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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 155/2024 R.G. avente ad oggetto:
“Somministrazione”
TRA
P.VA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Daniele Sorce, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
(P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE -
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2226/2017 del
[...]
24.11.2017, emesso dal Tribunale di Siracusa (nel procedimento iscritto al n.
5907/2017) in favore di con il quale era stato ingiunto alla Controparte_1
società debitrice il pagamento della somma di euro 11.678,01 per sorte capitale, oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. Segnatamente, riguardo all'an debeatur, l'opponente lamentava la carenza di prova scritta del credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto e, riguardo al quantum debeatur, ne eccepiva la erroneità e la sproporzione.
Costituitasi in giudizio, chiedeva, in via principale, il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 11.678,01, o della diversa somma risultante in corso di causa.
Con sentenza n. 1274/2023, pubblicata il 30.6.2023 (nel proc. n. 205/2018
RG), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
“- revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in Parte_1
favore della opposta della somma pari ad €. 10.296,93 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta che si liquidano in €. 5.077,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma parziale sulla base di un pluriarticolato motivo.
[...]
2 All'udienza di discussione del 6.5.2025, sulle conclusioni precisate dall'appellante come da note depositate in atti, la causa veniva posta in decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1
che non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto
[...]
di citazione.
Passando al merito del proposto appello, con il primo e unico motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. atteso che il primo giudice ha errato nel valutare gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio nonché le prove testimoniali assunte.
Il motivo è infondato.
In materia di somministrazione di energia elettrica, sebbene la Corte di
Cassazione abbia ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, tale affermazione va coordinata con il principio, anch'esso ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, per cui “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” sicché “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”
(cfr. Cass. 21.05.2019, n. 13605).
Cionondimeno, l'obbligo del somministrante di effettuare gli addebiti a carico del somministrato sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sull'incontestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del misuratore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello indicato in fattura, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. già citata Cass. n.
13605/2019).
3 Da quanto sopra, ne è derivato un riparto dell'onus probandi secondo cui
“grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore
l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo”, essendo tale riparto degli oneri probatori regolato, altresì, dal principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni del contatore dipendono per lo più da guasti occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore, sprovvisto delle necessarie competenze (cfr. Cass.
14.3.2024, n. 6959: Cass. 21.05.2019, n. 13605).
Premessa la suindicata regola sul riparto dell'onere della prova, che presuppone la contestazione da parte dell'utente del malfunzionamento del contatore, non risulta che nella specie l'odierna appellante – opponente in primo grado – abbia formulato espressa contestazione di malfunzionamento dei contatori né tale contestazione può dedursi dall'allegazione generica, fatta in primo grado, circa la sproporzionalità e/o erroneità dei consumi imputati.
La pretesa creditoria, sottesa al decreto ingiuntivo opposto, tra origine da tre utenze, ciascuna ubicata rispettivamente a:
1) contraddistinta dal Parte_2
codice POD n. IT001E96920894;
2) contraddistinta dal Parte_3
codice POD n. IT001E97089766;
3) , contraddistinta dal codice POD n. Parte_4
IT001E94616407.
Fatta eccezione per le somme di cui alla fornitura di energia elettrica di Pt_4
rispetto alla quale il primo giudice ha ritenuto non provata l'entità del credito
[...]
(per mancata allegazione della fattura n. 2007364781), riguardo alla pretesa creditoria relativa alle altre due forniture, può dirsi invece raggiunta la prova sia dell'an che del quantum, in forza della produzione delle fatture rimaste insolute, emesse sulla scorta dei consumi registrati dai singoli contatori in questione.
4 Invero, dinanzi alla suddetta produzione documentale, parte opponente si è limitata ad eccepire l'erroneità e la sproporzione delle somme richieste, quantunque, per superare la presunzione di veridicità dei consumi registrati dai singoli misuratori, avesse lo specifico onere di contestarne (se del caso) il corretto funzionamento.
Onere che, stando agli atti di causa, è rimasto disatteso.
A fortiori, alla luce delle dichiarazioni del teste responsabile dell'Unità Tes_1
Operativa di Ragusa di E-Distribuzione S.p.A. (società di distribuzione di zona per il comune di , viene sciolto ogni dubbio in ordine al funzionamento Parte_2
degli apparecchi de quibus, in quanto il teste ha dichiarato, nella sua qualità di responsabile di zona per il Comune di di non essere mai stato a Parte_2
conoscenza di alcun malfunzionamento nei misuratori in questione.
Pertanto, contrariamente a quanto assunto dall'odierna appellante, il primo giudice ha fatto buon governo dei principi dettati in materia di somministrazione di energia elettrica, disponendo che, in assenza di una contestazione circa il malfunzionamento del contatore e/o di diversa ricostruzione dei consumi offerta dalla società debitrice, la somma pretesa da – limitatamente alle Controparte_1
fatture di cui alle due utenze ubicate in – può essere ritenuta certa Parte_2
e provata.
Dinanzi alla raggiunta prova sia dell'an che del quantum debeatur – nei limiti di quanto accertato del primo giudice – e in assenza di contestazione e/o prova contraria da parte della società debitrice, il primo giudice ha correttamente statuito revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l Controparte_2
al pagamento della minore somma di euro 10.296,93, oltre interessi al
[...]
tasso legale con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo.
In definitiva, per tutte le superiori ragioni, il proposto appello va rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia di Controparte_1
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando
5 l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 155/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1274/2023, pubblicata il 30.6.2023; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 13.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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