Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, CP_1
Via Antonio Sant'Elia 118 N, P. IVA;
P.IVA_1
visto il ricorso con cui il Sig. , rappresentato dall'Avv. Giuseppe Miraglia Parte_1
ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
− questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
− il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e
121 CCII e non ha fornito prova della non sussistenza delle condizioni cui alla lettera d) di tale art. 2;
− il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
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− l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dai verbali di pignoramento negativi per chiusura della sede, dagli inadempimenti e dalla mancata comparizione all'udienza, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
visti gli artt. 2, 49, comma 3, lett. f) e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Genova, Via Antonio CP_1
Sant'Elia 118 N, P. IVA ; P.IVA_1
NOMINA
− giudice delegato il Dott. Pietro SPERA;
− curatore la Dott.ssa , che per la sua comprovata professionalità, è Persona_1
in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA
− al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis CC, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
− al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752
pagina 2 di 4 e ss. CPC e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 CPC;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 11/7/2025, ore 10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice Delegato, presso la sua aula di udienza (ubicata nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo, aula n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies Att.
CPC:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
RICORDA AL CURATORE
− che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
− che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
− che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro 8 mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini
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