Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
Qualora una sentenza sia stata emessa nei confronti di diversi soggetti, essa può essere impugnata congiuntamente da parte di tutti i suoi destinatari, richiedendosi soltanto che ciascuno di essi abbia un proprio interesse a proporre l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione in una controversia in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in quanto il ricorso stesso era stato proposto con unico atto sia dai soccombenti nel giudizio di opposizione sia da quelli la cui opposizione era stata accolta, con declaratoria di compensazione delle spese, limitatamente, quanto a questi ultimi, alla pronuncia sulle spese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2007, n. 12692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12692 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA NI - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IO, NA UR, FA MA, GI OR, OL AN, OL RO, OL TO, OL IA LU, AR OB, CA US, TO NT, RG IG, LI LO, AR ME, OL MA, DE AR ME, AF FR, LD PIERIG, BA ME, LI VI, BI IG, ON OB, CA MI, CA RC, CI EN, CO AN, DE AR GI, FA LI, FA CA, OR PA, LL FA, AL VA, LI AN, OL US, AL AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GOVERNO VECCHIO 118, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO RONDININI, difesi dall'avvocato BONTEMPI Paolo, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore Sig. ES CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato TRALDI AN, difeso dall'avvocato MAUCERI ATTILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 188/02 del Tribunale di FIRENZE sezione distaccata di PONTASSIEVE, depositata il 05/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. SCHETTINO Olindo;
udito l'Avvocato RONDINI Flavio, con delega depositata in udienza dell'Avvocato BOMTEMPI Paolo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MAUCERI Attilio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 luglio 2002, il tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ha rigettato i ricorsi, separatamente proposti da BE ZO ed altri trenta e poi riuniti, avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Firenze, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 211,74 per violazione della L. R. n. 28 del 2000, art. 7, comma 4, e L. R. n. 3 del 1994, art. 53, lett. g), per avere partecipano ad una battuta di caccia al cinghiale in periodi di divieto generale, condannando gli opponenti alle spese a favore dell'Amministrazione opposta, mentre ha accolto i ricorsi di AL EP, TO NI, NG GI e NT IO ed ha annullato, limitatamente a costoro, la predetta ordinanza, dichiarando interamente compensate le spese tra gli stessi e la Provincia di Firenze.
Il tribunale ha così deciso, in quanto ha ritenuto, sulla base del verbale di accertamento della violazione di legge ritualmente contestata agli opponenenti e delle assunte testimonianze, provata la responsabilità degli stessi.
Ricorrono BE ZO e tutti gli altri soggetti che avevano proposto opposizione, compresi quelli nei cui confronti l'ordinanza- ingiunzione è stata annullata, in forza di sei motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Firenze, in persona del presidente pro tempore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2700 c.c., L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, penultimo comma, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto l'esistenza di infrazioni mai accertate direttamente dagli agenti accertatoci.
2) Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 1, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto valido l'accertamento compiuto dagli agenti accertatoci e la conseguente ordinanza ingiunzione, in mancanza di un'immediata contestazione dell'asserita infrazione.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2700 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la sentenza impugnata attribuito ai verbali di contestazione l'efficacia propria degli atti pubblici.
4)Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui ha ritenuto attendibili e sufficienti le deposizioni delle due guardie venatorie ed i verbali di accertamento formati a posteriori e ciò con particolare riferimento all'art. 116 c.p.c., comma 1, e L. n. 689 del 1981, art. 23, penultimo comma.
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2691 c.c., e degli artt.115 e 188 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere ingiustificatamente negato ai ricorrenti il diritto di fornire prova della loro estraneità al fatti.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omessa motivazione sul punto relativo alla compensazione delle spese legali con riferimento ai 4 ricorrenti le cui domande sono state accolte (art. 360 c.p.c., n. 5). La resistente Provincia di Firenze ha Preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto congiuntamente con un unico atto sia dai soggetti la cui opposizione all'ordinanza- ingiunzione è stata respinta sia da quelli la cui opposizione è stata accolta, con declaratoria, peraltro, per questi ultimi di compensazione per intero delle spese di causa tra le parti. L'eccezione non è fondata, non ricavandosi da alcuna norma processuale il divieto di impugnare con un unico atto la stessa sentenza da parte di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza medesima, richiedendosi soltanto che ognuno abbia un proprio interesse a proporre impugnazione. Nel caso in esame, per i quattro ricorrenti, la cui opposizione è stata accolta dal tribunale, con conseguente annullamento nei loro confronti dell'ordinanza-ingiunzione, l'interesse ad impugnare deriva dalla statuizione relativa alla compensazione per intero delle spese di causa;
e solo tale statuizione è stata da loro specificatamente impugnata con il sesto motivo del ricorso, essendo evidente un interesse proprio di ciascuno di essi a proporre ricorso per Cassazione per ottenere eventualmente una decisione favorevole anche in ordine alle spese. Passando all'esame del merito del ricorso, si rileva che con i primi quattro motivi, che per la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti denunciano violazioni di norme di legge, sia di carattere processuale che sostanziale, e vizi di motivazione (ved. 4^ motivo), con riferimento agli accertamenti ed alle salutazioni che il tribunale ha compiuto per pervenire alla identificazione dei soggetti ai quali è stato attribuito il fatto integrante la violazione di legge che disciplina la caccia al cinghiale e che, all'esito del giudizio, sono stati ritenuti responsabili della violazione stessa, nonché per verificare in concreto la sussistenza di questa.
Ora, per quanto riguarda le pretese violazioni di legge, riferite specificamente all'acquisizione e salutazione delle prove compiute dal tribunale, si osserva che non è dato riscontrare, nella sentenza impugnata, alcuna violazione di norme in materia, avendo, per converso, il Giudice fatto corretta applicazione delle diposizioni di tal genere.
Deve escludersi, in particolare, che vi sia stata, nella fattispecie, violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 1, per la mancata contestazione immediata della violazione ascritta agli odierni ricorrenti (ved. 2^ motivo), per cui legittimamente il Giudice, ritenuta valida la contestazione effettuata con il verbale successivamente notificato agli stessi, ne ha tenuto conto nel decidere la causa.
Quanto ai pretesi vizi di motivazione, si rileva che, nel denunciare violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5,, i ricorrenti formulano, a ben vedere, censure che investono accertamenti in fatto e valutazioni delle risultanze processuali che sono di esclusiva competenza del Giudice di merito e che, nel caso concreto, sono stati correttamente compiuti dal tribunale. Il quale ha dato, poi, debito conto, con motivazione logica e aderente ai fatti accertati, anche a mezzo delle assunte testimonianze, ed avuto riguardo, altresì, alle deduzioni e difese delle parti, del raggiunto convincimento in ordine alla responsabilità degli opponenti e, quindi, delle rationes decidendi poste a base della decisione adottata.
I primi quattro motivi sono, pertanto, infondati.
Con il quinto motivo i ricorrenti formulano una censura inammissibile, atteso che, non indicando le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre, non danno a questa Corte la possibilità di verificare se il tribunale, respingendo le "istanze istruttoriè" (così nel ricorso) da loro avanzate, abbia o non correttamente statuito sul punto.
Non sussistono, infine, la violazione di legge ed i vizi di motivazione denunciati dai ricorrenti la cui opposizione fu accolta dal tribunale, non essendo sindacabile in sede di legittimità la decisione del Giudice di merito di compensare le spese del giudizio, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, quando la motivazione non risulti ne' illogica o contraddittoria ne' erronea (Cass. n. 1896/2002, n. 5390/2000, n. 4997/1998). In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in Euro 1.600,000, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2007