dal RI di Milano “oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, con anatocismo dalla citazione in giudizio in poi”; il tutto “col favore delle spese stragiudiziali e giudiziali del doppio grado liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 37/18”.
ha lamentato (cfr. appello) sia che il RI avrebbe Parte_1 dovuto riconoscere la propria legittimazione attiva e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno (sia in proprio perché moglie del danneggiato , che nella T_ qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
avuta dall'unione con lo , padre dunque della minore), sia ON T_ che il Primo Giudice sarebbe incorso in errore nel riconoscere la corresponsabilità dello nella produzione del sinistro. Ha poi formulato le medesime conclusioni, T_ di dichiararsi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della vettura rimasta sconosciuta e per l'effetto condannare (nella sua Controparte_1 qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S.) al risarcimento integrale del danno parentale oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita – nella sua qualità di F.G.V.S. - la quale ha Controparte_1 chiesto: 1) la riunione del procedimento R.G. 1170/20 con il precedente avente R.G.
n. 6328/19 2) in via preliminare dichiarare inammissibili le impugnazioni proposte, 3) nel merito il rigetto degli appelli, 4) “nella denegata ipotesi di ingresso, anche parziale, delle avverse doglianze nonché di quelle ulteriori interposte dal Sig. nel Parte_1 giudizio di appello r.g. 6328/19” (cfr. comparsa r.g. n. 1170/20) e “nella denegata ipotesi di ingresso, anche parziale, delle avverse doglianze nonché di quelle ulteriori interposte dalla Sig.ra in proprio e n.q nel giudizio di appello Parte_1
r.g. 1170/20” (cfr. comparsa r.g. n. 6328/2019) “contenere l'eventuale totale risarcimento nei limiti del massimale vigente per legge alla data del sinistro per il F.G.V.S., pari ad € 774.685,00, riducendolo proporzionalmente ai sensi dell'art. 291
C.d.A.”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Come sopra detto, con provvedimento del 9.05.23 la Corte ha disposto la riunione del procedimento R.G. 1170/20 con il precedente R.G. n. 6328/28.
La causa è stata, poi, riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 15.5.2025 con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza e atto di appello) – alla cui integrale lettura si rimanda -, conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento verificatosi il 9 ottobre 2009 in Roma. Esponeva che, in tale data, mentre si trovava in Piazzale Gregorio VII e stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali, era stato investito da un veicolo Smart che non si era fermato dopo l'investimento. Precisava che a seguito dell'investimento era intervenuta la Polizia Municipale e, presentata denunzia querela, era stato aperto procedimento penale che si era concluso in data 29 dicembre 2010 per archiviazione non essendo emersi elementi sufficienti per la individuazione del colpevole. Si costituiva la società nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, la quale deduceva che non era stata fornita la prova che giustificasse l'insorgenza dell'obbligo del Fondo di garanzia al risarcimento del danno in quanto i testi indicati nel rapporto non avevano assistito all'incidente, fatta eccezione per la cui deposizione era risultata Controparte_2 non in forma giurata e comunque proveniva da un collega dell'attore. Assumeva, inoltre, che le tracce dell'investimento erano state trovate a distanza dall'attraversamento pedonale. Inoltre, l'attore all'arrivo in Ospedale risultava avere un tasso alcolemico di 2,29 g/l, circostanza che induceva ragionevoli dubbi in ordine al comportamento dello stesso nell'investimento. Contestava infine la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Dopo la scadenza dei termini ex art. 183 cpc interveniva , in Parte_1 proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore
[...]
chiedendo il risarcimento per il danno subito. ON
contestava l'intervento di dette parti per non essere stata fornita la prova CP_1 della qualità fatta valere, rispettivamente, di moglie e figlia dell'attore. Il giudizio, istruito con l'acquisizione della documentazione del processo penale contro ignoti (poi archiviato) e con l'espletamento di CTU medico – legale sulla persona dello
, veniva definito con la sentenza impugnata. T_
Il Primo Giudice ha innanzi tutto dichiarato la carenza di legittimazione attiva delle parti intervenute in quanto non era stato prodotto in giudizio un certificato attestante il matrimonio o un rapporto di convivenza stabile tra l'attore e;
del pari Parte_1 ha ritenuto mancante la prova del rapporto di filiazione tra ON
e lo .
[...] T_
In merito alla dinamica del sinistro, ha così motivato: “i Vigili intervenuti hanno indicato che oltre alle tracce ematiche ed una scarpa dell'attore rinvenuta sotto un veicolo, vennero rinvenute anche parti di auto riconducibili ad una smart, confermando che il pedone era stato investito. Tuttavia, due dei testi escussi dai Vigili hanno dato atto di non aver assistito all'incidente, mentre solo ha Controparte_2 riferito, attraverso dichiarazione scritta, tradotta da persona di fiducia che il teste stava attraversando sulle strisce pedonali e l'attore lo precedeva di due o tre metri ed era stato investito da un veicolo Smart che procedeva ad elevata velocità. Per effetto dell'urto l'attore era stato sospinto prima in alto e poi più avanti di quattro o cinque metri verso il marciapiede”. Ha poi proseguito: “un teste ha riferito del fatto che quando si era avvicinato all'attore che si trovava a terra aveva avvertito un alito vinoso ed il successivo controllo avvenuto in Ospedale ha consentito di accertare che il tasso alcolico ematico era di 2,29 g/l, concentrazione che aveva effetti importanti sulla capacità dell'attore di muoversi e di accorgersi di quanto avveniva intorno a lui, oltre ad una notevole riduzione della capacità di reazione ed appare strano che l'unico teste che ha affermato che stava seguendo l'attore non si sia avveduto delle condizioni dello stesso. D'altro canto, se effettivamente il veicolo avesse proceduto alla velocità indicata dal teste l'urto avrebbe determinato non solo la lesione da impatto riscontrata sul cranico con l'emorragia ma anche lesioni da scoppio sulle ossa esposte all'urto, lesioni, invece, non riscontrale, avendo dato atto il CTU che le stesse fratture costali ipotizzate al momento del ricovero non avevano trovato riscontro negli accertamenti diagnostici successivi”. Ha specificato che: “nel giudizio parte attrice non ha chiesto di essere ammesso a provare i fatti e, di conseguenza, la dichiarazione del teste ha CP_2 solo valenza indiziaria tenuto conto sia del fatto che la stessa è stata resa alla Polizia Municipale a sommarie informazioni sia del fatto che la traduzione risulta essere stata eseguita da persona di fiducia sempre in assenza di giuramento. ln questo contesto dovendosi ritenere che le tracce rinvenute dai Vigili depongano per un investimento le cui modalità specifiche non risultano certe, ivi compresa la presenza dell'attore sulle strisce pedonali, mente è certo l'elevato tasso alcolemico rilevato nel sangue dell'attore che consente di affermare che lo stesso era in condizioni tali da aver difficoltà nella deambulazione e nel controllo della situazione intorno a lui, ritiene il giudicante che debba essere affermato il concorso di colpa del pedone nella verificazione dell'investimento, non avendo provato di aver posto la necessaria attenzione e prudenza nell'attraversamento del Piazzale, concorso di colpa da quantificare nella misura del 50%”.
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, “In punto di responsabilità esclusiva” lo ha lamentato T_ che la sentenza, in sostanza, erroneamente aveva attribuito un concorso di colpa nella causazione dell'investimento.
Le doglianze in sintesi concernono: 1) esclusione, da parte del RI, di ogni valenza probatoria alle dichiarazioni rese – agli agenti del Corpo della Polizia
Comunale – da , e Controparte_2 Testimone_1 Persona_2
2) l'attribuzione di un concorso di colpa (nella misura del 50%); ciò in virtù
[...] dell'alto tasso alcolemico riscontrato nel sangue tanto da dedurre che lo stesso era in condizioni di difficoltà nella deambulazione e del controllo della situazione che lo circondava, il tutto senza che la convenuta avesse formulato alcuna contestazione circa i fatti narrati in citazione;
3) l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c.; in mancanza della dimostrazione (da parte di ) dell'assenza o della diminuzione Controparte_1 di colpa della vettura – la responsabilità dell'investimento era da presumere integralmente (giusta una corretta applicazione della norma codicistica) in capo all'investitrice.
Con il secondo motivo “In punto di quantificazione del danno” ha argomentato che il RI aveva quantificato i danni subiti applicando le Tabelle elaborate dal
RI di Roma in luogo di quelle del RI di Milano, da considerarsi più idonee per una più uniforme valutazione dei danni da invalidità.
Con l'ultimo motivo “In punto di spese legali” ha censurato la violazione, nella determinazione, dei parametri di cui al D.M. 37/18 e la mancata liquidazione di quelle stragiudiziali.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017).
Orbene, l'oggetto del giudizio – pacifico il fatto, perché non contestato, dell'investimento dello e le lesioni subite - è l'accertamento (e quindi la prova) T_ della colpa esclusiva, nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo non identificato
Invero è principio noto che il danneggiato che promuove un giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dall'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto“ e, posto che il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa. (Cass. 19540/23).
Inoltre, “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”. (Cass. Ordinanza n. 2433/2024 ).
Ciò posto, a fronte delle eccezioni di controparte (“Va infatti evidenziato che il Sig.
non ha assolto agli oneri probatori con riferimento alla ricorrenza dei T_ presupposti atti a legittimare l'intervento del F.GV.S. ai sensi dell'art. 283 n. 1 lettera
a) D.Lgs. 209/05, né con riguardo alla riferita imputabilità del sinistro in capo al conducente di una vettura rimasta non identificata” cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta, fascicolo 1 grado parte appellante (già parte attrice CP_1 in primo grado) non ha avanzato richieste istruttorie al fine di dimostrare la fondatezza delle sue richieste.
Conseguentemente, in mancanza di un'attività istruttoria non espletata (perché non richiesta dall'attore/appellante), meritano piena condivisione le perplessità espresse dal RI in ordine all'incertezza della specifica dinamica dell'investimento.
L'appellante, infatti, ha fondato la domanda sugli accertamenti eseguiti dagli agenti (Vigili Urbani) intervenuti successivamente all'investimento e sulle dichiarazioni agli stessi rese dai “testi oculari”.
Tuttavia, nessuna delle dichiarazioni rese ai Vigili Urbani sono – ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'attribuzione delle rispettive responsabilità – dirimenti.
Non lo sono, infatti, quelle rese da e Testimone_1 Persona_2 perché non presenti al momento del fatto (il teste ha solo dichiarato
[...] Per_2 che si trovava fuori dal locale dove lavorava e nel mentre fumava una sigaretta aveva sentito una brusca frenata e subito dopo un tonfo) ma non lo è – neanche – quella resa da (che ha dichiarato di essere stato presente sul luogo e Controparte_2 di aver assistito all'investimento dello , ovvero che stava attraversando T_ servendosi dell'apposito passaggio e che la persona coinvolta stava “sulla stessa fila a distanza di 2 o 3 metri” e veniva improvvisamente investita da un'autovettura Smart che sopraggiungeva a forte velocità) perché contenuta in uno scritto tradotto (da persona di sua fiducia) in assenza di giuramento.
La dichiarazione stessa, poi, in quanto resa al di fuori del contesto processuale può avere, come condivisibilmente ritenuto dal Primo Giudice, solo un valore indiziario e deve essere – pertanto – valutata unitamente alle altre risultanze.
Dagli accertamenti medici a cui è stato sottoposto lo è risultato (e non T_ contestato) che lo stesso, al momento dell'investimento, aveva un tasso alcolemico di 2.29g/l che dimostra “uno stato di intossicazione alcoolica acuta di grave entità”
(cfr. pag. 7 della CTU).
Il CTU (Dott. ), incaricato di esaminare la documentazione medica Per_3 dell'appellante e di valutare le lesioni subite dallo stesso a seguito dell'evento, ha precisato che: “le tabelle di legge per tale quantità di alcool ematico danno come possibile sintomatologia “la compressione grave dello stato psico -fisico.
Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare”.
Lo stesso ha puntualizzato che: “spetta al CTU, però, far rilevare che le condizioni psicofisiche dello all'atto del sinistro erano tali poter giustificare con difficoltà T_ che lo stesso avesse al momento la lucidità e l'integrità psichica e discrezionale per poter affrontare in maniera autonoma ed in sicurezza l'attraversamento stradale notturno”.
Da tali risultanze risulta accertata l'imprudenza dello nell'attraversamento T_ pedonale e – conseguentemente – il concorso nella causazione dell'evento
(investimento).
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui la certezza dell'investimento da parte di un pirata della strada pone in capo all'appellata ( ) l'onere di Controparte_1 dimostrare l'assenza, o la diminuzione della colpa dell'investitore, presunta integralmente in capo ad esso dall'art. 2054 c.c., non può essere condiviso in quanto:
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”. (Cass.
Ordinanza 842/20).
Per quanto sopra detto, è da condividere (anche nella determinazione percentuale delle rispettive responsabilità) la decisione del RI di Roma che ha riconosciuto la concorrente responsabilità (non avendo provato di aver posto la necessaria attenzione e prudenza nell'attraversamento pedonale) dello nella causazione T_ del suo investimento.
L'appellante, ha, come riportato, criticato la sentenza per aver utilizzato, nella quantificazione dei danni, le Tabelle del RI di Roma in luogo di quelle di
“Milano” limitandosi a sottolineare come i “criteri di quantificazione mutuabili dalle tabelle di Milano, (sono) ormai universalmente riconosciuti di agevole utilizzo ed idonei ad uniformare la valutazione dei danni da invalidità, anche dalla Corte di
Cassazione” (si legga pag. 9 atto di appello).
La critica deve ritenersi generica (per stesa ammissione dell'appellante -“(…) sarebbe assai complesso contrastare nel dettaglio l'intera l'articolata motivazione della sentenza circa il suo dissenso con la Corte di Cassazione, onde ci si limita all'osservazione che il valore sotteso all'impostazione di legittimità non è
l'adeguamento dell'importo risarcitorio ai singoli casa attraverso meccanismi altamente discrezionali, ma un'uniformità delle liquidazione del danno col ricorso a criteri che limitino quanto più possibile la difformità delle liquidazione conseguenti all'ampia discrezionalità lasciata al singolo giudice”, cfr. pag. 13 note di replica appellante) e non conforme al principio giurisprudenziale secondo il quale: “la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (…)” (Cass. sent. n. 1651/2014).
Inoltre, va osservato che in materia di liquidazione del danno biologico la Corte di
Cassazione – con la sentenza 12408/11 – ha chiarito che: l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze
d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano;
e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti”.
Per quel che concerne la determinazione delle spese di lite (venendo così ad esaminare l'ultimo motivo di appello) “in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”.
(Cass. Ordinanza n. 13145/2025).
In applicazione di tale principio, nella specie – avendo il RI di Roma
“accordato” allo la complessiva somma di €. 200.682,63 (cfr. pag. 36 sentenza T_ di primo grado) – lo scaglione di riferimento per la determinazione delle spese di lite
è quello compreso tra €. 52.001 ed €. 260.000. Conseguentemente, le spese legali (nei valori minimi così come liquidate dal
RI ) corrispondono ad € 7.795,00; talché l'attribuzione del solo importo di €
6.500,00 (cfr. sentenza) deve ritenersi erronea perché inferiore ai minimi tariffari “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.” (Cass.
9815/2023).
In tal senso la sentenza va, dunque, riformata e va disposta una nuova liquidazione delle spese applicando le tabelle del D.M. n. 55/2014.
La parte convenuta, odierna appellata va, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo nella misura minima dello scaglione del valore della causa (52.001
a € 260.000), in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate. Avuto riguardo alle spese stragiudiziali, ricorre il principio (Cass. n. 28855/21), condiviso da questo Collegio, secondo cui “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per
l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente).”
Dacché, avendo la parte appellante indicato dette spese (di cui si chiede il rimborso) come consistenti “in un carteggio ritualmente allegato in primo grado, nell'allegazione degli atti penali alla Compagnia di Assicurazione e negli innumerevoli colloqui telefonici” (cfr. memoria di replica) - la richiesta va disattesa dovendosi ritenere che tali prestazioni stragiudiziali siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Come detto, la sentenza del RI di Roma è stata, poi, autonomamente impugnata (venendo, così, ad istaurarsi il giudizio RG. 1170/20, successivamente riunito al presente RG. N. 6328/19) da la quale ha lamentato Parte_1 che il RI avrebbe dovuto riconoscere la propria legittimazione attiva e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno (sia in proprio perché moglie del danneggiato che nella qualità di genitore esercente la responsabilità T_ genitoriale sulla figlia minore , avuta dall'unione con lo ON
); inoltre ha eccepito che il RI sarebbe incorso in errore nel riconoscere T_ la corresponsabilità dello nella produzione del sinistro. T_
Con riferimento al danno “parentale” è da evidenziare che chi lo rivendica (con conseguente richiesta di risarcimento) deve necessariamente dimostrare il vincolo
(parentale) che lo lega (o legava) al danneggiato.
Nella specie l'appellante – in proprio e nella qualità di madre della minore- _1 non ha fornito la prova né del vincolo sussistente con lo , né che quest'ultimo T_ fosse il padre della figlia minore . ON
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate sul punto – nella prima difesa utile successiva all' atto di intervento del 13.11.13 (cfr. seconda memoria ex art. 183 cpc del 6.12.13) – dalla società appellata, la non ha fornito alcuna prova delle _1 asserite qualità (diversamente da quanto dedotto, l'aver assunto il cognome “ ” _1
a seguito del matrimonio certamente non dimostra la qualità di coniuge di T_
, lo stesso parte del presente giudizio;
allo stesso modo, il
[...] Parte_1 patronimico “ attribuito alla minore non dimostra che la stessa _1 _1 sia figlia di quel ). Parte_1
In assenza delle predette prove, pertanto, si ritiene condivisibile la motivazione del
Giudice di primo grado che ha accertato e dichiarato la carenza di legittimazione attiva di entrambe le intervenute.
Peraltro, l'appello deve ritenersi anche infondato nel merito, posto che, come eccepito, nulla è stato specificatamente allegato o provato circa la sussistenza di un danno riflesso essendosi, altresì, la parte limitata a riferire genericamente “i danni a lui derivati dal sinistro si riflettono però anche sui familiari, trattandosi di danni da invalidità permanente di estrema gravità che influiscono sulla vita degli stessi…” (cfr. pag. 1 atto d'intervento), ciò anche a fronte della circostanza, non contestata, rilevata dalla parte appellata circa la diversa residenza delle parti essendo la e la di lei _1 figlia residenti nella Federazione Russa, mentre lo è residente a [...]. T_
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'esito del giudizio di riforma della sentenza solo per un limitato profilo di censura, possono essere compensate nella misura di 1/3, mentre seguono la soccombenza delle parti appellanti e sono poste a carico delle stesse unitariamente - a favore dell'appellata nella sua qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S , - Controparte_1 nella restante misura, indicata in dispositivo, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante per il giudizio R.G. Parte_1
1170/20.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza, in accoglimento dell'appello proposto da , ogni altra contraria istanza Parte_1 disattesa così provvede: condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi euro 7.795,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; rigetta l'appello di;
Parte_1 liquida le spese di lite del presente grado in complessivi € 4.758,00 e, compensandole nella misura di 1/3, condanna gli appellanti e Parte_1 [...]
al pagamento – a favore di – della restante Parte_1 Controparte_1 misura oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante Parte_1 per il giudizio R.G. 1170/20. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr. Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6328/19 e vertente
TRA
[...]
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore figlia ON
(Avv. Tatiana Della Morra)
PARTI APPELLANTI
E quale Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. Controparte_1
(Avv. Federico Roselli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 5087/19 emessa dal RI di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il RI di Roma, con sentenza n. 5087/19, ha ritenuto sussistere un concorso di colpa, nella misura del 50%, di nell'investimento pedonale occorsogli Parte_1 in Roma in data il 9 ottobre del 2009 in Piazza Gregorio VII;
in virtù di ciò ha condannato la società (nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S.) a risarcire (nella misura del 50%) tutti i danni subiti e quantificati
(importo di euro 200.682,63, comprensivo del maggior danno da ritardato pagamento, da cui vanno detratte le somme già corrisposte a titolo di acconto pari a
€ 173.740,00) in € 26.942, 63 oltre le spese di lite e accessori.
Ha, altresì, dichiarato la carenza di legittimazione attiva della intervenuta Parte_1
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore
[...]
. ON
La sentenza è stata impugnata, con autonomi atti di appello poi riuniti (cfr. provvedimento del 9.5.23), sia da che da (procedimento Parte_1 Parte_1
R.G. 1170/20 riunito a quello prima introdotto r.g. n. 6328/2019 ). ha chiesto (cfr. atto di appello), in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della vettura rimasta sconosciuta e per l'effetto condannare (nella Controparte_1 sua qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S.) a risarcire tutti i danni subiti da calcolarsi utilizzando le tabelle elaborate dal RI di Milano “oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, con anatocismo dalla citazione in giudizio in poi”; il tutto “col favore delle spese stragiudiziali e giudiziali del doppio grado liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 37/18”.
ha lamentato (cfr. appello) sia che il RI avrebbe Parte_1 dovuto riconoscere la propria legittimazione attiva e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno (sia in proprio perché moglie del danneggiato , che nella T_ qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
avuta dall'unione con lo , padre dunque della minore), sia ON T_ che il Primo Giudice sarebbe incorso in errore nel riconoscere la corresponsabilità dello nella produzione del sinistro. Ha poi formulato le medesime conclusioni, T_ di dichiararsi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della vettura rimasta sconosciuta e per l'effetto condannare (nella sua Controparte_1 qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S.) al risarcimento integrale del danno parentale oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita – nella sua qualità di F.G.V.S. - la quale ha Controparte_1 chiesto: 1) la riunione del procedimento R.G. 1170/20 con il precedente avente R.G.
n. 6328/19 2) in via preliminare dichiarare inammissibili le impugnazioni proposte, 3) nel merito il rigetto degli appelli, 4) “nella denegata ipotesi di ingresso, anche parziale, delle avverse doglianze nonché di quelle ulteriori interposte dal Sig. nel Parte_1 giudizio di appello r.g. 6328/19” (cfr. comparsa r.g. n. 1170/20) e “nella denegata ipotesi di ingresso, anche parziale, delle avverse doglianze nonché di quelle ulteriori interposte dalla Sig.ra in proprio e n.q nel giudizio di appello Parte_1
r.g. 1170/20” (cfr. comparsa r.g. n. 6328/2019) “contenere l'eventuale totale risarcimento nei limiti del massimale vigente per legge alla data del sinistro per il F.G.V.S., pari ad € 774.685,00, riducendolo proporzionalmente ai sensi dell'art. 291
C.d.A.”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Come sopra detto, con provvedimento del 9.05.23 la Corte ha disposto la riunione del procedimento R.G. 1170/20 con il precedente R.G. n. 6328/28.
La causa è stata, poi, riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 15.5.2025 con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza e atto di appello) – alla cui integrale lettura si rimanda -, conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento verificatosi il 9 ottobre 2009 in Roma. Esponeva che, in tale data, mentre si trovava in Piazzale Gregorio VII e stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali, era stato investito da un veicolo Smart che non si era fermato dopo l'investimento. Precisava che a seguito dell'investimento era intervenuta la Polizia Municipale e, presentata denunzia querela, era stato aperto procedimento penale che si era concluso in data 29 dicembre 2010 per archiviazione non essendo emersi elementi sufficienti per la individuazione del colpevole. Si costituiva la società nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, la quale deduceva che non era stata fornita la prova che giustificasse l'insorgenza dell'obbligo del Fondo di garanzia al risarcimento del danno in quanto i testi indicati nel rapporto non avevano assistito all'incidente, fatta eccezione per la cui deposizione era risultata Controparte_2 non in forma giurata e comunque proveniva da un collega dell'attore. Assumeva, inoltre, che le tracce dell'investimento erano state trovate a distanza dall'attraversamento pedonale. Inoltre, l'attore all'arrivo in Ospedale risultava avere un tasso alcolemico di 2,29 g/l, circostanza che induceva ragionevoli dubbi in ordine al comportamento dello stesso nell'investimento. Contestava infine la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Dopo la scadenza dei termini ex art. 183 cpc interveniva , in Parte_1 proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore
[...]
chiedendo il risarcimento per il danno subito. ON
contestava l'intervento di dette parti per non essere stata fornita la prova CP_1 della qualità fatta valere, rispettivamente, di moglie e figlia dell'attore. Il giudizio, istruito con l'acquisizione della documentazione del processo penale contro ignoti (poi archiviato) e con l'espletamento di CTU medico – legale sulla persona dello
, veniva definito con la sentenza impugnata. T_
Il Primo Giudice ha innanzi tutto dichiarato la carenza di legittimazione attiva delle parti intervenute in quanto non era stato prodotto in giudizio un certificato attestante il matrimonio o un rapporto di convivenza stabile tra l'attore e;
del pari Parte_1 ha ritenuto mancante la prova del rapporto di filiazione tra ON
e lo .
[...] T_
In merito alla dinamica del sinistro, ha così motivato: “i Vigili intervenuti hanno indicato che oltre alle tracce ematiche ed una scarpa dell'attore rinvenuta sotto un veicolo, vennero rinvenute anche parti di auto riconducibili ad una smart, confermando che il pedone era stato investito. Tuttavia, due dei testi escussi dai Vigili hanno dato atto di non aver assistito all'incidente, mentre solo ha Controparte_2 riferito, attraverso dichiarazione scritta, tradotta da persona di fiducia che il teste stava attraversando sulle strisce pedonali e l'attore lo precedeva di due o tre metri ed era stato investito da un veicolo Smart che procedeva ad elevata velocità. Per effetto dell'urto l'attore era stato sospinto prima in alto e poi più avanti di quattro o cinque metri verso il marciapiede”. Ha poi proseguito: “un teste ha riferito del fatto che quando si era avvicinato all'attore che si trovava a terra aveva avvertito un alito vinoso ed il successivo controllo avvenuto in Ospedale ha consentito di accertare che il tasso alcolico ematico era di 2,29 g/l, concentrazione che aveva effetti importanti sulla capacità dell'attore di muoversi e di accorgersi di quanto avveniva intorno a lui, oltre ad una notevole riduzione della capacità di reazione ed appare strano che l'unico teste che ha affermato che stava seguendo l'attore non si sia avveduto delle condizioni dello stesso. D'altro canto, se effettivamente il veicolo avesse proceduto alla velocità indicata dal teste l'urto avrebbe determinato non solo la lesione da impatto riscontrata sul cranico con l'emorragia ma anche lesioni da scoppio sulle ossa esposte all'urto, lesioni, invece, non riscontrale, avendo dato atto il CTU che le stesse fratture costali ipotizzate al momento del ricovero non avevano trovato riscontro negli accertamenti diagnostici successivi”. Ha specificato che: “nel giudizio parte attrice non ha chiesto di essere ammesso a provare i fatti e, di conseguenza, la dichiarazione del teste ha CP_2 solo valenza indiziaria tenuto conto sia del fatto che la stessa è stata resa alla Polizia Municipale a sommarie informazioni sia del fatto che la traduzione risulta essere stata eseguita da persona di fiducia sempre in assenza di giuramento. ln questo contesto dovendosi ritenere che le tracce rinvenute dai Vigili depongano per un investimento le cui modalità specifiche non risultano certe, ivi compresa la presenza dell'attore sulle strisce pedonali, mente è certo l'elevato tasso alcolemico rilevato nel sangue dell'attore che consente di affermare che lo stesso era in condizioni tali da aver difficoltà nella deambulazione e nel controllo della situazione intorno a lui, ritiene il giudicante che debba essere affermato il concorso di colpa del pedone nella verificazione dell'investimento, non avendo provato di aver posto la necessaria attenzione e prudenza nell'attraversamento del Piazzale, concorso di colpa da quantificare nella misura del 50%”.
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, “In punto di responsabilità esclusiva” lo ha lamentato T_ che la sentenza, in sostanza, erroneamente aveva attribuito un concorso di colpa nella causazione dell'investimento.
Le doglianze in sintesi concernono: 1) esclusione, da parte del RI, di ogni valenza probatoria alle dichiarazioni rese – agli agenti del Corpo della Polizia
Comunale – da , e Controparte_2 Testimone_1 Persona_2
2) l'attribuzione di un concorso di colpa (nella misura del 50%); ciò in virtù
[...] dell'alto tasso alcolemico riscontrato nel sangue tanto da dedurre che lo stesso era in condizioni di difficoltà nella deambulazione e del controllo della situazione che lo circondava, il tutto senza che la convenuta avesse formulato alcuna contestazione circa i fatti narrati in citazione;
3) l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c.; in mancanza della dimostrazione (da parte di ) dell'assenza o della diminuzione Controparte_1 di colpa della vettura – la responsabilità dell'investimento era da presumere integralmente (giusta una corretta applicazione della norma codicistica) in capo all'investitrice.
Con il secondo motivo “In punto di quantificazione del danno” ha argomentato che il RI aveva quantificato i danni subiti applicando le Tabelle elaborate dal
RI di Roma in luogo di quelle del RI di Milano, da considerarsi più idonee per una più uniforme valutazione dei danni da invalidità.
Con l'ultimo motivo “In punto di spese legali” ha censurato la violazione, nella determinazione, dei parametri di cui al D.M. 37/18 e la mancata liquidazione di quelle stragiudiziali.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017).
Orbene, l'oggetto del giudizio – pacifico il fatto, perché non contestato, dell'investimento dello e le lesioni subite - è l'accertamento (e quindi la prova) T_ della colpa esclusiva, nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo non identificato
Invero è principio noto che il danneggiato che promuove un giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dall'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto“ e, posto che il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa. (Cass. 19540/23).
Inoltre, “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”. (Cass. Ordinanza n. 2433/2024 ).
Ciò posto, a fronte delle eccezioni di controparte (“Va infatti evidenziato che il Sig.
non ha assolto agli oneri probatori con riferimento alla ricorrenza dei T_ presupposti atti a legittimare l'intervento del F.GV.S. ai sensi dell'art. 283 n. 1 lettera
a) D.Lgs. 209/05, né con riguardo alla riferita imputabilità del sinistro in capo al conducente di una vettura rimasta non identificata” cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta, fascicolo 1 grado parte appellante (già parte attrice CP_1 in primo grado) non ha avanzato richieste istruttorie al fine di dimostrare la fondatezza delle sue richieste.
Conseguentemente, in mancanza di un'attività istruttoria non espletata (perché non richiesta dall'attore/appellante), meritano piena condivisione le perplessità espresse dal RI in ordine all'incertezza della specifica dinamica dell'investimento.
L'appellante, infatti, ha fondato la domanda sugli accertamenti eseguiti dagli agenti (Vigili Urbani) intervenuti successivamente all'investimento e sulle dichiarazioni agli stessi rese dai “testi oculari”.
Tuttavia, nessuna delle dichiarazioni rese ai Vigili Urbani sono – ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'attribuzione delle rispettive responsabilità – dirimenti.
Non lo sono, infatti, quelle rese da e Testimone_1 Persona_2 perché non presenti al momento del fatto (il teste ha solo dichiarato
[...] Per_2 che si trovava fuori dal locale dove lavorava e nel mentre fumava una sigaretta aveva sentito una brusca frenata e subito dopo un tonfo) ma non lo è – neanche – quella resa da (che ha dichiarato di essere stato presente sul luogo e Controparte_2 di aver assistito all'investimento dello , ovvero che stava attraversando T_ servendosi dell'apposito passaggio e che la persona coinvolta stava “sulla stessa fila a distanza di 2 o 3 metri” e veniva improvvisamente investita da un'autovettura Smart che sopraggiungeva a forte velocità) perché contenuta in uno scritto tradotto (da persona di sua fiducia) in assenza di giuramento.
La dichiarazione stessa, poi, in quanto resa al di fuori del contesto processuale può avere, come condivisibilmente ritenuto dal Primo Giudice, solo un valore indiziario e deve essere – pertanto – valutata unitamente alle altre risultanze.
Dagli accertamenti medici a cui è stato sottoposto lo è risultato (e non T_ contestato) che lo stesso, al momento dell'investimento, aveva un tasso alcolemico di 2.29g/l che dimostra “uno stato di intossicazione alcoolica acuta di grave entità”
(cfr. pag. 7 della CTU).
Il CTU (Dott. ), incaricato di esaminare la documentazione medica Per_3 dell'appellante e di valutare le lesioni subite dallo stesso a seguito dell'evento, ha precisato che: “le tabelle di legge per tale quantità di alcool ematico danno come possibile sintomatologia “la compressione grave dello stato psico -fisico.
Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare”.
Lo stesso ha puntualizzato che: “spetta al CTU, però, far rilevare che le condizioni psicofisiche dello all'atto del sinistro erano tali poter giustificare con difficoltà T_ che lo stesso avesse al momento la lucidità e l'integrità psichica e discrezionale per poter affrontare in maniera autonoma ed in sicurezza l'attraversamento stradale notturno”.
Da tali risultanze risulta accertata l'imprudenza dello nell'attraversamento T_ pedonale e – conseguentemente – il concorso nella causazione dell'evento
(investimento).
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui la certezza dell'investimento da parte di un pirata della strada pone in capo all'appellata ( ) l'onere di Controparte_1 dimostrare l'assenza, o la diminuzione della colpa dell'investitore, presunta integralmente in capo ad esso dall'art. 2054 c.c., non può essere condiviso in quanto:
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”. (Cass.
Ordinanza 842/20).
Per quanto sopra detto, è da condividere (anche nella determinazione percentuale delle rispettive responsabilità) la decisione del RI di Roma che ha riconosciuto la concorrente responsabilità (non avendo provato di aver posto la necessaria attenzione e prudenza nell'attraversamento pedonale) dello nella causazione T_ del suo investimento.
L'appellante, ha, come riportato, criticato la sentenza per aver utilizzato, nella quantificazione dei danni, le Tabelle del RI di Roma in luogo di quelle di
“Milano” limitandosi a sottolineare come i “criteri di quantificazione mutuabili dalle tabelle di Milano, (sono) ormai universalmente riconosciuti di agevole utilizzo ed idonei ad uniformare la valutazione dei danni da invalidità, anche dalla Corte di
Cassazione” (si legga pag. 9 atto di appello).
La critica deve ritenersi generica (per stesa ammissione dell'appellante -“(…) sarebbe assai complesso contrastare nel dettaglio l'intera l'articolata motivazione della sentenza circa il suo dissenso con la Corte di Cassazione, onde ci si limita all'osservazione che il valore sotteso all'impostazione di legittimità non è
l'adeguamento dell'importo risarcitorio ai singoli casa attraverso meccanismi altamente discrezionali, ma un'uniformità delle liquidazione del danno col ricorso a criteri che limitino quanto più possibile la difformità delle liquidazione conseguenti all'ampia discrezionalità lasciata al singolo giudice”, cfr. pag. 13 note di replica appellante) e non conforme al principio giurisprudenziale secondo il quale: “la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (…)” (Cass. sent. n. 1651/2014).
Inoltre, va osservato che in materia di liquidazione del danno biologico la Corte di
Cassazione – con la sentenza 12408/11 – ha chiarito che: l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze
d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano;
e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti”.
Per quel che concerne la determinazione delle spese di lite (venendo così ad esaminare l'ultimo motivo di appello) “in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”.
(Cass. Ordinanza n. 13145/2025).
In applicazione di tale principio, nella specie – avendo il RI di Roma
“accordato” allo la complessiva somma di €. 200.682,63 (cfr. pag. 36 sentenza T_ di primo grado) – lo scaglione di riferimento per la determinazione delle spese di lite
è quello compreso tra €. 52.001 ed €. 260.000. Conseguentemente, le spese legali (nei valori minimi così come liquidate dal
RI ) corrispondono ad € 7.795,00; talché l'attribuzione del solo importo di €
6.500,00 (cfr. sentenza) deve ritenersi erronea perché inferiore ai minimi tariffari “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.” (Cass.
9815/2023).
In tal senso la sentenza va, dunque, riformata e va disposta una nuova liquidazione delle spese applicando le tabelle del D.M. n. 55/2014.
La parte convenuta, odierna appellata va, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo nella misura minima dello scaglione del valore della causa (52.001
a € 260.000), in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate. Avuto riguardo alle spese stragiudiziali, ricorre il principio (Cass. n. 28855/21), condiviso da questo Collegio, secondo cui “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per
l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente).”
Dacché, avendo la parte appellante indicato dette spese (di cui si chiede il rimborso) come consistenti “in un carteggio ritualmente allegato in primo grado, nell'allegazione degli atti penali alla Compagnia di Assicurazione e negli innumerevoli colloqui telefonici” (cfr. memoria di replica) - la richiesta va disattesa dovendosi ritenere che tali prestazioni stragiudiziali siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Come detto, la sentenza del RI di Roma è stata, poi, autonomamente impugnata (venendo, così, ad istaurarsi il giudizio RG. 1170/20, successivamente riunito al presente RG. N. 6328/19) da la quale ha lamentato Parte_1 che il RI avrebbe dovuto riconoscere la propria legittimazione attiva e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno (sia in proprio perché moglie del danneggiato che nella qualità di genitore esercente la responsabilità T_ genitoriale sulla figlia minore , avuta dall'unione con lo ON
); inoltre ha eccepito che il RI sarebbe incorso in errore nel riconoscere T_ la corresponsabilità dello nella produzione del sinistro. T_
Con riferimento al danno “parentale” è da evidenziare che chi lo rivendica (con conseguente richiesta di risarcimento) deve necessariamente dimostrare il vincolo
(parentale) che lo lega (o legava) al danneggiato.
Nella specie l'appellante – in proprio e nella qualità di madre della minore- _1 non ha fornito la prova né del vincolo sussistente con lo , né che quest'ultimo T_ fosse il padre della figlia minore . ON
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate sul punto – nella prima difesa utile successiva all' atto di intervento del 13.11.13 (cfr. seconda memoria ex art. 183 cpc del 6.12.13) – dalla società appellata, la non ha fornito alcuna prova delle _1 asserite qualità (diversamente da quanto dedotto, l'aver assunto il cognome “ ” _1
a seguito del matrimonio certamente non dimostra la qualità di coniuge di T_
, lo stesso parte del presente giudizio;
allo stesso modo, il
[...] Parte_1 patronimico “ attribuito alla minore non dimostra che la stessa _1 _1 sia figlia di quel ). Parte_1
In assenza delle predette prove, pertanto, si ritiene condivisibile la motivazione del
Giudice di primo grado che ha accertato e dichiarato la carenza di legittimazione attiva di entrambe le intervenute.
Peraltro, l'appello deve ritenersi anche infondato nel merito, posto che, come eccepito, nulla è stato specificatamente allegato o provato circa la sussistenza di un danno riflesso essendosi, altresì, la parte limitata a riferire genericamente “i danni a lui derivati dal sinistro si riflettono però anche sui familiari, trattandosi di danni da invalidità permanente di estrema gravità che influiscono sulla vita degli stessi…” (cfr. pag. 1 atto d'intervento), ciò anche a fronte della circostanza, non contestata, rilevata dalla parte appellata circa la diversa residenza delle parti essendo la e la di lei _1 figlia residenti nella Federazione Russa, mentre lo è residente a [...]. T_
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'esito del giudizio di riforma della sentenza solo per un limitato profilo di censura, possono essere compensate nella misura di 1/3, mentre seguono la soccombenza delle parti appellanti e sono poste a carico delle stesse unitariamente - a favore dell'appellata nella sua qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S , - Controparte_1 nella restante misura, indicata in dispositivo, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante per il giudizio R.G. Parte_1
1170/20.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza, in accoglimento dell'appello proposto da , ogni altra contraria istanza Parte_1 disattesa così provvede: condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi euro 7.795,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; rigetta l'appello di;
Parte_1 liquida le spese di lite del presente grado in complessivi € 4.758,00 e, compensandole nella misura di 1/3, condanna gli appellanti e Parte_1 [...]
al pagamento – a favore di – della restante Parte_1 Controparte_1 misura oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante Parte_1 per il giudizio R.G. 1170/20. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino